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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Lazzara Maria Pina Presidente
Dott. Sabatini Augusto Consigliere
Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 875/2021 R.G. vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
in proprio e n.q. titolare e fideiussore dell'impresa individuale C.F._1 Contro on sede in Messina (ME) via dei Mille Parte_2
n. 78, P. Iva P.IVA_1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_4
C.F. , n.q. di fideiussori della suddetta impresa individuale;
C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Intilisano (C.F. ) e C.F._4
Davide Bottari (C.F. ), presso il cui studio professionale sito in C.F._5
Messina (ME) via San Filippo Bianchi n. 54, sono elettivamente domiciliati.
Appellanti
CONTRO
succeduto al n virtù di atto di Controparte_2 Controparte_3 fusione tra il predetto e la Controparte_3 Controparte_4
a rogito del Notar in in data 13.12.2016, Rep. n. 13.501, Racc.
[...] Persona_1 CP_4
n. 7.087, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI),
Piazza Meda n. 4, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Campo (C.F. P.IVA_2
1 , presso il cui studio professionale sito in Messina (ME) Strada San C.F._6
Giacomo n. 19, è elettivamente domiciliata.
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1669/2021 emessa dal Tribunale di Messina,
Seconda sezione Civile in data 03.10.2021 e pubblicata in data 04.10.2021 nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 3224/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Nel merito, in accoglimento dell'appello e previo richiamo o rinnovo della consulenza espletata in primo grado, ed in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande proposte in primo grado;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei difensori che dichiarano di avere anticipato le spese e non avere riscosso i compensi”.
Per l'appellato, CP_2
“Rigettare integralmente, per le su espresse causali, l'appello proposto dai sig.ri:
[...]
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Max FE Il Mondo CP_5 degli Animali di AL NO, Controparte_6 avverso la su indicata sentenza. Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.06.2014, gli odierni appellanti
[...]
, quale titolare e fideiussore dell'impresa individuale “Max FE Il Mondo CP_5 degli Animali di AL NO” nonché e Controparte_6 Parte_4
nella loro qualità di fideiussori, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Messina, il al fine di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti Controparte_3 in costanza dei seguenti rapporti bancari dedotti in giudizio:
- un mutuo ipotecario stipulato il 28.06.2007 per la somma di € 170.000,00;
- un mutuo chirografario stipulato il 19.04.2012 di € 30.000,00;
- un rapporto di c/c affidato identificato con n. 119233 aperto nell'anno 2001.
In particolare, in relazione al contratto di mutuo chirografario stipulato il 19.04.2012, chiedevano che fosse dichiarata la nullità del contratto per illiceità della causa e, in subordine, che ne fosse pronunciata la gratuità per usurarietà del tasso di mora, con condanna della banca convenuta, previa compensazione di quanto illegittimamente corrisposto all'istituto bancario e quanto ancora dovuto, alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni e polizze quantificate in € 2.462,37.
2 Egualmente, relativamente al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 28.06.2007 lamentavano che le condizioni concordate in sede di stipula determinavano l'usurarietà del tasso applicato al contratto ed insistevano, quindi, per l'applicazione dell'art. 1815 comma 2
c.c., con conversione del mutuo da oneroso in gratuito, e conseguente condanna del convenuto previa compensazione di quanto illegittimamente corrisposto Controparte_3 all'istituto bancario e quanto ancora dovuto, alla restituzione della somma di € 54.578,80. In subordine chiedevano che venisse comunque rideterminato il piano di ammortamento ricalcolando la quota delle rate di ammortamento eliminando le somme dovute a titolo di interessi e spese. Per quanto attiene al rapporto di c/c n. 119233 denunciavano l'illegittima applicazione capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c.m.s. in quanto non concordata e comunque nulla per mancanza di causa, e domandavano al Tribunale adito di rideterminare il
“dare ed avere” tra le parti escludendo l'anatocismo e contestualmente condannare l'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Gli odierni appellanti chiedevano, infine, di dichiarare la liberazione dei fideiussori costituiti ex art. 1956 c.c., nonché di condannare al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni subiti a seguito dell'accertata violazione del principio di buona fede contrattuale nonché dell'eventuale segnalazione errata trasmessa alla Centrale Rischi della Banca d'IT, da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa di risposta depositata il 23.12.2014 si costituiva in giudizio il Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande attrici poiché inammissibili e, comunque,
[...] infondate in fatto e inattendibili in diritto.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione con il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6 c.p.c., il Tribunale di Messina con ordinanza del 19.01.2016, disponeva procedersi ad una consulenza tecnica contabile, con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa (mutuo ipotecario, mutuo fondiario e conto corrente), nominando a tal scopo il dott. Persona_2
Il chiamato C.T.U. depositava l'elaborato peritale in data 08.05.2017, disattendendo in parte i rilievi sollevati dai C.T.P. di parte alla bozza preventivamente trasmessa alle parti.
Con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza del 05.03.2019, il suddetto consulente veniva espressamente invitato a rispondere a taluni quesiti formulati dalle parti nei rispettivi preverbali depositati il 07.11.2017; quest'ultimo procedeva così ad integrare l'originario elaborato peritale depositando una relazione integrativa.
All'udienza del 31.03.2021 (tenutasi secondo la modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 co.7,
d.l. 17/03/2020), le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza n. 1669/2021 emessa il 03.10.2021 e pubblicata in data 04.10.2021, il
Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, così statuiva:
“1) RIGETTA la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
3 2) DICHIARA, alla luce delle risultanze istruttorie, che in relazione al rapporto di c/c n.
2355/119233, alla data del 31/12/2013, il saldo del su indicato rapporto di c/c era pari a “-
€ 70,20=”;
3) DICHIARA il suddetto saldo quale saldo debitore in favore della Controparte_7 convenuta;
per l'effetto
4) RIGETTA ogni ulteriore domanda eccezione e richiesta;
5) COMPENSA le spese del giudizio;
6) CONFERMA i decreti di liquidazione della CTU principale e della CTU integrativa ponendone definitivamente gli importi a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno.”
Con atto di citazione notificato in data 01.12.2021, gli odierni appellanti
[...]
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Max FE Il Mondo CP_5 degli Animali di AL NO, Controparte_6 Parte_4 risultati soccombenti all'esito del giudizio di primo grado, proponevano impugnazione avverso la sopra citata sentenza, chiedendone la riforma, per le seguenti ragioni.
In particolare, lamentavano la carenza di motivazione espressa dal giudicante di prime cure in merito alle risultanze della CTU contabile, asserendo che il decidente si sia limitato ad accogliere, acriticamente, le conclusioni della CTU, senza compiere alcuna valutazione in merito e senza prendere posizione puntualmente sulle critiche mosse dalle parti sulle conclusioni del CTU. In tal senso, sul capo relativo all'usurarietà del tasso di interesse, affermavano gli odierni appellanti, come risultasse del tutto insoddisfacente l'approccio interpretativo della sentenza in quanto, nonostante le numerose e ribadite osservazioni mosse alla CTU, né il consulente nell'elaborato integrativo, né tantomeno il giudice di prima istanza, avevano provveduto alla verifica del tasso effettivo di mora pattuito al momento della stipula di ciascuno dei contratti di mutuo e finanziamento oggetto di causa.
Criticavano, dunque, l'operato del consulente in merito alla corretta determinazione del tasso di interesse moratorio concretamente applicato ai contrati di mutuo, e deducevano che, nel caso di specie, trattandosi di inadempimento non grave (ricompreso entro il 30° giorno dalla scadenza della rata) doveva essere calcolato il tasso effettivo di mora su sorte capitale rata, ottenendo che, in entrambi i mutui, era stata ampiamente superata la soglia usura.
Quanto al rapporto di conto corrente, affermavano gli appellanti che, dal compendio probatorio in atti, le pattuizioni contenute nei contratti di apertura di credito in tema di capitalizzazione trimestrale reciproca risultavano palesemente illeggibili, e pertanto, non vi era prova della fonte negoziale da cui scaturiscono. Da qui la richiesta degli originari attori di ricalcolo dell'intero rapporto con applicazione del tasso minimo dei Bot ex art. 117 comma 7
T.U.B..
Con comparsa di risposta depositata il 12.09.2022 si costituiva in giudizio l'odierno appellato succeduto dal 01.01.2017 al in virtù di atto di Controparte_2 Controparte_3
4 fusione tra il predetto e la Controparte_3 Controparte_4
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione
[...] dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c., donde la mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, contestava integralmente le domande articolate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed inattendibili in diritto;
insisteva, quindi, nell'integrale rigetto dell'impugnazione con conferma delle statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
All'udienza del 07.10.2022, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., e pertanto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, all'udienza del 20.11.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli odierni appellanti lamentano la carenza di motivazione in ordine alle risultanze della CTU, condivise dal giudice di prime cure, il quale avrebbe accolto acriticamente le conclusioni della c.t.u. senza alcuna valutazione in merito.
Sostengono che il Tribunale adito avrebbe dovuto prendere posizione puntualmente sulle osservazioni mosse dal CTP nei confronti delle conclusioni contenute nella CTU, senza accettare passivamente le risultanze della stessa.
Evidenziano, a tal proposito, come tale aspetto assuma maggior rilevanza proprio riguardo alla mancata verifica della corretta incidenza dell'usura pattizia degli interessi di mora tanto da parte del CTU nominato, quanto dal giudice adito.
Proseguendo, richiamano le recenti pronunce della Suprema Corte in tema di usurarietà dei tassi di interesse chiarendo che, una volta accertato il presupposto degli interessi usurari, nella nozione allargata definita dall'art. 644 c.p., integrata dal meccanismo della L. 108/1996, indipendentemente dal fatto che essi siano corrispettivi o moratori, risulta automatica l'applicazione della sanzione civilistica della gratuità di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.
2. Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti criticano l'operato del consulente tecnico d'ufficio, condiviso in sentenza dal giudice di prime cure, laddove ha accertato l'assenza di superamento del tasso soglia rilevato da Banca d'IT, con conseguente pronuncia di infondatezza della richiesta declaratoria di nullità della pattuizione negoziale di applicazione degli interessi.
In particolare, gli odierni appellanti , e Controparte_5 Controparte_6 sostengono che esiste un palese contrasto giurisprudenziali fra le pronunce Parte_4 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal quale si possa ricavare “la totale estraneità
5 ed inapplicabilità del tasso soglia mora con la maggiorazione Banca d'IT”, così come calcolato dal CTU nella propria consulenza contabile.
Per i suesposti motivi, insistono nella riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa non ha provveduto alla verifica del tasso effettivo di mora al momento della stipula di ciascuno dei contratti di mutuo e finanziamento oggetto di causa.
3. Con il terzo motivo di appello lamentano l'erroneità della relazione di consulenza tecnica relativamente alla corretta determinazione del tasso di interesse moratorio concretamente applicato ai contrati di mutuo. Asseriscono che in sede di osservazioni, il CTP di parte attrice aveva sollecitato il nominato CTU a svolgere il calcolo del Tasso effettivo di mora (T.E.MO.), spiegandone le modalità di conteggio ed indicando i risultati usurari che ne deriverebbero, ma, nonostante ciò, il Dott. non aveva ritenuto opportuno svolgere detti calcoli. Persona_2
In tema, gli appellanti illustrano che, innanzitutto, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento si possa qualificare quale “inadempimento non grave” (cioè inadempimento entro il 30° giorno dalla scadenza della rata), reiterato anche per tutte le rate, mai legittimante la decadenza dal beneficio del termine. Trattandosi, quindi, dell'ipotesi di “ritardo non grave e/o non decadenziale (entro i 30 giorni di ritardo anche per tutte le rate), il capitale ad essere ritardato, e a cui devono essere rapportati gli interessi di mora calcolati sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi” sarebbe rappresentato dalla “frazione di capitale” della rata scaduta.
Difatti, allorquando il mutuatario si trova in ritardo non decadenziale, egli si troverebbe a pagare nello stesso istante sia la rata (costituita da sorte capitale e sorte interessi corrispettivi sul debito residuo precedente), sia gli interessi per il ritardo, calcolati al tasso di mora sulla rata ritardata per il tempo del ritardo;
quando il ritardo non fa decadere dal beneficio del termine, e quindi si trova entro i 30 giorni (art. 40 TUB), l'unico capitale che si ritarda di pagare sarebbe quello contenuto nella rata, nella quale la distinzione tra sorte capitale e sorte interessi non viene mai meno. Per tali ragioni, gli originari attori in primo grado, deducono sia necessario verificare quale sia il tasso effettivo di mora per ciascun contratto adoperando la seguente formula T.E.MO = Mora * 36500/quota capitale per giorni di mora, ottenendo che, con riferimento al mutuo ipotecario del 2007 il Tasso effettivo di mora applicato sarebbe pari al 31,75%, e con riferimento al finanziamento chirografario del 2012 il tasso effettivo di mora applicato sarebbe pari al 23,16%.
Pertanto, adoperando il suddetto conteggio in entrambi i contratti oggetto di causa, il tasso effettivo di mora al momento della stipula risulterebbe ampiamente superiore al tasso soglia usura, determinando la conseguente gratuità del contratto di mutuo.
Parimenti, deducono che il CTU non avrebbe verificato neppure l'effetto della penale per estinzione anticipata pattuita nel finanziamento de quo, per la quale essi spiegano le medesime contestazioni svolte per la mora pattizia, denunciandone il superamento del tasso soglia usura.
Quanto al rapporto di conto corrente argomentano gli appellanti che, dal compendio probatorio in atti, le pattuizioni contenute nei contratti di apertura del c/c in tema di
6 capitalizzazione trimestrale reciproca risultino palesemente illeggibili, e pertanto, non vi sia prova della fonte negoziale da cui scaturiscono.
Per tali motivi sostengono che il criterio corretto da applicare per rideterminare il saldo debitorio/creditorio del rapporto conto corrente, così come osservato in seguito alla prima bozza depositata dal consulente incaricato, sarebbe l'applicazione del tasso minimo dei Bot ex art. 117 comma 7 T.U.B, il quale condurrebbe ad un risultato di saldo al 31.12.2013 di +
€ 4.938,91 in favore del correntista.
§
Di converso, l'appellata eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., donde la mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, contesta integralmente le domande degli appellanti in quanto infondate, sottolineando che il giudicante di prime cure, lungi dall'accogliere acriticamente le conclusioni della CTU, ha espressamente motivato le proprie scelte affermando espressamente di condividere i criteri seguiti dal consulente, in quanto in linea con l'autorevole e consolidato orientamento della Suprema Corte, e stabilendo quale delle tre ipotesi di calcolo prospettate dal CTU appaia la più adeguata.
