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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Sergio Gorjan
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR
150/11 iscritta al n° 348 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
T R A
– cf – avvocato del foro di Trieste, che Parte_1 CodiceFiscale_1
si difende in proprio ex art 86 cod. proc. civ., con studio in Trieste via Imbriani n° 6, come da cenno nel ricorso depositato il 28.10.2024;
RICORRENTE
E
– cf - sedente in Roma non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13.1.2025.
Conclusioni dello Speranza: Voglia la Corte d'Appello, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni contraria richiesta, domanda, istanza, eccezione e difesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa
In via principale e nel merito
- Annullare il decreto sopra indicato della Corte d'Appello di Trieste dd. 16.9.2024, depositato il
24.9.2024 in Cancelleria (notificato al ricorrente in data 22.10.2024), emesso nella procedura sub R.G.
Estrad. N. 35/2023 (Reg. Estrad. Passive n. 10/2023) in favore del difensore fiduciario dell'estradando in quanto mancante della fase introduttiva del giudizio dovuta per le motivazioni Parte_2 esposte in precedenza ed altresì errato in quanto la liquidazione dei compensi è stata quantificata partendo da una somma ben inferiore ai parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 e conseguentemente;
- In riforma del decreto opposto, disporre la liquidazione anche della predetta fase introduttiva del giudizio sulla scorta dei parametri medi del D.M. 147/2022, in ogni caso applicando a tutte le fasi del giudizio la riduzione pari ad un 1/3 ex art. 106 bis T.U.S.G. facendo riferimento ai parametri medi di cui al predetto D.M., liquidando così la somma di Euro 2.174,27 (oltre a spese generali nella misura del
15% e C.P.A. nella misura del 4%).
Con vittoria si spese, anche generali, e competenze della presente procedura di opposizione. Ragioni della decisione in fatto
L'avv. ha chiesto ed ottenuto dalla sezione penale prima di questa Corte la Parte_1
liquidazione del suo compenso professionale in relazione alla difesa in procedimento d'estradizione afferente al del sig. persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.
La sezione penale prima, con provvedimento motivato del 16 – 24.9.2024, ebbe a riconoscere allo a titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata la somma di € 900,00 oltre Pt_1
accessori di legge.
L'avv. ha proposto tempestiva opposizione a detto provvedimento di liquidazione, ritendo Pt_1
incongruo l'importo liquidato poiché non adeguato rispetto all'attività professionale resa – complessa procedura d'estradizione afferente a reato punito con la pena capitale articolata su più udienze – e comunque non legittimo poiché non riconosciuta la fase introduttiva prevista dalla tariffa.
Il , benché regolarmente evocato, non s'è costituito a resistere sicché è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
All'odierna udienza il Presidente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, ha riservata la decisione, poi adottata siccome illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'opposizione svolta dall'avv. ha parziale fondamento giuridico e va, in detta misura, Pt_1
accolta.
In primo luogo viene lamentato il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva del giudizio benché espletata attività professionale inquadrabile in detta quella tipica di fase, ossia l'assistenza all'interrogatorio in relazione alla misura custodiale applicata ai fini dell'estradizione e la predisposizione di due memorie difensive.
Al riguardo va però osservato come l'attività inquadrabile nella fase “ introduttiva “ del giudizio,
siccome desumibile ex art 12 DM 55/2014 per la esemplificazione ivi fatta, abbia correlazione ad atto introduttivo ovvero d'impulso del procedimento penale e debba consistere sia in atti scritti che orali ma sempre correlati a detto fine. Nella specie l'attività descritta dallo stesso opponente - ritenuta avente i requisiti funzionali ex il citato art 12 - non appare inquadrabile in detta norma posto che le memorie erano dirette a contraddire nell'ambito del udienza dibattimentale, mentre la presenza all'interrogatorio conseguente all'applicazione di misura cautelare – situazione non necessaria bensì eventuale nel procedimento di estradizione siccome normato dal codice di procedura -, sicché appunto afferiva ad attività conseguente all'applicazione della misura cautelare e, non già, detta attività difensiva era “istanza “ necessaria per l'avvio o l'impulso al procedimento di estradizione.
Dunque in assenza di una qualche attività professionale, non qualificabile siccome coerente con la finalità di introduzione del giudizio, ex art 12 DM 55/2014, nemmeno era possibile al Collegio
liquidatore riconoscere compenso per fase non espletata dal difensore.
Quindi lo contesta la liquidazione – prossima ai minimi edittali - riconosciuta dal Collegio Pt_1
penale poiché non adeguata rispetto alla valenza dell'opera professionale espletata in difesa dell' nel procedimento d'estradizione verso il Pakistan, svoltosi avanti questa Corte. Pt_2
Il ricorrente ricorda come il delitto contestato al cliente era punibile con la pena di morte, come ebbe a predisporre due note difensive per contrastare le richieste del P.G., come la Corte respinse la richiesta estradizione, sicché la sua opera ebbe anche un effetto favorevole circa la posizione del cliente.
