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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.220/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 220/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
06/11/2024
OGGETTO: d a
Querela di falso
con il patrocinio dell'avv. Castelli Tullio e Parte_1
Codice: P.IVA_1 dall'avv. Castelli Andrea
APPELLANTE
c o n t r o
, , e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Pigolotti Giovanni CP_4
APPELLATI
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 176/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“nel merito: rigettarsi le domande attoree e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, condannarsi gli attori al pagamento della somma
complessiva di € 2.033.849,78=, comprensiva di capitale, interessi e
rivalutazione al 27/06/2012, oltre ulteriori interessi e rivalutazione;
in subordine istruttorio: disporsi eventuale CTU per gli accertamenti relativi
al documento oggetto della consulenza d'ufficio e di quella di parte
redatte in sede penale;
spese rifuse di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio”.
Degli appellati
“NEL MERITO:
respingere l'appello promosso dal sig. siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza resa
dal Tribunale di Brescia, sezione prima civile, n. 176/2023 pubblicata in data
27.01.2023, con il favore delle spese.
IN OGNI DENEGATO CASO:
accogliere le domande svolte in primo grado dai sig.ri , CP_1 [...]
, e , e, per l'effetto: CP_2 CP_3 CP_4
In via principale:
2 accertare che le dichiarazioni con data apparente 30.11.1981, 30.12.1981 e
30.01.1982 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) sono false e che i
predetti documenti sono stati abusivamente riempiti e, quindi, dichiararne la
nullità e/o annullabilità e/o inopponibilità e comunque la loro giuridica
inesistenza, con tutte le conseguenze anche in ordine alle cautele da
adottare;
rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte e ogni
richiesta avversaria in quanto inammissibile, nulla, tardiva, colpita da
decadenza e prescrizione (sia per ciò che riguarda il capitale che per quanto
concerne gli interessi, soggetti a prescrizione quinquennale, e la
rivalutazione, comunque non dovuta) e, in ogni caso, infondata in fatto e in
diritto;
In via subordinata istruttoria:
si reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale sulle
circostanze dedotte nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc del20.03.2019,
non ammesse con l'ordinanza del 6.06.2019, da intendersi qui riportate e
trascritte;
si reiterano le ulteriori istanze istruttorie dedotte nella citata memoria ex
art. 183 VI co. n. 2 cpc, da intendersi qui riportate e trascritte;
In ogni caso:
competenze e spese per l'assistenza e la difesa rifuse, comprese
3 addizionale 15% IVA e CPA come per legge”.
Del Procuratore Generale: “… chiede il rigetto dell'appello e la conferma
della sentenza n. 176/2023 emessa in data 20/01/2023 dal Tribunale di
Brescia in quanto la medesima appare ampiamente e correttamente motivata
e perviene a conclusioni giuridicamente fondate e condivisibili”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 176/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023 e notificata in data 30 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia ha accolto la querela di falso proposta da , , e ha accertato e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
dichiarato la falsità delle scritture private datate 30.11.1981, 30.12.1981 e
30.1.1982 a firma e visti gli artt. 537 c.p.p., 226 e Per_1 Persona_2
227 c.p.c. ha mandato alla Cancelleria di annotare sugli originali delle predette scritture private la loro falsità, subordinandone l'esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ha condannato il convenuto Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio e del procedimento cautelare.
1.1.Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la querela di falso in quanto gli attori hanno lamentato non solo che non vi era alcun accordo sul contenuto delle scritture private e che la parte dattiloscritta non è riconducibile alla volontà
del sottoscrittore ma anche che la cambiale sia stata utilizzata quale mero supporto cartaceo di una dichiarazione avente contenuto eterogeneo tanto da esservi apposta la dicitura “il presente documento è da intendersi come
scrittura privata e non come cambiale”. Ha quindi ritenuto non sostenibile
4 che le sottoscrizioni presupponevano un riempimento successivo quanti meno come titoli cambiari dal momento che il titoli di credito hanno perso ogni significato come tali divenendo mero supporto cartaceo.
1.2. Ha ritenuto che la prova principale della falsità della scrittura provata del
30 dicembre 1981 sia costituita dalla consulenza tecnica grafologica disposta dal Pubblico Ministero confermata nel contenuto dal redattore in sede dibattimentale con “certezza tecnica”.
Ha quindi ritenuto che il testo IL datato 30.12.1981 contenente l'impegno alla restituzione di Lire 200.000.000,00 sia stato apposto sulla cambiale quando era già presente la firma ' (nonno degli attori e Persona_1
padre di . Persona_2
Ha ritenuto logica conclusione che il testo IL sia stato redatto non dal sottoscrittore bensì da un soggetto terzo, ritenendo inverosimile che esso sia stata redatto dal sottoscrittore dopo avere apposto la propria firma e che
“la mano estranea” abbia redatto il testo IL, pur dopo la firma, con l'accordo del sottoscrittore.
Ha ritenuto non credibile che la firma di sia stata, per Persona_2
converso, apposta in un momento successivo alla redazione del testo
IL , che i due sottoscrittori abbiano apposto la firma in momenti differenti in particolare considerando che era colui che Persona_2
assumeva l'impegno alla restituzione.
