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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2025 promossa con ricorso in riassunzione da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Pozzato, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore,
e da
(CF: ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Parte_2 C.F._2
Panin, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “accertare se il Sig. sia stato posto in quiescenza dall'Agenzia delle Pt_2
Entrate –Sede di Rovigo;
accertare se il Sig. abbia maturato il TFR e, in caso affermativo,
Pt_2 se questo sia maturato in costanza di matrimonio;
accertare, inoltre, se il Sig. abbia già
Pt_2 ottenuto la liquidazione del TFR maturato e in quale misura;
accertare, che la Sig.ra Pt_1 abbia i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la quota di TFR alla stessa spettante ai sensi dell'art. 12 bis della Legge 898/70; quantificare la somma totale dovuta dal alla a
Pt_2 Pt_1 titolo di liquidazione della quota parte del TFR come previsto per legge, dichiarare, nel caso in cui siano accertate le condizioni sopra esposte, il Sig. tenuto a corrispondere alla Sig.ra
Pt_2
la percentuale pari al 40% dell'indennità totale di fine rapporto di lavoro percepita dal Pt_1
Sig. riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, dal Pt_2
10/9/1978 al 21/2/2007, percentuale il cui ammontare risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
1 condannare il Sig. alle spese del presente procedimento. In via istruttoria, si chiede Parte_2 disporsi ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a carico dell'Agenzia delle Entrate – Sede di Rovigo in Via Cavour, 19, di tutta la documentazione relativa alle indennità totali di fine rapporto di lavoro erogate dall'Ente in favore del Sig. nato in [...] il Parte_2
18/11/1956 e residente a [...], Codice fiscale
[...]
.” C.F._3
Per il resistente: come da note depositate il 13.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025, ha allegato: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con il 10.9.1978; Parte_2
- che le parti si sono separate con omologa del Tribunale di Rovigo datata 21.2.2007, resa nella causa di separazione consensuale dei coniugi n. 2281/2006 R.G. del Tribunale di Rovigo;
- che con sentenza n. 608/2015 datata 18/7/2015, depositata in Cancelleria il 13/8/2015 il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del in favore della l'assegno mensile di divorzio di € 700,00, da rivalutarsi secondo Pt_2 Pt_1 indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della decisione (ovvero da settembre 2015);
- che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2143/2016 datata 1.6.2016, ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, imponendo al Sig. di versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
un assegno divorzile mensile pari ad € 600,00, da rivalutarsi ex ISTAT dall'1.6.2017;
[...]
- che con sentenza n. 15568/2018 datata 3.5.2018, depositata in Cancelleria il 13.6.2018 la Corte di
Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi presentati dalle odierne parti, confermando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello.
La ricorrente ha precisato di non avere contratto nuovo matrimonio, ragione per cui ella ha diritto a vedersi corrisposta la quota di spettanza del T.F.R. percepito dal ai sensi dell'art. 12 bis L. Pt_2
898/1970.
La ha evidenziato che, nonostante le richieste formulate al questi non ha fornito Pt_1 Pt_2 alcuna informazione utile alla verifica circa l'an ed il quantum della pretesa fatta valere dalla ricorrente.
1.2 Nel costituirsi, il resistente ha descritto la propria situazione economica e, nel merito, ha evidenziato di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di:
- con la quale ha chiuso il rapporto nel 17.9.1983; Controparte_1
- del nel 1984; CP_2
- di nel 1985; Controparte_3
2 - di srl. Unip. Controparte_4
- di nel 1986; Persona_1
- di Società delle Autostrade Serenissima srl;
poi sco. Cop. nel 1988; Controparte_5
- di Federcasse Banca dal 1991 al 1992;
- di dal 1993 fino al 2003, ragione per cui tutto il TFR dell'epoca era già entrato CP_6 nel patrimonio familiare, dato che la separazione fu chiesta nel 2006).
Dunque, il resistente ha dedotto che successivamente, fino alla data da considerarsi a richiesta dell'attrice, ha lavorato alle dipendenze di fino al 30.6.2011, data precedente il Controparte_7 divorzio, anche se cessò nel 2016. Controparte_7
Il ha precisato che dall'1.7.2011 al 30.6.2016 è stato poi assunto presso SOC. Pt_2
UN.EQUITALIA NORD SPA., fino all'1.7.2016, date successive al periodo di riferimento a quello richiesto e comunque presso , un ente che è completamente Controparte_8 differente e non appartenente ad Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 4.7.2025, la difesa della ricorrente ha precisato che il periodo da tenere in considerazione per il calcolo della quota di TFR è quello decorrente dalla data del matrimonio a quella del divorzio.
A fronte di tale precisazione, la difesa del resistente ha eccepito che si sia in presenza di una mutatio libelli, tardiva ed inammissibile.
1.3 Successivamente, è stata ordinata al resistente ed all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione inerente alla liquidazione (con indicazione del lordo e del netto) ed alla riscossione di t.f.r./t.f.s./indennità di fine rapporto, per il periodo in cui ha lavorato come Parte_2 dipendente, con specifica indicazione del momento in cui il T.F.R. è stato corrisposto ed in che misura.
Dunque, acquisita tale documentazione e ritenuta la causa per la decisione, il giudice delegato ha invitato i difensori a discutere la causa, i quali hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. In primis et ante omnia, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda come precisata dalla ricorrente, in quanto trattasi di una mutatio libelli tardiva.
L'eccezione è infondata.
Nel ricorso, i fatti costitutivi della pretesa e la pretesa stessa della ricorrente sono chiaramente desumibili dal tenore delle difese svolte.
Infatti, è inequivoco che la abbia inteso ottenere la quota di T.F.R. spettante ai sensi Pt_1 dell'art. 12bis L. n. 898/1970, rimettendosi, in ordine alla quantificazione, alla valutazione del
Tribunale alla luce delle risultanze dell'istruttoria.
3 Ciò posto, non si trascura che tanto nel ricorso quanto nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. la difesa della , nelle conclusioni rassegnate abbia fatto riferimento al periodo dal 10.9.1978 al Pt_1
21.2.2007 (dal matrimonio all'omologa della separazione), tuttavia giustificando tale indicazione con la totale assenza di informazioni relative all'effettivo maturare del T.F.R., alla sua percezione ed al momento in cui il ha cessato l'attività lavorativa, nonostante i tentativi di reperire tali Pt_2 informazioni dal resistente e da Agenzia delle Entrate.
In particolare, nella memoria n. 1 ex art. 473-bis.17 c.p.c. della si legge: “È evidente che il Pt_1
TFR maturato e percepito dal Sig. in costanza di matrimonio è già entrato in famiglia. Il Pt_2 presente ricorso, tuttavia, è stato depositato al fine di ottenere la quota del TFR percepito dal resistente alla data della sua quiescenza dal lavoro, data però che è rimasta sempre sconosciuta alla Sig.ra . La ricorrente, infatti, non è mai venuta a conoscenza, nemmeno in sede di Pt_1 divorzio, che il Sig. aveva percepito il TFR. Di fronte all'assoluto silenzio di quest'ultimo, Pt_2 infatti, dopo le varie richieste avanzate per iscritto a mezzo delle raccomandate sopra indicate
(p.e.c. del 3/7/2024 - cfr. doc. 7 del ricorso;
raccomandata a.r. 29/10/2024 - cfr. doc. 10 del ricorso) la Sig.ra si è vista costretta ad adire le vie legali al fine di accertare Pt_1 giuridicamente il suo diritto. Anche nella stessa comparsa di costituzione e risposta non si legge in modo chiaro e inequivoco quale sia stata la data del pensionamento del Sig. poiché è Pt_2 scritto solo “egli fino al 30.06.2011 ...”. La data del 30.06.2011 è la data in cui il Sig. ha Pt_2 percepito il TFR dall'ultimo suo datore di lavoro? Ovvero la liquidazione del TFR è avvenuta nel
2024 (non è indicata nemmeno la data precisa)? Si ribadisce e si sottolinea che la Sig.ra Pt_1 nulla sapeva a riguardo della situazione di quiescenza del Sig. e nemmeno poteva sapere Pt_2 che il TFR era stato liquidato perchè mai il Sig. ne aveva fatto menzione in alcun atto in Pt_2 sede di divorzio e ben si è guardato dal comunicarlo alla ex moglie”.
All'udienza del 4.7.2025, la difesa della , alla luce delle dichiarazioni rese dal ha Pt_1 Pt_2 precisato che il periodo in relazione al quale va calcolata la quota di TFR spettante alla propria assistita decorre dalla data del matrimonio alla data di divorzio.
Ebbene, il Tribunale reputa che non si sia in presenza di una mutatio libelli.
Non si dubita, infatti, che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi, ma integra una mera emendatio che è ammissibile nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 26 gennaio 2010,
n. 1562), nonché in grado di appello (cfr. Cass. 28 giugno 2006, n. 14961; Cass. 30 novembre 2005,
n. 26079; Sez. 3, Sentenza n. 9266 del 2010).
E ancora, in tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione
4 al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23774 del 23/08/2025).
Nella specie, la difesa della ricorrente, preso atto delle dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio libero, anche alla luce dei documenti depositati dal si è limitata a Pt_2 precisare il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della somma spettante alla , Pt_1 peraltro in conformità a quanto disposto dall'art. 12bis L. n. 898/1970.
Dunque, è possibile procedere oltre.
3. L'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/02/2021, n. 4499).
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Come noto, la disposizione in parola stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di un assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale ultimo inciso, come noto, è stato interpretato dalla giurisprudenza più recente ed ormai praticamente unanime, nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare dopo la proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 5553/1999; Cass. Civ.,
n. 14129/2014; Cass. Civ., n. 12995/2001; Cass. Civ., n. 3962/2003 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Genova, 25.08.2017; App. Roma 05.10.2011; App. Lecce, 19.10.2015; Trib. Roma,
20.02.2009).
Inoltre, giova precisare che non può richiedersi la quota di T.F.R. se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.
5 3.1 Dunque, essendo nel caso di specie pervenuti i coniugi allo scioglimento del matrimonio con sentenza pronunciata dall'intestato Tribunale, è la data di deposito detta sentenza (13.8.2015) da tenere a riferimento ai fini della valutazione in questa sede richiesta, rispetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro (29.2.2024).
A tal proposito, vale rilevare che, dall'analisi dei documenti depositati dalla ricorrente, è possibile desumere che il rapporto di lavoro, rilevante ai fini della domanda, è stato intrattenuto senza soluzione di continuità dal dall'1.12.1992 al 29.2.2024 (Cfr. doc. n. 9 depositato dal Pt_2 resistente), sebbene formalmente i datori di lavoro siano diversi.
Tanto si desume, in particolare, dal prospetto fornito dall' , nel quale si dà conto di un calcolo CP_9 unitario del TFR, che infatti è stato liquidato in un'unica soluzione rispetto a tutto il periodo sopra indicato (cfr. doc. 9 e 11 di parte resistente) .
3.2 In sintesi, l'ex coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. se:
• non è passato a nuove nozze;
• gode dell'assegno divorzile.
La percentuale del quaranta per cento va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Secondo la giurisprudenza prevalente, occorre considerare anche gli anni della separazione.
Inoltre, la quota del trattamento di fine rapporto, riconosciuta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (Cfr. Cass.
24421/2013).
A tal proposito, vale richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo
1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo, pertanto, anche qualsia-si rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006).
E ancora, la disposizione dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella della effettiva
6 convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla
Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10075 del 25/06/2003).
3.3 Ebbene, nel caso di specie, è opportuno evidenziare che l'unica parte del T.F.R. erogata nel periodo di interesse da Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici è pari ad euro
85.285,26, al netto dell'IRPEF, nonché delle anticipazioni già erogate dall'1.1.2001 (Cfr. doc. 11 di parte resistente).