Relativamente alla dedotta usurarietà della clausola contrattuale di applicazione degli interessi di mora, l'appellato osserva come nessuna critica possa essere Controparte_2 mossa nei confronti dell'operato del perito incaricato, il quale per la verifica ha utilizzato la formula indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, individuando esattamente anche il tasso di interesse moratorio effettivo, comprendendo nel computo anche la penale per estinzione anticipata.
Stante quanto sopra, contestando le domande avanzate dagli odierni appellanti con particolare riferimento alle critiche mosse rispetto alla CTU, l'appellato insiste Controparte_2 nell'integrale rigetto dell'impugnazione con conferma delle statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure, e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§§§
Preliminarmente, ritiene il Collegio, che ragioni evidenti di ordine logico processuale impongono di esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellato Controparte_2
Invero, l'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., applicabile ratione temporis, dispone che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
7 Tale previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Di talché, ne consegue che l'ordinanza invocata dall'appellata non può mai essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale.
Dunque, il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è già di per sé del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa di CP_2
[...]
Pertanto, questo Collegio non può che ritenere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 348 bis c.p.c., posto che, come esposto in narrativa, si è già pronunciato con ordinanza del 07.10.2022 e pertanto non può che riportarsi ad essa.
§
Venendo all'esame del merito, occorre rilevare che i sopra citati motivi d'appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: tutti, infatti, muovono dall'assunto che nei due contratti di mutuo stipulati fra le parti siano stati pattuiti ed applicati tassi di interessi moratori superiori rispetto alla soglia usura, e sulla scorta di tali argomentazioni, gli appellanti chiedono che venga pronunciata la “gratuità” dei suddetti contratti.
Innanzitutto, si rende necessario richiamare la normativa vigente in tema di interessi usurari nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di applicabilità della fattispecie agli interessi di mora.
La nuova disciplina si caratterizza, infatti, per la previsione della fattispecie dell'usura cd.
“oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia per gli interessi corrispettivi, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà.
Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, esso è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
8 Ai fini dell'individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'IT che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'IT provvedono, quindi, alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
In tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla G.U., con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Tali decreti pur non avendo forza di legge vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (vedasi Cass. Civ. sez. I, 31.07.2024, n. 21427).
Con riguardo alle operazioni di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito, ci si
è interrogati sulla possibilità di computare, ai fini dell'usura, l'interesse moratorio. Il problema si è posto in quanto i decreti trimestrali del Ministero dell'Economia, che rilevano il TEGM, non prendono in considerazione tali interessi. Anzi, a decorrere dal decreto del 25 marzo 2003, essi dichiarano espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora. Analoga indicazione è fornita dalla Banca d'IT nelle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”.
In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita (e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
In tal senso è orientato il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo cui: “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione
9 legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. (Cass. Civ. SS.UU., n. 19597 del
18.9.2020; Cass. Civ., sez. 6, n. 31615 del 04.11.2021; Cass. Civ., sez. 3, n. 8103 del
21.03.2023; Cass. Civ. sez. I, n. 9201 del 08.04.2024)
Sicché, l'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.
Difatti, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica certamente anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal
TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti. Occorre, quindi, distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, e quelli stipulati successivamente a tale data, quali quelli oggetto dell'odierna controversia.
A questo punto, indicati in generale i criteri per l'accertamento della natura usuraria degli interessi, giova rammentare che, come è noto, l'art. 1815, comma 2 c.c., commina la sanzione della gratuità del contratto in caso di pattuizione di interessi usurari. Ed infatti, gli odierni appellanti, con il secondo e terzo motivo d'appello, chiedono che venga accertato il superamento del tasso soglia usura relativamente agli interessi moratori pattuiti nei due contratti di mutuo, con conseguente declaratoria di nullità di dette clausole contrattuali ed applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. (nessun interesse è dovuto).
Occorre, però, compiere le dovute precisazioni.
Invero, tali doglianze mosse dagli appellanti non possono in alcun caso trovare accoglimento poiché, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della
10 somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
Pertanto, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicabili ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1.
In tal senso si richiama l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la statuizione di non gratuità del contratto, anche nell'ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, è in linea con la distinzione codicistica e con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato in più occasioni che l'art. 1815 c.c., comma 2 si riferisce agli interessi corrispettivi e non è applicabile agli interessi convenzionali di mora (Cass., 3, n. 22890 del 13 settembre 2019); dunque, nell'ipotesi di superamento del tasso soglia ai fini della normativa antiusura, la previsione di cui all'art. 1815 c.c., comma 2 non può che colpire la singola pattuizione che programmi interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che prevedano
l'applicazione di interessi non usurari e che, in ogni caso, la nullità della singola pattuizione non rende il contratto gratuito perché sono sempre da corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1224 c.c. ( Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19597 del
18.09.2020; Cass. Civ. n. 17412/23)
Giova, inoltre chiarire che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Difatti la succitata commissione di estinzione anticipata rappresenta una clausola penale di recesso, che viene pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata legati al mutuo ed al contempo per compensare lo svantaggio che il mutuante patisce a causa dell'estinzione anticipata.
Come tale la commissione di estinzione anticipata non è collegata - se non indirettamente - all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, laddove invece gli interessi moratori costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro.
Premesso quanto sopra, per una completa trattazione delle questioni di diritto sollevate dagli ordini appellanti, questa Corte non può che passare al vaglio le conclusioni rassegnare dal CTU di prime cure, il quale ha affermato che “la Banca ha rispettato il c.d. tasso soglia ai sensi della L. 108/1996 e pertanto per il mutuo ipotecario n. 2039085 non si rende necessario
l'applicazione della sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c.”
11 Al riguardo è sufficiente osservare che, il calcolo del tasso soglia operato dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado relativamente al mutuo ipotecario n. 2039085 stipulato in data 28.06.2007, risulta parzialmente errato.
Invero, secondo la normativa sopra richiamata, la valutazione sugli interessi moratori non può essere effettuata con il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi, ma deve invece essere utilizzato un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 1, legge 108/1996, e moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma quattro dell'articolo 2 suddetto.
Sulla scorta di tale argomentazione, facendo propri tali principi, partendo dal tasso effettivo globale medio (TEGM) individuato nel D.M. del Ministero dell'Economia per il trimestre aprile – giugno 2007 riguardo alla categoria dei “MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA
A TASSO FISSO” - indicato dal CTU e verificato da questa Corte nella percentuale del 5,72%
- incrementando tale tasso del 2,1%, in ragione della “maggiorazione media degli interessi moratori” prevista nello stesso D.M. all'art. 3 comma 4, e maggiorando il tutto del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 vigente pro tempore per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al
30.06.2011, si ottiene un tasso soglia del 11,73%.
Considerato che il tasso di mora effettivo applicato al contratto di mutuo è pari al 7,817%, pertanto, si può palesemente affermare che non sussista alcun superamento del tasso soglia relativamente al mutuo ipotecario n. 2039085 stipulato in data 28.06.2007.
Per quanto riguarda, invece il mutuo chirografario n. 115319 del 19.04.2012, lo stesso decreto ministeriale del 26.03.2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per il periodo di applicazione aprile - giugno 2012, concernente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, prevede per la categoria di operazioni “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” un tasso soglia su base annua del 16,625%, certamente inferiore rispetto al tasso di mora effettivo applicato del 13,535%. Dunque, come correttamente affermato dal CTU incaricato nella consulenza tecnica di primo grado: “la Banca ha rispettato il c.d. “tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996 e pertanto per il mutuo chirografario n. 115319 non si rende necessario l'applicazione della sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c.”.
Stanti i superiori calcoli, la Corte ritiene di condividere pienamente le conclusioni rassegnate del suddetto consulente laddove ha testualmente affermato che “per quanto riguarda il mutuo chirografario ed il mutuo ipotecario i tassi convenzionali applicati dalla Banca al momento della stipula dei contratti non hanno superato il c.d. “tasso soglia” Banca d'IT”.
Contrariamente, non può in nessun caso trovare approvazione il calcolo del tasso effettivo di mora compiuto da parte appellante utilizzando una singolare formula matematica, che risulta priva di riscontro rispetto alle indicazioni fornite da Banca d'IT.
12 Invero, a giudizio di questo Collegio, la formula del c.d. proposta dal CTP di parte CP_8 appellante, calcolando sull'intera rata la somma per mora in valore assoluto e derivando il tasso moratorio da detta somma raffrontata con la sola quota capitale, si rivela un'equazione che immancabilmente genera una apparenza d'usura nella pressoché totalità dei piani di ammortamento alla francese in essere.
Tali fuorvianti metodologie di calcolo del “tasso effettivo di mora” (T.E.MO.), costruite in analogia con il concetto di TAEG sono sconosciute alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non hanno alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato utile.
La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
Ne consegue, nel caso di specie, come rilevato in precedenza, l'assenza di qualsivoglia pattuizione usuraia in merito al tasso effettivo d'interesse moratorio.
Per quanto attiene al contratto di c/c n. 2355/119233 (originariamente c/c n. 82687 Banca
Popolare di Lodi) intestato alla ditta Max FE di NO AL tenuto presso il Banco Popolare Siciliano Ag. 1 di Messina, gli appellanti affermano che il criterio corretto da seguire, per rideterminare il saldo debitorio/creditorio del rapporto conto corrente, sarebbe l'applicazione del tasso minimo dei Bot ex art. 117 comma 7 T.U.B, in ragione della nullità della pattuizione inerente la capitalizzazione trimestrale;
il che condurrebbe ad un risultato di saldo al 31.12.2013 di + € 4.938,91 in favore del correntista.
Anche tale doglianza si palesa infondata.
In fatto, l'incaricato consulente ha accertato che il negozio di c/c è stato stipulato nel 2001 e quindi successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR de 09.02.2000, e che, dall'esame dei riassunti scalari presenti nel fascicolo di causa risulta l'applicazione da parte della Banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi in conformità alla suddetta delibera e quindi con identica periodicità degli interessi passivi e attivi.
Invero, in tema di rapporti bancari ed interessi, è infondata la contestazione dell'anatocismo quando emerga la valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca (degli interessi debitori, così come di quelli creditori) contenuta nel contratto in quanto stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del 09.02.2000., come nel caso in esame. Quindi – per quanto qui si vuole mettere in evidenza – a partire dall'entrata in vigore della Delibera CICR
i contratti di conto corrente e di apertura di credito regolata in conto corrente possono legittimamente stabilire l'addebito e la conseguente capitalizzazione periodica, anche infrannuale (e quindi, come da vecchia prassi, trimestrale), degli interessi debitori, a
13 condizione che sia correlativamente stabilito l'accredito e la conseguente capitalizzazione con la stessa periodicità per gli interessi creditori.
Stante quanto sopra il CTU ha riscontrato che “la Banca ha applicato al rapporto di c/c la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in conformità della delibera C.I.C.R. del
09.02.2000, ma ha applicato un tasso di interesse debitorio che ha superato in alcuni trimestri il c.d. “tasso soglia” Banca d'IT”.
A questo punto giova rammentare, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo e certamente estensibile anche ad un rapporto di conto corrente affidato,
l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale originaria pattuizione usuraria dei tassi di interesse;
essa, infatti, non integra un'ipotesi di nullità, poiché il superamento nel corso del rapporto non comporta l'applicazione della sanzione ex art.1815 c.c., ma soltanto l'adeguamento al tasso (TEG) entro soglia.
Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017).
Orbene, tale principio in virtù del quale l'usura sopravvenuta - ossia l'incremento del tasso di interesse concordato nel corso del rapporto oltre la soglia dell'usura determinata dalla l. n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto è un principio di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all'ipotesi del contratto di mutuo, ma ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e comunque anche ai contratti di conto corrente bancario poiché non risultano possibili approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente.
14 Ad ogni modo, ritenuto che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti, pertanto, è prevista la riconduzione del saggio d'interessi nei limiti della "soglia" di riferimento pro tempore.
Dunque, questo Collegio non può certamente sovvertire il calcolo operato dal CTU là dove ha proceduto all'esclusione della commissione di massimo scoperto e di tutte le spese contabilizzate a carico del correntista – in quanto non risultanti da pattuizioni contrattuali - ma con inclusione degli interessi espressamente e specificatamente pattuiti dalle parti nel corso del rapporto, eccezion fatta per quei trimestri (IV trimestre 2011, I trimestre 2012 e anno 2013) in cui ha riscontrato il superamento dei limiti di cui alla legge n. 108/96 e per i quali ha escluso -in senso favorevole al correntista, rispetto al surriferito orientamento che prevede la riconduzione entro i tassi soglia- l'applicazione di interessi passivi per i citati periodi.
Per il resto, assolutamente aderente alla tecnica del settore appare la contestata CTU, la quale quindi può utilmente essere presa come punto di riferimento in ausilio alle determinazioni tecniche che la Corte (come già il Giudice di prime cure) è chiamata a svolgere e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, come correttamente statuito nell'impugnata sentenza, il saldo del c/c bancario n. 2355/119233 (originariamente c/c n. 82687) risultante dall'estratto conto alla data del 31/12/2013, in seguito al ricalcolo operato dal consulente di primo grado, risulta essere confermato come pari a - € 70,20 in favore dell'istituto bancario odierno appellato . CP_2
§
Orbene, stante l'integrale rigetto dei motivi di impugnazione promossi dagli odierni appellanti
, n.q. titolare e fideiussore dell'impresa individuale Max FE Il Controparte_5
Mondo degli Animali nonché e quali fideiussori, Controparte_6 Parte_4 la Corte, ritiene che meriti integrale conferma la sentenza di primo grado n. 1669/2021 emessa dal Tribunale di Messina, Seconda sezione Civile in data 03.10.2021 e pubblicata in data
04.10.2021.
§
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di questi ultimi, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, avuto riguardo alle voci
[...] contenute nella nota spese depositata il 19.01.2024, tuttavia rapportandola allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile-complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni
15 di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione
(come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , n.q. titolare e fideiussore dell'impresa Controparte_5 individuale Max FE Il Mondo degli Animali, nonché e Controparte_6 quali fideiussori, nei confronti di in persona del legale Parte_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1669/2021 emessa dal Tribunale di
Messina, Seconda sezione Civile in data 03.10.2021 e pubblicata in data 04.10.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 3224/2014, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 liquidate in € 8.469,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
16 3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 7.10.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro D.ssa Maria Pina Lazzara
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Lazzara Maria Pina Presidente
Dott. Sabatini Augusto Consigliere
Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 875/2021 R.G. vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
in proprio e n.q. titolare e fideiussore dell'impresa individuale C.F._1 Contro on sede in Messina (ME) via dei Mille Parte_2
n. 78, P. Iva P.IVA_1
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_4
C.F. , n.q. di fideiussori della suddetta impresa individuale;
C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Intilisano (C.F. ) e C.F._4
Davide Bottari (C.F. ), presso il cui studio professionale sito in C.F._5
Messina (ME) via San Filippo Bianchi n. 54, sono elettivamente domiciliati.
Appellanti
CONTRO
succeduto al n virtù di atto di Controparte_2 Controparte_3 fusione tra il predetto e la Controparte_3 Controparte_4
a rogito del Notar in in data 13.12.2016, Rep. n. 13.501, Racc.
[...] Persona_1 CP_4
n. 7.087, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI),
Piazza Meda n. 4, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Campo (C.F. P.IVA_2
1 , presso il cui studio professionale sito in Messina (ME) Strada San C.F._6
Giacomo n. 19, è elettivamente domiciliata.
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1669/2021 emessa dal Tribunale di Messina,
Seconda sezione Civile in data 03.10.2021 e pubblicata in data 04.10.2021 nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 3224/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Nel merito, in accoglimento dell'appello e previo richiamo o rinnovo della consulenza espletata in primo grado, ed in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande proposte in primo grado;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei difensori che dichiarano di avere anticipato le spese e non avere riscosso i compensi”.
Per l'appellato, CP_2
“Rigettare integralmente, per le su espresse causali, l'appello proposto dai sig.ri:
[...]
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Max FE Il Mondo CP_5 degli Animali di AL NO, Controparte_6 avverso la su indicata sentenza. Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.06.2014, gli odierni appellanti
[...]
, quale titolare e fideiussore dell'impresa individuale “Max FE Il Mondo CP_5 degli Animali di AL NO” nonché e Controparte_6 Parte_4
nella loro qualità di fideiussori, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Messina, il al fine di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti Controparte_3 in costanza dei seguenti rapporti bancari dedotti in giudizio:
- un mutuo ipotecario stipulato il 28.06.2007 per la somma di € 170.000,00;
- un mutuo chirografario stipulato il 19.04.2012 di € 30.000,00;
- un rapporto di c/c affidato identificato con n. 119233 aperto nell'anno 2001.
In particolare, in relazione al contratto di mutuo chirografario stipulato il 19.04.2012, chiedevano che fosse dichiarata la nullità del contratto per illiceità della causa e, in subordine, che ne fosse pronunciata la gratuità per usurarietà del tasso di mora, con condanna della banca convenuta, previa compensazione di quanto illegittimamente corrisposto all'istituto bancario e quanto ancora dovuto, alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni e polizze quantificate in € 2.462,37.
2 Egualmente, relativamente al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 28.06.2007 lamentavano che le condizioni concordate in sede di stipula determinavano l'usurarietà del tasso applicato al contratto ed insistevano, quindi, per l'applicazione dell'art. 1815 comma 2
c.c., con conversione del mutuo da oneroso in gratuito, e conseguente condanna del convenuto previa compensazione di quanto illegittimamente corrisposto Controparte_3 all'istituto bancario e quanto ancora dovuto, alla restituzione della somma di € 54.578,80. In subordine chiedevano che venisse comunque rideterminato il piano di ammortamento ricalcolando la quota delle rate di ammortamento eliminando le somme dovute a titolo di interessi e spese. Per quanto attiene al rapporto di c/c n. 119233 denunciavano l'illegittima applicazione capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della c.m.s. in quanto non concordata e comunque nulla per mancanza di causa, e domandavano al Tribunale adito di rideterminare il
“dare ed avere” tra le parti escludendo l'anatocismo e contestualmente condannare l'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Gli odierni appellanti chiedevano, infine, di dichiarare la liberazione dei fideiussori costituiti ex art. 1956 c.c., nonché di condannare al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni subiti a seguito dell'accertata violazione del principio di buona fede contrattuale nonché dell'eventuale segnalazione errata trasmessa alla Centrale Rischi della Banca d'IT, da liquidarsi in via equitativa.
Con comparsa di risposta depositata il 23.12.2014 si costituiva in giudizio il Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande attrici poiché inammissibili e, comunque,
[...] infondate in fatto e inattendibili in diritto.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione con il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6 c.p.c., il Tribunale di Messina con ordinanza del 19.01.2016, disponeva procedersi ad una consulenza tecnica contabile, con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa (mutuo ipotecario, mutuo fondiario e conto corrente), nominando a tal scopo il dott. Persona_2
Il chiamato C.T.U. depositava l'elaborato peritale in data 08.05.2017, disattendendo in parte i rilievi sollevati dai C.T.P. di parte alla bozza preventivamente trasmessa alle parti.
Con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza del 05.03.2019, il suddetto consulente veniva espressamente invitato a rispondere a taluni quesiti formulati dalle parti nei rispettivi preverbali depositati il 07.11.2017; quest'ultimo procedeva così ad integrare l'originario elaborato peritale depositando una relazione integrativa.
All'udienza del 31.03.2021 (tenutasi secondo la modalità cartolare ai sensi dell'art. 83 co.7,
d.l. 17/03/2020), le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza n. 1669/2021 emessa il 03.10.2021 e pubblicata in data 04.10.2021, il
Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, così statuiva:
“1) RIGETTA la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
3 2) DICHIARA, alla luce delle risultanze istruttorie, che in relazione al rapporto di c/c n.
2355/119233, alla data del 31/12/2013, il saldo del su indicato rapporto di c/c era pari a “-
€ 70,20=”;
3) DICHIARA il suddetto saldo quale saldo debitore in favore della Controparte_7 convenuta;
per l'effetto
4) RIGETTA ogni ulteriore domanda eccezione e richiesta;
5) COMPENSA le spese del giudizio;
6) CONFERMA i decreti di liquidazione della CTU principale e della CTU integrativa ponendone definitivamente gli importi a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno.”
Con atto di citazione notificato in data 01.12.2021, gli odierni appellanti
[...]
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Max FE Il Mondo CP_5 degli Animali di AL NO, Controparte_6 Parte_4 risultati soccombenti all'esito del giudizio di primo grado, proponevano impugnazione avverso la sopra citata sentenza, chiedendone la riforma, per le seguenti ragioni.
In particolare, lamentavano la carenza di motivazione espressa dal giudicante di prime cure in merito alle risultanze della CTU contabile, asserendo che il decidente si sia limitato ad accogliere, acriticamente, le conclusioni della CTU, senza compiere alcuna valutazione in merito e senza prendere posizione puntualmente sulle critiche mosse dalle parti sulle conclusioni del CTU. In tal senso, sul capo relativo all'usurarietà del tasso di interesse, affermavano gli odierni appellanti, come risultasse del tutto insoddisfacente l'approccio interpretativo della sentenza in quanto, nonostante le numerose e ribadite osservazioni mosse alla CTU, né il consulente nell'elaborato integrativo, né tantomeno il giudice di prima istanza, avevano provveduto alla verifica del tasso effettivo di mora pattuito al momento della stipula di ciascuno dei contratti di mutuo e finanziamento oggetto di causa.
Criticavano, dunque, l'operato del consulente in merito alla corretta determinazione del tasso di interesse moratorio concretamente applicato ai contrati di mutuo, e deducevano che, nel caso di specie, trattandosi di inadempimento non grave (ricompreso entro il 30° giorno dalla scadenza della rata) doveva essere calcolato il tasso effettivo di mora su sorte capitale rata, ottenendo che, in entrambi i mutui, era stata ampiamente superata la soglia usura.
Quanto al rapporto di conto corrente, affermavano gli appellanti che, dal compendio probatorio in atti, le pattuizioni contenute nei contratti di apertura di credito in tema di capitalizzazione trimestrale reciproca risultavano palesemente illeggibili, e pertanto, non vi era prova della fonte negoziale da cui scaturiscono. Da qui la richiesta degli originari attori di ricalcolo dell'intero rapporto con applicazione del tasso minimo dei Bot ex art. 117 comma 7
T.U.B..
Con comparsa di risposta depositata il 12.09.2022 si costituiva in giudizio l'odierno appellato succeduto dal 01.01.2017 al in virtù di atto di Controparte_2 Controparte_3
4 fusione tra il predetto e la Controparte_3 Controparte_4
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione
[...] dell'art. 348 bis, comma 1 c.p.c., donde la mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, contestava integralmente le domande articolate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed inattendibili in diritto;
insisteva, quindi, nell'integrale rigetto dell'impugnazione con conferma delle statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
All'udienza del 07.10.2022, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., e pertanto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, all'udienza del 20.11.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli odierni appellanti lamentano la carenza di motivazione in ordine alle risultanze della CTU, condivise dal giudice di prime cure, il quale avrebbe accolto acriticamente le conclusioni della c.t.u. senza alcuna valutazione in merito.
Sostengono che il Tribunale adito avrebbe dovuto prendere posizione puntualmente sulle osservazioni mosse dal CTP nei confronti delle conclusioni contenute nella CTU, senza accettare passivamente le risultanze della stessa.
Evidenziano, a tal proposito, come tale aspetto assuma maggior rilevanza proprio riguardo alla mancata verifica della corretta incidenza dell'usura pattizia degli interessi di mora tanto da parte del CTU nominato, quanto dal giudice adito.
Proseguendo, richiamano le recenti pronunce della Suprema Corte in tema di usurarietà dei tassi di interesse chiarendo che, una volta accertato il presupposto degli interessi usurari, nella nozione allargata definita dall'art. 644 c.p., integrata dal meccanismo della L. 108/1996, indipendentemente dal fatto che essi siano corrispettivi o moratori, risulta automatica l'applicazione della sanzione civilistica della gratuità di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.
2. Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti criticano l'operato del consulente tecnico d'ufficio, condiviso in sentenza dal giudice di prime cure, laddove ha accertato l'assenza di superamento del tasso soglia rilevato da Banca d'IT, con conseguente pronuncia di infondatezza della richiesta declaratoria di nullità della pattuizione negoziale di applicazione degli interessi.
In particolare, gli odierni appellanti , e Controparte_5 Controparte_6 sostengono che esiste un palese contrasto giurisprudenziali fra le pronunce Parte_4 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal quale si possa ricavare “la totale estraneità
5 ed inapplicabilità del tasso soglia mora con la maggiorazione Banca d'IT”, così come calcolato dal CTU nella propria consulenza contabile.
Per i suesposti motivi, insistono nella riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa non ha provveduto alla verifica del tasso effettivo di mora al momento della stipula di ciascuno dei contratti di mutuo e finanziamento oggetto di causa.
3. Con il terzo motivo di appello lamentano l'erroneità della relazione di consulenza tecnica relativamente alla corretta determinazione del tasso di interesse moratorio concretamente applicato ai contrati di mutuo. Asseriscono che in sede di osservazioni, il CTP di parte attrice aveva sollecitato il nominato CTU a svolgere il calcolo del Tasso effettivo di mora (T.E.MO.), spiegandone le modalità di conteggio ed indicando i risultati usurari che ne deriverebbero, ma, nonostante ciò, il Dott. non aveva ritenuto opportuno svolgere detti calcoli. Persona_2
In tema, gli appellanti illustrano che, innanzitutto, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento si possa qualificare quale “inadempimento non grave” (cioè inadempimento entro il 30° giorno dalla scadenza della rata), reiterato anche per tutte le rate, mai legittimante la decadenza dal beneficio del termine. Trattandosi, quindi, dell'ipotesi di “ritardo non grave e/o non decadenziale (entro i 30 giorni di ritardo anche per tutte le rate), il capitale ad essere ritardato, e a cui devono essere rapportati gli interessi di mora calcolati sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi” sarebbe rappresentato dalla “frazione di capitale” della rata scaduta.
Difatti, allorquando il mutuatario si trova in ritardo non decadenziale, egli si troverebbe a pagare nello stesso istante sia la rata (costituita da sorte capitale e sorte interessi corrispettivi sul debito residuo precedente), sia gli interessi per il ritardo, calcolati al tasso di mora sulla rata ritardata per il tempo del ritardo;
quando il ritardo non fa decadere dal beneficio del termine, e quindi si trova entro i 30 giorni (art. 40 TUB), l'unico capitale che si ritarda di pagare sarebbe quello contenuto nella rata, nella quale la distinzione tra sorte capitale e sorte interessi non viene mai meno. Per tali ragioni, gli originari attori in primo grado, deducono sia necessario verificare quale sia il tasso effettivo di mora per ciascun contratto adoperando la seguente formula T.E.MO = Mora * 36500/quota capitale per giorni di mora, ottenendo che, con riferimento al mutuo ipotecario del 2007 il Tasso effettivo di mora applicato sarebbe pari al 31,75%, e con riferimento al finanziamento chirografario del 2012 il tasso effettivo di mora applicato sarebbe pari al 23,16%.
Pertanto, adoperando il suddetto conteggio in entrambi i contratti oggetto di causa, il tasso effettivo di mora al momento della stipula risulterebbe ampiamente superiore al tasso soglia usura, determinando la conseguente gratuità del contratto di mutuo.
Parimenti, deducono che il CTU non avrebbe verificato neppure l'effetto della penale per estinzione anticipata pattuita nel finanziamento de quo, per la quale essi spiegano le medesime contestazioni svolte per la mora pattizia, denunciandone il superamento del tasso soglia usura.
Quanto al rapporto di conto corrente argomentano gli appellanti che, dal compendio probatorio in atti, le pattuizioni contenute nei contratti di apertura del c/c in tema di
6 capitalizzazione trimestrale reciproca risultino palesemente illeggibili, e pertanto, non vi sia prova della fonte negoziale da cui scaturiscono.
Per tali motivi sostengono che il criterio corretto da applicare per rideterminare il saldo debitorio/creditorio del rapporto conto corrente, così come osservato in seguito alla prima bozza depositata dal consulente incaricato, sarebbe l'applicazione del tasso minimo dei Bot ex art. 117 comma 7 T.U.B, il quale condurrebbe ad un risultato di saldo al 31.12.2013 di +
€ 4.938,91 in favore del correntista.
§
Di converso, l'appellata eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., donde la mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, contesta integralmente le domande degli appellanti in quanto infondate, sottolineando che il giudicante di prime cure, lungi dall'accogliere acriticamente le conclusioni della CTU, ha espressamente motivato le proprie scelte affermando espressamente di condividere i criteri seguiti dal consulente, in quanto in linea con l'autorevole e consolidato orientamento della Suprema Corte, e stabilendo quale delle tre ipotesi di calcolo prospettate dal CTU appaia la più adeguata.
Relativamente alla dedotta usurarietà della clausola contrattuale di applicazione degli interessi di mora, l'appellato osserva come nessuna critica possa essere Controparte_2 mossa nei confronti dell'operato del perito incaricato, il quale per la verifica ha utilizzato la formula indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, individuando esattamente anche il tasso di interesse moratorio effettivo, comprendendo nel computo anche la penale per estinzione anticipata.
Stante quanto sopra, contestando le domande avanzate dagli odierni appellanti con particolare riferimento alle critiche mosse rispetto alla CTU, l'appellato insiste Controparte_2 nell'integrale rigetto dell'impugnazione con conferma delle statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure, e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§§§
Preliminarmente, ritiene il Collegio, che ragioni evidenti di ordine logico processuale impongono di esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellato Controparte_2
Invero, l'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., applicabile ratione temporis, dispone che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
7 Tale previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Di talché, ne consegue che l'ordinanza invocata dall'appellata non può mai essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale.
Dunque, il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è già di per sé del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa di CP_2
[...]
Pertanto, questo Collegio non può che ritenere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 348 bis c.p.c., posto che, come esposto in narrativa, si è già pronunciato con ordinanza del 07.10.2022 e pertanto non può che riportarsi ad essa.
§
Venendo all'esame del merito, occorre rilevare che i sopra citati motivi d'appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: tutti, infatti, muovono dall'assunto che nei due contratti di mutuo stipulati fra le parti siano stati pattuiti ed applicati tassi di interessi moratori superiori rispetto alla soglia usura, e sulla scorta di tali argomentazioni, gli appellanti chiedono che venga pronunciata la “gratuità” dei suddetti contratti.
Innanzitutto, si rende necessario richiamare la normativa vigente in tema di interessi usurari nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di applicabilità della fattispecie agli interessi di mora.
La nuova disciplina si caratterizza, infatti, per la previsione della fattispecie dell'usura cd.
“oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia per gli interessi corrispettivi, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà.
Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, esso è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
8 Ai fini dell'individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'IT che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'IT provvedono, quindi, alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
In tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla G.U., con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Tali decreti pur non avendo forza di legge vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (vedasi Cass. Civ. sez. I, 31.07.2024, n. 21427).
Con riguardo alle operazioni di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito, ci si
è interrogati sulla possibilità di computare, ai fini dell'usura, l'interesse moratorio. Il problema si è posto in quanto i decreti trimestrali del Ministero dell'Economia, che rilevano il TEGM, non prendono in considerazione tali interessi. Anzi, a decorrere dal decreto del 25 marzo 2003, essi dichiarano espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora. Analoga indicazione è fornita dalla Banca d'IT nelle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”.
In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita (e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
In tal senso è orientato il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo cui: “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione
9 legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. (Cass. Civ. SS.UU., n. 19597 del
18.9.2020; Cass. Civ., sez. 6, n. 31615 del 04.11.2021; Cass. Civ., sez. 3, n. 8103 del
21.03.2023; Cass. Civ. sez. I, n. 9201 del 08.04.2024)
Sicché, l'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.
Difatti, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica certamente anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal
TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti. Occorre, quindi, distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, e quelli stipulati successivamente a tale data, quali quelli oggetto dell'odierna controversia.
A questo punto, indicati in generale i criteri per l'accertamento della natura usuraria degli interessi, giova rammentare che, come è noto, l'art. 1815, comma 2 c.c., commina la sanzione della gratuità del contratto in caso di pattuizione di interessi usurari. Ed infatti, gli odierni appellanti, con il secondo e terzo motivo d'appello, chiedono che venga accertato il superamento del tasso soglia usura relativamente agli interessi moratori pattuiti nei due contratti di mutuo, con conseguente declaratoria di nullità di dette clausole contrattuali ed applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. (nessun interesse è dovuto).
Occorre, però, compiere le dovute precisazioni.
Invero, tali doglianze mosse dagli appellanti non possono in alcun caso trovare accoglimento poiché, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della
10 somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
Pertanto, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicabili ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1.
In tal senso si richiama l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la statuizione di non gratuità del contratto, anche nell'ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, è in linea con la distinzione codicistica e con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato in più occasioni che l'art. 1815 c.c., comma 2 si riferisce agli interessi corrispettivi e non è applicabile agli interessi convenzionali di mora (Cass., 3, n. 22890 del 13 settembre 2019); dunque, nell'ipotesi di superamento del tasso soglia ai fini della normativa antiusura, la previsione di cui all'art. 1815 c.c., comma 2 non può che colpire la singola pattuizione che programmi interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che prevedano
l'applicazione di interessi non usurari e che, in ogni caso, la nullità della singola pattuizione non rende il contratto gratuito perché sono sempre da corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1224 c.c. ( Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19597 del
18.09.2020; Cass. Civ. n. 17412/23)
Giova, inoltre chiarire che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Difatti la succitata commissione di estinzione anticipata rappresenta una clausola penale di recesso, che viene pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata legati al mutuo ed al contempo per compensare lo svantaggio che il mutuante patisce a causa dell'estinzione anticipata.
Come tale la commissione di estinzione anticipata non è collegata - se non indirettamente - all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, laddove invece gli interessi moratori costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro.
Premesso quanto sopra, per una completa trattazione delle questioni di diritto sollevate dagli ordini appellanti, questa Corte non può che passare al vaglio le conclusioni rassegnare dal CTU di prime cure, il quale ha affermato che “la Banca ha rispettato il c.d. tasso soglia ai sensi della L. 108/1996 e pertanto per il mutuo ipotecario n. 2039085 non si rende necessario
l'applicazione della sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c.”
11 Al riguardo è sufficiente osservare che, il calcolo del tasso soglia operato dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado relativamente al mutuo ipotecario n. 2039085 stipulato in data 28.06.2007, risulta parzialmente errato.
Invero, secondo la normativa sopra richiamata, la valutazione sugli interessi moratori non può essere effettuata con il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi, ma deve invece essere utilizzato un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 1, legge 108/1996, e moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma quattro dell'articolo 2 suddetto.
Sulla scorta di tale argomentazione, facendo propri tali principi, partendo dal tasso effettivo globale medio (TEGM) individuato nel D.M. del Ministero dell'Economia per il trimestre aprile – giugno 2007 riguardo alla categoria dei “MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA
A TASSO FISSO” - indicato dal CTU e verificato da questa Corte nella percentuale del 5,72%
- incrementando tale tasso del 2,1%, in ragione della “maggiorazione media degli interessi moratori” prevista nello stesso D.M. all'art. 3 comma 4, e maggiorando il tutto del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 vigente pro tempore per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al
30.06.2011, si ottiene un tasso soglia del 11,73%.
Considerato che il tasso di mora effettivo applicato al contratto di mutuo è pari al 7,817%, pertanto, si può palesemente affermare che non sussista alcun superamento del tasso soglia relativamente al mutuo ipotecario n. 2039085 stipulato in data 28.06.2007.
