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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11045/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in calle 53 n. 528, Parte_1 La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, nato in Controparte_1 Argentina il 29.09.1956, residente in calle 23 n. 5276, località City Bell, La Plata, provincia di Buonos Aires, Argentina;
, nata in [...] il [...], residente in calle 493 Controparte_2 bis n. 2458, località Gonnet, La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
, nato in [...] il [...], residente in calle 53 n. 528, La Plata, provincia di Buenos
[...] Aires, Argentina;
nato in [...] il [...], residente in Controparte_3 calle 16 n. 944, località City Bell, La Plata, provincia di Buonos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale per atto pubblico del 23.06.2022 notaio di La Plata (Argentina) Per_1 munito di apostille e di traduzione legalizzata, dagli Avv.ti Giancarlo Fazi (c.f.:
, fax: 0733 264711, p.e.c.: e Federico Fazi (c.f.: C.F._1 Email_1
fax: 0733 264711, p.e.c.: ) entrambi del foro di C.F._2 Email_2 Macerata, ai fini del presente atto tutti elettivamente domiciliati presso i medesimi avvocati in 62100- Macerata, via Cincinelli n. 28
Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
Resistente
E con l'intervento di
PM in sede pagina 1 di 9 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o rigettata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che si chiede sin d'ora di sostituire con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
- accogliere la presente domanda e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti Sigg.ri Parte_1
, , , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...] sono cittadini italiani;
Controparte_3
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell' Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti dei ricorrenti, come identificati nell'albero genealogico delineato in ricorso, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla CP_ Repubblica Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare la fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Per il PM:
“che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da (detto , cittadino italiano nato a Persona_2 CP_3 Chiavari (Ge) il 08.07.1865, ed emigrato in sudamerica dove ha avuto discendenza senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. Controparte_4
In particolare, ha affermato che i ricorrenti non avevano dedotto né tantomeno provato che gli avi intermedi non avessero perso il diritto alla cittadinanza italiana per avvenuta naturalizzazione, ovvero per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero ed inoltre ha sostenuto che, qualora ciò fosse avvenuto, essi avrebbero perso la cittadinanza italiana con impossibilità di trasmetterla ai propri discendenti.
pagina 2 di 9 La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
Quindi occorre avere riguardo alle regole sostanziali e processuali che regolano l'onere della prova ante riforma.
La domanda, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 206/2021 (che ha modificato i criteri di attribuzione della competenza per le cause di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che, in caso di attore residente all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano, con decorrenza 22.06.2022) deve essere esaminata dal Tribunale di Genova, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») che decide in composizione monocratica (cfr. l'articolo 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50- bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La legittimazione attiva dei ricorrenti (intesa come “titolarità”, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) si ricava dall'affermazione del loro status (discendenza in linea retta di
[...]
(detto , cittadino italiano nato a [...] il [...], con Persona_2 CP_3 un passaggio per via femminile) e dai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che, avuto riguardo alla discendenza anche per linea femminile, sono i seguenti,:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...]
“resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
▪ “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. pagina 3 di 9 ▪ “Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio... pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale… in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, Sezioni Unite Civili.
La discendenza è stata, in particolare, così affermata dai ricorrenti:
▪ (detto , cittadino italiano nato a [...] Persona_2 CP_3 il 08.07.1865, ed in Argentina deceduto il 05.02.1954, si è coniugato, il 09.09.1893, in Buenos Aires (Argentina), con;
Parte_1
▪ dal loro matrimonio è nata, il 09.12.1903, in Buenos Aires, ; Persona_3
▪ il 18.01.1930, in La Plata, provincia di Buenos Aires (Argentina), Persona_3 si è coniugata con , cittadino argentino e dal loro matrimonio è nata, il Controparte_5 31.03.1931, in La Plata, (odierna ricorrente); Parte_1
▪ EN è deceduta il 24.10.1975 in La Plata;
Persona_3
▪ MO EN AR si è coniugata, il 09.11.1955 in La Plata, con , Pt_1 Persona_4 cittadino argentino e dal loro matrimonio sono nati: (odierna Controparte_1 ricorrente), nato in [...] il [...], coniugato il 02.04.1981 in La Plata con Persona_5
(odierna ricorrente), nata in [...] il [...], coniugata il
[...] Controparte_2 21.12.1981 in La Plata con;
(odierno Persona_6 Parte_2 ricorrente), nato in [...] il [...]; (odierno ricorrente), Controparte_3 nato in [...] il [...].