Per calcolare la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre effettuare le seguenti operazioni:
1. dividere il TFR totale (85.285,26) per il numero di anni lavorativi (31 anni, 3 mesi, ossia
31,25);
2. moltiplicare il risultato ottenuto (2.729,13) per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro
è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio (22 anni, 2 mesi e 20 giorni, ossia 22,21);
3. calcolare sul valore ottenuto (60.614,00) il 40%.
L'importo ottenuto (24.245,00 in cifra tonda) corrisponderà alla quota da versare all'ex coniuge.
Ciò posto, siccome il rapporto di lavoro è durato 36 anni, 11 mesi e 3 giorni, mentre il vincolo matrimoniale in costanza di lavoro 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, in applicazione della regola matematica sopra indicata, la somma spettante alla parte ricorrente corrisponde ad euro 24.245,00 in cifra tonda.
Parte resistente va quindi condannata a pagare alla ricorrente la predetta somma, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo.
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss., le spese di lite seguono la soccombenza del il quale ha dapprima chiesto rigettarsi la domanda della Pt_2 ricorrente, deducendone la totale infondatezza e, successivamente, a fronte di chiari dati emersi all'esito dell'istruttoria, ha manifestato la disponibilità a corrispondere una somma inferiore a quella dovuta per legge;
a ciò si aggiunga anche che la condotta del è ha causalmente determinato Pt_2
l'attivazione del giudizio da parte della , la quale ha documentato di avere tentato di Pt_1 ottenere le informazioni relative al T.F.R. dell'ex coniuge, il quale ostacolato in maniera manifesta tale tentativo (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente).
7 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, dell'istruttoria corrispondente alla sola acquisizione di documenti, nonché del valore della controversia.
Inoltre, tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna al pagamento delle spese va disposta in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
CONDANNA l pagamento, in favore di , della somma di Parte_2 Parte_1 euro 24.245,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate Parte_2 in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Rovigo in camera di consiglio il 5.12.2025
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Dott. Nicola Del Vecchio dott.ssa Paola Di Francesco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2025 promossa con ricorso in riassunzione da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Pozzato, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore,
e da
(CF: ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Parte_2 C.F._2
Panin, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “accertare se il Sig. sia stato posto in quiescenza dall'Agenzia delle Pt_2
Entrate –Sede di Rovigo;
accertare se il Sig. abbia maturato il TFR e, in caso affermativo,
Pt_2 se questo sia maturato in costanza di matrimonio;
accertare, inoltre, se il Sig. abbia già
Pt_2 ottenuto la liquidazione del TFR maturato e in quale misura;
accertare, che la Sig.ra Pt_1 abbia i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la quota di TFR alla stessa spettante ai sensi dell'art. 12 bis della Legge 898/70; quantificare la somma totale dovuta dal alla a
Pt_2 Pt_1 titolo di liquidazione della quota parte del TFR come previsto per legge, dichiarare, nel caso in cui siano accertate le condizioni sopra esposte, il Sig. tenuto a corrispondere alla Sig.ra
Pt_2
la percentuale pari al 40% dell'indennità totale di fine rapporto di lavoro percepita dal Pt_1
Sig. riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, dal Pt_2
10/9/1978 al 21/2/2007, percentuale il cui ammontare risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
1 condannare il Sig. alle spese del presente procedimento. In via istruttoria, si chiede Parte_2 disporsi ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a carico dell'Agenzia delle Entrate – Sede di Rovigo in Via Cavour, 19, di tutta la documentazione relativa alle indennità totali di fine rapporto di lavoro erogate dall'Ente in favore del Sig. nato in [...] il Parte_2
18/11/1956 e residente a [...], Codice fiscale
[...]
.” C.F._3
Per il resistente: come da note depositate il 13.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025, ha allegato: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con il 10.9.1978; Parte_2
- che le parti si sono separate con omologa del Tribunale di Rovigo datata 21.2.2007, resa nella causa di separazione consensuale dei coniugi n. 2281/2006 R.G. del Tribunale di Rovigo;
- che con sentenza n. 608/2015 datata 18/7/2015, depositata in Cancelleria il 13/8/2015 il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del in favore della l'assegno mensile di divorzio di € 700,00, da rivalutarsi secondo Pt_2 Pt_1 indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della decisione (ovvero da settembre 2015);
- che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2143/2016 datata 1.6.2016, ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, imponendo al Sig. di versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
un assegno divorzile mensile pari ad € 600,00, da rivalutarsi ex ISTAT dall'1.6.2017;
[...]
- che con sentenza n. 15568/2018 datata 3.5.2018, depositata in Cancelleria il 13.6.2018 la Corte di
Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi presentati dalle odierne parti, confermando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello.
La ricorrente ha precisato di non avere contratto nuovo matrimonio, ragione per cui ella ha diritto a vedersi corrisposta la quota di spettanza del T.F.R. percepito dal ai sensi dell'art. 12 bis L. Pt_2
898/1970.
La ha evidenziato che, nonostante le richieste formulate al questi non ha fornito Pt_1 Pt_2 alcuna informazione utile alla verifica circa l'an ed il quantum della pretesa fatta valere dalla ricorrente.
1.2 Nel costituirsi, il resistente ha descritto la propria situazione economica e, nel merito, ha evidenziato di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di:
- con la quale ha chiuso il rapporto nel 17.9.1983; Controparte_1
- del nel 1984; CP_2
- di nel 1985; Controparte_3
2 - di srl. Unip. Controparte_4
- di nel 1986; Persona_1
- di Società delle Autostrade Serenissima srl;
poi sco. Cop. nel 1988; Controparte_5
- di Federcasse Banca dal 1991 al 1992;
- di dal 1993 fino al 2003, ragione per cui tutto il TFR dell'epoca era già entrato CP_6 nel patrimonio familiare, dato che la separazione fu chiesta nel 2006).
Dunque, il resistente ha dedotto che successivamente, fino alla data da considerarsi a richiesta dell'attrice, ha lavorato alle dipendenze di fino al 30.6.2011, data precedente il Controparte_7 divorzio, anche se cessò nel 2016. Controparte_7
Il ha precisato che dall'1.7.2011 al 30.6.2016 è stato poi assunto presso SOC. Pt_2
UN.EQUITALIA NORD SPA., fino all'1.7.2016, date successive al periodo di riferimento a quello richiesto e comunque presso , un ente che è completamente Controparte_8 differente e non appartenente ad Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 4.7.2025, la difesa della ricorrente ha precisato che il periodo da tenere in considerazione per il calcolo della quota di TFR è quello decorrente dalla data del matrimonio a quella del divorzio.
A fronte di tale precisazione, la difesa del resistente ha eccepito che si sia in presenza di una mutatio libelli, tardiva ed inammissibile.
1.3 Successivamente, è stata ordinata al resistente ed all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione inerente alla liquidazione (con indicazione del lordo e del netto) ed alla riscossione di t.f.r./t.f.s./indennità di fine rapporto, per il periodo in cui ha lavorato come Parte_2 dipendente, con specifica indicazione del momento in cui il T.F.R. è stato corrisposto ed in che misura.
Dunque, acquisita tale documentazione e ritenuta la causa per la decisione, il giudice delegato ha invitato i difensori a discutere la causa, i quali hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. In primis et ante omnia, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda come precisata dalla ricorrente, in quanto trattasi di una mutatio libelli tardiva.
L'eccezione è infondata.
Nel ricorso, i fatti costitutivi della pretesa e la pretesa stessa della ricorrente sono chiaramente desumibili dal tenore delle difese svolte.
Infatti, è inequivoco che la abbia inteso ottenere la quota di T.F.R. spettante ai sensi Pt_1 dell'art. 12bis L. n. 898/1970, rimettendosi, in ordine alla quantificazione, alla valutazione del
Tribunale alla luce delle risultanze dell'istruttoria.