Per quanto riguarda le scritture datate 30 novembre 1981 e 30 gennaio 1982,
ha ritenuto provata la falsità sulla base di circostanze gravi, precise e
5 concordanti che ha ravvisato:
nella unitarietà della operazione economica in cui si collocano le tre scritture,
redatte con identico contenuto (salvo che per gli importi) il supporto
(cambiali) e le tecniche di redazione;
elementi che deposngono per considerale o tutte vere o tutte false;
nell'anomalia dell'utilizzo delle tre cambiali quali meri supporti cartacei e non come titoli di credito, con diciture che si sovrappongono e “aggirano”
quelle in esse prestampate, che, secondo l'assunto del convenuto sarebbero state consegnate dal debitore che era un contadino;
nell'anno di stampa della cambiali (1963), allorquando e Per_1 Per_2
erano affittuari del notaio padre del convenuto,
[...] Persona_3
circa venti anni prima al loro utilizzo, circostanza che induce a ritenere che esse siano state sottoscritte in bianco all'epoca dei rapporti contrattuali;
nell'essere state sottoscritte le scritture anche da sebbene il Per_1
soggetto che si dichiara in esso debitore sia il solo Persona_2
nell'avere la teste , moglie del convenuto, riferito di un prestito Testimone_1
di danaro chiesto da per l'acquisto di un'azienda agricola Persona_2
sebbene quest'ultimo non sia mai stato proprietario di beni immobili in provincia di Cremona;
la scrittura del 10 febbraio 1982 con la quale il padre degli attori avrebbe attestato di avere ricevutop la somma di lire 550.004.700 appare esere redatta da una mano diversa da quella del sottoscrittore, presenta la firma in fondo a
6 estra della pagina ma prima del luogo e della data apposte anch'esse con grafia diversa;
gli assegni attraverso cui mediante girata sarebbe stata costituita la provvista della somma data in prestito recano importi minori rispetto alla somma asseritamente mutuata e non è verificabile il nominativo del giratario e due di essi recano una data posteriore a quella della scrittura del 10 febbraio 1982.
Il Tribunale ha inoltre, ritenuto irrilevante la sentenza penale di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 cod.proc.civ. e non definitiva;
ha valutato come inattendibili tutte le deposizioni rese, trattandosi di coniugi, parenti o affini alle parti in causa, coinvolti in una vicenda in cui si discute di elementi valori economici e dai contorni poco chiari, e ha ritenuto superflue le ulteriori istanze istruttorie.
Ha, infine rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal contenuto di pagamento della somma di 2.033.849,78 in quanto la scrittura privata del
10 febbraio 1982 che comproverebbe il credito è stata prodotta in copia e non può essere sottoposta ad analisi grafologica in quanto non è stato prodotto l'originale pur a fronte del disconoscimento della copia all'originale e della declaratoria di mancata conoscenza delle sottoscrizioni da parte degli attori;
ha ritenuto on credibile che l'originale del documento sia stato consegnato al debitore.
2.Ha proposto appello sulla base di sei motivi. Parte_1
, , e si sono costituiti chiedendo il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
rigetto dell'appello.
7 3.Alla udienza del 06 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia sospeso il giudizio civile ai sensi dell'art. 75 terzo comma cod.proc.pen. in attesa della definizione del giudizio penale malgrado gli attori si siano costituiti parte civile anteriormente alla notificazione dell'atto di citazione.
1.1. E' sopravvenuta la carenza d'interesse dell'appellante alla pronuncia sul motivo in quanto nelle more del presente giudizio la impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione è stata dichiarata inammissibile in appello e il ricorso in cassazione avverso tale pronuncia è stato dichiarato inammissibile, per quanto precisato dalla difesa dell'appellante in compensa conclusionale.
2.Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione di ammissibilità della querela di falso benché si tratti di riempimento contra
pacta e non absque pactis; deduce che si prospetta la prima ipotesi in quanto le cambiali per loro natura devono essere compilate e la dicitura in esse presente “il presente documento è da intendersi come scrittura privata e non
come cambiale” è prova del fatto che “la scrittura avrebbe dovuto comunque
essere oggetto di riempimento”.
2.1. Il motivo non è fondato.
Con esso non viene svolta adeguata censura alla statuizione del Tribunale
8 che ha evidenziato che <
che alcun accordo vi era sul contenuto delle tre scritture private, dal momento che la parte dattiloscritta non è riconducibile in alcun modo alla volontà del sottoscrittore;
ma deducono, altresì, che la cambiale sia stata utilizzata quale mero supporto cartaceo di una dichiarazione avente contenuto del tutto eterogeneo (tanto è vero che in calce ad esse è apposta la seguente dicitura:
“il presente documento è da intendersi come scrittura privata e non come
cambiale”; doc. 2 fasc. att.). Pertanto, non può sostenersi, come fatto dal convenuto, che le sottoscrizioni presupponevano un riempimento successivo,
quantomeno quali titoli cambiari, dal momento che le tre cambiali hanno poi perso del tutto il loro significato di titolo di credito, per diventare – come detto – un mero supporto cartaceo>>.
L'appellante evidenzia che le cambiali di per sé dovevano essere compilate ma questo contrasta con la dicitura in esse presente che ne esclude il loro utilizzo, e prima ancora il loro riempimento, quali titoli di credito. Se non sono cambiali, infatti, non trova ragione l'esistenza di un accordo di riempimento;
se si voglia prospettare un patto di riempimento della cambiali sottoscritte in bianco, ciò presupporrebbe, dal punto di vista logico, l'utilizzo della cambiali nella loro funzione di titoli di credito, il che è escluso dalla dicitura “il presente documento è da intendersi come scrittura privata e non
come cambiale”.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Tribunale ritenuto non irrevocabile la sentenza penale di assoluzione;
9 evidenzia che l'appello è stato proposto non dal ma dalla Controparte_5
parte civile e tale gravame non può condurre ad una modifica della decisione di proscioglimento, ormai divenuta irrevocabile, con conseguente piena efficacia del giudicato, ostativo all'accertamento dei medesimi fatti in sede civile.
La sentenza di assoluzione, come esposto, è divenuta definitiva.
Quanto alle conseguenze di tale pronuncia sul presente giudizio, ai sensi dell'art. 652 cod.proc.pen. <
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75
comma 2.>>.
Va premesso che il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso,
pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore
10 della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (Cass.
2608/2024).
La querela di falso attiene all'accertamento giudiziale della falsità materiale in sé delle scritture private al fine di eliminarne l'efficacia rappresentativa.
Nel caso in esame nel giudizio penale è stato imputato Parte_1
per il reato di tentata truffa ai sensi degli artt. 56 e 640 c.p. commesso per mezzo delle scritture in questione “di dubbia autenticità” (cfr. capo d'imputazione).
Manca, dunque, in ogni caso, una <
decisione civile dalla definizione del giudizio penale>> per la cui sussistenza
<
l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale>> (Cass.
15248/2021, 18918/2019, 18202/2018).
Inoltre, nel presente giudizio non è stata svolta azione restitutoria risarcitoria da parte degli appellati, già costituiti parte civile.