Va innanzi tutto rilevato come la censura in esame non attiene alla legittimità dell'operato del
Collegio liquidatore, posto che i compensi per le fasi riconosciute risultano tassati nei limiti delle previsioni di tariffa.
Inoltre espressamente l'opponente contesta nel merito la scelta del Collegio circa l'ammontare della liquidazione operata, sicché in detto ambito meritale deve svolgersi la valutazione demandata a questo
Giudicante.
Reputa questo Presidente, esaminati e valutati i contenuti delle due note difensive, depositate dall'avv. nell'ambito del procedimento di estradizione, come effettivamente le stesse Pt_1
appaiono approfondite e puntuali sulle questioni afferenti l'oggetto della difesa nel procedimento –
stato delle carceri in Pakistan e pena irrogabile per il delitto contestato -.
Quindi è opinione di questo Giudicante che effettivamente – come chiesto – in relazione all'opera professionale espletata ed al risultato ottenuto per il cliente i compensi erano da tassare in relazione ai valori medi e non già ridotti, ancorché collocati prossimi al valore medio anziché sui minimi - €
1.350,00 su 1.900,00 – posto che il liquidato - € 900,00 - sconta la riduzione di un terzo prescritta dalla legge.
Di conseguenza l'adeguata liquidazione appare essere € 1.950,00 - € 520 più € 1.430 – per le due fasi effettivamente svolte.
L'importo va poi decurtato di un terzo, siccome prescritto, sicché l'effettivamente dovuto all'avv. assomma ad € 1.300,00 ed a tal misura va aumentata la tassazione portata nel Pt_1
provvedimento impugnato che per il resto rimane valido ed inalterarato.
Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e la mancata resistenza dell'Amministrazione, reputa il Giudicante d'avvalersi della facoltà ex art. 92 cod. proc. civ. di compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
accoglie, per parte, l'opposizione esposta da con il ricorso Parte_1
depositato il 28.10.2024, avverso il decreto di liquidazione datato 16 – 24.9.2024
emesso dalla Corte d'Appello di Trieste sezione prima penale,
e di conseguenza aumenta da € 900,00 ad € 1.300,00 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
Corte d'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Sergio Gorjan
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR
150/11 iscritta al n° 348 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
T R A
– cf – avvocato del foro di Trieste, che Parte_1 CodiceFiscale_1
si difende in proprio ex art 86 cod. proc. civ., con studio in Trieste via Imbriani n° 6, come da cenno nel ricorso depositato il 28.10.2024;
RICORRENTE
E
– cf - sedente in Roma non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13.1.2025.
Conclusioni dello Speranza: Voglia la Corte d'Appello, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni contraria richiesta, domanda, istanza, eccezione e difesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa
In via principale e nel merito
- Annullare il decreto sopra indicato della Corte d'Appello di Trieste dd. 16.9.2024, depositato il
24.9.2024 in Cancelleria (notificato al ricorrente in data 22.10.2024), emesso nella procedura sub R.G.
Estrad. N. 35/2023 (Reg. Estrad. Passive n. 10/2023) in favore del difensore fiduciario dell'estradando in quanto mancante della fase introduttiva del giudizio dovuta per le motivazioni Parte_2 esposte in precedenza ed altresì errato in quanto la liquidazione dei compensi è stata quantificata partendo da una somma ben inferiore ai parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 e conseguentemente;
- In riforma del decreto opposto, disporre la liquidazione anche della predetta fase introduttiva del giudizio sulla scorta dei parametri medi del D.M. 147/2022, in ogni caso applicando a tutte le fasi del giudizio la riduzione pari ad un 1/3 ex art. 106 bis T.U.S.G. facendo riferimento ai parametri medi di cui al predetto D.M., liquidando così la somma di Euro 2.174,27 (oltre a spese generali nella misura del
15% e C.P.A. nella misura del 4%).
Con vittoria si spese, anche generali, e competenze della presente procedura di opposizione. Ragioni della decisione in fatto
L'avv. ha chiesto ed ottenuto dalla sezione penale prima di questa Corte la Parte_1
liquidazione del suo compenso professionale in relazione alla difesa in procedimento d'estradizione afferente al del sig. persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.
La sezione penale prima, con provvedimento motivato del 16 – 24.9.2024, ebbe a riconoscere allo a titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata la somma di € 900,00 oltre Pt_1
accessori di legge.