Per quanto riguarda, invece il mutuo chirografario n. 115319 del 19.04.2012, lo stesso decreto ministeriale del 26.03.2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per il periodo di applicazione aprile - giugno 2012, concernente la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, prevede per la categoria di operazioni “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” un tasso soglia su base annua del 16,625%, certamente inferiore rispetto al tasso di mora effettivo applicato del 13,535%. Dunque, come correttamente affermato dal CTU incaricato nella consulenza tecnica di primo grado: “la Banca ha rispettato il c.d. “tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996 e pertanto per il mutuo chirografario n. 115319 non si rende necessario l'applicazione della sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c.”.
Stanti i superiori calcoli, la Corte ritiene di condividere pienamente le conclusioni rassegnate del suddetto consulente laddove ha testualmente affermato che “per quanto riguarda il mutuo chirografario ed il mutuo ipotecario i tassi convenzionali applicati dalla Banca al momento della stipula dei contratti non hanno superato il c.d. “tasso soglia” Banca d'IT”.
Contrariamente, non può in nessun caso trovare approvazione il calcolo del tasso effettivo di mora compiuto da parte appellante utilizzando una singolare formula matematica, che risulta priva di riscontro rispetto alle indicazioni fornite da Banca d'IT.
12 Invero, a giudizio di questo Collegio, la formula del c.d. proposta dal CTP di parte CP_8 appellante, calcolando sull'intera rata la somma per mora in valore assoluto e derivando il tasso moratorio da detta somma raffrontata con la sola quota capitale, si rivela un'equazione che immancabilmente genera una apparenza d'usura nella pressoché totalità dei piani di ammortamento alla francese in essere.
Tali fuorvianti metodologie di calcolo del “tasso effettivo di mora” (T.E.MO.), costruite in analogia con il concetto di TAEG sono sconosciute alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non hanno alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato utile.
La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
Ne consegue, nel caso di specie, come rilevato in precedenza, l'assenza di qualsivoglia pattuizione usuraia in merito al tasso effettivo d'interesse moratorio.
Per quanto attiene al contratto di c/c n. 2355/119233 (originariamente c/c n. 82687 Banca
Popolare di Lodi) intestato alla ditta Max FE di NO AL tenuto presso il Banco Popolare Siciliano Ag. 1 di Messina, gli appellanti affermano che il criterio corretto da seguire, per rideterminare il saldo debitorio/creditorio del rapporto conto corrente, sarebbe l'applicazione del tasso minimo dei Bot ex art. 117 comma 7 T.U.B, in ragione della nullità della pattuizione inerente la capitalizzazione trimestrale;
il che condurrebbe ad un risultato di saldo al 31.12.2013 di + € 4.938,91 in favore del correntista.
Anche tale doglianza si palesa infondata.
In fatto, l'incaricato consulente ha accertato che il negozio di c/c è stato stipulato nel 2001 e quindi successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR de 09.02.2000, e che, dall'esame dei riassunti scalari presenti nel fascicolo di causa risulta l'applicazione da parte della Banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi in conformità alla suddetta delibera e quindi con identica periodicità degli interessi passivi e attivi.
Invero, in tema di rapporti bancari ed interessi, è infondata la contestazione dell'anatocismo quando emerga la valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca (degli interessi debitori, così come di quelli creditori) contenuta nel contratto in quanto stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del 09.02.2000., come nel caso in esame. Quindi – per quanto qui si vuole mettere in evidenza – a partire dall'entrata in vigore della Delibera CICR
i contratti di conto corrente e di apertura di credito regolata in conto corrente possono legittimamente stabilire l'addebito e la conseguente capitalizzazione periodica, anche infrannuale (e quindi, come da vecchia prassi, trimestrale), degli interessi debitori, a
13 condizione che sia correlativamente stabilito l'accredito e la conseguente capitalizzazione con la stessa periodicità per gli interessi creditori.
Stante quanto sopra il CTU ha riscontrato che “la Banca ha applicato al rapporto di c/c la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in conformità della delibera C.I.C.R. del
09.02.2000, ma ha applicato un tasso di interesse debitorio che ha superato in alcuni trimestri il c.d. “tasso soglia” Banca d'IT”.
A questo punto giova rammentare, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo e certamente estensibile anche ad un rapporto di conto corrente affidato,
l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale originaria pattuizione usuraria dei tassi di interesse;
essa, infatti, non integra un'ipotesi di nullità, poiché il superamento nel corso del rapporto non comporta l'applicazione della sanzione ex art.1815 c.c., ma soltanto l'adeguamento al tasso (TEG) entro soglia.
Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017).
Orbene, tale principio in virtù del quale l'usura sopravvenuta - ossia l'incremento del tasso di interesse concordato nel corso del rapporto oltre la soglia dell'usura determinata dalla l. n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto è un principio di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all'ipotesi del contratto di mutuo, ma ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e comunque anche ai contratti di conto corrente bancario poiché non risultano possibili approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente.
14 Ad ogni modo, ritenuto che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti, pertanto, è prevista la riconduzione del saggio d'interessi nei limiti della "soglia" di riferimento pro tempore.
Dunque, questo Collegio non può certamente sovvertire il calcolo operato dal CTU là dove ha proceduto all'esclusione della commissione di massimo scoperto e di tutte le spese contabilizzate a carico del correntista – in quanto non risultanti da pattuizioni contrattuali - ma con inclusione degli interessi espressamente e specificatamente pattuiti dalle parti nel corso del rapporto, eccezion fatta per quei trimestri (IV trimestre 2011, I trimestre 2012 e anno 2013) in cui ha riscontrato il superamento dei limiti di cui alla legge n. 108/96 e per i quali ha escluso -in senso favorevole al correntista, rispetto al surriferito orientamento che prevede la riconduzione entro i tassi soglia- l'applicazione di interessi passivi per i citati periodi.
Per il resto, assolutamente aderente alla tecnica del settore appare la contestata CTU, la quale quindi può utilmente essere presa come punto di riferimento in ausilio alle determinazioni tecniche che la Corte (come già il Giudice di prime cure) è chiamata a svolgere e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, come correttamente statuito nell'impugnata sentenza, il saldo del c/c bancario n. 2355/119233 (originariamente c/c n. 82687) risultante dall'estratto conto alla data del 31/12/2013, in seguito al ricalcolo operato dal consulente di primo grado, risulta essere confermato come pari a - € 70,20 in favore dell'istituto bancario odierno appellato . CP_2
§
Orbene, stante l'integrale rigetto dei motivi di impugnazione promossi dagli odierni appellanti
, n.q. titolare e fideiussore dell'impresa individuale Max FE Il Controparte_5
Mondo degli Animali nonché e quali fideiussori, Controparte_6 Parte_4 la Corte, ritiene che meriti integrale conferma la sentenza di primo grado n. 1669/2021 emessa dal Tribunale di Messina, Seconda sezione Civile in data 03.10.2021 e pubblicata in data
04.10.2021.
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La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di questi ultimi, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, avuto riguardo alle voci
[...] contenute nella nota spese depositata il 19.01.2024, tuttavia rapportandola allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile-complessità bassa), applicando parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni
15 di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione
(come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , n.q. titolare e fideiussore dell'impresa Controparte_5 individuale Max FE Il Mondo degli Animali, nonché e Controparte_6 quali fideiussori, nei confronti di in persona del legale Parte_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1669/2021 emessa dal Tribunale di
Messina, Seconda sezione Civile in data 03.10.2021 e pubblicata in data 04.10.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 3224/2014, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 liquidate in € 8.469,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
16 3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 7.10.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro D.ssa Maria Pina Lazzara
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
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