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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3293/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi e rappresentati dall'Avv. ZANIN FRANCESCA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Via Canale Navigabile 7 int. 1 a San Donà di Piave (VE), in comproprietà dei coniugi pro quota indivisa, rimarrà assegnata alla sig.ra ove Parte_2
continuerà ad abitarci assieme alla IG . Per_1
3. La IG è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare.
4. Il padre avrà la più ampia facoltà di incontro con la IG, previo accordo con la madre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con gli impegni scolastici e sportivi della minore. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé la IG un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera), nonché -durante tutte le settimane dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina (per accompagnare poi la IG a scuola). Per le ferie estive il padre potrà tenere con sé la IG per due settimane, anche non consecutive, che andranno concordate tra i coniugi entro il mese di maggio. Per il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé la IG per una settimana che Per_1
includa, ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale o, in alternativa, il 31 dicembre di ciascun anno. Il padre inoltre potrà tenere con sé la IG, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì immediatamente successivo. I "ponti" o le atre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i coniugi.
5. Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione, lo sviluppo e la salute della IG verranno prese concordemente dai coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore.
6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Parte_2
IG , la somma di euro 250,00= mensili;
l'importo dovrà essere versato entro il Per_1
giorno 15 del mese mediante bonifico bancario presso le coordinate che la sig.ra Parte_2
ha già comunicato al marito in separata sede e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
7. Il sig. , inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie in favore della Pt_1
IG per l'individuazione e la disciplina delle quali si rinvia espressamente alle linee guida del “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
8. L'assegno unico, attualmente pari ad € 209,80 mensili, verrà percepito dalla sig.ra
. Parte_2
9. A tacitazione e definizione di ogni accordo economico e/o reciproca pretesa di dare- avere tra i coniugi derivante dal loro matrimonio, il sig. con il presente si Parte_1
impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , che si impegna ad accettare, Parte_2
la quota di ½ della proprietà indivisa della casa famigliare, ove attualmente entrambi i coniugi risiedono e tutt'oggi in proprietà comune ed indivisa fra gli stessi, così come meglio catastalmente identificato: Comune di San Donà di Piave, Via Canale Navigabile 7/1, Fg.
33, mapp. 1351 sub. 10, cat A02, cl 04, cons. 7, sup. cat. 161, rendita 596,51. Confini a corpo dell'area coperta e scoperta del fabbricato al mapp. 33: mapp. 725, altro foglio di mappa, mapp. 553, 1034, 1389, 1348, 2107, salvo altri e più precisi.
10. La presente cessione di quota viene fatta dal sig. ed accettata dalla sig.ra Pt_1
a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, stato ben noto Parte_2
alla parte cessionaria, con tutte le inerenti ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non, se ed in quanto esistenti, nonché la quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni ai sensi di legge e dei titoli di provenienza (ad esempio: sub. 1: area scoperta comune, sub. 5 porticato comune e sub. 7 atrio d'ingresso comune).
11. Entrambi i coniugi dichiarano che la suddetta cessione del diritto di proprietà indivisa rientra tra gli accordi a cui sono addivenuti nell'ambito della presente separazione, a regolamentazione dei diritti e dei doveri di carattere famigliare-patrimoniale insorti con il vincolo del matrimonio che intendono oggi consensualmente definire con funzione solutoria. Entrambi i coniugi dichiarano di non essersi avvalsi a tal fine della figura di un mediatore.
12. Quanto oggetto del presente atto, costituendo accordo raggiunto dai coniugi nell'ambito della regolamentazione della separazione, è soggetto all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. n. 74 del 06.03.1987 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999. Con riferimento alla cessione della quota di cui sopra, la sig.ra dichiara di usufruire del beneficio prima casa. Parte_2
13. La sig.ra dichiara che, alla data del trasferimento, provvederà ad Parte_2
estinguere il mutuo residuo in essere con (subentrata alla Banca Controparte_1
Popolare Friuladria Spa nel contratto di mutuo a seguito di surroga) ed accenderne altro con la Volksbank Spa. L'importo della rata del nuovo mutuo che la sig.ra andrà Parte_2
ad accendere con Volskbank Spa per la predetta operazione ammonta a circa € 400,00 mensili.
14. La sig.ra si impegna sin d'ora a rifondere al sig. , a saldo e stralcio Parte_2 Pt_1
di quanto sino ad oggi versato da quest'ultimo per il mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale ed a tacitazione di ogni altra questione economica, le seguenti somme a) €
70.000,00= al momento della stipula dell'atto notarile sopra richiamato e b) € 10.000,00= mediante rate mensili dell'importo di € 100,00 cadauna a partire dal momento in cui il sig.
si sarà trasferito presso altra abitazione. Pt_1 15. Perfezionata la suddetta cessione, la sig.ra provvederà a volturare a suo Parte_2
esclusivo nome tutti i contratti relativi alle utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti, abbonamento tv) dell'abitazione coniugale.
16. Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione di cui sopra, il sig. si Pt_1
impegna a reperire altra abitazione trasferendovi la propria residenza (che ha già individuato nell'appartamento sito a Musile di Piave, Via Martiri 105 con contratto di locazione che stipulerà a breve).
17. I coniugi danno atto di avere già provveduto a dividere i beni personali e di proprietà comune che utilizzavano durante la convivenza e si impegnano a dividere le somme giacenti nel conto corrente cointestato. I beni mobili e gli arredi, sia di proprietà esclusiva della sig.ra sia di proprietà comune assegnati a quest'ultima, rimarranno Parte_2
all'interno dell'abitazione famigliare ad uso esclusivo della stessa. Rimane garantita in capo al sig. la facoltà di ritirare i beni di sua proprietà e quelli comuni a lui Pt_1
assegnati che si trovano ancora all'interno della casa coniugale, previo preavviso.
18. Il sig. continuerà a disporre della macchina di sua proprietà e così identificata: Pt_1
modello Renaul Talisman, tg. FJ663WS. La sig.ra continuerà a disporre della Parte_2
macchina di sua proprietà, modello Renault Captur, tg. GB522PT e della macchina modello Toyota Yaris, tg. CV029YA.
19. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
20. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale. 21. I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio ed a inserire negli stessi documenti della IG minore.
22. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donà di Piave, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 11.09.2010 a San Donà di Piave, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 43, Parte II, Serie A, anno 2010, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano la IG minore in data 09.05.2012 a San Donà di Piave;
Per_1
che gli stessi nel 2014 stabilivano da ultimo la residenza familiare nell'immobile di loro proprietà sito in Via Canale Navigabile 7 a San Donà di Piave (VE).
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 18.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla IG minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est. Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3293/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi e rappresentati dall'Avv. ZANIN FRANCESCA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Via Canale Navigabile 7 int. 1 a San Donà di Piave (VE), in comproprietà dei coniugi pro quota indivisa, rimarrà assegnata alla sig.ra ove Parte_2
continuerà ad abitarci assieme alla IG . Per_1
3. La IG è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare.
4. Il padre avrà la più ampia facoltà di incontro con la IG, previo accordo con la madre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con gli impegni scolastici e sportivi della minore. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé la IG un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera), nonché -durante tutte le settimane dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina (per accompagnare poi la IG a scuola). Per le ferie estive il padre potrà tenere con sé la IG per due settimane, anche non consecutive, che andranno concordate tra i coniugi entro il mese di maggio. Per il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé la IG per una settimana che Per_1
includa, ad anni alterni con la madre, il giorno di Natale o, in alternativa, il 31 dicembre di ciascun anno. Il padre inoltre potrà tenere con sé la IG, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì immediatamente successivo. I "ponti" o le atre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i coniugi.
5. Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione, lo sviluppo e la salute della IG verranno prese concordemente dai coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore.
6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Parte_2
IG , la somma di euro 250,00= mensili;
l'importo dovrà essere versato entro il Per_1
giorno 15 del mese mediante bonifico bancario presso le coordinate che la sig.ra Parte_2
ha già comunicato al marito in separata sede e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
7. Il sig. , inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie in favore della Pt_1
IG per l'individuazione e la disciplina delle quali si rinvia espressamente alle linee guida del “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
8. L'assegno unico, attualmente pari ad € 209,80 mensili, verrà percepito dalla sig.ra
. Parte_2
9. A tacitazione e definizione di ogni accordo economico e/o reciproca pretesa di dare- avere tra i coniugi derivante dal loro matrimonio, il sig. con il presente si Parte_1
impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , che si impegna ad accettare, Parte_2
la quota di ½ della proprietà indivisa della casa famigliare, ove attualmente entrambi i coniugi risiedono e tutt'oggi in proprietà comune ed indivisa fra gli stessi, così come meglio catastalmente identificato: Comune di San Donà di Piave, Via Canale Navigabile 7/1, Fg.
33, mapp. 1351 sub. 10, cat A02, cl 04, cons. 7, sup. cat. 161, rendita 596,51. Confini a corpo dell'area coperta e scoperta del fabbricato al mapp. 33: mapp. 725, altro foglio di mappa, mapp. 553, 1034, 1389, 1348, 2107, salvo altri e più precisi.
10. La presente cessione di quota viene fatta dal sig. ed accettata dalla sig.ra Pt_1
a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, stato ben noto Parte_2
alla parte cessionaria, con tutte le inerenti ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non, se ed in quanto esistenti, nonché la quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni ai sensi di legge e dei titoli di provenienza (ad esempio: sub. 1: area scoperta comune, sub. 5 porticato comune e sub. 7 atrio d'ingresso comune).
11. Entrambi i coniugi dichiarano che la suddetta cessione del diritto di proprietà indivisa rientra tra gli accordi a cui sono addivenuti nell'ambito della presente separazione, a regolamentazione dei diritti e dei doveri di carattere famigliare-patrimoniale insorti con il vincolo del matrimonio che intendono oggi consensualmente definire con funzione solutoria. Entrambi i coniugi dichiarano di non essersi avvalsi a tal fine della figura di un mediatore.
12. Quanto oggetto del presente atto, costituendo accordo raggiunto dai coniugi nell'ambito della regolamentazione della separazione, è soggetto all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. n. 74 del 06.03.1987 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999. Con riferimento alla cessione della quota di cui sopra, la sig.ra dichiara di usufruire del beneficio prima casa. Parte_2
13. La sig.ra dichiara che, alla data del trasferimento, provvederà ad Parte_2
estinguere il mutuo residuo in essere con (subentrata alla Banca Controparte_1
Popolare Friuladria Spa nel contratto di mutuo a seguito di surroga) ed accenderne altro con la Volksbank Spa. L'importo della rata del nuovo mutuo che la sig.ra andrà Parte_2
ad accendere con Volskbank Spa per la predetta operazione ammonta a circa € 400,00 mensili.
14. La sig.ra si impegna sin d'ora a rifondere al sig. , a saldo e stralcio Parte_2 Pt_1
di quanto sino ad oggi versato da quest'ultimo per il mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale ed a tacitazione di ogni altra questione economica, le seguenti somme a) €
70.000,00= al momento della stipula dell'atto notarile sopra richiamato e b) € 10.000,00= mediante rate mensili dell'importo di € 100,00 cadauna a partire dal momento in cui il sig.
si sarà trasferito presso altra abitazione. Pt_1 15. Perfezionata la suddetta cessione, la sig.ra provvederà a volturare a suo Parte_2
esclusivo nome tutti i contratti relativi alle utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti, abbonamento tv) dell'abitazione coniugale.
16. Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione di cui sopra, il sig. si Pt_1
impegna a reperire altra abitazione trasferendovi la propria residenza (che ha già individuato nell'appartamento sito a Musile di Piave, Via Martiri 105 con contratto di locazione che stipulerà a breve).
17. I coniugi danno atto di avere già provveduto a dividere i beni personali e di proprietà comune che utilizzavano durante la convivenza e si impegnano a dividere le somme giacenti nel conto corrente cointestato. I beni mobili e gli arredi, sia di proprietà esclusiva della sig.ra sia di proprietà comune assegnati a quest'ultima, rimarranno Parte_2
all'interno dell'abitazione famigliare ad uso esclusivo della stessa. Rimane garantita in capo al sig. la facoltà di ritirare i beni di sua proprietà e quelli comuni a lui Pt_1
assegnati che si trovano ancora all'interno della casa coniugale, previo preavviso.
18. Il sig. continuerà a disporre della macchina di sua proprietà e così identificata: Pt_1
modello Renaul Talisman, tg. FJ663WS. La sig.ra continuerà a disporre della Parte_2
macchina di sua proprietà, modello Renault Captur, tg. GB522PT e della macchina modello Toyota Yaris, tg. CV029YA.
19. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
20. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale. 21. I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio ed a inserire negli stessi documenti della IG minore.
22. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donà di Piave, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 11.09.2010 a San Donà di Piave, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 43, Parte II, Serie A, anno 2010, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano la IG minore in data 09.05.2012 a San Donà di Piave;
Per_1
che gli stessi nel 2014 stabilivano da ultimo la residenza familiare nell'immobile di loro proprietà sito in Via Canale Navigabile 7 a San Donà di Piave (VE).
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 18.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla IG minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est. Dott.ssa Lisa Micochero