Sentenza 9 settembre 2004
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- 1. Cassazione: pubblico impiego, e' legittimo il licenziamento a seguito di condanna per concussioneRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 16 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2004, n. 18180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18180 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL IT, elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido, piazza A. Garibaldi, n. 9, presso l'Avvocato Giuseppe Aiello, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OS IG, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 107, presso l'Avvocato Marco Fabio Dionisi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Tiani per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 527/01, depositata il 21.6.2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17 maggio 2004 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
udito l'Avvocato Fernando Natale (per delega), per il ricorrente, e l'Avvocato Francesco Tiani, per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.9.1996 il signor IT GL convenne in giudizio davanti al pretore di Catanzaro il signor IG OS per sentirlo condannare al pagamento a suo favore della somma di Lire 27.000.000, portata da n. 18 effetti cambiari a firma del medesimo OS, con gl'interessi legali dalle rispettive scadenze e col risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Il pretore adito, con sentenza n. 27/1998, condannò il OS, dichiarato contumace, a pagare la somma richiesta dall'attore, con gl'interessi legali e con rifusione delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza propose appello OS IG, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa per insussistenza del debito vantato dal GL, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della firma di emissione dei titoli cambiari;
in subordine, chiese declaratoria di prescrizione dei titoli scaduti fra il 4 luglio ed il 4 settembre 1986.
Il tribunale, rigettata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istruì la causa mediante espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza depositata il 21.6.2001, nel con-traddittorio delle parti, accogliendo la richiesta principale dell'appellante, riformò integralmente la sentenza di primo grado e compensò fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre IT GL, con due motivi. Resiste IG OS mediante notifica e deposito di controricorso, illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due mezzi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (articolo 360, 1^ co., n. 3, c.p.c.), rispettivamente:
- dell'articolo 345 c.p.c., per avere il tribunale, disattendendo immotivatamente l'eccezione proposta da esso appellato, dato ingresso, contro il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove e di ammettere nuove prove in appello, alla chiesta verificazione di scrittura privata (firme di emissione delle cambiali), surrettiziamente introdotta mediante richiesta di un mezzo di prova (c.t.u.) relativo ad una querela di falso non proposta ritualmente dall'appellante rimasto contumace in primo grado;
- degli articoli 355, 221 e 101 c.p.c., anche con riferimento all'articolo 24, 2^ co., Costituzione, per avere il giudice d'appello, nonostante la mancanza o l'irritualità della querela di falso e mediante l'espletamento di una inammissibile consulenza tecnica d'ufficio, deciso il gravame senza rispettare le regole procedurali della causa di falso, omettendo di designare il giudice istrut-tore e di motivare la pretesa falsità dei documenti;
senza rispettare altresì il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, mediante interpello della parte che aveva prodotto le scritture;
con violazione, inoltre, del principio del doppio grado di giudizio.
Tutti i profili di censura compresi nei due motivi in esame, attinenti alla pretesa improponibilità in appello, alla irritualità (o inesistenza) della querela di falso, all'irregolarità (o totale omissione) della procedura per la trattazione della causa incidentale di falso ed alla mancata pronunzia sul preteso falso - omissioni che avrebbero impedito all'appellato, odierno ricorrente, il pieno esercizio del diritto di difesa, per lesione dei principi del contraddittorio e del doppio grado del giudizio di merito - sono inammissibili.
Invero, la sentenza formalmente unica con cui il tribunale, giudicando in secondo grado, ha provveduto sia sulla querela incidentale di falso proposta per la prima volta in tale giudizio, implicitamente accogliendola, sia sul merito della questione dedotta in appello, contiene altrettante e distinte statuizioni, di cui la prima, inerente al falso e costituente l'unico presupposto di fatto ed antecedente logico-giuridico della decisione di merito, deve ritenersi emessa in primo grado;
ragion per cui essa è impugnabile soltanto davanti alla corte d'appello: così restando salvo il principio del doppio grado di merito.
Pertanto, in conformità a costante giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 3625/1999, 2697/1993, 3880/ 1988, 1763/1983), condivisa dal collegio, il presente ricorso per Cassazione, riferibile nel suo complesso alla statuizione (implicita) concernente la querela di falso, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE chiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento), di cui Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004