Decreto presidenziale 17 ottobre 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2024, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Terme Vigliatore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ES Puliafito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di AN, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia (ARPA), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia Dipartimento UOC Agenti Fisici Occidentale o Orientale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la trasformazione digitale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliata in AN via Vecchia Ognina, n. 149.
nei confronti
VA CE, MA Calabro', non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ES LI, MA NA, NZ UC, TO UC, MA AB, SA DE, VA RI, GI CA, IG MA TA, TU CH, ZO PO, DA TA, EN TA, NT TI Da CA, EN TA, RM AN ER, NI OT, LO OT, IL FU, ES VA ES, MA AR GI, RG EO, ES Lo IO, ES TA, AN LO, IO ZZ, FR AR, IN IS, UA GI IS, VA IS, VA PA, MA ZI RI, GE PU, TA AG, AR MA PE, FR PE, IN SA, MA SA FI, IT ST, TU ST, IN IO, NI RE, GI FI, GI TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Barbera e GI Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto del Comune di Terme Vigliatore Suap del 5.7.2024 prot. n. 0011102;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti, così come, altresì evocati dal suddetto e quivi impugnato atto del 5.7.2024 prot. n. 0011102, evocati laddove ritenuti preclusivi per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: ordinanza sindacale n. 6 del 23.4.2024; ordinanza sindacale n. 9 del 22.5.2024; Regolamento sul corretto insediamento degli impianti di telefonia, inclusi gli articoli 4-5-10, di cui alla delibera della Giunta municipale n. 65 dell’8.5.2024 e di cui alla delibera del Consiglio comunale del 21.6.2024 delibera n. 11 e, quindi, altresì, delle predette delibere della Giunta municipale n. 65 dell’8.5.2024 e del Consiglio comunale n. 11 del 21.6.2024; ordinanza sindacale n. 8 del 22.5.2024; nota prot. 10620 del 28.6.2024; nota dell’arpa del 2.1.2024; art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico ambito 9 approvato con D.A. n. 090 del 23.10.2019, incluso il punto “12d” e, quindi, altresì, della predetta D.A. n. 090 del 23.10.2019; il Regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, inclusi gli articoli 4-5-10; l’O.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000; atto del Comune di Terme Vigliatore del 24.4.2024 prot. n. 0006793; deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Terme Vigliatore n. 11 del 21.6.2024; atto del Comune di Terme Vigliatore del 28.6.2024 prot. n. 0010620; atto del Comune di Terme Vigliatore dell’1.7.2024 avente ad oggetto “Trasmissione avvio di procedimento”; Ordinanza sindacale del Comune di Terme Vigliatore n. 16 del 10.7.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terme Vigliatore, della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di AN, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia (ARPA), dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia Dipartimento UOC Agenti Fisici Occidentale o Orientale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per la trasformazione digitale, Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa TA Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 28 giugno 2022 Infratel ha individuato il Raggruppamento temporaneo di imprese INWIT (mandataria) TIM e VO quale aggiudicatario del lotto 2 (Liguria Sicilia, Toscana) del bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink.
Il bando prevede la realizzazione, entro il 2026, di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato.
Tra i siti interessati dalla realizzazione delle nuove infrastrutture di rete è ricompreso il territorio del Comune di Terme Vigliatore per il quale la ricorrente ha presentato, in data 5 dicembre 2023, apposita istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Terme Vigliatore, via Ovidio, distinta nel N.C.T. di Terme Vigliatore al foglio 3, p.lla 220 .
L’infrastruttura rientra nel novero delle opere da realizzare nel quadro del PNRR.
Il progetto ha ottenuto, in data 4 gennaio 2024, il parere positivo ARPA Sicilia e in data 26 marzo 2024 l’autorizzazione del Genio Civile.
Il Comune, tuttavia, con ordinanze sindacali n 6 del 23 aprile e n. 9 del 22 maggio 2024 ha disposto la sospensione dei lavori e in data 5 luglio 2024, previsa comunicazione di avvio del procedimento del 28 giugno, ha disposto l’annullamento e/o comunque la revoca in autotutela del provvedimento implicito di assenso ed il conseguente divieto di prosecuzione dei lavori.