Peraltro il giudice penale nella sentenza in questione è pervenuto ad un'affermazione esattamente contraria a quella propugnata dall'appellante avendo rilevato come <
del CTP di parte civile>> che <
30.12 1981 sia stato apposto successivamente alla sottoscrizione>>, pur ritenendo che da ciò non <
Infatti sussistano plurimi elementi per ritenere la circostanza equivoca o
11 comunque per ipotizzare scenari alternativi>>.
La valutazione che il Giudice penale ha , poi, compiuto di tali elementi non vincola il Giudice della querela di falso e non può essere invocata la efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza di assoluzione.
4. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto delle testimonianze, ritenute inattendibili senza adeguata motivazione, e della perizia di parte.
Quanto alle testimonianze ritengono che i testi , Testimone_1 Testimone_2
, e (le ultime due sentite quali testi di
[...] Tes_3 Testimone_4
riferimento) hanno smentito gli assunti della controparte.
Quanto alla perizia di parte, ne richiama le conclusioni riguardo all'apposizione della firma sulla cambiale posteriormente alla battitura con la macchina da scrivere;
lamenta che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su tale perizia che neppure il giudice penale ha preso in considerazione evidenziando che è inverosimile che un “falsario” rediga tre dichiarazioni false anziché una sola per l'importo complessivo.
Evidenzia: i rapporti “quasi famigliari” tra le parti in quanto gli attori erano affittuari dei terreni del proprio padre, il quale era notaio;
la irrilevanza della anteriorità al testo IL della sottoscrizione “ ” e la Per_1
posteriorità di quella “ in quanto nulla esclude che le Persona_2
sottoscrizioni siano avvenute in momenti successivi benché contestuali;
la non credibilità della circostanza della sottoscrizione in tempi diversi ed una prima e l'altra dopo il testo.
12 5.Con il quinto motivo l'appellante richiama il contenuto della motivazione della sentenza di assoluzione, riportata testualmente;
lamenta che il Tribunale
abbia fatto applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. “partendo da assunti
logici inidonei a costituire prova sulla base della causalità”; deduce che: il fatto che una sola delle scritture sia falsa non può comportare che lo siano le altre due, essendo vero, piuttosto, il contrario;
l'anomalia delle cambiali è
giustificata dalla volontà di dare “crisma legale” tanto che si specifica che sono scritture private e vanno riempite;
la data dell'anno di stampa è
irrilevante in quanto “ben possono essere datate anche vent'anni prima”; la sottoscrizione di si giustifica con la volontà di assumere Per_1
l'obbligazione; la deposizione della propria moglie in sede penale non può
essere utilizzata in modo parziale ed è irrilevante che i non abbiano Per_2
terreni in Cremona;
la documentazione che egli ha prodotto confermano le effettive somme versare ai la sentenza penale non è irrilevante;
le Per_2
testimonianze non sono inattendibili.
6.Con il sesto motivo l'appellante evidenzia che la propria domanda riconvenzionale è fondata sulle tre scritture in questione e gli assegni e la dichiarazioni sono stati prodotti solo quale ulteriore elemento di prova dei vari prestiti effettuati e dell'obbligo di restituzione;
gli scritti hanno natura di riconoscimento di debito e il tempo di restituzione previsto in 30 anni è pari a quello di un mutuo trentennale.
7. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, in quanto logicamente connessi,
vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
13 7.1. Si è già detto delle ragioni per cui l'accertamento contenuto della sentenza di assoluzione non vincola quello da compiersi in questa sede.
Appare corretto che la valutazione della falsità delle tre scritture sia stata fatta unitariamente, trattandosi di un'unica operazione economica (circostanza non contestata anche in appello) e attese le caratteristiche del tutto uniformi delle tre scritture, divergenti solo per date e importi;
su questi fatti noti il
Tribunale ha fondato la considerazione logica per cui va considerato che <
siano tutte vere o siano tutte false>>, <
ricostruzione che vede riconoscersi debitore di un importo Persona_2
inferiore rispetto a quello prestatogli>>.
L'accertamento di falsità contenuto nella sentenza impugnata si fonda anch'esso da una deduzione logica: se le cambiali non sono tali, perché (ed è
circostanza obiettiva) il contenuto IL diverge da quello proprio del titolo di credito e vi è, inoltre, la specificazione che “il presente documento è
da intendersi come scrittura privata e non come cambiale”, non trova ragion d'essere la esistenza di un accordo di riempimento. I pregressi rapporti in essere tra le parti non possono smentire tale considerazione, che riguarda tutte le cambiali, anche quelle in cui l'accertamento peritale non è stato in grado di rilevare sovrapposizioni della firma al testo, né dare ragionevolmente conto dell'utilizzo anomalo delle cambiali.
7.2. Gli argomenti sulla base dei quali si fonda il motivo di gravame, che vengono esaminati nell'ordine in cui vengono proposti, non smentiscono le ulteriori considerazioni, del tutto condivisibili, contenute nella sentenza
14 impugnata:
non si vede quale “crisma legale” possano aver voluto conferire le parti utilizzando le cambiali come mero supporto cartaceo anziché redigere il testo della scrittura su un normale foglio bianco;
non vi è censura al rilievo del Tribunale per cui il testo IL non è
stato redatto dai sottoscrittori e che la tecnica redazionale sia frutto di un
“ingegnoso lavoro di aggiramento”; in via d'inferenza logica l'assunzione di paternità di un testo presuppone la sua sottoscrizione dopo la sua redazione e non è ragionevole che la firma sia stata apposta anteriormente ad un testo redatto successivamente ma condiviso;
l'appellante ora accenna alla
“competenza del notaio (padre di n.d.r.) al quale Parte_1
evidentemente i si erano affidati per formalizzare gli accordi Per_2
intercorsi”;
non è stato possibile accertare la datazione degli inchiostri ma la sottoscrizione del documento in tempi diversi da parte dei due sottoscrittori,
come rilevato dal Tribunale, non è coerente con la collocazione delle sottoscrizioni una dopo l'altra (quella di dopo quella di , Persona_2 Per_1
benché si tratti di colui che riconosceva il prestito e assumeva l'impegno alla sua restituzione); inoltre, come evidenziato dalla difesa degli appellati, tali sottoscrizioni sono presenti nella parte di cambiale destinata alla firma degli emittenti e non già in calce al testo IL che è redatto in modo da aggirarle;
nella perizia redatta in sede penale, è stata accertata con “certezza tecnica”
15 l'anteriorità della firma di sulla scrittura datata 30 dicembre 1981 Per_1
e il perito ha replicato alle conclusioni del perito di parte, che l'appellante invoca, osservando in sede dibattimentale che tali conclusioni presuppongo una diversa tecnica di scrittura e cioè la “stampa mediante stampante laser
a toner”; non vengono forniti al Collegio elementi obiettivi per discostarsi dalle motivate considerazioni tecniche svolte dal perito nella relazione e in sede dibattimentale e va rilevato che l'appellante invoca ora l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio mai chiesta in primo grado;
il giudice penale nella sentenza in questione (si è già detto dell'assenza di valore di giudicato di tale pronuncia) è pervenuto ad un'affermazione esattamente contraria a quella propugnata dall'appellante avendo rilevato come <
civile>> che <
stato apposto successivamente alla sottoscrizione>>, pur ritenendo che da ciò
non <>, ritenendo sussistenti <
comunque per ipotizzare scenari alternativi>>, sul presupposto, è bene evidenziarlo, di un accertamento da compiersi oltre ogni ragionevole dubbio e con la precisazione da parte del Giudicante che <
sentenza di assoluzione quanto meno nella formula di cui all'art. 530, comma
2, c.p.p.>>;
la datazione della stampa delle cambiali viene liquidata dall'appellante come
“irrilevante” ma il Tribunale ha valorizzato che i rapporti di affittanza tra
16 e con il padre di erano in essere Per_1 Persona_2 Parte_1
all'epoca di stampa della cambiali (risalente al 1963, in base alla filigrana)
mentre le scritture sono datate quasi vent'anni dopo;
da ciò ha ricavato la verosimiglianza della sottoscrizione di dette cambiali in bianco in relazione ai pregressi rapporti contrattuali, ricostruzione che, tra l'altro, dà ragionevole giustificazione della sottoscrizione da parte di a fronte di un testo CP_6
delle scritture che contiene una dichiarazione del solo “Io Persona_2
sottoscritto … dichiaro per me, per i miei eredi ed aventi Persona_2
causa … di avere ricevuto un prestito dal sig. che io Parte_2
restituirò …” ;
in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti e l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità; contrariamente a quanto lamentato dall'appellante circa la mancanza di adeguata motivazione, il
Tribunale ha ritenuto inattendibili tutti i testi (compresi quelli addotti dagli attori, qui appellati) evidenziando non solo gli stretti rapporti con le parti (di
coniugio, parentela o affinità) ma anche il profilo del <
ad un determinato esito della lite>> e quello del <
secondo quanto dagli stessi riferito – in condotte dai contorni, a voler usare un eufemismo, poco chiari>>, profili specifici che la censura non attinge in alcun modo, e che, congiuntamente agli stretti rapporti familiari, sono, in
17 modo condivisibile, destinati a corroborare la ritenuta non credibilità dei testi escussi;
la deposizione della testimonianza della moglie di viene Parte_1
invocata senza considerare che il Tribunale non ne ha utilizzato in modo parziale la deposizione ma l'ha ritenuta inattendibile, al pari di quelle rese da tutti gli altri i testi, per le ragioni già esaminate;
con specifico riferimento a tale deposizione ha, inoltre, messo in rilievo che la circostanza riferita dalla teste di un prestito funzionale all'acquisto da parte di di Persona_2
un'azienda agricola in Cremona non trova riscontro obiettivo nella proprietà
di beni immobili in Cremona da parte della famiglia la censura non si Per_2
confronta con tali statuizioni;
la documentazione ulteriore, secondo l'appellante, è stata prodotta, a
“semplice conferma delle effettive somme versate ai ; in tal senso il Per_2
Tribunale l'ha esaminata mettendo in rilievo le anomalie che connotano il testo del documento 1) datato 10 febbraio 1982 a firma “ , Persona_2
l'avvenuto disconoscimento ex art. 2719 cod.civ. di tale documento e degli assegni (docc.2/13) e della dichiarazione di non conoscenza delle sottoscrizioni, la proposizione della istanza di verificazione sul primo documento e la mancata proposizione dell'originale che ha reso impossibile lo svolgimento del procedimento di verificazione;
il Tribunale ha quindi ritenuto che <il documento ha perso valore di prova all'interno del
giudizio>>; per quanto riguarda gli assegni, attraverso cui, secondo l'assunto di sarebbe stata costituito la provvista mediante girata Parte_1
18 dei titoli della somma mutuata a in sentenza sono state Persona_2
specificate le ragioni per cui è stato escluso che essi non diano conferma della causale del prestito né della erogazione della somma mutuata a Per_2
anche riguardo a tale statuizione non viene formulata alcuna censura.
[...]
7.3. E' evidente che la querela di falso ha per oggetto le scritture redatte sui titoli cambiari ma il Tribunale ha analiticamente esaminato tutti gli elementi ulteriori che, secondo ne comproverebbero la veridicità Parte_1
del contenuto (e cioè la effettiva erogazione del prestito) e ne ha escluso in modo motivato la idoneità a sostenerne gli assunti.
Ne consegue che i motivi in esame non attingono molteplici di tali argomentazioni per contrastare la decisione, rimanendo, per tali profili,
inficiati da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico;
<
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
19 grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass.
13535/2018).
7.4. Anche per quanto riguarda la censura alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale valgono le considerazioni già svolte che precludono che “gli scritti in questione” possano valere quali atti di
“riconoscimento di debito” e che la dichiarazione del 10 febbraio 1982
(doc.1) e gli assegni (docc. 2/13) possano essere invocati sia quali elementi probatori della veridicità del contenuto delle scritture private redatte sulle cambiali sia a fondamento della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 2.033.849,78.
8. Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base a quanto esposto in nota, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 520.000 a € 1.000.000)
ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 176/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati, in solido,
delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, €
3.318,00 per la “fase introduttiva” € 3.822,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.220/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 220/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
06/11/2024
OGGETTO: d a
Querela di falso
con il patrocinio dell'avv. Castelli Tullio e Parte_1
Codice: P.IVA_1 dall'avv. Castelli Andrea
APPELLANTE
c o n t r o
, , e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Pigolotti Giovanni CP_4
APPELLATI
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 176/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“nel merito: rigettarsi le domande attoree e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, condannarsi gli attori al pagamento della somma
complessiva di € 2.033.849,78=, comprensiva di capitale, interessi e
rivalutazione al 27/06/2012, oltre ulteriori interessi e rivalutazione;
in subordine istruttorio: disporsi eventuale CTU per gli accertamenti relativi
al documento oggetto della consulenza d'ufficio e di quella di parte
redatte in sede penale;
spese rifuse di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio”.
Degli appellati
“NEL MERITO:
respingere l'appello promosso dal sig. siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza resa
dal Tribunale di Brescia, sezione prima civile, n. 176/2023 pubblicata in data
27.01.2023, con il favore delle spese.
IN OGNI DENEGATO CASO:
accogliere le domande svolte in primo grado dai sig.ri , CP_1 [...]
, e , e, per l'effetto: CP_2 CP_3 CP_4
In via principale:
2 accertare che le dichiarazioni con data apparente 30.11.1981, 30.12.1981 e
30.01.1982 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) sono false e che i
predetti documenti sono stati abusivamente riempiti e, quindi, dichiararne la
nullità e/o annullabilità e/o inopponibilità e comunque la loro giuridica
inesistenza, con tutte le conseguenze anche in ordine alle cautele da
adottare;
rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte e ogni
richiesta avversaria in quanto inammissibile, nulla, tardiva, colpita da
decadenza e prescrizione (sia per ciò che riguarda il capitale che per quanto
concerne gli interessi, soggetti a prescrizione quinquennale, e la
rivalutazione, comunque non dovuta) e, in ogni caso, infondata in fatto e in
diritto;
In via subordinata istruttoria:
si reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale sulle
circostanze dedotte nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc del20.03.2019,
non ammesse con l'ordinanza del 6.06.2019, da intendersi qui riportate e
trascritte;
si reiterano le ulteriori istanze istruttorie dedotte nella citata memoria ex
art. 183 VI co. n. 2 cpc, da intendersi qui riportate e trascritte;
In ogni caso:
competenze e spese per l'assistenza e la difesa rifuse, comprese
3 addizionale 15% IVA e CPA come per legge”.
Del Procuratore Generale: “… chiede il rigetto dell'appello e la conferma
della sentenza n. 176/2023 emessa in data 20/01/2023 dal Tribunale di
Brescia in quanto la medesima appare ampiamente e correttamente motivata
e perviene a conclusioni giuridicamente fondate e condivisibili”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 176/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023 e notificata in data 30 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia ha accolto la querela di falso proposta da , , e ha accertato e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
dichiarato la falsità delle scritture private datate 30.11.1981, 30.12.1981 e
30.1.1982 a firma e visti gli artt. 537 c.p.p., 226 e Per_1 Persona_2
227 c.p.c. ha mandato alla Cancelleria di annotare sugli originali delle predette scritture private la loro falsità, subordinandone l'esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ha condannato il convenuto Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio e del procedimento cautelare.
1.1.Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la querela di falso in quanto gli attori hanno lamentato non solo che non vi era alcun accordo sul contenuto delle scritture private e che la parte dattiloscritta non è riconducibile alla volontà
del sottoscrittore ma anche che la cambiale sia stata utilizzata quale mero supporto cartaceo di una dichiarazione avente contenuto eterogeneo tanto da esservi apposta la dicitura “il presente documento è da intendersi come
scrittura privata e non come cambiale”. Ha quindi ritenuto non sostenibile
4 che le sottoscrizioni presupponevano un riempimento successivo quanti meno come titoli cambiari dal momento che il titoli di credito hanno perso ogni significato come tali divenendo mero supporto cartaceo.
1.2. Ha ritenuto che la prova principale della falsità della scrittura provata del
30 dicembre 1981 sia costituita dalla consulenza tecnica grafologica disposta dal Pubblico Ministero confermata nel contenuto dal redattore in sede dibattimentale con “certezza tecnica”.
Ha quindi ritenuto che il testo IL datato 30.12.1981 contenente l'impegno alla restituzione di Lire 200.000.000,00 sia stato apposto sulla cambiale quando era già presente la firma ' (nonno degli attori e Persona_1
padre di . Persona_2
Ha ritenuto logica conclusione che il testo IL sia stato redatto non dal sottoscrittore bensì da un soggetto terzo, ritenendo inverosimile che esso sia stata redatto dal sottoscrittore dopo avere apposto la propria firma e che
“la mano estranea” abbia redatto il testo IL, pur dopo la firma, con l'accordo del sottoscrittore.
Ha ritenuto non credibile che la firma di sia stata, per Persona_2
converso, apposta in un momento successivo alla redazione del testo
IL , che i due sottoscrittori abbiano apposto la firma in momenti differenti in particolare considerando che era colui che Persona_2
assumeva l'impegno alla restituzione.
Per quanto riguarda le scritture datate 30 novembre 1981 e 30 gennaio 1982,
ha ritenuto provata la falsità sulla base di circostanze gravi, precise e
5 concordanti che ha ravvisato:
nella unitarietà della operazione economica in cui si collocano le tre scritture,
redatte con identico contenuto (salvo che per gli importi) il supporto
(cambiali) e le tecniche di redazione;
elementi che deposngono per considerale o tutte vere o tutte false;
nell'anomalia dell'utilizzo delle tre cambiali quali meri supporti cartacei e non come titoli di credito, con diciture che si sovrappongono e “aggirano”
quelle in esse prestampate, che, secondo l'assunto del convenuto sarebbero state consegnate dal debitore che era un contadino;
nell'anno di stampa della cambiali (1963), allorquando e Per_1 Per_2
erano affittuari del notaio padre del convenuto,
[...] Persona_3
circa venti anni prima al loro utilizzo, circostanza che induce a ritenere che esse siano state sottoscritte in bianco all'epoca dei rapporti contrattuali;
nell'essere state sottoscritte le scritture anche da sebbene il Per_1
soggetto che si dichiara in esso debitore sia il solo Persona_2
nell'avere la teste , moglie del convenuto, riferito di un prestito Testimone_1
di danaro chiesto da per l'acquisto di un'azienda agricola Persona_2
sebbene quest'ultimo non sia mai stato proprietario di beni immobili in provincia di Cremona;
la scrittura del 10 febbraio 1982 con la quale il padre degli attori avrebbe attestato di avere ricevutop la somma di lire 550.004.700 appare esere redatta da una mano diversa da quella del sottoscrittore, presenta la firma in fondo a
6 estra della pagina ma prima del luogo e della data apposte anch'esse con grafia diversa;
gli assegni attraverso cui mediante girata sarebbe stata costituita la provvista della somma data in prestito recano importi minori rispetto alla somma asseritamente mutuata e non è verificabile il nominativo del giratario e due di essi recano una data posteriore a quella della scrittura del 10 febbraio 1982.
Il Tribunale ha inoltre, ritenuto irrilevante la sentenza penale di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 cod.proc.civ. e non definitiva;
ha valutato come inattendibili tutte le deposizioni rese, trattandosi di coniugi, parenti o affini alle parti in causa, coinvolti in una vicenda in cui si discute di elementi valori economici e dai contorni poco chiari, e ha ritenuto superflue le ulteriori istanze istruttorie.
Ha, infine rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal contenuto di pagamento della somma di 2.033.849,78 in quanto la scrittura privata del
10 febbraio 1982 che comproverebbe il credito è stata prodotta in copia e non può essere sottoposta ad analisi grafologica in quanto non è stato prodotto l'originale pur a fronte del disconoscimento della copia all'originale e della declaratoria di mancata conoscenza delle sottoscrizioni da parte degli attori;
ha ritenuto on credibile che l'originale del documento sia stato consegnato al debitore.
2.Ha proposto appello sulla base di sei motivi. Parte_1
, , e si sono costituiti chiedendo il CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
rigetto dell'appello.
7 3.Alla udienza del 06 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia sospeso il giudizio civile ai sensi dell'art. 75 terzo comma cod.proc.pen. in attesa della definizione del giudizio penale malgrado gli attori si siano costituiti parte civile anteriormente alla notificazione dell'atto di citazione.
1.1. E' sopravvenuta la carenza d'interesse dell'appellante alla pronuncia sul motivo in quanto nelle more del presente giudizio la impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione è stata dichiarata inammissibile in appello e il ricorso in cassazione avverso tale pronuncia è stato dichiarato inammissibile, per quanto precisato dalla difesa dell'appellante in compensa conclusionale.
2.Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione di ammissibilità della querela di falso benché si tratti di riempimento contra
pacta e non absque pactis; deduce che si prospetta la prima ipotesi in quanto le cambiali per loro natura devono essere compilate e la dicitura in esse presente “il presente documento è da intendersi come scrittura privata e non
come cambiale” è prova del fatto che “la scrittura avrebbe dovuto comunque
essere oggetto di riempimento”.
2.1. Il motivo non è fondato.
Con esso non viene svolta adeguata censura alla statuizione del Tribunale
8 che ha evidenziato che <
che alcun accordo vi era sul contenuto delle tre scritture private, dal momento che la parte dattiloscritta non è riconducibile in alcun modo alla volontà del sottoscrittore;
ma deducono, altresì, che la cambiale sia stata utilizzata quale mero supporto cartaceo di una dichiarazione avente contenuto del tutto eterogeneo (tanto è vero che in calce ad esse è apposta la seguente dicitura:
“il presente documento è da intendersi come scrittura privata e non come
cambiale”; doc. 2 fasc. att.). Pertanto, non può sostenersi, come fatto dal convenuto, che le sottoscrizioni presupponevano un riempimento successivo,
quantomeno quali titoli cambiari, dal momento che le tre cambiali hanno poi perso del tutto il loro significato di titolo di credito, per diventare – come detto – un mero supporto cartaceo>>.
L'appellante evidenzia che le cambiali di per sé dovevano essere compilate ma questo contrasta con la dicitura in esse presente che ne esclude il loro utilizzo, e prima ancora il loro riempimento, quali titoli di credito. Se non sono cambiali, infatti, non trova ragione l'esistenza di un accordo di riempimento;
se si voglia prospettare un patto di riempimento della cambiali sottoscritte in bianco, ciò presupporrebbe, dal punto di vista logico, l'utilizzo della cambiali nella loro funzione di titoli di credito, il che è escluso dalla dicitura “il presente documento è da intendersi come scrittura privata e non
come cambiale”.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Tribunale ritenuto non irrevocabile la sentenza penale di assoluzione;
9 evidenzia che l'appello è stato proposto non dal ma dalla Controparte_5
parte civile e tale gravame non può condurre ad una modifica della decisione di proscioglimento, ormai divenuta irrevocabile, con conseguente piena efficacia del giudicato, ostativo all'accertamento dei medesimi fatti in sede civile.
La sentenza di assoluzione, come esposto, è divenuta definitiva.
Quanto alle conseguenze di tale pronuncia sul presente giudizio, ai sensi dell'art. 652 cod.proc.pen. <
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75
comma 2.>>.
Va premesso che il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso,
pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore
10 della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (Cass.
2608/2024).
La querela di falso attiene all'accertamento giudiziale della falsità materiale in sé delle scritture private al fine di eliminarne l'efficacia rappresentativa.
Nel caso in esame nel giudizio penale è stato imputato Parte_1
per il reato di tentata truffa ai sensi degli artt. 56 e 640 c.p. commesso per mezzo delle scritture in questione “di dubbia autenticità” (cfr. capo d'imputazione).
Manca, dunque, in ogni caso, una <
decisione civile dalla definizione del giudizio penale>> per la cui sussistenza
<
l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale>> (Cass.
15248/2021, 18918/2019, 18202/2018).
Inoltre, nel presente giudizio non è stata svolta azione restitutoria risarcitoria da parte degli appellati, già costituiti parte civile.
Peraltro il giudice penale nella sentenza in questione è pervenuto ad un'affermazione esattamente contraria a quella propugnata dall'appellante avendo rilevato come <
del CTP di parte civile>> che <
30.12 1981 sia stato apposto successivamente alla sottoscrizione>>, pur ritenendo che da ciò non <
Infatti sussistano plurimi elementi per ritenere la circostanza equivoca o
11 comunque per ipotizzare scenari alternativi>>.
La valutazione che il Giudice penale ha , poi, compiuto di tali elementi non vincola il Giudice della querela di falso e non può essere invocata la efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza di assoluzione.
4. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto delle testimonianze, ritenute inattendibili senza adeguata motivazione, e della perizia di parte.
Quanto alle testimonianze ritengono che i testi , Testimone_1 Testimone_2
, e (le ultime due sentite quali testi di
[...] Tes_3 Testimone_4
riferimento) hanno smentito gli assunti della controparte.
Quanto alla perizia di parte, ne richiama le conclusioni riguardo all'apposizione della firma sulla cambiale posteriormente alla battitura con la macchina da scrivere;
lamenta che il Tribunale abbia fondato la propria decisione su tale perizia che neppure il giudice penale ha preso in considerazione evidenziando che è inverosimile che un “falsario” rediga tre dichiarazioni false anziché una sola per l'importo complessivo.
Evidenzia: i rapporti “quasi famigliari” tra le parti in quanto gli attori erano affittuari dei terreni del proprio padre, il quale era notaio;
la irrilevanza della anteriorità al testo IL della sottoscrizione “ ” e la Per_1
posteriorità di quella “ in quanto nulla esclude che le Persona_2
sottoscrizioni siano avvenute in momenti successivi benché contestuali;
la non credibilità della circostanza della sottoscrizione in tempi diversi ed una prima e l'altra dopo il testo.
12 5.Con il quinto motivo l'appellante richiama il contenuto della motivazione della sentenza di assoluzione, riportata testualmente;
lamenta che il Tribunale
abbia fatto applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. “partendo da assunti
logici inidonei a costituire prova sulla base della causalità”; deduce che: il fatto che una sola delle scritture sia falsa non può comportare che lo siano le altre due, essendo vero, piuttosto, il contrario;
l'anomalia delle cambiali è
giustificata dalla volontà di dare “crisma legale” tanto che si specifica che sono scritture private e vanno riempite;
la data dell'anno di stampa è
irrilevante in quanto “ben possono essere datate anche vent'anni prima”; la sottoscrizione di si giustifica con la volontà di assumere Per_1
l'obbligazione; la deposizione della propria moglie in sede penale non può
essere utilizzata in modo parziale ed è irrilevante che i non abbiano Per_2
terreni in Cremona;
la documentazione che egli ha prodotto confermano le effettive somme versare ai la sentenza penale non è irrilevante;
le Per_2
testimonianze non sono inattendibili.
6.Con il sesto motivo l'appellante evidenzia che la propria domanda riconvenzionale è fondata sulle tre scritture in questione e gli assegni e la dichiarazioni sono stati prodotti solo quale ulteriore elemento di prova dei vari prestiti effettuati e dell'obbligo di restituzione;
gli scritti hanno natura di riconoscimento di debito e il tempo di restituzione previsto in 30 anni è pari a quello di un mutuo trentennale.
7. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, in quanto logicamente connessi,
vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
13 7.1. Si è già detto delle ragioni per cui l'accertamento contenuto della sentenza di assoluzione non vincola quello da compiersi in questa sede.
Appare corretto che la valutazione della falsità delle tre scritture sia stata fatta unitariamente, trattandosi di un'unica operazione economica (circostanza non contestata anche in appello) e attese le caratteristiche del tutto uniformi delle tre scritture, divergenti solo per date e importi;
su questi fatti noti il
Tribunale ha fondato la considerazione logica per cui va considerato che <
siano tutte vere o siano tutte false>>, <
ricostruzione che vede riconoscersi debitore di un importo Persona_2
inferiore rispetto a quello prestatogli>>.
L'accertamento di falsità contenuto nella sentenza impugnata si fonda anch'esso da una deduzione logica: se le cambiali non sono tali, perché (ed è
circostanza obiettiva) il contenuto IL diverge da quello proprio del titolo di credito e vi è, inoltre, la specificazione che “il presente documento è
da intendersi come scrittura privata e non come cambiale”, non trova ragion d'essere la esistenza di un accordo di riempimento. I pregressi rapporti in essere tra le parti non possono smentire tale considerazione, che riguarda tutte le cambiali, anche quelle in cui l'accertamento peritale non è stato in grado di rilevare sovrapposizioni della firma al testo, né dare ragionevolmente conto dell'utilizzo anomalo delle cambiali.
7.2. Gli argomenti sulla base dei quali si fonda il motivo di gravame, che vengono esaminati nell'ordine in cui vengono proposti, non smentiscono le ulteriori considerazioni, del tutto condivisibili, contenute nella sentenza
14 impugnata:
non si vede quale “crisma legale” possano aver voluto conferire le parti utilizzando le cambiali come mero supporto cartaceo anziché redigere il testo della scrittura su un normale foglio bianco;
non vi è censura al rilievo del Tribunale per cui il testo IL non è
stato redatto dai sottoscrittori e che la tecnica redazionale sia frutto di un
“ingegnoso lavoro di aggiramento”; in via d'inferenza logica l'assunzione di paternità di un testo presuppone la sua sottoscrizione dopo la sua redazione e non è ragionevole che la firma sia stata apposta anteriormente ad un testo redatto successivamente ma condiviso;
l'appellante ora accenna alla
“competenza del notaio (padre di n.d.r.) al quale Parte_1
evidentemente i si erano affidati per formalizzare gli accordi Per_2
intercorsi”;
non è stato possibile accertare la datazione degli inchiostri ma la sottoscrizione del documento in tempi diversi da parte dei due sottoscrittori,
come rilevato dal Tribunale, non è coerente con la collocazione delle sottoscrizioni una dopo l'altra (quella di dopo quella di , Persona_2 Per_1
benché si tratti di colui che riconosceva il prestito e assumeva l'impegno alla sua restituzione); inoltre, come evidenziato dalla difesa degli appellati, tali sottoscrizioni sono presenti nella parte di cambiale destinata alla firma degli emittenti e non già in calce al testo IL che è redatto in modo da aggirarle;
nella perizia redatta in sede penale, è stata accertata con “certezza tecnica”
15 l'anteriorità della firma di sulla scrittura datata 30 dicembre 1981 Per_1
e il perito ha replicato alle conclusioni del perito di parte, che l'appellante invoca, osservando in sede dibattimentale che tali conclusioni presuppongo una diversa tecnica di scrittura e cioè la “stampa mediante stampante laser
a toner”; non vengono forniti al Collegio elementi obiettivi per discostarsi dalle motivate considerazioni tecniche svolte dal perito nella relazione e in sede dibattimentale e va rilevato che l'appellante invoca ora l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio mai chiesta in primo grado;
il giudice penale nella sentenza in questione (si è già detto dell'assenza di valore di giudicato di tale pronuncia) è pervenuto ad un'affermazione esattamente contraria a quella propugnata dall'appellante avendo rilevato come <
civile>> che <
stato apposto successivamente alla sottoscrizione>>, pur ritenendo che da ciò
non <>, ritenendo sussistenti <
comunque per ipotizzare scenari alternativi>>, sul presupposto, è bene evidenziarlo, di un accertamento da compiersi oltre ogni ragionevole dubbio e con la precisazione da parte del Giudicante che <
sentenza di assoluzione quanto meno nella formula di cui all'art. 530, comma
2, c.p.p.>>;
la datazione della stampa delle cambiali viene liquidata dall'appellante come
“irrilevante” ma il Tribunale ha valorizzato che i rapporti di affittanza tra
16 e con il padre di erano in essere Per_1 Persona_2 Parte_1
all'epoca di stampa della cambiali (risalente al 1963, in base alla filigrana)
mentre le scritture sono datate quasi vent'anni dopo;
da ciò ha ricavato la verosimiglianza della sottoscrizione di dette cambiali in bianco in relazione ai pregressi rapporti contrattuali, ricostruzione che, tra l'altro, dà ragionevole giustificazione della sottoscrizione da parte di a fronte di un testo CP_6
delle scritture che contiene una dichiarazione del solo “Io Persona_2
sottoscritto … dichiaro per me, per i miei eredi ed aventi Persona_2
causa … di avere ricevuto un prestito dal sig. che io Parte_2
restituirò …” ;
in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti e l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità; contrariamente a quanto lamentato dall'appellante circa la mancanza di adeguata motivazione, il
Tribunale ha ritenuto inattendibili tutti i testi (compresi quelli addotti dagli attori, qui appellati) evidenziando non solo gli stretti rapporti con le parti (di
coniugio, parentela o affinità) ma anche il profilo del <
ad un determinato esito della lite>> e quello del <
secondo quanto dagli stessi riferito – in condotte dai contorni, a voler usare un eufemismo, poco chiari>>, profili specifici che la censura non attinge in alcun modo, e che, congiuntamente agli stretti rapporti familiari, sono, in
17 modo condivisibile, destinati a corroborare la ritenuta non credibilità dei testi escussi;
la deposizione della testimonianza della moglie di viene Parte_1
invocata senza considerare che il Tribunale non ne ha utilizzato in modo parziale la deposizione ma l'ha ritenuta inattendibile, al pari di quelle rese da tutti gli altri i testi, per le ragioni già esaminate;
con specifico riferimento a tale deposizione ha, inoltre, messo in rilievo che la circostanza riferita dalla teste di un prestito funzionale all'acquisto da parte di di Persona_2
un'azienda agricola in Cremona non trova riscontro obiettivo nella proprietà
di beni immobili in Cremona da parte della famiglia la censura non si Per_2
confronta con tali statuizioni;
la documentazione ulteriore, secondo l'appellante, è stata prodotta, a
“semplice conferma delle effettive somme versate ai ; in tal senso il Per_2
Tribunale l'ha esaminata mettendo in rilievo le anomalie che connotano il testo del documento 1) datato 10 febbraio 1982 a firma “ , Persona_2
l'avvenuto disconoscimento ex art. 2719 cod.civ. di tale documento e degli assegni (docc.2/13) e della dichiarazione di non conoscenza delle sottoscrizioni, la proposizione della istanza di verificazione sul primo documento e la mancata proposizione dell'originale che ha reso impossibile lo svolgimento del procedimento di verificazione;
il Tribunale ha quindi ritenuto che <il documento ha perso valore di prova all'interno del
giudizio>>; per quanto riguarda gli assegni, attraverso cui, secondo l'assunto di sarebbe stata costituito la provvista mediante girata Parte_1
18 dei titoli della somma mutuata a in sentenza sono state Persona_2
specificate le ragioni per cui è stato escluso che essi non diano conferma della causale del prestito né della erogazione della somma mutuata a Per_2
anche riguardo a tale statuizione non viene formulata alcuna censura.
[...]
7.3. E' evidente che la querela di falso ha per oggetto le scritture redatte sui titoli cambiari ma il Tribunale ha analiticamente esaminato tutti gli elementi ulteriori che, secondo ne comproverebbero la veridicità Parte_1
del contenuto (e cioè la effettiva erogazione del prestito) e ne ha escluso in modo motivato la idoneità a sostenerne gli assunti.
Ne consegue che i motivi in esame non attingono molteplici di tali argomentazioni per contrastare la decisione, rimanendo, per tali profili,
inficiati da inammissibilità: affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico;
<
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
19 grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass.
13535/2018).
7.4. Anche per quanto riguarda la censura alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale valgono le considerazioni già svolte che precludono che “gli scritti in questione” possano valere quali atti di
“riconoscimento di debito” e che la dichiarazione del 10 febbraio 1982
(doc.1) e gli assegni (docc. 2/13) possano essere invocati sia quali elementi probatori della veridicità del contenuto delle scritture private redatte sulle cambiali sia a fondamento della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 2.033.849,78.
8. Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base a quanto esposto in nota, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 520.000 a € 1.000.000)
ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 176/2023 pubblicata in data 27 gennaio 2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati, in solido,
delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, €
3.318,00 per la “fase introduttiva” € 3.822,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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