3 Ciò posto, non si trascura che tanto nel ricorso quanto nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. la difesa della , nelle conclusioni rassegnate abbia fatto riferimento al periodo dal 10.9.1978 al Pt_1
21.2.2007 (dal matrimonio all'omologa della separazione), tuttavia giustificando tale indicazione con la totale assenza di informazioni relative all'effettivo maturare del T.F.R., alla sua percezione ed al momento in cui il ha cessato l'attività lavorativa, nonostante i tentativi di reperire tali Pt_2 informazioni dal resistente e da Agenzia delle Entrate.
In particolare, nella memoria n. 1 ex art. 473-bis.17 c.p.c. della si legge: “È evidente che il Pt_1
TFR maturato e percepito dal Sig. in costanza di matrimonio è già entrato in famiglia. Il Pt_2 presente ricorso, tuttavia, è stato depositato al fine di ottenere la quota del TFR percepito dal resistente alla data della sua quiescenza dal lavoro, data però che è rimasta sempre sconosciuta alla Sig.ra . La ricorrente, infatti, non è mai venuta a conoscenza, nemmeno in sede di Pt_1 divorzio, che il Sig. aveva percepito il TFR. Di fronte all'assoluto silenzio di quest'ultimo, Pt_2 infatti, dopo le varie richieste avanzate per iscritto a mezzo delle raccomandate sopra indicate
(p.e.c. del 3/7/2024 - cfr. doc. 7 del ricorso;
raccomandata a.r. 29/10/2024 - cfr. doc. 10 del ricorso) la Sig.ra si è vista costretta ad adire le vie legali al fine di accertare Pt_1 giuridicamente il suo diritto. Anche nella stessa comparsa di costituzione e risposta non si legge in modo chiaro e inequivoco quale sia stata la data del pensionamento del Sig. poiché è Pt_2 scritto solo “egli fino al 30.06.2011 ...”. La data del 30.06.2011 è la data in cui il Sig. ha Pt_2 percepito il TFR dall'ultimo suo datore di lavoro? Ovvero la liquidazione del TFR è avvenuta nel
2024 (non è indicata nemmeno la data precisa)? Si ribadisce e si sottolinea che la Sig.ra Pt_1 nulla sapeva a riguardo della situazione di quiescenza del Sig. e nemmeno poteva sapere Pt_2 che il TFR era stato liquidato perchè mai il Sig. ne aveva fatto menzione in alcun atto in Pt_2 sede di divorzio e ben si è guardato dal comunicarlo alla ex moglie”.
All'udienza del 4.7.2025, la difesa della , alla luce delle dichiarazioni rese dal ha Pt_1 Pt_2 precisato che il periodo in relazione al quale va calcolata la quota di TFR spettante alla propria assistita decorre dalla data del matrimonio alla data di divorzio.
Ebbene, il Tribunale reputa che non si sia in presenza di una mutatio libelli.
Non si dubita, infatti, che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi, ma integra una mera emendatio che è ammissibile nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 26 gennaio 2010,
n. 1562), nonché in grado di appello (cfr. Cass. 28 giugno 2006, n. 14961; Cass. 30 novembre 2005,
n. 26079; Sez. 3, Sentenza n. 9266 del 2010).
E ancora, in tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione
4 al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale. (Cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23774 del 23/08/2025).
Nella specie, la difesa della ricorrente, preso atto delle dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio libero, anche alla luce dei documenti depositati dal si è limitata a Pt_2 precisare il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della somma spettante alla , Pt_1 peraltro in conformità a quanto disposto dall'art. 12bis L. n. 898/1970.
Dunque, è possibile procedere oltre.
3. L'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/02/2021, n. 4499).
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Come noto, la disposizione in parola stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di un assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale ultimo inciso, come noto, è stato interpretato dalla giurisprudenza più recente ed ormai praticamente unanime, nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare dopo la proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 5553/1999; Cass. Civ.,
n. 14129/2014; Cass. Civ., n. 12995/2001; Cass. Civ., n. 3962/2003 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Genova, 25.08.2017; App. Roma 05.10.2011; App. Lecce, 19.10.2015; Trib. Roma,
20.02.2009).
Inoltre, giova precisare che non può richiedersi la quota di T.F.R. se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.
5 3.1 Dunque, essendo nel caso di specie pervenuti i coniugi allo scioglimento del matrimonio con sentenza pronunciata dall'intestato Tribunale, è la data di deposito detta sentenza (13.8.2015) da tenere a riferimento ai fini della valutazione in questa sede richiesta, rispetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro (29.2.2024).
A tal proposito, vale rilevare che, dall'analisi dei documenti depositati dalla ricorrente, è possibile desumere che il rapporto di lavoro, rilevante ai fini della domanda, è stato intrattenuto senza soluzione di continuità dal dall'1.12.1992 al 29.2.2024 (Cfr. doc. n. 9 depositato dal Pt_2 resistente), sebbene formalmente i datori di lavoro siano diversi.
Tanto si desume, in particolare, dal prospetto fornito dall' , nel quale si dà conto di un calcolo CP_9 unitario del TFR, che infatti è stato liquidato in un'unica soluzione rispetto a tutto il periodo sopra indicato (cfr. doc. 9 e 11 di parte resistente) .
3.2 In sintesi, l'ex coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. se:
• non è passato a nuove nozze;
• gode dell'assegno divorzile.
La percentuale del quaranta per cento va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Secondo la giurisprudenza prevalente, occorre considerare anche gli anni della separazione.
Inoltre, la quota del trattamento di fine rapporto, riconosciuta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (Cfr. Cass.
24421/2013).
A tal proposito, vale richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo
1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo, pertanto, anche qualsia-si rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006).
E ancora, la disposizione dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella della effettiva
6 convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla
Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessione della convivenza (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10075 del 25/06/2003).
3.3 Ebbene, nel caso di specie, è opportuno evidenziare che l'unica parte del T.F.R. erogata nel periodo di interesse da Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici è pari ad euro
85.285,26, al netto dell'IRPEF, nonché delle anticipazioni già erogate dall'1.1.2001 (Cfr. doc. 11 di parte resistente).
Per calcolare la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre effettuare le seguenti operazioni:
1. dividere il TFR totale (85.285,26) per il numero di anni lavorativi (31 anni, 3 mesi, ossia
31,25);
2. moltiplicare il risultato ottenuto (2.729,13) per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro
è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio (22 anni, 2 mesi e 20 giorni, ossia 22,21);
3. calcolare sul valore ottenuto (60.614,00) il 40%.
L'importo ottenuto (24.245,00 in cifra tonda) corrisponderà alla quota da versare all'ex coniuge.
Ciò posto, siccome il rapporto di lavoro è durato 36 anni, 11 mesi e 3 giorni, mentre il vincolo matrimoniale in costanza di lavoro 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, in applicazione della regola matematica sopra indicata, la somma spettante alla parte ricorrente corrisponde ad euro 24.245,00 in cifra tonda.
Parte resistente va quindi condannata a pagare alla ricorrente la predetta somma, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo.
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss., le spese di lite seguono la soccombenza del il quale ha dapprima chiesto rigettarsi la domanda della Pt_2 ricorrente, deducendone la totale infondatezza e, successivamente, a fronte di chiari dati emersi all'esito dell'istruttoria, ha manifestato la disponibilità a corrispondere una somma inferiore a quella dovuta per legge;
a ciò si aggiunga anche che la condotta del è ha causalmente determinato Pt_2
l'attivazione del giudizio da parte della , la quale ha documentato di avere tentato di Pt_1 ottenere le informazioni relative al T.F.R. dell'ex coniuge, il quale ostacolato in maniera manifesta tale tentativo (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente).
7 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, dell'istruttoria corrispondente alla sola acquisizione di documenti, nonché del valore della controversia.
Inoltre, tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna al pagamento delle spese va disposta in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
CONDANNA l pagamento, in favore di , della somma di Parte_2 Parte_1 euro 24.245,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate Parte_2 in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Rovigo in camera di consiglio il 5.12.2025
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Dott. Nicola Del Vecchio dott.ssa Paola Di Francesco
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