Nelle more, con delibera di Giunta comunale n. 65 dell’8 maggio 2024 e con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21 giugno 2024, ha approvato il “Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”
Inwit lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
I. Violazione degli artt. 2-3-43-44-49 del d.lgs. N. 259/2003. Violazione dell’art. 4 della l. N. 36/2001. Violazione dell’art. 4, co. 3, lett. B), del D.P.R. n. 160/2010. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
I. A fondamento del provvedimento impugnato vi sarebbe una pretesa incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente che avrebbe impedito la formazione del silenzio assenso.
Contesta la ricorrente che l’assunto è del tutto infondato, oltre che incomprensibile, non essendo chiarito quale sarebbe la documentazione mancante.
In ogni caso come ritenuto dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2459 del 13 marzo 2024; n. 5746 dell’8 luglio 2022; n. 10383 del 30 novembre 2023) il silenzio si formerebbe anche in caso di carenza documentale.
Sarebbe, inoltre, errato l’assunto secondo cui l’atto di assenso implicito deve ritenersi viziato in quanto l’istanza del 5 dicembre 2023 non è stata sottoposta alla pubblicità prevista dall’art. 44 ex art. 87 comma 4 del d.lgs. 259/2003.
Sotto un primo profilo si tratterebbe, infatti, di un adempimento posto a carico del Comune la cui inosservanza non precluderebbe la formazione del silenzio assenso.
L’istanza sarebbe stata comunque adeguatamente pubblicizzata tramite il portale impresainungiorno.it che offre canali accessibili (link “infòrmati” finalizzato a fornire alla collettività informazioni sulle istanze per nuove attività produttive).
II. Parimenti erronea sarebbe l’ulteriore motivazione su cui si fonda il provvedimento impugnato secondo cui, “ l’ARPA non può limitarsi a prendere atto di quanto evidenziato dalla parte interessata nella propria richiesta ed a dettare prescrizioni che restano nella sfera dell’operatore autorizzato, ma deve svolgere una puntuale attività di verifica e di controllo sulla effettività di quanto dichiarato dal richiedente e di quanto contenuto nei relativi allegati, nonché, successivamente, sul rispetto delle prescrizioni date e dei valori dichiarati”.
Il Comune ha ritenuto che tali principi fossero stati violati atteso che l’ARPA, con una prima nota del 2 gennaio 2024, ha dato atto di gravi mancanze nonché della necessità di chiarimenti in merito alle effettive frequenze previste nel realizzando impianto e, a distanza di sole ventiquattro ore, il 4 gennaio 2024, senza dare atto di alcuna integrazione documentale da parte dell’impresa, ha rilasciato il parere positivo.
Osserva il ricorrente che l’amministrazione comunale ha inteso muovere censure avverso il parere dell’ARPA che, tuttavia, non ha impugnato.
In ogni caso il parere dell’ARPA sarebbe funzionale all’attivazione dell’impianto e non alla sua realizzazione, per la quale la società ricorrente era già autorizzata. I rilievi dell’amministrazione comunale avverso il suddetto parere sarebbero, pertanto, del tutto errati e fuorvianti.
Non sussisterebbe, peraltro, la contraddittorietà denunciata dal Comune atteso che:
- a seguito dei rilievi dell’ARPA, Vodafone aveva provveduto ad inviare, già in data 3 gennaio 2024, quanto richiesto;
- sulla base della verifica preliminare l’ARPA ha pertanto emesso il parere positivo. Una seconda verifica sarà effettuata dopo l’installazione.
III. Ancora errato sarebbe l’assunto secondo cui l’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019, include la frazione di “S. Biagio” del Comune di Terme Vigliatore tra le aree di cui al punto “12d”, ovvero tra le “aree di interesse archeologico”, prescrivendo con norma di carattere generale, tra l’altro, l’espresso divieto di “eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.; - realizzare infrastrutture e reti; realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili esclusi quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati.