L'avv. ha proposto tempestiva opposizione a detto provvedimento di liquidazione, ritendo Pt_1
incongruo l'importo liquidato poiché non adeguato rispetto all'attività professionale resa – complessa procedura d'estradizione afferente a reato punito con la pena capitale articolata su più udienze – e comunque non legittimo poiché non riconosciuta la fase introduttiva prevista dalla tariffa.
Il , benché regolarmente evocato, non s'è costituito a resistere sicché è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
All'odierna udienza il Presidente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, ha riservata la decisione, poi adottata siccome illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'opposizione svolta dall'avv. ha parziale fondamento giuridico e va, in detta misura, Pt_1
accolta.
In primo luogo viene lamentato il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva del giudizio benché espletata attività professionale inquadrabile in detta quella tipica di fase, ossia l'assistenza all'interrogatorio in relazione alla misura custodiale applicata ai fini dell'estradizione e la predisposizione di due memorie difensive.
Al riguardo va però osservato come l'attività inquadrabile nella fase “ introduttiva “ del giudizio,
siccome desumibile ex art 12 DM 55/2014 per la esemplificazione ivi fatta, abbia correlazione ad atto introduttivo ovvero d'impulso del procedimento penale e debba consistere sia in atti scritti che orali ma sempre correlati a detto fine. Nella specie l'attività descritta dallo stesso opponente - ritenuta avente i requisiti funzionali ex il citato art 12 - non appare inquadrabile in detta norma posto che le memorie erano dirette a contraddire nell'ambito del udienza dibattimentale, mentre la presenza all'interrogatorio conseguente all'applicazione di misura cautelare – situazione non necessaria bensì eventuale nel procedimento di estradizione siccome normato dal codice di procedura -, sicché appunto afferiva ad attività conseguente all'applicazione della misura cautelare e, non già, detta attività difensiva era “istanza “ necessaria per l'avvio o l'impulso al procedimento di estradizione.
Dunque in assenza di una qualche attività professionale, non qualificabile siccome coerente con la finalità di introduzione del giudizio, ex art 12 DM 55/2014, nemmeno era possibile al Collegio
liquidatore riconoscere compenso per fase non espletata dal difensore.
Quindi lo contesta la liquidazione – prossima ai minimi edittali - riconosciuta dal Collegio Pt_1
penale poiché non adeguata rispetto alla valenza dell'opera professionale espletata in difesa dell' nel procedimento d'estradizione verso il Pakistan, svoltosi avanti questa Corte. Pt_2
Il ricorrente ricorda come il delitto contestato al cliente era punibile con la pena di morte, come ebbe a predisporre due note difensive per contrastare le richieste del P.G., come la Corte respinse la richiesta estradizione, sicché la sua opera ebbe anche un effetto favorevole circa la posizione del cliente.
Va innanzi tutto rilevato come la censura in esame non attiene alla legittimità dell'operato del
Collegio liquidatore, posto che i compensi per le fasi riconosciute risultano tassati nei limiti delle previsioni di tariffa.
Inoltre espressamente l'opponente contesta nel merito la scelta del Collegio circa l'ammontare della liquidazione operata, sicché in detto ambito meritale deve svolgersi la valutazione demandata a questo
Giudicante.
Reputa questo Presidente, esaminati e valutati i contenuti delle due note difensive, depositate dall'avv. nell'ambito del procedimento di estradizione, come effettivamente le stesse Pt_1
appaiono approfondite e puntuali sulle questioni afferenti l'oggetto della difesa nel procedimento –
stato delle carceri in Pakistan e pena irrogabile per il delitto contestato -.
Quindi è opinione di questo Giudicante che effettivamente – come chiesto – in relazione all'opera professionale espletata ed al risultato ottenuto per il cliente i compensi erano da tassare in relazione ai valori medi e non già ridotti, ancorché collocati prossimi al valore medio anziché sui minimi - €
1.350,00 su 1.900,00 – posto che il liquidato - € 900,00 - sconta la riduzione di un terzo prescritta dalla legge.
Di conseguenza l'adeguata liquidazione appare essere € 1.950,00 - € 520 più € 1.430 – per le due fasi effettivamente svolte.
L'importo va poi decurtato di un terzo, siccome prescritto, sicché l'effettivamente dovuto all'avv. assomma ad € 1.300,00 ed a tal misura va aumentata la tassazione portata nel Pt_1
provvedimento impugnato che per il resto rimane valido ed inalterarato.
Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e la mancata resistenza dell'Amministrazione, reputa il Giudicante d'avvalersi della facoltà ex art. 92 cod. proc. civ. di compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
accoglie, per parte, l'opposizione esposta da con il ricorso Parte_1
depositato il 28.10.2024, avverso il decreto di liquidazione datato 16 – 24.9.2024
emesso dalla Corte d'Appello di Trieste sezione prima penale,
e di conseguenza aumenta da € 900,00 ad € 1.300,00 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan