Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1973, n. 19
Articolo 2
Versione
28 marzo 1973
Art. 1.
Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
Il nuovo stanziamento verra' inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 28 marzo 1973
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