Contrariamente a quanto rilevato, infatti, il sito in esame non rientrerebbe in zona vincolata (v. planimetria allegata).
IV. Il provvedimento impugnato sarebbe altresì errato nella parte in cui asserisce che:
- con Ordinanza sindacale n. 9 del 22.5.2024 è stata anche comunicata l’intervenuta regolamentazione introdotta, nelle more, con il Regolamento adottato dapprima dalla Giunta municipale in data 8.5.2024 delibera n. 65 e successivamente dal Consiglio comunale in data 21.6.2024 delibera n. 11, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in oggetto, anche al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, segnalando in particolare la normativa introdotta dall’art. 4 denominato “Criteri di localizzazione”, a tenore del quale “I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di telefonia mobile debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare l’area di ricerca entro la quale l’impianto radiomobile può essere collocato senza compromettere l’adeguata copertura del segnale. Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti questi criteri: a) aree non abitative e non attrezzate; b) aree di rispetto cimiteriale; c) aree collinari; Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostrassero impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l’assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l’efficace copertura d un’area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all’art. 5 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dalla Conferenza di servizi di cui all’art. 10 di detto Regolamento (sulla legittimità di tale tipo di regolamentazione cfr. tra le tante TAR AN n. 1854/2013);
- nel caso di specie, le società richiedente, seppur adeguatamente stimolate con l’adozione della suddetta Ordinanza n. 9/2024, non si sono concretamente attivate, così come prescritto dal Regolamento al fine di dimostrare l’assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l’efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, vagliando l’esistenza di siti alternativi adeguati tecnologicamente e tutto ciò nonostante il sito prescelto si trovi a ridosso di numerose civile abitazioni in area intensamente abitata ed appaia pacificamente irrispettoso di “aree sensibili” essendo ubicato a ml. 50 circa da una pubblica piazza (Piazza Imperatore Augusto);
Tali affermazioni sarebbero infondate:
1) l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria (art. 43, co. 4, d.lgs. n. 259/2003) implica la loro compatibilità con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale;
2) i criteri per la localizzazione adottati dalle Amministrazioni comunali non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato;
3) la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite;
4) non è consentito ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei e non è consentito altresì ai Comuni di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti o imporre divieti di localizzazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, co. 7 bis, del d.l. 7.5.2024 n. 60 conv. in legge 4.7.2024, n. 95 “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”.
V. Il provvedimento impugnato rileva che quando dedotto giustificherebbe ampiamente l’adozione di un provvedimento in autotutela poiché, a fronte del mero interesse economico delle società in indirizzo, da considerare sicuramente recessivo, si pone in risalto, con assoluta prevalenza rispetto a quello privato, l’interesse pubblico sotteso al principio di precauzione e di tutela della salute collettiva che “impone alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto” (Cons. Stato, Sez. III, n. 9265/2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 6655/2019).
L’assunto sarebbe del tutto errato in quanto la realizzazione del 5G costituisce un prioritario interesse pubblico, come del resto, reiteratamente, ribadito dalla granitica giurisprudenza, anche recente (Consiglio di Stato Sez. VI, 1 agosto 2024, n. 3040)
II. Violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
Sarebbero insussistenti i presupposti per l’autotutela in mancanza di alcun vizio di illegittimità nonché in assenza di un superiore interesse pubblico da perseguire.
L’atto sarebbe stato adottato peraltro oltre il termine ragionevole, ovvero dopo 231 giorni dalla presentazione dell’istanza.
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di AN, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia (ARPA), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia Dipartimento UOC Agenti Fisici Occidentale o Orientale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la trasformazione digitale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che gli atti impugnati sono stati adottati dal Comune di Terme Vigliatore.
3. Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Terme Vigliatore deducendo l’infondatezza del ricorso.
1) Sul primo motivo di ricorso:
a) gli elementi mancanti, imprecisi e/o equivoci sarebbero stati tutti chiaramente evidenziati nell’atto in autotutela adottato dal Comune di Terme Vigliatore e riguarderebbero in primo luogo proprio le contraddittorie risultanze del sub procedimento svolto dall’ARPA Sicilia, nonché l’assenza di pubblicità e la violazione del piano paesaggistico.
