Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1708/2017.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AUREIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1708/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 608/2017, pubblicata in data
17.01.2017
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pisani Massamormile P.IVA_1
Andrea (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
di quest'ultimo sito in Napoli, Via Mergellina n. 32
APPELLANTE
E già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, (C.F. e ) rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_2
Gennaro Iollo (C.F. ;) ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_2
lo studio di quest' ultima sito in Napoli, Via Ponte di Tappia n. 47
APPELLATA
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con atto di citazione notificato in data 18.01.2015 Controparte_2
conveniva in giudizio la c.p.a. al fine di accertare la Parte_1
responsabilità professionale di quest'ultima quale banca negoziatrice, del pagamento di un assegno circolare dalla prima emesso e, poi, risultato contraffatto nell'indicazione del beneficiario ( in luogo di ). Persona_1 Parte_2
L'attore, in particolare precisava di aver subito il furto di alcune matrici di assegni circolari fra il novembre 2012 ed il marzo 2013 e di aver regolarmente denunciato predetto furto alle autorità competenti. A sostegno dell'avanzata domanda, deduceva che la aveva negoziato presso la propria filiale di Casoria ed Parte_1
in presenza di palesi segni di contraffazioni, l'assegno circolare numero
8301279962-01 di €. 85.640,31, con data di emissione 13.03.2013, addebitando il relativo importo alla banca emittente Nel giudizio così incardinato, Controparte_2
si costituiva la banca convenuta, la quale, opponendosi all'avversa domanda, eccepiva l'assenza di segni di contraffazione rilevabili ictu oculi, oltre che la riconducibilità del fatto dannoso alla stessa attrice, la quale non aveva provveduto ad adottare le misure opportune volte ad impedire che l'assegno fosse utilizzato per finalità fraudolente.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 608/2017, pronunciata in data 17.01.2017 ex art. 281 sexies, accogliendo l'attorea domanda, così provvedeva: “
1. condanna la al pagamento in favore del Controparte_3 Controparte_2
della somma di euro 85.640,31, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT,
[...]
pagina 2 di 7 interessi compensativi ed interessi moratori come in motivazione precisato;
2. condanna la al pagamento, in favore del Controparte_3
delle spese processuali, che liquida in euro 798,70 ed euro Controparte_2
13.430,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a., come per legge.”
La c.p.a., con atto di citazione notificato in data a Parte_1
17.05.2017, proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via definitiva e nel merito, accogliere la presente impugnazione e riformare la sentenza appellata in tutti i capi impugnati ed esposti in narrativa;
2) per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dal nell'atto Controparte_2
di citazione;
3) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della
[...]
per la negoziazione dell'assegno circolare recante numero Controparte_4
8301279962-01 Emesso in data 13 maggio 2013; 3) per l'effetto, condannare il alla ripetizione in favore della Controparte_2 Controparte_4
di quanto dalla stessa pagato, pari a complessivi euro 104.305,48 oltre
[...]
interessi e rivalutazione (di cui euro 86.999,70 per l'assegno di cui è causa ed euro
17.305,78 per onorario all'avvocato lollo), in forza della sentenza n. 608/2017, pronunziata dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, G.U. Dott.ssa Bisogni addi
17 gennaio 2017 nel giudizio avente numero di Ruolo Generale 975/2015; 4) in via subordinata, condannare il a mente del secondo comma dell'art. Controparte_2
pagina 3 di 7 grado; b) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
”
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Con i motivi di gravame numeri uno e due l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dirimente per la condanna della la presenza sul titolo Parte_1
negoziato della dicitura “imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231/2007 assolta in modo virtuale”, “facendo discendere dalla presenza della stessa una sorta di non meglio precisata invalidità dell'assegno circolare che avrebbe dovuto impedire all'attento banchiere di di negoziare l'assegno” (Cfr. pag 9 atto di citazione in appello), e CP_5
che nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “a fronte delle allegazioni in fatto di parte attrice, la convenuta non ha fornito prova di aver correttamente adempiuto alla prestazione su di lei incombente” (Cfr. sentenza di primo grado). Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale di primo grado si è servito ai fini della decisione dei documenti prodotti dal “in Controparte_2
uno” nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.
L'appello è infondato.