Il loro interesse ad agire sussiste pacificamente ex art. 100 cpc in quanto nella loro linea di discendenza vi è stato un passaggio in linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che è indispensabile ricorrere in via giurisdizionale non essendo possibile agire in via amministrativa (ed infatti è noto che i Consolati italiani in Argentina, Ufficiali dello Stato Civile competenti al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, non conformandosi alle due sentenze della Corte Costituzionale e a alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite indicate, non riconoscono tale diritto quando vi è ascendente donna italiana nata anteriormente al 01/01/1948.
Sicché, in tali ipotesi, vale il principio del doppio binario già enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite: “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via pagina 4 di 9 amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008; Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (Tribunale Genova, sent. 802/2025). Cfr. per l'ipotesi di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 Tribunale Genova sentenza 30.05.2025 n. 1447.
La domanda è poi fondata nel merito.
Nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
La disciplina dettata dalla legge n. 555/1912 è stata oggetto di due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.
In particolare, la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., pubblicata in data 24/04/1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
La sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983, invece, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La ratio decidendi sottesa a tali sentenze è la violazione, da parte delle norme della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali, del principio di uguaglianza tra uomo e donna tutelato dall'art. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare tutelato dall'art. 29 Cost.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, decidendo un caso analogo a quello di specie e risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale relativo agli effetti retroattivi nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale, ha sancito che:
▪ lo stato di cittadino italiano, effetto della filiazione, costituisce un diritto essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo;
▪ la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali incide automaticamente su tale diritto alla cittadinanza italiana, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile (1° gennaio 1948), essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino italiano, anche in caso di morte degli ascendenti;
▪ la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948, non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912;
pagina 5 di 9 ▪ il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie ne consegue che:
▪ (detto , cittadino italiano, ha trasmesso Persona_2 CP_3 senza mai averla persa (cfr. doc.
3 - certificato Camera Nazionale Elettorale Argentina) la cittadinanza italiana alla figlia , nata il [...] in [...], ai Persona_3 sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865, essendo figlia di padre italiano;
▪ EN , deceduta il 24.10.1975 (quindi dopo la proclamazione dell'unità Persona_3
d'Italia), non ha mai acquistato la cittadinanza argentina del marito ( ) Controparte_5 per effetto del matrimonio (celebrato in data 18.01.1930), essendo già cittadina argentina jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso non è assolutamente provato, nella fattispecie, che la legge argentina all'epoca vigente contemplasse l'acquisto della cittadinanza argentina per effetto del matrimonio con un cittadino argentino. Ragion per cui non è comprovata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 14 del Codice Civile del 1865 che stabiliva che “la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge 555/1912 (che ha ridisciplinato la materia sul punto contestualmente abrogando, dalla sua entrata in vigore, l'art. 14 del Codice civile del 1865) e quindi ella non ha mai perso la cittadinanza italiana;
▪ EN ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3 [...]
nata il 31.03.1931 ex art 1 legge 555/1912 come modificata dalla Parte_1 pronuncia della Corte Costituzionale n. 30/1983;
▪ non ha mai acquistato la cittadinanza argentina del marito per Parte_1 effetto del matrimonio, celebrato, il 09.11.1955 in La Plata, con , cittadino Persona_4 argentino, né perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 vista la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge 555/1912;
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 Parte_1 della legge n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, ai propri figli:
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] Controparte_1 Controparte_2 Plata il 24.01.1958, coniugata il 21.12.1981 in La Plata con;
Persona_6 [...]
, nato in [...] il [...]; Parte_2 Controparte_3
Sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di donne italiane nati anteriormente al 1° gennaio 1948, si vedano, a titolo esemplificativo: Trib. Roma, ord. del 22/06/2022, Trib. Roma, sent. n. 3478/2020; Trib. Roma, sent. n. 8113/2019; Trib Roma, ord. del 22/02/2018; Trib. Roma, sent. n. 21367/2017, Trib. Roma, sent. n. 17080/2014; Trib. Genova, ord. del 13/09/2023.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti quanto sopra indicato ed è la seguente:
pagina 6 di 9 ▪ doc.
2 - certificato di battesimo;
Persona_2
▪ doc.
3 - certificato Camera Nazionale Elettorale Argentina;
Persona_2
▪ doc. 3/1 - atto di morte;
Persona_2
▪ doc.
4 - atto di matrimonio , ; Persona_2 Parte_1
▪ doc.
5 - atto di nascita EN;
Persona_3
▪ doc. 5/1 - atto di morte;
Persona_3
▪ doc.
