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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. AN Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.12536/2020 R.G.
tra
rapp.to e dif. dall'Avv. Giulio Insalata come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. M. Raho come da procura generale CP_1 indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione categoria VOCOMS n.48601430 da gennaio 2004, liquidata anche sulla scorta di contributi versati prima del 1968, chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della tabella C del DPR n. 488/68 per i contributi antecedenti all'anno 1968 relativi al settore privato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso deducendo di aver CP_1 correttamente liquidato la pensione in oggetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nella materia che occupa la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito il principio di diritto secondo cui
“ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione”.
Si è quindi proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva. All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha quantificato le differenze pensionistiche Per_1 ancora spettanti al ricorrente nei limiti della decadenza triennale in complessivi € 2.563,49 calcolati a tutto settembre 2025 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2025, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione di parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati, calcolati in €
2.563,49 a tutto settembre 2025.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. VOCOMS
n.48601430 con l'applicazione della tabella C del DPR n. 488/68 per i contributi antecedenti all'anno
1968 ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in € 2.563,49 a tutto settembre 2025;
- condanna l' al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali maturati sino al soddisfo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. AN Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.12536/2020 R.G.
tra
rapp.to e dif. dall'Avv. Giulio Insalata come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. M. Raho come da procura generale CP_1 indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione categoria VOCOMS n.48601430 da gennaio 2004, liquidata anche sulla scorta di contributi versati prima del 1968, chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della tabella C del DPR n. 488/68 per i contributi antecedenti all'anno 1968 relativi al settore privato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso deducendo di aver CP_1 correttamente liquidato la pensione in oggetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nella materia che occupa la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito il principio di diritto secondo cui
“ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione”.
Si è quindi proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva. All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha quantificato le differenze pensionistiche Per_1 ancora spettanti al ricorrente nei limiti della decadenza triennale in complessivi € 2.563,49 calcolati a tutto settembre 2025 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2025, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione di parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati, calcolati in €
2.563,49 a tutto settembre 2025.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. VOCOMS
n.48601430 con l'applicazione della tabella C del DPR n. 488/68 per i contributi antecedenti all'anno
1968 ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in € 2.563,49 a tutto settembre 2025;
- condanna l' al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali maturati sino al soddisfo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)