Va, infatti, osservato che l'assunto di parte appellante, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe fatto discendere dalla dicitura “imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231/2007 assolta in modo virtuale” una “non meglio precisata invalidità dell'assegno assolutamente insussistente”, non trova risconto nella sentenza impugnata. Ed invero, il
Tribunale ha valutato tale elemento come parametro idoneo a dimostrare la mancata diligenza professionale ex art 1176 co. 2 c.c. della società appellante nella negoziazione di un assegno palesemente difforme rispetto al suo modello tipico, e non come elemento pagina 4 di 7 di validità e/o invalidità dello stesso. Difatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'apposizione di detta dicitura, poiché richiesta per i soli assegni circolari di importo inferiore ad Euro 1.000,00 avrebbe dovuto allertare l'accorto banchiere, trattandosi nel caso di specie di assegno di importo pari ad Euro 85.000,00, non assoggettato dunque all'imposta di bollo in questione. Osserva questa Corte che una tale anomalia, in quanto percepibile e rilevabile ictu oculi, certamente poteva essere rilevata dall'accorto e diligente banchiere, il quale avrebbe dovuto, pertanto, procedere alle opportune verifiche volte ad impedire la fraudolenta utilizzazione del titolo per cui è causa. Né possono essere accolte le doglianze di parte appellante relative al mancato rispetto dei principi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. Difatti il Tribunale in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha correttamente ricondotto la fattispecie de qua nell'ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art 1218 c.c. A riguardo si osserva che la Cass. SS.UU., con sentenza n. 12477 del 21/05/2018, ha affermato il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. In particolare, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nella identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non
è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 c.c. e 43 comma 2 R.D. n. 1736/33, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa (cfr.: anche Cass. 14/05/2021,
pagina 5 di 7 n.13148; 12/02/2021, n.3649). Ebbene, come osservato dal giudice di prime cure, a fronte delle specifiche deduzioni ed allegazioni dell'attrice in primo grado, la
[...]
nulla ha dimostrato circa l'esatto adempimento della prestazione, né ha Parte_1
dato prova di essere stata nell'impossibilità di rilevare i segni di falsificazione presenti sull'assegno clonato e dalla stessa negoziato. Lo stesso dicasi per il terzo motivo di gravame con cui l'appellante censura l'illegittima utilizzazione da parte del giudice di prime cure dei documenti depositati in primo grado da parte del nella Controparte_2
seconda memoria ex art 183 c.p.c. c.p.c. Invero la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 2435/2008 secondo cui “ Il Giudice ha il potere – dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso Giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” richiamata dall'appellante, non assume alcuna rilevanza nel caso in esame atteso che tali documenti -fra cui l'assegno circolare per cui è causa- (tempestivamente e validamente depositati dal CP_2
, afferiscono chiaramente alle domande, eccezioni e deduzioni formulate nel
[...]
corso del giudizio e che l'assegno depositato nella II memoria ex art 183 c.p.c. costituisce, fra l'altro, l'oggetto del contendere. Né, infine la clonazione/ falsificazione dell'assegno può essere imputata, anche parzialmente, alla assenza di diligenza della banca appellata posto che come rilevato dal Tribunale di prime cure la denuncia relativa agli assegni “intercettati” non si riferisce al titolo oggetto di causa e che, in ogni caso il ha prodotto in primo grado l'attestazione di trasmissione del messaggio Controparte_2
alla Rete interbancaria, (cfr. doc 20, allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata) fornendo adeguata pubblicità al sistema bancario dell'avvenuto furto delle matrici.
Pertanto l'appello va respinto e per l'effetto l'impugnata sentenza integralmente confermata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato dalla contro già Parte_1 Controparte_6 Controparte_2
avverso la sentenza n. 608/2017 del Tribunale Di Napoli, pubblicata in data 17.01.2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
già delle spese del presente grado di giudizio Controparte_6 Controparte_2
che liquida, in € 170,00 per spese vive ed € 4.997,00 per competenze, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, a mente del primo comma dell'art. 1227 c.c. 4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari. I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva il il quale, Controparte_2
nell'opporsi all'avverso dedotto insisteva per l'integrale conferma della sentenza impugnata, chiedendo alla Corte così provvedere: “a) Rigettare l'appello infondato in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo