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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1768 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in Brasile a [...] il [...]; Parte_1
• , nata in Brasile a [...] il [...], tramite i Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come Parte_1 sopra generalizzato) e , nata in [...] il Controparte_1
16/11/1985;
• , nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
• , nato in Brasile a [...] il Controparte_3
17/02/2006, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e , nata Controparte_2 Controparte_4 in Brasile il 28/03/1977;
• , nata in Brasile a [...] il [...], Persona_1 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_2
(come sopra generalizzato) e , nata
[...] Persona_2 in Brasile il 25/11/1981;
• , nata in Brasile a [...] il [...]; Parte_3 tutti elettivamente domiciliati in Imperia, via Giovanni Amendola n. 14, presso lo studio dell'avv. stabilito Mauricio de Souza, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv.
LE ND;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_5 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 24/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Fossalto (Campobasso) e Persona_3 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da , ai di lui figli: Persona_5 o , nato il [...]; Persona_6
o , nato il [...]; Controparte_2
- da , alla di lui figlia, (odierno ricorrente), nata il Persona_6 Parte_3 16/10/1982 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 24/08/2013;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o , nato il [...]; Controparte_2
o , nato il [...]; Parte_1
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nata il [...]; Persona_1
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Parte_1 Parte_2 04/12/2018.
*** Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso le competenti autorità Consolari (v., in particolare, il doc. n. 10 allegato al ricorso introduttivo, raffigurante le pagine dei siti web, rispettivamente, del Consolato Generale di San Paolo e di Curitiba, portale “Prenotami”, ove si evince che, nel mese di novembre 2023, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili o quantomeno non vi erano date e/o posti disponibili per il servizio richiesto).
I ricorrenti hanno, in ogni caso, allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso le competenti autorità consolari,
a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa (v. in tal senso, il doc.
n. 11 allegato al ricorso introduttivo, da cui si evince che, nel luglio 2023, erano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità
Consolari derivante dall'enorme domanda, a fronte, per, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_5 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, , con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1768/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1768 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in Brasile a [...] il [...]; Parte_1
• , nata in Brasile a [...] il [...], tramite i Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come Parte_1 sopra generalizzato) e , nata in [...] il Controparte_1
16/11/1985;
• , nato in Brasile a [...] il [...]; Controparte_2
• , nato in Brasile a [...] il Controparte_3
17/02/2006, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e , nata Controparte_2 Controparte_4 in Brasile il 28/03/1977;
• , nata in Brasile a [...] il [...], Persona_1 tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_2
(come sopra generalizzato) e , nata
[...] Persona_2 in Brasile il 25/11/1981;
• , nata in Brasile a [...] il [...]; Parte_3 tutti elettivamente domiciliati in Imperia, via Giovanni Amendola n. 14, presso lo studio dell'avv. stabilito Mauricio de Souza, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv.
LE ND;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_5 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 24/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Fossalto (Campobasso) e Persona_3 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da , ai di lui figli: Persona_5 o , nato il [...]; Persona_6
o , nato il [...]; Controparte_2
- da , alla di lui figlia, (odierno ricorrente), nata il Persona_6 Parte_3 16/10/1982 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 24/08/2013;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o , nato il [...]; Controparte_2
o , nato il [...]; Parte_1
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_2
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nata il [...]; Persona_1
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Parte_1 Parte_2 04/12/2018.
*** Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso le competenti autorità Consolari (v., in particolare, il doc. n. 10 allegato al ricorso introduttivo, raffigurante le pagine dei siti web, rispettivamente, del Consolato Generale di San Paolo e di Curitiba, portale “Prenotami”, ove si evince che, nel mese di novembre 2023, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili o quantomeno non vi erano date e/o posti disponibili per il servizio richiesto).
I ricorrenti hanno, in ogni caso, allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso le competenti autorità consolari,
a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa (v. in tal senso, il doc.
n. 11 allegato al ricorso introduttivo, da cui si evince che, nel luglio 2023, erano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità
Consolari derivante dall'enorme domanda, a fronte, per, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_5 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, , con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1768/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo