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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. AN AR Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 3225/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato al Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, 18 in Peschici (FG) presso lo studio dell'Avv. Vito Ventura, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 al Corso Umberto I, 18 in Peschici (FG) presso lo studio dell'Avv. Vito Ventura, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 26/11/2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20/10/2025 Parte_1
e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio celebrato in Peschici (FG) in data 15/10/2011 alle condizioni di cui alla scrittura privata del 15/10/2025 (dep. in data 20.10.2025). I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (n.ta in Foggia il 10/08/2009), (n.ta in Foggia il 11/12/2011) Per_1 Persona_2
e (n.to in Foggia il 01/12/2007); che sono addivenuti ad una separazione Persona_3 consensuale con sentenza del Tribunale di Foggia n.cron.398/2027 del 14/02/2017 (pubbl. il
16/02/2017) che ha omologato i patti convenuti tra i coniugi;
che lui ha prodotto redditi nell'ultimo triennio (come da dichiarazioni allegate); che è disoccupata e vive di lavori saltuari CP_1 come addetta alle pulizie e assistenza agli anziani;
che dal momento della separazione hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 26.11.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
e è fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...] Controparte_1
L'art. 2 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza del Tribunale di Foggia n.cron. 398/2027 del 14/02/2017 (pubbl. il 16/02/2017). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata del 15/10/2025 (dep. in data 20.10.2025). Le intese così raggiunte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse non sono contrarie all'interesse dei minori Per_1
e disciplinando, in maniera puntuale il loro affidamento,
[...] Persona_2 Persona_3 collocamento, diritto di vista e assegno di mantenimento da riconoscere in loro favore.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Peschici (FG) in data
15/10/2011 tra , nata in [...] il Controparte_1
12/06/1991 e , nato in [...] il [...] (atto n.10 – parte Parte_1
II – Ufficio 1 – Serie A- anno 2011), alle condizioni di cui alla scrittura privata del 15/10/2025
(dep. il 20/10/2025);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice est. Il
Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott.
AN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. AN AR Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 3225/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato al Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, 18 in Peschici (FG) presso lo studio dell'Avv. Vito Ventura, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 al Corso Umberto I, 18 in Peschici (FG) presso lo studio dell'Avv. Vito Ventura, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 26/11/2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20/10/2025 Parte_1
e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio celebrato in Peschici (FG) in data 15/10/2011 alle condizioni di cui alla scrittura privata del 15/10/2025 (dep. in data 20.10.2025). I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (n.ta in Foggia il 10/08/2009), (n.ta in Foggia il 11/12/2011) Per_1 Persona_2
e (n.to in Foggia il 01/12/2007); che sono addivenuti ad una separazione Persona_3 consensuale con sentenza del Tribunale di Foggia n.cron.398/2027 del 14/02/2017 (pubbl. il
16/02/2017) che ha omologato i patti convenuti tra i coniugi;
che lui ha prodotto redditi nell'ultimo triennio (come da dichiarazioni allegate); che è disoccupata e vive di lavori saltuari CP_1 come addetta alle pulizie e assistenza agli anziani;
che dal momento della separazione hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 26.11.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
e è fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...] Controparte_1
L'art. 2 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza del Tribunale di Foggia n.cron. 398/2027 del 14/02/2017 (pubbl. il 16/02/2017). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata del 15/10/2025 (dep. in data 20.10.2025). Le intese così raggiunte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse non sono contrarie all'interesse dei minori Per_1
e disciplinando, in maniera puntuale il loro affidamento,
[...] Persona_2 Persona_3 collocamento, diritto di vista e assegno di mantenimento da riconoscere in loro favore.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Peschici (FG) in data
15/10/2011 tra , nata in [...] il Controparte_1
12/06/1991 e , nato in [...] il [...] (atto n.10 – parte Parte_1
II – Ufficio 1 – Serie A- anno 2011), alle condizioni di cui alla scrittura privata del 15/10/2025
(dep. il 20/10/2025);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice est. Il
Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott.
AN AR