TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2453/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1) sig. , nato a [...]/MG - Brasile, il 26/05/1962, Parte_1
residente in [...]. , n. 502 – app.to 301- CEP 30.575-360 – Controparte_1
Buritis, Belo Horizonte MG, Brasile,
2) Sig. , nato a [...]/MG - Brasile, il Controparte_2
24/02/1990, residente in [...]de Abreu, n. 650 casa 02 -
Bairro Paraiso CEP 30.270-170 - Belo Horizonte/MG – Brasile;
3) Sig.ra , nata a [...]/MG - Brasile, il Parte_2
04/09/1996, residente in [...]de Oliveira Penna, n. 502 - app.to 301- CEP
30.575-360 - Buritis - Belo Horizonte/MG – Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Ruggeri
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 6 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_3 Controparte_4
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Accertare e dichiarare che il sig. era cittadino Persona_1
italiano; per l'effetto accertare e dichiarare con sentenza, ex art. art.1 comma 1 legge 91/1992, che gli odierni ricorrenti sig.ri: 1) sig. nato a [...]/MG - Brasile, il Parte_1
26/05/1962, 2) Sig. nato a [...] orizonte/MG - Brasile, il Controparte_2
24/02/1990, 3) Sig.ra nata a [...]/MG - Brasile, il Parte_2
04/09/1996, sono tutti cittadini italiani in quanto discendenti diretti del sig. ; Persona_1
1. ordinare al in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello
Stato Civile della Cittadinanza Italiana dei sig.ri odierni ricorrenti.
2. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario ”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_1
24.11.1884 a Sorano (Grosseto) sposato con la signora in data 11.02.1906, mai Persona_2
naturalizzatosi cittadino brasiliano .
Nel ricorso, sulla discendenza di si legge che “Dall'anzidetto matrimonio Persona_1
nasceva in data 10.11.1906 a Santa Barbara, MG, Brasile. il figlio sig. poi Persona_3
pagina 2 di 6 coniugato con la sig.ra in data 23.02.1935 (in all.to 4 e 5: certificati nascita e Parte_3
matrimonio . Persona_3
1 Dal matrimonio anzidetto nasceva a Santa Barbara, MG, in data 02.12.1935, il figlio
[...]
coniugato in data 18.07.1961 con la sig.ra (in all.to 6 e 7: Persona_4 Parte_4
certificati nascita e matrimonio ). Persona_4
2 Dall'unione dei due coniugi nasceva a Caeté in data 26.05.1962 il sig. Parte_1
coniugato in data 08.07.1987 con la sig.ra (in all.to 8 e 9: certificati nascita e
[...] Persona_5
matrimonio sig. . Parte_1
Il sig. è padre di due figli: Il sig. Parte_1 Controparte_2
nato il [...] a [...], MG, unitosi in matrimonio in data 21.10.2022 con la sig.ra
(in all.to 10 e 11: certificati nascita e matrimonio sig. ); Persona_6 Controparte_2
La sig.ra nata a [...], MG, il 04.09.1996 (in all.to 12: Parte_2
certificato nascita sig.ra . “. Parte_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_3
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della pagina 3 di 6 P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver tentato “da mesi di prendere un appuntamento tramite portale presso il consolato italiano sopra indicati di Belo Horizonte, non essendo però possibile al momento neanche mettersi in lista d'attesa (in all.to n. 13 tentativi prenotazione appuntamenti consolato Belo Horizonte degli odierni ricorrenti).”. Al riguardo, si rileva come non sia stato depositato il doc. 13 agli atti.
In ogni caso, i ricorrenti hanno precisato che “A cadenza settimanale i qui istanti accedono al portale cercando di prenotare un appuntamento, leggendo alternativamente una delle seguente frase di circostanza: “Calendario prenotazioni ancora non disponibile” o: “Questa lista ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese”. Il senso delle indicazioni che si alternano sul portale è sempre lo stesso: non è possibile prendere appuntamenti per richiedere la cittadinanza italiana! Le prenotazioni presso tutti i consolati italiani in Brasile sono bloccate da anni, e non ci è dato sapere se e quando le liste verranno nuovamente riaperte! Il problema non è di carattere provvisorio e temporaneo, ma sistematico. (…) (all.to n. 14: screenshot pagina del consolato italiano a San Paolo), (Cfr. https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il- cittadino-straniero/cittadinanza/qual-ano-de-requerimento-esta-sendo-atualmente-convocado/).”. Dal documento da ultimo citato risulta effettivamente che presso il nell'anno 2023 Parte_5
erano in corso di esame le domande presentate nel 2013-2014.
