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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12209/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 . Controparte_5
8 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Verbale di causa Udienza 24.04.2025 alle ore 08,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Baldi in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Baldi si riporta al ricorso e fa presente di avere notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge. Ribadisce che la discendenza è paterna e ante unità D'Italia
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12209/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12209 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 . Controparte_5
8 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.09.2023
1. , nata il [...], a [...]-RS (Brasile) e Parte_1 residente in Via Marci Luis Nardi, quartiere Centro, città di Sobradinho-RS, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata il [...], a [...], e residente in [...]
Miranda de Azevedo, n, 1155, Appt 243, quartiere Vila Anglobr leira, città di São Paulo/SP, Brasile
3. , nata il [...], a [...]-RS (Brasile) e residente Controparte_1 in Via Coronel Sobral, 1800, 4051, quartiere Centro, città di Rio Grande do Sul/RS, Brasile
4. nato il [...], a [...]-RS (Brasile) e Controparte_2 residente in [...], Appt 301, quartiere Centro, città di Sobradinho-RS,
Brasile;
5. , nato il [...], a [...]-R, Brasile e residente in Controparte_3
Via Deocleciano Azambuja, n. 541, quartiere Centro, città di São Gabriel, Brasile;
6. , nato il [...], a [...]ória do Palmar-R$ (Brasile), e Controparte_4 residente in [...], Appt 602, quartiere Navegantes, città di Porto Alegre- RS,
7. . nata il [...]. a Sobradinho-RS (Brasile) e residente in [...], appto 154, quartiere Pinheiros, città di São Paulo/SP, Brasile
8. , nato il [...], a [...]-RS (Brasile), e residente in [...], quartiere Centro, città di São Gabriel/RS, Brasile.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis, dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_1 genitori italiani, nel Comune di Val Di Zoldo il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Dall'unione tra e , nasceva in Persona_1 Parte_3 Brasile:
• In data 02.08.1886, che si univa con e Parte_4 Controparte_8 dall'unione nasceva:
➢ In data 23.08.1916 che contraeva matrimonio in Persona_2
Brasile con e dalla loro unione nascevano, in Brasile Persona_3
✓ In data 30.11.1939, che contraeva matrimonio in Parte_5
Dott. Giovanni Calasso 3
Brasile con e dalla loro unione nasceva in Persona_4
Brasile:
❖ in data 20.05.1966, che si univa con Parte_6
e dalla loro unione nascevano: Controparte_9
▪ in data 26/11/1991, a São Gabriel-R, Brasile,
Controparte_3
▪ in data 19/09/1996 a São Gabriel-RS (Brasile),
entrambi odierni Controparte_6 ricorrenti.
✓ In data 15.10.1948, che contraeva matrimonio con Persona_5
e dalla loro unione nascevano Persona_6
❖ in data 31/10/1980, a Santa Vitória do Palmar-RS (Brasile)
Controparte_4
❖ in data 04/01/1974, a Sobradinho (Brasile)
[...]
entrambi odierni ricorrenti. Pt_2
✓ In data 17.04.1958, che contraeva matrimonio con Parte_7
e dalla loro unione nascevano: CP_10
❖ in data 28/03/1988, a Sobradinho-RS (Brasile),
[...]
CP_1
❖ in data 25/10/1991, a Sobradinho-RS (Brasile)
[...]
entrambe odierne ricorrenti. CP_5
✓ In data 16.11.1941, che contraeva matrimonio in Parte_8
Brasile con e dalla loro unione nasceva: Persona_7
❖ in data 27/06/1967, a Sobradinho-RS (Brasile),
odierna ricorrente. Parte_1
✓ In data 15.03.1945, che contraeva matrimonio con Persona_8
e dalla loro unione nasceva: Persona_9
❖ in data 20/12/1983, a Sobradinho-RS (Brasile),
[...]
odierno ricorrente che in data Controparte_2
09.03.2018, contraeva matrimonio in Brasile con
[...]
Controparte_11
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento e nulla ha opposto
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La
Dott. Giovanni Calasso 4
disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1
nato in data [...], da genitori italiani, nel Comune di Val Di Zoldo abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). ( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino nato in [...] Persona_1
13.06.1853, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Val Di Zoldo
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 5
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 24.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12209/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 . Controparte_5
8 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Verbale di causa Udienza 24.04.2025 alle ore 08,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Baldi in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Baldi si riporta al ricorso e fa presente di avere notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge. Ribadisce che la discendenza è paterna e ante unità D'Italia
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12209/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12209 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 . Controparte_5
8 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.09.2023
1. , nata il [...], a [...]-RS (Brasile) e Parte_1 residente in Via Marci Luis Nardi, quartiere Centro, città di Sobradinho-RS, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata il [...], a [...], e residente in [...]
Miranda de Azevedo, n, 1155, Appt 243, quartiere Vila Anglobr leira, città di São Paulo/SP, Brasile
3. , nata il [...], a [...]-RS (Brasile) e residente Controparte_1 in Via Coronel Sobral, 1800, 4051, quartiere Centro, città di Rio Grande do Sul/RS, Brasile
4. nato il [...], a [...]-RS (Brasile) e Controparte_2 residente in [...], Appt 301, quartiere Centro, città di Sobradinho-RS,
Brasile;
5. , nato il [...], a [...]-R, Brasile e residente in Controparte_3
Via Deocleciano Azambuja, n. 541, quartiere Centro, città di São Gabriel, Brasile;
6. , nato il [...], a [...]ória do Palmar-R$ (Brasile), e Controparte_4 residente in [...], Appt 602, quartiere Navegantes, città di Porto Alegre- RS,
7. . nata il [...]. a Sobradinho-RS (Brasile) e residente in [...], appto 154, quartiere Pinheiros, città di São Paulo/SP, Brasile
8. , nato il [...], a [...]-RS (Brasile), e residente in [...], quartiere Centro, città di São Gabriel/RS, Brasile.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis, dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_1 genitori italiani, nel Comune di Val Di Zoldo il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Dall'unione tra e , nasceva in Persona_1 Parte_3 Brasile:
• In data 02.08.1886, che si univa con e Parte_4 Controparte_8 dall'unione nasceva:
➢ In data 23.08.1916 che contraeva matrimonio in Persona_2
Brasile con e dalla loro unione nascevano, in Brasile Persona_3
✓ In data 30.11.1939, che contraeva matrimonio in Parte_5
Dott. Giovanni Calasso 3
Brasile con e dalla loro unione nasceva in Persona_4
Brasile:
❖ in data 20.05.1966, che si univa con Parte_6
e dalla loro unione nascevano: Controparte_9
▪ in data 26/11/1991, a São Gabriel-R, Brasile,
Controparte_3
▪ in data 19/09/1996 a São Gabriel-RS (Brasile),
entrambi odierni Controparte_6 ricorrenti.
✓ In data 15.10.1948, che contraeva matrimonio con Persona_5
e dalla loro unione nascevano Persona_6
❖ in data 31/10/1980, a Santa Vitória do Palmar-RS (Brasile)
Controparte_4
❖ in data 04/01/1974, a Sobradinho (Brasile)
[...]
entrambi odierni ricorrenti. Pt_2
✓ In data 17.04.1958, che contraeva matrimonio con Parte_7
e dalla loro unione nascevano: CP_10
❖ in data 28/03/1988, a Sobradinho-RS (Brasile),
[...]
CP_1
❖ in data 25/10/1991, a Sobradinho-RS (Brasile)
[...]
entrambe odierne ricorrenti. CP_5
✓ In data 16.11.1941, che contraeva matrimonio in Parte_8
Brasile con e dalla loro unione nasceva: Persona_7
❖ in data 27/06/1967, a Sobradinho-RS (Brasile),
odierna ricorrente. Parte_1
✓ In data 15.03.1945, che contraeva matrimonio con Persona_8
e dalla loro unione nasceva: Persona_9
❖ in data 20/12/1983, a Sobradinho-RS (Brasile),
[...]
odierno ricorrente che in data Controparte_2
09.03.2018, contraeva matrimonio in Brasile con
[...]
Controparte_11
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento e nulla ha opposto
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La
Dott. Giovanni Calasso 4
disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1
nato in data [...], da genitori italiani, nel Comune di Val Di Zoldo abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). ( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino nato in [...] Persona_1
13.06.1853, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Val Di Zoldo
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 5
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 24.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6