Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/04/2026, n. 6607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6607 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2025, proposto da CA AL, LE LL, NI UN, NA AC, LA TR, IO CA, OC CE, CO DERI, HI ON TI, ND PE, RG ZZ, AG La MA, AR EL NA, VA NA, RA NU, HI ER, SE OB IR, SS RI, OL RO, EL VI, IT CI, HI RO, MI RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Salerno, Fausto Valdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UL GL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
a) - del Decreto prot. n. 22857 del 07.12.2024 in uno alla allegata graduatoria con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha approvato la graduatoria finale del concorso di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”) in uno al Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per la Regione Piemonte nella parte in cui i ricorrenti, pur avendo superato tutte le prove concorsuali e, quindi, pur essendo idonei, non risultano utilmente inseriti in graduatoria;
b) - del Decreto prot. 23505 del 12.12.2024, decreto prot. n. 23587 del 13.12.2024, decreto prot. n. 23704 del 16.12.2024, decreto prot. n. 23773 del 17.12.2024, decreto prot. 23868 del 18.12.2024 e decreto prot. n. 23934 del 19.12.2024 in uno alle allegate graduatorie con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha parzialmente integrato, mediante scorrimento a seguito di rinunce, la graduatoria finale del concorso di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”) in uno al Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per la Regione Piemonte nella parte in cui i ricorrenti, pur avendo superato tutte le prove concorsuali e, quindi, pur essendo idonei, non risultano utilmente inseriti nella graduatoria così come plurimamente modificata;
c) - per quanto di ragione, quali atti consequenziali, degli avvisi finalizzati all’immissione in ruolo dei candidati vincitori e dei candidati successivamente individuati tra gli “idonei” (decreto prot. 22858 del 07.12.2024 in uno agli allegati; decreto prot. n. 23096 del 10.12.2024 in uno agli allegati; decreto prot. n. 23565 del 13.12.2024; decreto prot. 23702 del 16.12.2024; decreto prot. n. 23859 del 18.12.2024; decreto prot. n. 24032 del 20.12.2024);
d) - per quanto di ragione, sebbene privo di natura provvedimentale nonché di numero di protocollo, dell’avviso recante “Chiarimenti in materia di accesso agli atti e titoli di riserva” pubblicato dall’USR Piemonte in data 14.10.2024;
e) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del decreto prot. 13134 del 07.08.2024 pubblicato dall’USR Piemonte di riparto del contingente di posti comuni e di sostegno del personale docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, per l’a.s. 2024/25, nella regione Piemonte laddove assegna posti n. 195 posti per le assunzioni da GM24 per la cdc A012;
f) - per quanto di ragione, del decreto prot. n. 12058 del 19.07.2024 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per la Regione Piemonte;
g) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 78 del 17.01.2024 con cui è stato RIdeterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale di cui DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;
h) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” in uno agli allegati 1 e A del DDG n. 2575/2023 contenenti i posti a bando per ciascuna regione in uno alle percentuali dei riservisti del 30%;
i) - per quanto di ragione, del DD n. 3059 del 10.12.2024, con cui è stato bandito il duplicativo “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” per la copertura di 10.677 posti vacanti nell’anno 2024/2025 (in uno agli allegati) nella parte in cui risultano 61 posti disponibilità per la classe di concorso A012 (ora AS12) nella Regione Piemonte;
l) - per quanto di ragione, dell’avviso prot. n. 23747 del 30.01.2025 recante il calendario della prova scritta nell’ambito della procedura di cui al sub i) prevista per i giorni 25, 26 e 27 Febbraio 2025;
m) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del D.M. n. 205/2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” in uno agli allegati;
n) - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la ostensione integrale ed integrata della graduatoria nonché, soprattutto, la commutazione della stessa in G.M. ad esaurimento;
nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ostensione integrale ed integrata della graduatoria nonché, soprattutto, di commutazione della stessa in G.M. ad esaurimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. OV PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe, relativi alla procedura concorsuale ivi specificata, e se ne domanda l’annullamento.
