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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9200 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
trasporto
TRA
(C-F-/P.IVA.: e Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in United Controparte_1
Kingdom, St Marks Court, Chart Way, Horsham, West Sussex C.F._1
, Inghilterra, rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto
[...]
di citazione e procura alle liti autenticata dal Notaio Persona_1
e munita di apostille, dall'Avv. Fabio Toriello del Foro di Genova
(C.F. ) e domiciliate presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Piergiuseppe Di Nola in Napoli, Via Francesco Caracciolo, n. 13.
ATTORI
E
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 1 P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Immacolata Ilardi, C.F. , con la quale C.F._3
elettivamente domicilia in Cercola, alla Via Rubinacci n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
NONCHE'
, C.F./P.Iva.: BFL NNA Controparte_2
C495W/07701251212. C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(P.IVA elettivamente Controparte_3 P.IVA_3
domiciliata in Napoli, alla Via Adolfo Omodeo n. 123 presso l'Avv.
Guglielmo Bacca (Cod. fisc. ) e l'Avv. C.F._5
Domenico Parisi (Cod. fisc. ) dai quali è C.F._6
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
NONCHE'
[...]
(C.F. e P.I. NT
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi P.IVA_4
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._7
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 2 domicilio digitale del predetto all'indirizzo EC
, giusta procura in calce alla Email_1
comparsa di costituzione.
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.23 (da Parte_1
Contr Contr ora ) e (da ora ) Controparte_1
convenivano in giudizio e la DI Parte_2 Controparte_2
[...]
Gli attori, premesso che:
nel settembre 2018 la società acquistava Controparte_7
dalla società AR RI (Weaving), di IL DH (India)
un carico di tessuti, che per il trasporto venivano suddivisi in quattro container: CMAU4301901 40 hi (50 tessuti); TCLU6557820 (tessili);
CMAU4707892 (50 tessuti); BMOU4358669 (50 tessuti) da trasportare dall'India all'Italia con destinazione la sede della società in Frosinone, loc. Mola Dei Frati;
Controparte_7
per la spedizione e l'organizzazione delle fasi di trasporto dal porto di
Napoli alla sede della società Controparte_7
Contr quest'ultima incaricava l'attrice ;
Contr la società incaricava a propria volta del trasporto terrestre la società Parte_2
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 3 incaricava per il ritiro del container TCLU6557820 al porto di Pt_2
Napoli il sub-vettore di;
Controparte_2 CP_2
nella notte del 24.9.2018 (alle ore 2.20), il trattore/rimorchio targato
FP910VX, il semirimorchio targato AF07560 (entrambi privi di assicurazione contro il furto) ed il container TCLU6557820 - che sostavano incustoditi in zona priva di videosorveglianza e di recinzione in Casoria, Via Dorando Petri s.n.c. - venivano trafugati;
in data 5.5.2019 per conto della Compagnia di Parte_3
Contr assicurazioni inviava ad richiesta di risarcimento del CP_8
danno patito dalla che aveva ceduto i Parte_4
diritti alla in data 24.4.2019; CP_8
in data 26.12.2019 accettava, a tacitazione della pretesa, Pt_3
Contr l'importo di € 15.000,00, a fronte di € 68.150,18, da parte di e
Contr della Compagnia di assicurazione per € 10.000;
Contr inoltre versava l'importo di € 21.644,49 per diritti doganali all'Agenzia Doganale Monopoli, somma mai restituita da CP_7
deducevano che, nonostante i ripetuti solleciti, la società non ha Pt_2
mai provveduto al risarcimento dell'importo di € 36.644,49;
chiedevano quindi condannarsi i convenuti al pagamento della somma
Contr di € 26.644,49 in favore di e della somma di € 10.000 in favore
Contr di oltre interessi, con vittoria di spese.
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 4 Si costituiva il convenuto e contestava la domanda degli Parte_2
attori, deducendo preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli;
nel merito che:
come da prassi conosciuta e approvata dalla Controparte_9
in mancanza di autocarri che potessero svolgere l'intero incarico
[...]
relativo ai quattro container, commissionava l'esecuzione del trasporto di due dei container da portare in Frosinone, presso la sede della alla;
Controparte_10 Parte_5
giammai veniva informata che il trasporto dei due Parte_2
container affidato a fosse stato affidato ad altro Parte_5
trasportatore;
la responsabilità del sinistro va, pertanto, ascritta a Parte_5
che ha affidato, senza autorizzazione, il carico ad
[...] [...]
; Controparte_11
in ogni caso al momento del sinistro la era coperta per Parte_2
l'assicurazione vettoriale dalla polizza n. 00101.40.46122647 valida dal 08/05/2018 al 03/05/2018, stipulata con la Controparte_12
[...]
chiedeva, pertanto, preliminarmente dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito;
ancora in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa di e di Parte_5 NT
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 5 S.p.A.; nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
in subordine condannarsi le chiamate alla manleva.
La convenuta , ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva e ne viene dichiarata la contumacia.
La chiamata in causa veniva autorizzata e ritualmente effettuata.
Si costituiva la convenuta e contestava la Parte_5
domanda di garanzia, deducendo che:
non ha mai accettato l'incarico di eseguire il trasporto del container trafugato;
ha affidato la subvezione direttamente alla Ditta Parte_2
Autotrasporti CP_2
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e condanna di per lite temeraria. Parte_2
Si costituiva la convenuta NT
e contestava la domanda di garanzia, deducendo
[...]
che:
l'odierna deducente può rispondere solo nei limiti del rischio assunto e quindi della quota del 60%, essendo radicalmente carente di legittimazione passiva per l'ulteriore 40% della coassicuratrice;
CP_13
la polizza copre solo i danni diretti per responsabilità vettoriale e non,
quindi, gli esborsi doganali;
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 6 nel caso in cui nel presente giudizio si dovesse accertare che la Pt_2
abbia agito quale subvettore, affidando il trasporto alla , la Pt_5
polizza non sarebbe applicabile in quanto limitata all'attività di trasporto;
nel caso in cui nel presente giudizio si dovesse accertare che l'affidamento da parte della alla costituisca una Pt_2 Pt_5
violazione del divieto di ulteriore subvezione ai sensi della legge
190/2014, la polizza invocata dalla non potrà essere in alcun Pt_2
modo operante ai sensi dell'art. 12 CGP rcv 2006;
in ogni caso deve applicarsi la franchigia ex art 3 patti speciali e quindi del 10% con il minimo di € 250,00;
in ogni caso deve applicarsi l'art. 14 delle norme comuni a tutte le sezioni, con applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di €
250,00;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
in subordine riconoscersi l'indennizzo con i limiti indicati.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 17.2.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito proposta da non è stata coltivata e Pt_2
deve intendersi rinunziata.
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 7 In ogni caso si osserva sul punto che, nel caso di contratto di trasporto concluso mediante accettazione tacita, lo stesso s'intende concluso nel luogo ove viene presa in carico la merce ovvero, nella specie, Napoli.
Sussiste, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Venendo al merito va, anzitutto, esaminata la posizione di . CP_2
E' la , infatti, che ha subito il furto della merce in questione CP_2
dando origine alla vicenda in esame.
Orbene dalla documentazione prodotta in giudizio e non contestata dalle controparti (denunzia di furto, verbale di ritrovamento del veicolo e perizia tecnica) risulta che aveva parcheggiato il CP_2
veicolo con il carico affidatole per due notti in un'area di parcheggio sprovvista di custodia e di sistemi di sorveglianza. Il veicolo aveva la chiave di avviamento inserita ed era privo di impianto antifurto.
E' evidente, allora, la responsabilità del sub - vettore che ha CP_2
assolto i propri obblighi di custodia con grave negligenza e, pertanto,
è tenuto a risarcire i danni causati.
Consegue, altresì, la responsabilità per culpa in eligendo del vettore che aveva affidato alla l'esecuzione del trasporto a lui Pt_2 CP_2
originariamente commesso.
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che si avvalga di ausiliari per l'esecuzione della prestazione dovuta risponde dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi.
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 8 A sua difesa deduce che la sub – vezione era stata autorizzata Pt_2
Contr da e che questa era una prassi seguita dalle parti che avevano rapporti regolari da tempo.
Orbene non esiste alcuna prova di tale autorizzazione e, in ogni caso,
la stessa sarebbe irrilevante poiché non esimerebbe dalla culpa Pt_2
in eligendo essendosi valsa di un ausiliario che, evidentemente, non offriva le dovute garanzie di professionalità.
Anche a voler ammettere che la sub – vezione fosse una prassi
Contr contrattuale, infatti, non vi è alcuna prova che conoscesse ed approvasse la scelta dello specifico vettore . CP_2
Veniamo, allora, alle domande di garanzia proposte.
Contr
afferma di essersi valsa, come da tacita autorizzazione di , Pt_2
di quale sub – vettore e che la suddetta avrebbe a Parte_5
sua volta affidato, senza alcuna autorizzazione, il trasporto alla
. CP_2
nega di aver mai ricevuto tale incarico ed afferma Parte_5
che il trasporto fu affidato direttamente da a . Pt_2 CP_2
Orbene nessuna delle lettere di vettura prodotte, inviate da a Pt_2 [...]
, riguarda il container n. TCLU6557820 ovvero quello Parte_5
trafugato.
La lettera di vettura emessa da relativamente a tale container Pt_2
(prodotta da ) è intestata, invece, a . Pt_5 CP_2
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 9 Alcuna prova, pertanto, vi è dell'affidamento del trasporto a Pt_5
da parte di . Pt_2
La domanda proposta nei suoi confronti va, quindi rigettata mentre e vanno considerate solidalmente responsabili dei danni Pt_2 CP_2
Contr patiti da .
Tali danni saranno commisurati alla somma effettivamente pagata dalle attrici a titolo di risarcimento del danno alla mittente, € 15.000,
Contr oltre ai diritti doganali versati per € 21.644,49 da e, ovviamente, non restituiti dalla mittente.
Contr Legittimata ad ottenere il risarcimento è anche che agisce in surroga ex art 1916 c.c. avendo pagato l'indennizzo assicurativo per la quota di € 10.000,00.
A questo punto va esaminata la domanda di manleva proposta da nei confronti di presso la quale la Pt_6 Controparte_12
suddetta è assicurata per i danni alle merci trasportate.
eccepisce, innanzitutto, di essere obbligata all'indennizzo CP_12
solo per la quota del 60 % essendovi una coassicurazione e di non essere legittimata per la richiesta di pagamento del residuo.
Si osserva al riguardo che nella polizza, alla voce “Riparto di coassicurazione”, è indicata quale “Delegataria”. CP_12
La stessa, pertanto, oltre a gestire il sinistro per conto della compagnia delegante può anche assumerne la rappresentanza processuale.
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 10 A tal fine, però, è necessario che sia citata in tale veste, precisando che la domanda è rivolta anche nei confronti delle coassicuratrici per la loro quota di spettanza.
Sul caso specifico si è pronunziata la Suprema Corte con la sentenza
Cassazione civile sez. III, 20/04/2017, n.9961 che ha così statuito:
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi,
in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni
soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con
l'assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di
delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e
quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri
coassicuratori), l'assicuratore delegato può essere convenuto in
giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza
dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in
rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda
nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque
inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che
risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a
suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di
rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve
essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta
parte.
Nella specie ha citato in proprio chiedendo la sua Pt_2 CP_12
condanna al pagamento integrale dell'indennizzo e, pertanto, non è
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 11 possibile pronunziare la condanna anche nei confronti di un soggetto che, di fatto, non è stato citato in giudizio.
La responsabilità di , quindi, va limitata alla propria quota di CP_12
coassicurazione del 60 %.
eccepisce poi la non operatività della polizza ex art. 12 delle CP_12
condizioni generali di polizza essendo il trasporto avvenuto in violazione del divieto di sub - vezione ai sensi della legge 190/2014.
Al riguardo va premesso che l'art. 6 ter d.l. n. 286/2005 stabilisce che:
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto
può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura...
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere
risolto per inadempimento...
3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo
svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di
tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del
compenso pattuito per le prestazioni già eseguite…
L'art. 12 delle condizioni generali di polizza, a sua volta, prevede che:
… E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per
l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 12 caso diritto a rivalersi nei confronti del sub vettore responsabile di
quanto pagato a titolo di risarcimento. La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l' non abbia esonerato in Parte_7
tutto o in parte da responsabilità il sub vettore. L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti….
