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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6313/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033234041503 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la signora Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto marito, signor Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00332340 41 503, notificatale in data 5 luglio 2025. Tale atto ingiungeva il pagamento della somma di € 3.703,88 a titolo di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA) per le annualità 2006 e 2007, dovuta dal de cuius.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che il termine per le annualità 2006 e 2007 fosse spirato rispettivamente nel 2011 e 2012, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati prima di tale data. Ha inoltre dedotto che, anche qualora fossero intervenuti atti successivi, questi non avrebbero potuto far rivivere un credito già estinto. In via subordinata, ha contestato la richiesta dell'intero importo, essendo ella erede solo per la quota di 1/3, in concorso con i due figli.
Si è costituita in giudizio la società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, segnatamente delle intimazioni di pagamento notificate nel corso del 2019, che avrebbero reso definitiva la pretesa. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che le suddette intimazioni avessero efficacia interruttiva e che, pertanto, la cartella fosse stata notificata tempestivamente. Ha altresì invocato la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
La ricorrente ha depositato memorie di replica, insistendo nelle proprie argomentazioni e contestando la natura di atti a impugnazione necessaria delle intimazioni del 2019, nonché l'applicabilità della sospensione
Covid-19 a termini già decorsi.
La causa, sulle conclusioni come in atti, è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione precipua del contendere attiene all'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria avanzata dall'ente impositore per le annualità 2006 e 2007.
È principio consolidato in giurisprudenza che i crediti per tributi locali, quale la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che si strutturano come prestazioni periodiche da assolvere a cadenza annuale, sono soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass.
Sez. UU. Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
Il termine prescrizionale inizia a decorrere dall'anno successivo a quello di imposizione. Pertanto, per il tributo relativo all'anno 2006, la prescrizione si è compiuta il 31 dicembre 2011; per quello relativo all'anno
2007, il 31 dicembre 2012. Affinché la pretesa creditoria potesse essere validamente esercitata, sarebbe stato necessario notificare un atto interruttivo della prescrizione entro le suddette date.
La società resistente sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di diverse intimazioni di pagamento nel corso del mese di gennaio 2019. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla ricorrente, tali atti sono intervenuti quando il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente decorso. L'effetto interruttivo della prescrizione, infatti, presuppone che il termine non sia ancora compiuto. Un atto posto in essere dopo la maturazione della prescrizione è inidoneo a "far rivivere" un diritto ormai estinto, salvo che non integri una rinuncia alla prescrizione da parte del debitore, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
L'ATO ME 1 S.p.A. non ha fornito alcuna prova della notifica di atti idonei a interrompere la prescrizione prima dello spirare del quinquennio. L'onere di provare i fatti interruttivi della prescrizione grava su chi intende far valere il proprio diritto, e tale onere non è stato assolto dall'ente resistente. Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate nel 2019. Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, tali atti, essendo prodromici all'iscrizione a ruolo e non rientrando nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, non costituiscono atti la cui mancata impugnazione determini la cristallizzazione della pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'impugnazione di tali atti "atipici" è una facoltà, non un onere, per il contribuente, il quale può attendere la notifica dell'atto successivo tipico (in questo caso, la cartella di pagamento) per far valere le proprie ragioni, inclusa la prescrizione già maturata (cfr. Cass. n. 11481/2022;
Cass. n. 16743/2024).
Ne consegue che la signora Ricorrente_1 non era decaduta dalla facoltà di eccepire la prescrizione in sede di impugnazione della cartella di pagamento, essendo quest'ultima il primo atto della sequenza coattiva che ha reso attuale e concreta la lesione del suo interesse.
Infine, il richiamo della resistente alla sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 ("Decreto Cura
Italia") è del tutto inconferente. Tale normativa, entrata in vigore nel marzo 2020, non può avere efficacia retroattiva e non può, pertanto, incidere su un termine di prescrizione già compiutosi anni prima (nel 2011
e 2012).
In conclusione, la pretesa creditoria per le annualità 2006 e 2007 era già estinta per prescrizione al momento della notifica delle intimazioni del 2019 e, a maggior ragione, al momento della notifica della cartella di pagamento qui impugnata. L'accoglimento del motivo principale di ricorso, relativo alla prescrizione, assorbe ogni altra questione, inclusa quella subordinata sulla debenza pro quota.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 11, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00332340 41 503.