In particolare con un primo motivo di ricorso si deduce “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL DECRETO N. 2575 DEL 06.12.2023 NONCHE’ DELL’ART. 12 DEL DECRETO N. 205 DEL 26.10.2023 (“DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO”) IN COMBINATO CON L’ART. 19 DEL D.LGS N. 33/2013 TUTTI LETTI IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97, COMMA 1, COST. CONNESSA E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 113 COST. NONCHE’ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLA LIMITATA DURATA TEMPORALE DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 4, DEL DECRETO N. 205 DEL 26.10.2023 NONCHE’ ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO N. 2575 DEL 06.12.2023 SE POSTE IN CONFRONTO COMPARATO CON LA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 11, DEL D.L. N. 36/2022 CONV. L. 79/2022 COME MODIFICATO DALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.L. 75/2023 CONV. L. 112/2023 E CON IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 35, COMMA 5-TER, D.L.VO N. 165 DEL 30.03.2001 TUTTI LETTI NEL SOLCO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, E 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHE’ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA’. SVIAMENTO”.
Il secondo motivo di ricorso denunzia invece “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL DECRETO N. 2575 DEL 06.12.2023 NONCHE’ DELL’ART. 12 DEL DECRETO N. 205 DEL 26.10.2023 (“DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO”) IN COMBINATO CON L’ART. 19 DEL D.LGS N. 33/2013 TUTTI LETTI IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97, COMMA 1, COST. CONNESSA E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 113 COST. NONCHE’ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLA LIMITATA DURATA TEMPORALE DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 4, DEL DECRETO N. 205 DEL 26.10.2023 NONCHE’ ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO N. 2575 DEL 06.12.2023 SE POSTE IN CONFRONTO COMPARATO CON LA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 11, DEL D.L. N. 36/2022 CONV. L. 79/2022 COME MODIFICATO DALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.L. 75/2023 CONV. L. 112/2023 E CON IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 35, COMMA 5-TER, D.L.VO N. 165 DEL 30.03.2001 TUTTI LETTI NEL SOLCO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, 29 E 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHE’ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA’. SVIAMENTO.”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali e domandando la reiezione del gravame.
All’udienza indicata in epigrafe, previa rituale integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Anzitutto va fatto riferimento, ex art. 74 c.p.a., alla giurisprudenza della Sezione in materia, che esclude la sussistenza di illegittimità nella disciplina di concorso quanto alla mancata previsione di una graduatoria degli idonei o comprendente gli idonei (cfr. (TAR Lazio, III-bis, sentenze 29 aprile 2025, n. 8361, 2 aprile 2026, n. 6158, 2 agosto 2024, n. 15647, quest’ultima confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 2737 del 1° aprile 2025; nello stesso senso Tar Lazio Roma, sezione IV Bis, sentenze n. 9440 del 19 maggio 2025 e n. 18088 del 21 ottobre 2025).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, attinente alla presunta assenza di trasparenza e mancata pubblicazione integrale della graduatoria è infondato per le ragioni che seguono.
La normativa di riferimento non impone la pubblicazione integrale della graduatoria comprensiva di tutti gli idonei, essendo sufficiente la pubblicazione degli esiti rilevanti ai fini dell’immissione in ruolo. Le modalità di pubblicazione adottate risultano conformi alle disposizioni di settore e ai principi in materia di protezione dei dati personali, che impongono un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, e appaiono inoltre strumentali alla celerità della procedura.
In ogni caso, la posizione individuale dei candidati è conoscibile attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento (accesso agli atti), sicché non risulta in concreto compromesso il diritto di difesa.
Quanto agli scorrimenti ed alla conoscibilità della graduatoria, va rilevato che gli scorrimenti appaiono essere stati effettuati nel rispetto delle disponibilità di posti e delle sopravvenienze normative e organizzative, mediante atti progressivi che, per loro natura, possono essere adottati in tempi diversi. Non sussiste alcun obbligo di pubblicazione unitaria e definitiva della graduatoria in ogni fase dello scorrimento.