Queste carenze avrebbero impedito la formazione del silenzio assenso.
In ogni caso, la formazione del silenzio assenso non impedirebbe all’amministrazione di intervenire in autotutela in presenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
b) La ricorrente assume che l’istanza autorizzatoria in esame “è stata adeguatamente pubblicizzata tramite il portale ‘impresainungiorno.it’, organizzato in collaborazione tra Unioncamere ed Anci” (pag. 10 del Ricorso introduttivo).
Le censure sarebbero, sul punto, totalmente infondate non potendo ritenersi che la pubblicazione su tale portale sia equivalente a quella prescritta dall’articolo 87, comma 4, ora art. 44, del decreto legislativo n. 259 del 2003 secondo il quale “lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”.
c) Sarebbe del tutto errato l’assunto secondo cui il Comune avrebbe dovuto impugnare il parere dell’ARPA e non limitarsi a contestarne la illegittimità in sede di autotutela.
d) La ricorrente rileva che il sito in questione non ricadrebbe in area vincolata e non si applicherebbe pertanto l’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico ambito 9 della Provincia di Messina.
Osserva l’amministrazione comunale che, contrariamente a quanto dedotto, la frazione di S. Biagio del Comune di terme Vigliatore rientra tra le aree di interesse archeologico.
e) Parte ricorrente non avrebbe dimostrato che nel novero delle opere da realizzare nel quadro del PNRR rientrerebbero gli impianti da realizzare nel territorio del Comune di Terme Vigliatore.
Il regolamento approvato dal Comune sarebbe coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza atteso che:
- indica i criteri di localizzazione senza introdurre divieti generalizzati in relazione alla localizzazione, ma prevedendo una serie di criteri preferenziali con l’ulteriore precisazione che “… se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l’assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l’efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all’art. 5 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate” (art. 4);
- elenca siti considerati “sensibili” prevedendo al successivo articolo 6 il divieto di installazione degli impianti nelle suddette aree sensibili (art. 5);
- l’impianto della INWIT rientrerebbe nelle ipotesi di cui all’art. 4 che non è censurabile sotto i profili rilevati dalla ricorrente risultando conforme a quanto previsto dall’art. 8 comma 6 della legge n. 36/2001, in quanto, pur a fronte della legittima individuazione di criteri di localizzazione, prevede comunque, in caso di accertata impossibilità di copertura (che deve ovviamente costituire oggetto di adeguata istruttoria da parte dell’ufficio comunale, sulla scorta della documentazione fornita dalla parte istante), la possibilità di collocazione dell’infrastruttura addirittura senza il rispetto di alcun limite di distanza.
2) Sul secondo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente sarebbero sussistenti tutti i presupposti per l’autotutela, ovvero, l’illegittimità del provvedimento, l’interesse pubblico prevalente, l’adozione entro un termine ragionevole, inferiore a 12 mesi
4. Con atto notificato e depositato il 18 ottobre 2024 sono intervenuti ad opponendum alcuni “proprietari di immobili con accesso dalla predetta via Ovidio nonché dalle strade adiacenti ” rappresentando di subire un “ pregiudizio con riferimento alla propria salute ed a quella dei propri familiari, al deterioramento delle condizioni paesaggistiche ed ambientali della zona nonché a livello patrimoniale per il deprezzamento delle unità immobiliari poste in prossimità dell’impianto”.