La polizza, quindi, prevede espressamente la copertura del sinistro causato dal sub – vettore con l'esclusione, però, dei trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.
Orbene non può ritenersi che la sub – vezione non autorizzata rientri in tale esclusione.
L'art. 6 ter d.l. n. 286/2005, infatti, non considera illecito il trasporto effettuato dal terzo senza autorizzazione del mittente ma lo costruisce come una legittima causa di risoluzione del contratto: è fatto salvo,
infatti, il diritto al compenso per le prestazioni effettuate.
La clausola limitativa del rischio, quindi, deve interpretarsi come operante nei confronti di soggetti non abilitati all'attività di trasporto di cose per conto terzi.
, pertanto, è tenuta all'indennizzo. CP_12
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 13 Venendo alla liquidazione dell'indennizzo richiede applicarsi CP_12
lo scoperto del 10% previsto dall'art 3 dei patti speciali di polizza per il furto.
Tale norma pattizia è certamente applicabile.
, poi, richiede applicarsi lo scoperto del 20% previsto dall'art. CP_12
14 dei patti speciali di polizza per il caso di colpa grave del sub -
vettore.
Anche tale clausola è applicabile in quanto la negligenza tenuta da integra la fattispecie della colpa grave. CP_2
Le due franchigie non sono, però, cumulabili in quanto la clausola citata (art. 14 ultimo capoverso dei patti speciali di polizza) lo esclude espressamente: Eventuali sinistri saranno liquidati previa
l'applicazione dello scoperto del 20 % … in luogo di quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 7.
Si applicherà, quindi, solo la franchigia maggiore ovvero il 20 %.
, infine, eccepisce la non copertura dei danni indiretti subiti CP_12
dal mittente (gli oneri doganali) in quanto la polizza copre solo le perdite ed i danni alla merce trasportata laddove gli oneri doganali inutilmente pagati costituirebbero solo un danno indiretto, non direttamente ricollegabile al sinistro.
Orbene in tema di liquidazione del risarcimento del danno per perdita delle cose trasportate l'art. 1696 cc stabilisce che Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 14 trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Orbene, nella specie, tale prezzo comprende i diritti doganali pagati che sono assimilabili ad un costo che verrà riversato sull'acquirente finale della merce e che, pertanto, contribuiscono a determinare il valore della stessa.
In un caso analogo la Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. III,
sentenza n. 5700 del 10 giugno 1999) ha statuito che:
Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al
destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove
l'aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli
anche l'Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla
sull'acquirente finale.
Il pagamento dei diritti doganali, non più recuperabili, costituisce quindi un danno diretto a termini di polizza.
L'indennizzo dovuto, pertanto, ammonta ad € 36.644,49 meno lo scoperto del 20 % e meno il 40 % della quota di coassicurazione ovvero € 17.589,35.
In conclusione e la DI Parte_2 Controparte_2
andranno condannati, in solido fra loro, al pagamento della somma di
€ 26.644,49 in favore di e della somma di € Parte_1
10.000 in favore di oltre Controparte_1
interessi al tasso legale dalla data del sinistro, 24.9.2018, mentre andrà condannata al NT
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 15 pagamento della somma di € 17.589,35 in favore di oltre Parte_2
interessi al tasso legale dal 24.9.2018.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti di DI ,
[...] Parte_2 Controparte_2
ed Parte_5 NT
con atto di citazione notificato il 31.3.23, così
[...]
provvede:
1. condanna e la DI , in Parte_2 Controparte_2
solido fra loro, al pagamento della somma di € 26.644,49 in favore di e della somma di € 10.000 in favore di Parte_1
oltre interessi al tasso Controparte_1
legale dal 24.9.2018;
2. condanna al NT
pagamento della somma di € 17.589,35 in favore di Parte_2
oltre interessi al tasso legale dal 24.9.2018;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna e la DI al Parte_2 Controparte_2
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 16 e , che si liquidano Pt_1 Controparte_1
in euro 11.424 per onorario ed euro 545 per spese oltre s.g., IVA e
CPA;
5. condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_2
sostenute da che si liquidano in euro Parte_5
7.616 per onorario oltre s.g., IVA e CPA
6. compensa le spese sostenute da NT
.
[...]
Così deciso in Napoli il 15.5.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 9200/23 r.g. pag. 17