Le modalità adottate non impediscono la verifica della correttezza dell’azione amministrativa, potendo i candidati far valere le proprie posizioni attraverso gli strumenti di tutela previsti, conoscendo il voto agli stessi assegnato e potendo conoscere quello relativo ai docenti di volta in volta chiamati a mezzo dello scorrimento, oltre che la tipologia di riserva eventualmente applicabile.
Sotto questo profilo, il motivo è pertanto (anche) privo di specificità e di supporto probatorio, non emergendo quale sia l’interesse specifico di ciascuno dei ricorrenti alla coltivazione di questo aspetto del gravame.
Anche con riguardo al difetto di motivazione e di istruttoria, va rilevato che si tratta di doglianza generica ed infondata.
Le procedure concorsuali si caratterizzano infatti per forme di motivazione semplificata, l’ iter logico è ricostruibile sulla base degli atti della procedura, e non emergono elementi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti tali da giustificare l’intervento del giudice amministrativo.
In riferimento alla durata annuale della graduatoria, essa è stabilita espressamente dalla normativa speciale di riferimento, che prevale sulla disciplina generale invocata dalla parte ricorrente. La previsione di una durata limitata risponde a esigenze specifiche connesse alla programmazione del reclutamento e all’attuazione degli interventi straordinari (tra cui quelli connessi al PNRR).
Non sussiste pertanto alcuna irragionevolezza o contrasto con i principi di buon andamento.
Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, oltre a quanto sopra rilevato in tema di complessiva ragionevolezza della procedura, ma con specifico riguardo alla presunta duplicazione concorsuale tra concorso c.d. PNRR 1 e concorso c.d. PNRR 2, si rileva che l’indizione di una nuova procedura concorsuale è prevista normativamente e risponde a esigenze organizzative e programmatorie autonome, legate al fabbisogno di personale e ai vincoli temporali e finanziari imposti dalla normativa speciale.
Inoltre, sussiste l’esigenza di garantire il principio del merito e la qualità della selezione, per cui occorre riconoscere ai candidati non risultati in posizione favorevole nel primo concorso l’opportunità di dimostrare i loro miglioramenti, a confronto con gli eventuali miglioramenti degli “idonei”. Ancora, alcuni candidati potrebbero essere stati impossibilitati (per ragioni oggettive o soggettive) a partecipare al primo concorso, ed anche essi hanno diritto ad essere ammessi a dimostrare le loro competenze e capacità nell’ambito di una ulteriore opportunità.
Il bilanciamento tra la conservazione di una precedente (seppur recente) graduatoria ed il principio del merito e della qualità è rimesso all’Amministrazione e prima ancora al Legislatore.
Nel caso di specie tale bilanciamento, considerando il quadro in cui si inserisce (programma straordinario di assunzioni, consentito dai finanziamenti del c.d. PNRR, nel contesto della ripresa del paese e dell’Unione dai problemi generati dalla c.d. pandemia), non può essere considerato irragionevole.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei principi di economicità o buon andamento.
Quanto al principio di preferenza per lo scorrimento, anche esso non può essere ritenuto decisivo.
Anzitutto, valgono al riguardo le deduzioni già espresse in relazione al motivo precedente, da considerarsi interamente confermate e trascritte.
Ulteriormente, vale notare che il principio di preferenza per lo scorrimento non ha carattere assoluto, ma relativo, e può essere derogato in presenza di adeguata giustificazione, quale quella rinvenibile nelle peculiarità della disciplina di settore e nelle esigenze di reclutamento connesse ai programmi straordinari.
Nel caso di specie, la scelta di indire una nuova procedura non appare irragionevole né arbitraria, ma coerente con il quadro normativo e con le esigenze dell’Amministrazione.
In conclusione, tutti i motivi di ricorso risultano infondati in fatto e in diritto, privi di specificità con riferimento alla concreta posizione dei ricorrenti, e non idonei sotto il profilo probatorio a dimostrare vizi di legittimità dell’azione amministrativa.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la novità della disciplina concorsuale relativa al caso de quo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
OV PU, Referendario, Estensore
RA Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV PU | ND SE |
IL SEGRETARIO