Gli intervenienti hanno insistito per il rigetto del ricorso osservando quanto segue:
I. a) il silenzio assenso presuppone, oltre al decorso del tempo, anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti previsti dalla legge;
b) non può comunque escludersi, anche in caso di formazione del provvedimento per UM , il potere dell’amministrazione di intervenire in autotutela sul provvedimento così formatosi;
c) nel caso di specie, in violazione dell’art. 44 comma 5 del d.lgs. n. 259/2003, l’istanza autorizzatoria non è stata pubblicizzata nelle forme di legge non potendosi ritenere idonei altri canali informativi (portale ‘Impresainungiorno.it’);
d) del tutto infondato sarebbe l’assunto secondo cui vi è stata da parte dell’amministrazione una “violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium ”, gravando l’onere di pubblicità sulla stessa Amministrazione comunale. Ciò che rileva, infatti, a prescindere dal soggetto su cui ricade tale onere, è che l’istanza non abbia avuto alcuna pubblicità idonea ai sensi del richiamato art. 44 comma 5 del d.lgs. n. 259/2003 e che tale pubblicità è posta a presidio dell’interesse pubblico ad una concreta ed effettiva partecipazione al procedimento dei cittadini interessati.
II. Non risulterebbe allo stato alcun controllo sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente relativa ai campi elettromagnetici.
Con nota del 2.1.2024 l’ARPA Sicilia ha riscontrato la sussistenza di gravi mancanze riferibili, in particolare, alla mancanza di “Relazione di conformità – Analisi impatto elettromagnetico”. E ciò, nonostante l’infrastruttura sia collocata in pieno cento abitato.
Ciò imporrebbe il rispetto del principio di precauzione.
III. Da un punto di vista economico e sociale non v’è dubbio alcuno che l’insediamento di un impianto con un impatto ambientale così elevato in pieno centro abitato, in un quartiere con alta densità residenziale, determini un consistente deprezzamento degli edifici lungo l’intera via Ovidio, nelle vie adiacenti e nell’area circostante.
IV. Come emerge dal provvedimento impugnato, l’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico, ambito 9, ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019, include la frazione di “S. Biagio” del Comune di Terme Vigliatore tra le aree di cui al punto “12d”, ovvero tra le “ aree di interesse archeologico ”, prescrivendo con norma di carattere generale, tra l’altro, l’espresso e insuperabile divieto di “ eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA. ed il divieto di realizzare infrastrutture e reti; realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili esclusi quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati”.
V. Il regolamento comunale risponde pienamente ai principi stabiliti dall’art. 8 della legge n. 36/2001 come modificato dall’art. 38 comma 6 del d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020. Ed infatti, dopo aver indicato i criteri preferenziali, con una norma di chiusura, prevede che laddove “tutte le precedenti localizzazioni si dimostrino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi … le richieste verranno valutate dalla Conferenza di Servizi di cui all’art. 10 del Regolamento”.
Inwit non avrebbe dimostrato l’inesistenza di soluzioni alternative essendosi limitata ad affermare, contraddittoriamente, che il sito in esame è il più idoneo, ossia l’unico, tecnicamente, ad assicurare una compiuta erogazione del servizio pubblico telefonico sul territorio comunale.
5. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene preliminarmente il Collegio che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’avvocatura erariale sia fondata in relazione alle amministrazioni regionali, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell’Economia e delle Finanze attesa la loro estraneità ai provvedimenti oggetto di impugnativa.
Deve, invece, ritenersi parte necessaria del presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale, tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato interferisce con la diffusione di reti mobili 5G che costituisce uno degli interventi del PNRR di cui è titolare la Presidenza e per la realizzazione del quale sono state assegnate specifiche risorse finanziarie. Ciò giustifica la notifica del gravame ai sensi dell’art. 12 bis del Dl 68/2022 che qualifica come parti necessarie nei contenziosi aventi ad oggetto interventi finanziati con fondi PNRR “le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR”.
7. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
8. L’amministrazione comunale ha posto a base del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento implicito di assenso sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 5 dicembre 2023, diversi e autonomi profili così riassumibili: a) incompletezza della documentazione; b) mancanza della pubblicità prescritta dall’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003; c) contraddittorietà del parere positivo dell’ARPA rispetto alle precedenti valutazioni dalla stessa effettuate; d) violazione dell’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico ambito 9 della provincia di Messina, approvato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019 che include la frazione di S. Biagio tra le aree di interesse archeologico; e) omessa dimostrazione, così come prescritto dal Regolamento Comunale sul corretto insediamento degli impianti di telefonia adottato con delibera della Giunta Municipale n. 65 dell’8 maggio 2024 e con Delibera del Consiglio Comunale n 11 del 21 giugno 2024, della assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l’efficace copertura di un’area vagliando l’esistenza di siti alternativi.
8.1. L’articolo 44 richiamato ( Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - ex art. 87 Codice 2003 ) al comma 5 prevede che “ lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento ”.
8.2. Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8436 del 20 settembre 2023) ha chiarito che: “ L’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003 [ora articolo 44, comma 5] dispone che lo sportello locale competente provvede a "pubblicizzare" l’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così "sensibile" e "delicata" come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è stata ben illustrata nella sentenza impugnata, vale a dire l’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale.
Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione. Di contro, il portale governativo "impresainungiorno.gov" traduce un’offerta di servizi alle imprese per tutte le attività economiche sull’intero territorio nazionale.
Infatti, l’introduzione del detto portale governativo è avvenuta con l’art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, espressamente preordinato a garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, per cui l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta di titolo autorizzatorio.
Il portale, in definitiva, prevedendo la pubblicazione solo degli estremi della pratica, è indirizzato alle imprese che hanno presentato l’istanza in un determinato Comune e che, conoscendo il relativo protocollo di deposito, possono seguire l’evoluzione del procedimento di proprio interesse.
Va da sé, quindi, che il portale "impresainungiorno.gov.it" non è destinato a consentire l’eventuale partecipazione procedimentale ai cittadini interessati.
In sostanza, mentre la ratio dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 87, comma 4 [ora articolo 44, comma 5] , d.lgs. n. 259 del 2003 è volta a garantire la conoscenza del procedimento e la possibile partecipazione allo stesso da parte della popolazione coinvolta, la ratio della introduzione del portale governativo in discorso è quella di semplificare la possibilità per le imprese di seguire lo stato di avanzamento dei procedimenti dalle stesse avviati.
Ne consegue che la pubblicazione sul portale "impresainungiorno.gov" non è di per sé idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 87, comma 4, [ora articolo 44, comma 5] del d.lgs. n. 259 del 2003, laddove il Comune avrebbe dovuto provvedere a pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente avrebbero potuto essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.
Pertanto, trattandosi dell’adempimento di un obbligo di legge sostanziale, e non meramente formale, preordinato alla conoscibilità del procedimento ed alla possibile partecipazione di cittadini interessati, la doglianza di Inwit non può essere accolta, essendo insufficiente ai fini indicati la mera pubblicazione sul portale governativo, funzionale alle esigenze dell’attività imprenditoriale, "impresainungiorno.gov.it" (cfr, Consiglio di Stato, sentenza n. 8436/2023 cit).
8.3. Tanto è sufficiente per pronunciare il rigetto del primo motivo di ricorso considerato che, in caso di provvedimento plurimotivato, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio; al contrario, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi, è superfluo l'esame della fondatezza delle censure avverso gli ulteriori motivi a supporto dello stesso, i quali possono essere dichiarati «assorbiti».
9. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso.
Sussistono, invero, i presupposti di cui all’articolo 21 nonies della legge n. 241/90 atteso che il provvedimento impugnato è stato adottato entro il termine di 12 mesi dalla formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata in data 5 dicembre 2023 ed evidenzia la necessità dell’intervento in autotutela a causa del mancato adempimento dell’onere di pubblicità , espressamente previsto dalla legge con carattere di essenzialità … a salvaguardia dei principi di democraticità e dell’interesse pubblico consistente nella concreta ed effettiva partecipazione, nel relativo procedimento decisionale, da parte dei numerosi cittadini direttamente coinvolti dalla localizzazione della nuova infrastruttura, interesse pubblico, questo, da considerare sicuramente e prevalente rispetto al mero interesse economico delle società istanti.
10. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di AN, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia (ARPA), lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio MA Savasta, Presidente
IO GI Antonio Dato, Primo Referendario
TA Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA Gabriella Caudullo | Pancrazio MA Savasta |
IL SEGRETARIO