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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1424/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1424/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TARESCO LORENZO
e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TARESCO LORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025, ed Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/06/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
427/2024 pubbl. il 24/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 26/06/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2010 atto numero 27 parte II,
pagina 2 di 6 serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/10/2025:
1) I coniugi continueranno a vivere separati e con reciproco rispetto;
2) I figli e resteranno Persona_1 Persona_2 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi, di comune accordo, nella casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
sita Montesilvano, Via Colle fiorito n. 8 / B, madre dei due figli, restando
[...] implicito il rispetto, da parte di entrambi, del principio della bigenitorialità. Ogni decisione di rilievo nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute ed alle attività extra-scolastiche dei minori dovrà essere preventivamente concordata e assunta di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il padre terrà con sé i figli nel fine settimana, dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 17:00 del sabato pomeriggio successivo oppure dalle 17:00 del sabato pomeriggio alle ore 19:00 della domenica. I genitori si accorderanno di volta in volta in base alle esigenze familiari. Sempre secondo le suddette necessità stabiliscono sin da ora che i bambini potranno trascorrere con il papà l'intero fine settimana (ovvero dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 19:00 della domenica successiva), in tal caso nel successivo weekend i bambini resteranno con le stesse modalità con la madre. Le parti stabiliscono che il padre potrà far visita ai figli presso la loro residenza previo preavviso ogni volta gli sia possibile, concordando con la madre la visita pomeridiana in giornata infrasettimanale. Il sig. potrà Controparte_1 tenere con sé i figli durante le vacanze estive almeno quindici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 6 Con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture presso le quali soggiorneranno. Il sig.
terrà con sé i minori durante le vacanze pasquali Controparte_1 alternando con la sig.ra la giornata della Pasqua a quella del Parte_1
Lunedì dell'Angelo. Il sig. terrà con sé i figli per le altre Controparte_1 festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, alternando tali date con l'altro genitore. Il sig. potrà Controparte_1 tenere con sé la prole durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la sig.ra i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e del 31 dicembre, 1° Parte_1 gennaio e 6 gennaio, in tali festività quando i minori staranno con il padre lo stesso potrà andare a prenderli la mattina alle ore 10:00, presso la casa materna, con obbligo di riaccompagnarli dalla madre il giorno seguente entro e non oltre le ore 19:00. I compleanni di e dovranno essere Per_1 Persona_2 festeggiati in maniera alternata ogni anno tra i genitori, potendo la parte a cui non sono affidati i minori trascorrere con i figli il giorno successivo, oppure il sabato o la domenica immediatamente seguenti. In alternativa per quanto riguarda il giorno del compleanno della prole le parti, se concordi, potranno trascorrere insieme tale ricorrenza unitamente ai figli interessati alla ricorrenza a prescindere dalla disciplina del diritto di visita-frequentazione concordata secondo i termini di questo accordo.
Per quanto riguarda il giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti stabiliscono, altresì, che potranno tenere la prole nel giorno del loro compleanno anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura genitoriale, nonché nei giorni della Festa della Mamma e del Papà dove i minori trascorreranno tale evento con la figura interessata dalla festività. I detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze del minore lo consentiranno. Tale tipo di regolamentazione resterà valida fino a quando la prole non raggiungerà la maggiore età, lasciando ai figli in seguito al pagina 4 di 6 compimento del diciottesimo anno la facoltà di decidere in maniera autonoma, con quale genitore trascorrere il proprio tempo. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il rispettivo recapito, anche telefonico, e comunque dovranno essere sempre messi a conoscenza di eventuali trasferimenti o spostamenti in altre località quando vi siano anche i figli minori. Il diritto di visita nei termini di cui sopra, ivi comprese le festività, potrà variare in ragione delle esigenze lavorative dei coniugi e previo accordo tra gli stessi.
4) Il Sig. provvederà al mantenimento dei figli minori Controparte_1
E corrispondendo alla Sig.ra Per_1 Persona_2 Parte_1 la somma complessiva di euro 500,00, pari ad EURO 250,00 per ciascun
[...] figlio, con adeguamento ISTAT rivalutabile annualmente, oltre al versamento del
50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel protocollo del
Tribunale di Pescara del 17.11.2020. Tali somme saranno versate alla madre entro il
15 di ogni mese sul c/c ad essa intestato al seguente IBAN: IT 85 Y 01030 15400
000063396367.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
7) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1424/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TARESCO LORENZO
e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TARESCO LORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025, ed Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/06/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
427/2024 pubbl. il 24/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 26/06/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2010 atto numero 27 parte II,
pagina 2 di 6 serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 09/10/2025:
1) I coniugi continueranno a vivere separati e con reciproco rispetto;
2) I figli e resteranno Persona_1 Persona_2 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi, di comune accordo, nella casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
sita Montesilvano, Via Colle fiorito n. 8 / B, madre dei due figli, restando
[...] implicito il rispetto, da parte di entrambi, del principio della bigenitorialità. Ogni decisione di rilievo nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute ed alle attività extra-scolastiche dei minori dovrà essere preventivamente concordata e assunta di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il padre terrà con sé i figli nel fine settimana, dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 17:00 del sabato pomeriggio successivo oppure dalle 17:00 del sabato pomeriggio alle ore 19:00 della domenica. I genitori si accorderanno di volta in volta in base alle esigenze familiari. Sempre secondo le suddette necessità stabiliscono sin da ora che i bambini potranno trascorrere con il papà l'intero fine settimana (ovvero dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 19:00 della domenica successiva), in tal caso nel successivo weekend i bambini resteranno con le stesse modalità con la madre. Le parti stabiliscono che il padre potrà far visita ai figli presso la loro residenza previo preavviso ogni volta gli sia possibile, concordando con la madre la visita pomeridiana in giornata infrasettimanale. Il sig. potrà Controparte_1 tenere con sé i figli durante le vacanze estive almeno quindici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 6 Con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture presso le quali soggiorneranno. Il sig.
terrà con sé i minori durante le vacanze pasquali Controparte_1 alternando con la sig.ra la giornata della Pasqua a quella del Parte_1
Lunedì dell'Angelo. Il sig. terrà con sé i figli per le altre Controparte_1 festività, quali 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, alternando tali date con l'altro genitore. Il sig. potrà Controparte_1 tenere con sé la prole durante le vacanze di Natale, alternando annualmente con la sig.ra i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e del 31 dicembre, 1° Parte_1 gennaio e 6 gennaio, in tali festività quando i minori staranno con il padre lo stesso potrà andare a prenderli la mattina alle ore 10:00, presso la casa materna, con obbligo di riaccompagnarli dalla madre il giorno seguente entro e non oltre le ore 19:00. I compleanni di e dovranno essere Per_1 Persona_2 festeggiati in maniera alternata ogni anno tra i genitori, potendo la parte a cui non sono affidati i minori trascorrere con i figli il giorno successivo, oppure il sabato o la domenica immediatamente seguenti. In alternativa per quanto riguarda il giorno del compleanno della prole le parti, se concordi, potranno trascorrere insieme tale ricorrenza unitamente ai figli interessati alla ricorrenza a prescindere dalla disciplina del diritto di visita-frequentazione concordata secondo i termini di questo accordo.
Per quanto riguarda il giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti stabiliscono, altresì, che potranno tenere la prole nel giorno del loro compleanno anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura genitoriale, nonché nei giorni della Festa della Mamma e del Papà dove i minori trascorreranno tale evento con la figura interessata dalla festività. I detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze del minore lo consentiranno. Tale tipo di regolamentazione resterà valida fino a quando la prole non raggiungerà la maggiore età, lasciando ai figli in seguito al pagina 4 di 6 compimento del diciottesimo anno la facoltà di decidere in maniera autonoma, con quale genitore trascorrere il proprio tempo. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il rispettivo recapito, anche telefonico, e comunque dovranno essere sempre messi a conoscenza di eventuali trasferimenti o spostamenti in altre località quando vi siano anche i figli minori. Il diritto di visita nei termini di cui sopra, ivi comprese le festività, potrà variare in ragione delle esigenze lavorative dei coniugi e previo accordo tra gli stessi.
4) Il Sig. provvederà al mantenimento dei figli minori Controparte_1
E corrispondendo alla Sig.ra Per_1 Persona_2 Parte_1 la somma complessiva di euro 500,00, pari ad EURO 250,00 per ciascun
[...] figlio, con adeguamento ISTAT rivalutabile annualmente, oltre al versamento del
50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel protocollo del
Tribunale di Pescara del 17.11.2020. Tali somme saranno versate alla madre entro il
15 di ogni mese sul c/c ad essa intestato al seguente IBAN: IT 85 Y 01030 15400
000063396367.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
7) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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