pagina 4 di 6 La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_6
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della pagina 5 di 6 cittadinanza presso questo Tribunale. Inoltre, nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver effettuato un concreto tentativo di prenotarsi sul sito del Consolato competente, in disparte la questione del ritardo accumulato dal nella Parte_5
calendarizzazione delle istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 27.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1) sig. , nato a [...]/MG - Brasile, il 26/05/1962, Parte_1
residente in [...]. , n. 502 – app.to 301- CEP 30.575-360 – Controparte_1
Buritis, Belo Horizonte MG, Brasile,
2) Sig. , nato a [...]/MG - Brasile, il Controparte_2
24/02/1990, residente in [...]de Abreu, n. 650 casa 02 -
Bairro Paraiso CEP 30.270-170 - Belo Horizonte/MG – Brasile;
3) Sig.ra , nata a [...]/MG - Brasile, il Parte_2
04/09/1996, residente in [...]de Oliveira Penna, n. 502 - app.to 301- CEP
30.575-360 - Buritis - Belo Horizonte/MG – Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Ruggeri
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 6 , in persona del con il patrocinio ex Controparte_3 Controparte_4
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Accertare e dichiarare che il sig. era cittadino Persona_1
italiano; per l'effetto accertare e dichiarare con sentenza, ex art. art.1 comma 1 legge 91/1992, che gli odierni ricorrenti sig.ri: 1) sig. nato a [...]/MG - Brasile, il Parte_1
26/05/1962, 2) Sig. nato a [...] orizonte/MG - Brasile, il Controparte_2
24/02/1990, 3) Sig.ra nata a [...]/MG - Brasile, il Parte_2
04/09/1996, sono tutti cittadini italiani in quanto discendenti diretti del sig. ; Persona_1
1. ordinare al in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello
Stato Civile della Cittadinanza Italiana dei sig.ri odierni ricorrenti.
2. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario ”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_1
24.11.1884 a Sorano (Grosseto) sposato con la signora in data 11.02.1906, mai Persona_2
naturalizzatosi cittadino brasiliano .
Nel ricorso, sulla discendenza di si legge che “Dall'anzidetto matrimonio Persona_1
nasceva in data 10.11.1906 a Santa Barbara, MG, Brasile. il figlio sig. poi Persona_3
pagina 2 di 6 coniugato con la sig.ra in data 23.02.1935 (in all.to 4 e 5: certificati nascita e Parte_3
matrimonio . Persona_3
1 Dal matrimonio anzidetto nasceva a Santa Barbara, MG, in data 02.12.1935, il figlio
[...]
coniugato in data 18.07.1961 con la sig.ra (in all.to 6 e 7: Persona_4 Parte_4
certificati nascita e matrimonio ). Persona_4
2 Dall'unione dei due coniugi nasceva a Caeté in data 26.05.1962 il sig. Parte_1
coniugato in data 08.07.1987 con la sig.ra (in all.to 8 e 9: certificati nascita e
[...] Persona_5
matrimonio sig. . Parte_1
Il sig. è padre di due figli: Il sig. Parte_1 Controparte_2
nato il [...] a [...], MG, unitosi in matrimonio in data 21.10.2022 con la sig.ra
(in all.to 10 e 11: certificati nascita e matrimonio sig. ); Persona_6 Controparte_2
La sig.ra nata a [...], MG, il 04.09.1996 (in all.to 12: Parte_2
certificato nascita sig.ra . “. Parte_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_3
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della pagina 3 di 6 P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver tentato “da mesi di prendere un appuntamento tramite portale presso il consolato italiano sopra indicati di Belo Horizonte, non essendo però possibile al momento neanche mettersi in lista d'attesa (in all.to n. 13 tentativi prenotazione appuntamenti consolato Belo Horizonte degli odierni ricorrenti).”. Al riguardo, si rileva come non sia stato depositato il doc. 13 agli atti.
In ogni caso, i ricorrenti hanno precisato che “A cadenza settimanale i qui istanti accedono al portale cercando di prenotare un appuntamento, leggendo alternativamente una delle seguente frase di circostanza: “Calendario prenotazioni ancora non disponibile” o: “Questa lista ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese”. Il senso delle indicazioni che si alternano sul portale è sempre lo stesso: non è possibile prendere appuntamenti per richiedere la cittadinanza italiana! Le prenotazioni presso tutti i consolati italiani in Brasile sono bloccate da anni, e non ci è dato sapere se e quando le liste verranno nuovamente riaperte! Il problema non è di carattere provvisorio e temporaneo, ma sistematico. (…) (all.to n. 14: screenshot pagina del consolato italiano a San Paolo), (Cfr. https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il- cittadino-straniero/cittadinanza/qual-ano-de-requerimento-esta-sendo-atualmente-convocado/).”. Dal documento da ultimo citato risulta effettivamente che presso il nell'anno 2023 Parte_5
erano in corso di esame le domande presentate nel 2013-2014.
pagina 4 di 6 La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_6
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della pagina 5 di 6 cittadinanza presso questo Tribunale. Inoltre, nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver effettuato un concreto tentativo di prenotarsi sul sito del Consolato competente, in disparte la questione del ritardo accumulato dal nella Parte_5
calendarizzazione delle istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 27.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6