Condanna la società resistente ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €. 550.00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore
OL EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6313/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033234041503 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la signora Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto marito, signor Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00332340 41 503, notificatale in data 5 luglio 2025. Tale atto ingiungeva il pagamento della somma di € 3.703,88 a titolo di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA) per le annualità 2006 e 2007, dovuta dal de cuius.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che il termine per le annualità 2006 e 2007 fosse spirato rispettivamente nel 2011 e 2012, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati prima di tale data. Ha inoltre dedotto che, anche qualora fossero intervenuti atti successivi, questi non avrebbero potuto far rivivere un credito già estinto. In via subordinata, ha contestato la richiesta dell'intero importo, essendo ella erede solo per la quota di 1/3, in concorso con i due figli.
Si è costituita in giudizio la società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, segnatamente delle intimazioni di pagamento notificate nel corso del 2019, che avrebbero reso definitiva la pretesa. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che le suddette intimazioni avessero efficacia interruttiva e che, pertanto, la cartella fosse stata notificata tempestivamente. Ha altresì invocato la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
La ricorrente ha depositato memorie di replica, insistendo nelle proprie argomentazioni e contestando la natura di atti a impugnazione necessaria delle intimazioni del 2019, nonché l'applicabilità della sospensione
Covid-19 a termini già decorsi.
La causa, sulle conclusioni come in atti, è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione precipua del contendere attiene all'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria avanzata dall'ente impositore per le annualità 2006 e 2007.
È principio consolidato in giurisprudenza che i crediti per tributi locali, quale la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che si strutturano come prestazioni periodiche da assolvere a cadenza annuale, sono soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass.
Sez. UU. Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
Il termine prescrizionale inizia a decorrere dall'anno successivo a quello di imposizione. Pertanto, per il tributo relativo all'anno 2006, la prescrizione si è compiuta il 31 dicembre 2011; per quello relativo all'anno
2007, il 31 dicembre 2012. Affinché la pretesa creditoria potesse essere validamente esercitata, sarebbe stato necessario notificare un atto interruttivo della prescrizione entro le suddette date.
La società resistente sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di diverse intimazioni di pagamento nel corso del mese di gennaio 2019. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla ricorrente, tali atti sono intervenuti quando il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente decorso. L'effetto interruttivo della prescrizione, infatti, presuppone che il termine non sia ancora compiuto. Un atto posto in essere dopo la maturazione della prescrizione è inidoneo a "far rivivere" un diritto ormai estinto, salvo che non integri una rinuncia alla prescrizione da parte del debitore, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
L'ATO ME 1 S.p.A. non ha fornito alcuna prova della notifica di atti idonei a interrompere la prescrizione prima dello spirare del quinquennio. L'onere di provare i fatti interruttivi della prescrizione grava su chi intende far valere il proprio diritto, e tale onere non è stato assolto dall'ente resistente. Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate nel 2019. Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, tali atti, essendo prodromici all'iscrizione a ruolo e non rientrando nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, non costituiscono atti la cui mancata impugnazione determini la cristallizzazione della pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'impugnazione di tali atti "atipici" è una facoltà, non un onere, per il contribuente, il quale può attendere la notifica dell'atto successivo tipico (in questo caso, la cartella di pagamento) per far valere le proprie ragioni, inclusa la prescrizione già maturata (cfr. Cass. n. 11481/2022;
Cass. n. 16743/2024).
Ne consegue che la signora Ricorrente_1 non era decaduta dalla facoltà di eccepire la prescrizione in sede di impugnazione della cartella di pagamento, essendo quest'ultima il primo atto della sequenza coattiva che ha reso attuale e concreta la lesione del suo interesse.
Infine, il richiamo della resistente alla sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 ("Decreto Cura
Italia") è del tutto inconferente. Tale normativa, entrata in vigore nel marzo 2020, non può avere efficacia retroattiva e non può, pertanto, incidere su un termine di prescrizione già compiutosi anni prima (nel 2011
e 2012).
In conclusione, la pretesa creditoria per le annualità 2006 e 2007 era già estinta per prescrizione al momento della notifica delle intimazioni del 2019 e, a maggior ragione, al momento della notifica della cartella di pagamento qui impugnata. L'accoglimento del motivo principale di ricorso, relativo alla prescrizione, assorbe ogni altra questione, inclusa quella subordinata sulla debenza pro quota.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione 11, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00332340 41 503.
Condanna la società resistente ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €. 550.00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore
OL EN