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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Stefania Iannetti, all'udienza del 27 maggio 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], titolare C.F._1 dell'omonima ditta corrente in San Benedetto del Tronto (AP), Via Ugo La Malfa n. 33, partita iva
, con il patrocinio dell'avv. Lamberto Giusti. P.IVA_1
Ricorrente Opponente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società
[...]
c.f. con sede in Roma Via Gianbattista Controparte_2 P.IVA_2
Vico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco
Vittori.
Resistente Opposto
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONIDELLE PARTI:
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 commi 5,6,7 d.lgs. n. 46/1999 e art. 442
c.p.c., ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto avviso;
in via Parte_1 principale, l'annullamento dell'opposto avviso e della relativa pretesa contributiva in quanto illegittima in tutto o in parte;
in subordine, l'annullamento dell'opposto avviso per l'illegittima iscrizione di nella “gestione autonoma commercianti”; in via ulteriormente Controparte_3 subordinata, l'annullamento dell'opposto avviso per l'illegittimo calco della pretesa contribuzione, vinte le spese.
L'opposizione ha ad oggetto l'avviso di addebito n. 308 2022 00019905 62 000 notificato il
22/02/2023 con cui l' di Ascoli Piceno ha intimato alla ricorrente il pagamento della somma CP_1 di € 4.310,36 per contributi e sanzioni relativamente all'anno 2015 e al pregresso periodo dal 10/2020 al 06/2021, quale importo asseritamente dovuto per l'iscrizione della , madre della Controparte_3 ricorrente quale “collaboratore familiare”.
Il credito vantato dall' trae origine dal verbale di accertamento n. 20170084 del 16/04/2018 CP_1
con cui- per la flessibilità dell'orario lavorativo, l'autonomo svolgimento delle prestazioni, il mancato assoggettamento al potere datoriale direttivo e disciplinare, la mancata produzione della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione a cadenze fisse e il legame parentale- veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato della con cancellazione della CP_3 posizione gestione autonomi pescatori, rettificato l'inquadramento previdenziale ed CP_1
iscrizione nella gestione lavoratori Autonomi Commercianti, nella qualità di collaboratrice familiare della titolare, non iscrivibile, con decorrenza dal 26/01/2015.
Costituitosi, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, CP_1 con conferma della pretesa di cui all'opposto avviso di addebito e spese come per legge.
A sostegno della propria pretesa, l' ha richiamato il verbale di accertamento n. 201811489 CP_1
del 31/08/2018 di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta e la Parte_1
lavoratrice, , invece qualificata come collaboratrice familiare. Ciò per quanto emerso Controparte_3
in sede di accertamento anche dalle dichiarazioni spontanee rese agli ispettori sia dalla che Pt_1 dalla sostenendo che l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro CP_3
subordinato grava sulla ricorrente ed, inoltre, la litispendenza per il periodo fino al 12/2019 pendente CP_ il giudizio in appello;
ha richiamato la documentazione pervenuta all' dal registro delle imprese valevole ai fini previdenziali ex art. 9 d.lgs. n. 7/2007 convertito con legge n. 40/2007 con cui la ricorrente ha dichiarato la fine dell'attività in data 26/04/2022, dichiarazione di cui asseriva il valore confessorio, ritenendo, invece, priva di alcuna valenza la comunicazione inviata al cassetto previdenziale del 03/04/2023, pervenuta tra l'altro a cancellazione avvenuta;
ha richiamato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 163/2022, nelle more confermata in appello
Espletata la prova testimoniale ammessa, previa discussione e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è giunta a decisione all'odierna data. Il presente giudizio riguarda la contestata legittimità dell'avviso di addebito dell' e della CP_1 relativa pretesa contributiva, per l'asserita pure illegittima iscrizione di nella Controparte_3
“gestione autonoma commercianti” a causa delle prestazioni rese da quest'ultima, nel periodo emarginato, quale madre della titolare, avendone l'istituto resistente disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato.
Tale premessa non consente di considerare ex se corretta o meno la qualificazione operata dalla ditta ricorrente, essendo rimesso all'ente accertatore la prova della relativa simulazione, come nella ipotesi inversa e più frequente in cui l'accertamento ispettivo è volto ad accertare rapporti formalizzati come autonomi per fare emergere la subordinazione, per cui anche nel caso che ci occupa, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta all' quale ente creditore della pretesa in atti, l'onere di dimostrare CP_1
che la non dovesse essere inquadrata come dipendente bensì come collaboratrice Controparte_3
familiare.
Va, tuttavia preliminarmente, evidenziato che la formalizzazione del rapporto di lavoro impedisce, nel caso in esame, l'automatica operatività della presunzione di gratuità della prestazione lavorativa svolta dalla dipendente familiare, atteso che la regola generale è di segno diametralmente opposto nel senso che qualsiasi prestazione lavorativa deve presumersi effettuata a titolo oneroso.
A fronte della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, delle risultanze documentali e delle prove testimoniali, si ritiene che gli indici sintomatici evidenziati dagli organi ispettivi dell' nel CP_1
verbale unico di accertamento, secondo una valutazione complessiva e comparata, portino a concludere nel senso prospettato dall'organo accertatore.
In particolare, dai documenti e dalla espletata istruttoria, è emerso che la prestazione lavorativa svolta dalla madre della ricorrente- nell'ambito della impresa individuale della figlia ricorrente, è CP_3
consistita nella selezione e vendita del pesce, attività che la stessa risulta avere espletato in CP_3
autonomia, senza rigidità di orario e senza puntuali istruzioni e direttive.
Detta modalità di svolgimento dell'attività da parte della non sembra essere stata scalfita dalle CP_3 assunte testimonianze, per di più rese “de relato” e da testi stretti parenti della ricorrente o professionisti dalla medesima incaricati.
In sintesi, l'opposizione non può essere accolta e va rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente soccombente, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione 1.100/5.200.200 valori minimi), e si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento emarginato così provvede: -rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alle spese di lite, in favore dell' resistente, che liquida in € CP_1
1.278,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie del 15%, cassa ed iva di legge.
Della presente sentenza è stata data lettura in aula.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:57
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Stefania Iannetti, all'udienza del 27 maggio 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], titolare C.F._1 dell'omonima ditta corrente in San Benedetto del Tronto (AP), Via Ugo La Malfa n. 33, partita iva
, con il patrocinio dell'avv. Lamberto Giusti. P.IVA_1
Ricorrente Opponente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società
[...]
c.f. con sede in Roma Via Gianbattista Controparte_2 P.IVA_2
Vico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco
Vittori.
Resistente Opposto
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONIDELLE PARTI:
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 commi 5,6,7 d.lgs. n. 46/1999 e art. 442
c.p.c., ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto avviso;
in via Parte_1 principale, l'annullamento dell'opposto avviso e della relativa pretesa contributiva in quanto illegittima in tutto o in parte;
in subordine, l'annullamento dell'opposto avviso per l'illegittima iscrizione di nella “gestione autonoma commercianti”; in via ulteriormente Controparte_3 subordinata, l'annullamento dell'opposto avviso per l'illegittimo calco della pretesa contribuzione, vinte le spese.
L'opposizione ha ad oggetto l'avviso di addebito n. 308 2022 00019905 62 000 notificato il
22/02/2023 con cui l' di Ascoli Piceno ha intimato alla ricorrente il pagamento della somma CP_1 di € 4.310,36 per contributi e sanzioni relativamente all'anno 2015 e al pregresso periodo dal 10/2020 al 06/2021, quale importo asseritamente dovuto per l'iscrizione della , madre della Controparte_3 ricorrente quale “collaboratore familiare”.
Il credito vantato dall' trae origine dal verbale di accertamento n. 20170084 del 16/04/2018 CP_1
con cui- per la flessibilità dell'orario lavorativo, l'autonomo svolgimento delle prestazioni, il mancato assoggettamento al potere datoriale direttivo e disciplinare, la mancata produzione della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione a cadenze fisse e il legame parentale- veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato della con cancellazione della CP_3 posizione gestione autonomi pescatori, rettificato l'inquadramento previdenziale ed CP_1
iscrizione nella gestione lavoratori Autonomi Commercianti, nella qualità di collaboratrice familiare della titolare, non iscrivibile, con decorrenza dal 26/01/2015.
