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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 595/2024 R.G.L. promossa da:
( rappresentata e difesa come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Biella, al civico 4/A di Via De Marchi
Appellante
COro
(c.f. ), in persona del pro COroparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria in Torino, al civico 21 di Via Arsenale
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.12.2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione in appello in data 7.4.2025.
Fatti di causa
con ricorso ritualmente depositato e notificato ha convenuto il Parte_1
CO
(d'ora in poi, breviter, ) avanti il Tribunale di COroparte_1
Ivrea in funzione di giudice del lavoro per chiedere, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co. 121, 122 e 124 della L. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM 23.9.2015 e/o dell'art. 3 del DPCM 28.11.2016 per la violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 1999/70 dell'UE e degli artt.
14. 20 e 21 della CDFUE e delle altre norme ivi richiamate, di accertare e dichiarare il
1 proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, di cui all'art. 1, della L. n. 107/2015, per gli anni 2020/2021 e 2022/2023, o per i diversi anni come dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
CO ha chiesto, di conseguenza, di condannare il ad erogarle l'importo nominale di €
1.000,00.
CO Il ha resistito.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del
15.10.2024.
Il Tribunale, con sentenza 565/2024, ha deciso la causa accertando e dichiarando il diritto in capo a a beneficiare del bonus denominato “carta docente” Parte_1
CO soltanto per l'anno 2022/2023 e ha condannato il a erogare alla ricorrente il bonus di € 500,00, per la sola annualità sopra indicata, oltre a interessi e all'eventuale ulteriore somma, pari alla differenza tra l'eventuale maggior importo tra rivalutazione e interessi, oltre alle spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre accessori e con distrazione.
Avverso la sentenza, ha interposto appello, al quale ha resistito il Parte_1
appellato. CP_1
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha respinto la domanda relativamente al bonus, denominato “carta docente” per l'anno scolastico 2021/2022, sul rilievo che, come risulta dallo stato matricolare prodotto, detto periodo è stato connotato da plurimi contratti di supplenza breve e saltuarie (nel periodo compreso tra il 26 novembre 2021 e l'8 giugno 2022), nel corso delle quali non avrebbe necessariamente preso parte alle attività di programmazione e scrutinio.
In sintesi, il primo giudice ha respinto la domanda ritenendo che il diritto a fruire del beneficio denominato “carta docente” debba essere necessariamente correlato alla durata annua della prestazione, ovvero alla prestazione unica continuativa e che, quindi, esso non spetti nel caso di supplenze temporanee.
2. I motivi di doglianza.
La prof.ssa ha censurato la sentenza deducendo che: Pt_1
2 -la CGUE (cfr. ord. 18.5.2022, nella causa C – 450/2021), nel dichiarare l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione, ha precisato che il beneficio della carta docenti attiene all'ambito delle condizioni di impiego;
la CGUE ha quindi escluso che la durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, in presenza di un lavoro identico o simile e quindi comparabile, per giustificare l'erogazione, da parte della legislazione nazionale, del bonus di cui si tratta a favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo allegato alla Dir. 1999/70/CE;
- la prof.ssa nell'anno 2020/2021 ha stipulato quattro contratti (continuativi) per Pt_1
la stessa classe di concorso, con orario pieno (18 ore settimanali), nello stesso istituto scolastico (ISS Amaldi Sraffa di Orbassano) per un totale di 212 giornate di lavoro.
La censura mossa dall'appellante è fondata e meritevole di accoglimento in base alle considerazioni già ripetutamente enunciate da questa Corte (cfr. sent. 659/2023;
154/2025), cui si fa di seguito riferimento, non essendovi ragioni per discostarsi.
Questa Corte, in particolare, ha stigmatizzato l'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al “bonus” denominato “carta docente” e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che assume rilievo ai fini della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con la citata ordinanza del 18.5.2022, C – 450/2021 – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento euro unitario della norma (di diritto di uno degli stati membri) che preclude ai docenti a tempo determinato di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga alle condizioni di impiego (cfr. punti 35-38) ed escludendo che il solo fattore della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile e quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE
e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia europea ha chiarito che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare la differenza di trattamento tra
3 lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Inoltre, la stessa Corte di Giustizia, nella pronuncia in data 30.11.2023 (C-270/2022), relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di supplenza annuale su
“spezzone”. La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve
e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, possa essere giustificata da ragioni oggettive, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 del citato Accordo Quadro, deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea
4 del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/2023, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che
«l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così una utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da escludere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni (di lavoro nell'anno scolastico), valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso dell'annualità della didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari
a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, L. n. 124/99, in base al quale, «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
Da ultimo, rileva il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il decreto n. 7254/2024, con il quale il Primo Presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Novara in relazione alle supplenze temporanee, lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente e annualità didattica, rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto.
Nel decreto in esame, si è infatti ritenuta la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. “non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori
5 provenienti da Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo”, con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato (ipotetica questione di diritto) e rimandando – tramite il richiamo alla sentenza 299961/2023 – alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro dell'appellante nell'anno 2020/2021 oggetto della domanda di cui al ricorso risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L.
107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo la stessa di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico di cui si tratta, stante la piena equiparabilità dell'impegno lavorativo profuso dalla prof.ssa a quello del docente di ruolo. Pt_1
Per tutte le ragioni esposte, l'appello merita di essere accolto.
3. Le spese.
Alla soccombenza del appellato consegue l'obbligo del soccombente di farsi CP_1
carico delle spese del grado.
Le spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M.
147/2022, sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori di parte appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, accerta e dichiara il diritto dell'appellante a fruire del beneficio economico di euro 500 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente ex art. 1 L. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e pertanto condanna il ad COroparte_1 erogare detta somma mediante l'accredito sulla carta elettronica dell'appellante; condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, liquidate in euro 700, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 17.4.2025
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 595/2024 R.G.L. promossa da:
( rappresentata e difesa come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Biella, al civico 4/A di Via De Marchi
Appellante
COro
(c.f. ), in persona del pro COroparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria in Torino, al civico 21 di Via Arsenale
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.12.2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione in appello in data 7.4.2025.
Fatti di causa
con ricorso ritualmente depositato e notificato ha convenuto il Parte_1
CO
(d'ora in poi, breviter, ) avanti il Tribunale di COroparte_1
Ivrea in funzione di giudice del lavoro per chiedere, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co. 121, 122 e 124 della L. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM 23.9.2015 e/o dell'art. 3 del DPCM 28.11.2016 per la violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 1999/70 dell'UE e degli artt.
14. 20 e 21 della CDFUE e delle altre norme ivi richiamate, di accertare e dichiarare il
1 proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, di cui all'art. 1, della L. n. 107/2015, per gli anni 2020/2021 e 2022/2023, o per i diversi anni come dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
CO ha chiesto, di conseguenza, di condannare il ad erogarle l'importo nominale di €
1.000,00.
CO Il ha resistito.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del
15.10.2024.
Il Tribunale, con sentenza 565/2024, ha deciso la causa accertando e dichiarando il diritto in capo a a beneficiare del bonus denominato “carta docente” Parte_1
CO soltanto per l'anno 2022/2023 e ha condannato il a erogare alla ricorrente il bonus di € 500,00, per la sola annualità sopra indicata, oltre a interessi e all'eventuale ulteriore somma, pari alla differenza tra l'eventuale maggior importo tra rivalutazione e interessi, oltre alle spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre accessori e con distrazione.
Avverso la sentenza, ha interposto appello, al quale ha resistito il Parte_1
appellato. CP_1
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha respinto la domanda relativamente al bonus, denominato “carta docente” per l'anno scolastico 2021/2022, sul rilievo che, come risulta dallo stato matricolare prodotto, detto periodo è stato connotato da plurimi contratti di supplenza breve e saltuarie (nel periodo compreso tra il 26 novembre 2021 e l'8 giugno 2022), nel corso delle quali non avrebbe necessariamente preso parte alle attività di programmazione e scrutinio.
In sintesi, il primo giudice ha respinto la domanda ritenendo che il diritto a fruire del beneficio denominato “carta docente” debba essere necessariamente correlato alla durata annua della prestazione, ovvero alla prestazione unica continuativa e che, quindi, esso non spetti nel caso di supplenze temporanee.
2. I motivi di doglianza.
La prof.ssa ha censurato la sentenza deducendo che: Pt_1
2 -la CGUE (cfr. ord. 18.5.2022, nella causa C – 450/2021), nel dichiarare l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione, ha precisato che il beneficio della carta docenti attiene all'ambito delle condizioni di impiego;
la CGUE ha quindi escluso che la durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, in presenza di un lavoro identico o simile e quindi comparabile, per giustificare l'erogazione, da parte della legislazione nazionale, del bonus di cui si tratta a favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo allegato alla Dir. 1999/70/CE;
- la prof.ssa nell'anno 2020/2021 ha stipulato quattro contratti (continuativi) per Pt_1
la stessa classe di concorso, con orario pieno (18 ore settimanali), nello stesso istituto scolastico (ISS Amaldi Sraffa di Orbassano) per un totale di 212 giornate di lavoro.
La censura mossa dall'appellante è fondata e meritevole di accoglimento in base alle considerazioni già ripetutamente enunciate da questa Corte (cfr. sent. 659/2023;
154/2025), cui si fa di seguito riferimento, non essendovi ragioni per discostarsi.
Questa Corte, in particolare, ha stigmatizzato l'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al “bonus” denominato “carta docente” e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che assume rilievo ai fini della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con la citata ordinanza del 18.5.2022, C – 450/2021 – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento euro unitario della norma (di diritto di uno degli stati membri) che preclude ai docenti a tempo determinato di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga alle condizioni di impiego (cfr. punti 35-38) ed escludendo che il solo fattore della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile e quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE
e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia europea ha chiarito che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare la differenza di trattamento tra
3 lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Inoltre, la stessa Corte di Giustizia, nella pronuncia in data 30.11.2023 (C-270/2022), relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di supplenza annuale su
“spezzone”. La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve
e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, possa essere giustificata da ragioni oggettive, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 del citato Accordo Quadro, deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea
4 del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/2023, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che
«l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così una utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da escludere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni (di lavoro nell'anno scolastico), valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso dell'annualità della didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari
a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, L. n. 124/99, in base al quale, «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
Da ultimo, rileva il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il decreto n. 7254/2024, con il quale il Primo Presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Novara in relazione alle supplenze temporanee, lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente e annualità didattica, rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto.
Nel decreto in esame, si è infatti ritenuta la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. “non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori
5 provenienti da Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo”, con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato (ipotetica questione di diritto) e rimandando – tramite il richiamo alla sentenza 299961/2023 – alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro dell'appellante nell'anno 2020/2021 oggetto della domanda di cui al ricorso risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L.
107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo la stessa di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico di cui si tratta, stante la piena equiparabilità dell'impegno lavorativo profuso dalla prof.ssa a quello del docente di ruolo. Pt_1
Per tutte le ragioni esposte, l'appello merita di essere accolto.
3. Le spese.
Alla soccombenza del appellato consegue l'obbligo del soccombente di farsi CP_1
carico delle spese del grado.
Le spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M.
147/2022, sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori di parte appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, accerta e dichiara il diritto dell'appellante a fruire del beneficio economico di euro 500 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente ex art. 1 L. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e pertanto condanna il ad COroparte_1 erogare detta somma mediante l'accredito sulla carta elettronica dell'appellante; condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, liquidate in euro 700, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 17.4.2025
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
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