Costituitosi, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, CP_1 con conferma della pretesa di cui all'opposto avviso di addebito e spese come per legge.
A sostegno della propria pretesa, l' ha richiamato il verbale di accertamento n. 201811489 CP_1
del 31/08/2018 di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta e la Parte_1
lavoratrice, , invece qualificata come collaboratrice familiare. Ciò per quanto emerso Controparte_3
in sede di accertamento anche dalle dichiarazioni spontanee rese agli ispettori sia dalla che Pt_1 dalla sostenendo che l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro CP_3
subordinato grava sulla ricorrente ed, inoltre, la litispendenza per il periodo fino al 12/2019 pendente CP_ il giudizio in appello;
ha richiamato la documentazione pervenuta all' dal registro delle imprese valevole ai fini previdenziali ex art. 9 d.lgs. n. 7/2007 convertito con legge n. 40/2007 con cui la ricorrente ha dichiarato la fine dell'attività in data 26/04/2022, dichiarazione di cui asseriva il valore confessorio, ritenendo, invece, priva di alcuna valenza la comunicazione inviata al cassetto previdenziale del 03/04/2023, pervenuta tra l'altro a cancellazione avvenuta;
ha richiamato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 163/2022, nelle more confermata in appello
Espletata la prova testimoniale ammessa, previa discussione e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è giunta a decisione all'odierna data. Il presente giudizio riguarda la contestata legittimità dell'avviso di addebito dell' e della CP_1 relativa pretesa contributiva, per l'asserita pure illegittima iscrizione di nella Controparte_3
“gestione autonoma commercianti” a causa delle prestazioni rese da quest'ultima, nel periodo emarginato, quale madre della titolare, avendone l'istituto resistente disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato.
Tale premessa non consente di considerare ex se corretta o meno la qualificazione operata dalla ditta ricorrente, essendo rimesso all'ente accertatore la prova della relativa simulazione, come nella ipotesi inversa e più frequente in cui l'accertamento ispettivo è volto ad accertare rapporti formalizzati come autonomi per fare emergere la subordinazione, per cui anche nel caso che ci occupa, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta all' quale ente creditore della pretesa in atti, l'onere di dimostrare CP_1
che la non dovesse essere inquadrata come dipendente bensì come collaboratrice Controparte_3
familiare.
Va, tuttavia preliminarmente, evidenziato che la formalizzazione del rapporto di lavoro impedisce, nel caso in esame, l'automatica operatività della presunzione di gratuità della prestazione lavorativa svolta dalla dipendente familiare, atteso che la regola generale è di segno diametralmente opposto nel senso che qualsiasi prestazione lavorativa deve presumersi effettuata a titolo oneroso.
A fronte della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, delle risultanze documentali e delle prove testimoniali, si ritiene che gli indici sintomatici evidenziati dagli organi ispettivi dell' nel CP_1
verbale unico di accertamento, secondo una valutazione complessiva e comparata, portino a concludere nel senso prospettato dall'organo accertatore.
In particolare, dai documenti e dalla espletata istruttoria, è emerso che la prestazione lavorativa svolta dalla madre della ricorrente- nell'ambito della impresa individuale della figlia ricorrente, è CP_3
consistita nella selezione e vendita del pesce, attività che la stessa risulta avere espletato in CP_3
autonomia, senza rigidità di orario e senza puntuali istruzioni e direttive.
Detta modalità di svolgimento dell'attività da parte della non sembra essere stata scalfita dalle CP_3 assunte testimonianze, per di più rese “de relato” e da testi stretti parenti della ricorrente o professionisti dalla medesima incaricati.
In sintesi, l'opposizione non può essere accolta e va rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente soccombente, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione 1.100/5.200.200 valori minimi), e si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento emarginato così provvede: -rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alle spese di lite, in favore dell' resistente, che liquida in € CP_1
1.278,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie del 15%, cassa ed iva di legge.
Della presente sentenza è stata data lettura in aula.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:57