6 - atto di matrimonio , EN;
Controparte_5 Persona_3
▪ doc.
7 - atto di nascita;
Parte_1
▪ doc.
8 - atto di matrimonio , ; Persona_4 Parte_1
▪ doc.
9 - atto di nascita;
Controparte_2
▪ doc. 10 - atto di nascita;
Controparte_1
▪ doc. 11 - atto di nascita Controparte_3
▪ doc. 12 - atto di nascita;
Parte_2
▪ doc. 13 - attestato Circolo Italiano di La Plata;
▪ doc. 14 - atto di matrimonio , ; Controparte_1 Persona_5
▪ doc. 15 - atto di matrimonio , . Persona_6 Controparte_2
Essa si rivela completa ed esaustiva.
Viceversa, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Ragion per cui le sue istanze istruttorie sono da rigettarsi.
L'amministrazione, infatti, per prima cosa, non ha neppure sostenuto in giudizio l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana e l'acquisto, da parte di questa, di quella argentina (ma ha meramente ventilato l'ipotesi che i ricorrenti possano aver perso il diritto alla cittadinanza italiana per essersi, gli avi intermedi, naturalizzati, ovvero per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero).
Sul punto (e solo per completezza) si osserva che l'aver semplicemente stabilito all'estero la residenza -
o la mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, come ad esempio nel caso della grande naturalizzazione brasiliana - non sono elementi sufficienti ad integrare la fattispecie estintiva dello "status", cfr Corte di Cassazione a sezioni unite sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022.
La Suprema Corte, infatti, rimarca il fatto che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza, v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08, con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio.
Di conseguenza, nello stabilire, specularmente, a quali condizioni si perde la cittadinanza, si tiene conto di atti e comportamenti ritenuti dal legislatore idonei a rescindere il predetto legame con lo Stato d'origine. pagina 7 di 9 Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera, o lo stabilimento con animo di non più ritornare, comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 e successivamente dall'art 11 legge n. 91/92, il quale prevede, tuttavia, che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.
Pertanto, alla luce dei seguenti principi enunciati dalla Suprema Corte:
▪ “La rinuncia allo status di cittadino italiano diritto soggettivo non può essere tacita né risultare da fatti concludenti ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale di inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana”
▪ “La rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossata a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza”
▪ La rinuncia a tale status per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. non è sostenibile, secondo quanto allegato e provato, una rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato o dei suoi discendenti.
Quanto poi alla questione dell' aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero, la Cassazione ha già avito modo di chiarire che «la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 8 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della L. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato», Cassazione civile n. 25317/2022.
Sulla sussistenza di alcuna di tali ipotesi non è stata fornita alcuna allegazione specifica/principio di prova da parte dell'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282).
È evidente, quindi, che l'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico.
Conclusivamente, spettava a parte resistente:
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare, da parte della persona all'epoca emigrata, un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera;
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare volontario e a supportare la sua richiesta di esibizione/acquisizione di documentazione che, viceversa, si palesa come inammissibile perché del tutto esplorativa (“ordinare, ex artt. 210/213 c.p.c. alla parte ricorrente e/o allo Stato estero di residenza di ciascuno degli avi, di esibire documentazione dalla quale si evinca, per ciascuno degli avi che innervano la linea di discendenza, l'occupazione e la eventuale attribuzione di cariche pubbliche e, per gli avi di sesso maschile, l'adempimento agli oneri di servizio militare..”) o irrilevante (è evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione pagina 8 di 9 del servizio militare, peraltro volontario, da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano, fatto che, in base al principio della vicinanza dell'onere della prova, ove esistente, era nella piena disponibilità dell'amministrazione convenuta).
La domanda va quindi accolta perché sono provate le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero che si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa,
Accerta e dichiara che , nata in [...] il [...], Parte_1 residente in calle 53 n. 528, La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_1
, nato in [...] il [...], residente in calle 23 n. 5276, località City Bell, La Plata,
[...] provincia di Buonos Aires, Argentina;
, nata in [...] il [...], Controparte_2 residente in calle 493 bis n. 2458, località Gonnet, La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, nato in [...] il [...], residente in calle 53 n. 528, La Plata, Parte_2 provincia di Buenos Aires, Argentina;
nato in [...] il Controparte_3 20.05.1961, residente in calle 16 n. 944, località City Bell, La Plata, provincia di Buonos Aires, Argentina, hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 18/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11045/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in calle 53 n. 528, Parte_1 La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, nato in Controparte_1 Argentina il 29.09.1956, residente in calle 23 n. 5276, località City Bell, La Plata, provincia di Buonos Aires, Argentina;
, nata in [...] il [...], residente in calle 493 Controparte_2 bis n. 2458, località Gonnet, La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
, nato in [...] il [...], residente in calle 53 n. 528, La Plata, provincia di Buenos
[...] Aires, Argentina;
nato in [...] il [...], residente in Controparte_3 calle 16 n. 944, località City Bell, La Plata, provincia di Buonos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale per atto pubblico del 23.06.2022 notaio di La Plata (Argentina) Per_1 munito di apostille e di traduzione legalizzata, dagli Avv.ti Giancarlo Fazi (c.f.:
, fax: 0733 264711, p.e.c.: e Federico Fazi (c.f.: C.F._1 Email_1
fax: 0733 264711, p.e.c.: ) entrambi del foro di C.F._2 Email_2 Macerata, ai fini del presente atto tutti elettivamente domiciliati presso i medesimi avvocati in 62100- Macerata, via Cincinelli n. 28
Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
Resistente
E con l'intervento di
PM in sede pagina 1 di 9 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o rigettata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che si chiede sin d'ora di sostituire con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
- accogliere la presente domanda e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti Sigg.ri Parte_1
, , , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...] sono cittadini italiani;
Controparte_3
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell' Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti dei ricorrenti, come identificati nell'albero genealogico delineato in ricorso, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla CP_ Repubblica Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare la fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Per il PM:
“che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da (detto , cittadino italiano nato a Persona_2 CP_3 Chiavari (Ge) il 08.07.1865, ed emigrato in sudamerica dove ha avuto discendenza senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. Controparte_4
In particolare, ha affermato che i ricorrenti non avevano dedotto né tantomeno provato che gli avi intermedi non avessero perso il diritto alla cittadinanza italiana per avvenuta naturalizzazione, ovvero per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero ed inoltre ha sostenuto che, qualora ciò fosse avvenuto, essi avrebbero perso la cittadinanza italiana con impossibilità di trasmetterla ai propri discendenti.
pagina 2 di 9 La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
Quindi occorre avere riguardo alle regole sostanziali e processuali che regolano l'onere della prova ante riforma.
La domanda, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 206/2021 (che ha modificato i criteri di attribuzione della competenza per le cause di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che, in caso di attore residente all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano, con decorrenza 22.06.2022) deve essere esaminata dal Tribunale di Genova, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») che decide in composizione monocratica (cfr. l'articolo 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50- bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La legittimazione attiva dei ricorrenti (intesa come “titolarità”, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) si ricava dall'affermazione del loro status (discendenza in linea retta di
[...]
(detto , cittadino italiano nato a [...] il [...], con Persona_2 CP_3 un passaggio per via femminile) e dai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che, avuto riguardo alla discendenza anche per linea femminile, sono i seguenti,:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...]
“resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
▪ “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. pagina 3 di 9 ▪ “Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio... pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale… in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, Sezioni Unite Civili.
La discendenza è stata, in particolare, così affermata dai ricorrenti:
▪ (detto , cittadino italiano nato a [...] Persona_2 CP_3 il 08.07.1865, ed in Argentina deceduto il 05.02.1954, si è coniugato, il 09.09.1893, in Buenos Aires (Argentina), con;
Parte_1
▪ dal loro matrimonio è nata, il 09.12.1903, in Buenos Aires, ; Persona_3
▪ il 18.01.1930, in La Plata, provincia di Buenos Aires (Argentina), Persona_3 si è coniugata con , cittadino argentino e dal loro matrimonio è nata, il Controparte_5 31.03.1931, in La Plata, (odierna ricorrente); Parte_1
▪ EN è deceduta il 24.10.1975 in La Plata;
Persona_3
▪ MO EN AR si è coniugata, il 09.11.1955 in La Plata, con , Pt_1 Persona_4 cittadino argentino e dal loro matrimonio sono nati: (odierna Controparte_1 ricorrente), nato in [...] il [...], coniugato il 02.04.1981 in La Plata con Persona_5
(odierna ricorrente), nata in [...] il [...], coniugata il
[...] Controparte_2 21.12.1981 in La Plata con;
(odierno Persona_6 Parte_2 ricorrente), nato in [...] il [...]; (odierno ricorrente), Controparte_3 nato in [...] il [...].
Il loro interesse ad agire sussiste pacificamente ex art. 100 cpc in quanto nella loro linea di discendenza vi è stato un passaggio in linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che è indispensabile ricorrere in via giurisdizionale non essendo possibile agire in via amministrativa (ed infatti è noto che i Consolati italiani in Argentina, Ufficiali dello Stato Civile competenti al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, non conformandosi alle due sentenze della Corte Costituzionale e a alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite indicate, non riconoscono tale diritto quando vi è ascendente donna italiana nata anteriormente al 01/01/1948.
Sicché, in tali ipotesi, vale il principio del doppio binario già enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite: “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via pagina 4 di 9 amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008; Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (Tribunale Genova, sent. 802/2025). Cfr. per l'ipotesi di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 Tribunale Genova sentenza 30.05.2025 n. 1447.
La domanda è poi fondata nel merito.
Nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
La disciplina dettata dalla legge n. 555/1912 è stata oggetto di due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.
In particolare, la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., pubblicata in data 24/04/1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
La sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983, invece, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La ratio decidendi sottesa a tali sentenze è la violazione, da parte delle norme della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali, del principio di uguaglianza tra uomo e donna tutelato dall'art. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare tutelato dall'art. 29 Cost.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, decidendo un caso analogo a quello di specie e risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale relativo agli effetti retroattivi nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale, ha sancito che:
▪ lo stato di cittadino italiano, effetto della filiazione, costituisce un diritto essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo;
▪ la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali incide automaticamente su tale diritto alla cittadinanza italiana, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile (1° gennaio 1948), essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino italiano, anche in caso di morte degli ascendenti;
▪ la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948, non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912;
pagina 5 di 9 ▪ il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie ne consegue che:
▪ (detto , cittadino italiano, ha trasmesso Persona_2 CP_3 senza mai averla persa (cfr. doc.
3 - certificato Camera Nazionale Elettorale Argentina) la cittadinanza italiana alla figlia , nata il [...] in [...], ai Persona_3 sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865, essendo figlia di padre italiano;
▪ EN , deceduta il 24.10.1975 (quindi dopo la proclamazione dell'unità Persona_3
d'Italia), non ha mai acquistato la cittadinanza argentina del marito ( ) Controparte_5 per effetto del matrimonio (celebrato in data 18.01.1930), essendo già cittadina argentina jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso non è assolutamente provato, nella fattispecie, che la legge argentina all'epoca vigente contemplasse l'acquisto della cittadinanza argentina per effetto del matrimonio con un cittadino argentino. Ragion per cui non è comprovata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 14 del Codice Civile del 1865 che stabiliva che “la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge 555/1912 (che ha ridisciplinato la materia sul punto contestualmente abrogando, dalla sua entrata in vigore, l'art. 14 del Codice civile del 1865) e quindi ella non ha mai perso la cittadinanza italiana;
▪ EN ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3 [...]
nata il 31.03.1931 ex art 1 legge 555/1912 come modificata dalla Parte_1 pronuncia della Corte Costituzionale n. 30/1983;
▪ non ha mai acquistato la cittadinanza argentina del marito per Parte_1 effetto del matrimonio, celebrato, il 09.11.1955 in La Plata, con , cittadino Persona_4 argentino, né perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 vista la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge 555/1912;
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 Parte_1 della legge n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, ai propri figli:
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] Controparte_1 Controparte_2 Plata il 24.01.1958, coniugata il 21.12.1981 in La Plata con;
Persona_6 [...]
, nato in [...] il [...]; Parte_2 Controparte_3
Sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di donne italiane nati anteriormente al 1° gennaio 1948, si vedano, a titolo esemplificativo: Trib. Roma, ord. del 22/06/2022, Trib. Roma, sent. n. 3478/2020; Trib. Roma, sent. n. 8113/2019; Trib Roma, ord. del 22/02/2018; Trib. Roma, sent. n. 21367/2017, Trib. Roma, sent. n. 17080/2014; Trib. Genova, ord. del 13/09/2023.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti quanto sopra indicato ed è la seguente:
pagina 6 di 9 ▪ doc.
2 - certificato di battesimo;
Persona_2
▪ doc.
3 - certificato Camera Nazionale Elettorale Argentina;
Persona_2
▪ doc. 3/1 - atto di morte;
Persona_2
▪ doc.
4 - atto di matrimonio , ; Persona_2 Parte_1
▪ doc.
5 - atto di nascita EN;
Persona_3
▪ doc. 5/1 - atto di morte;
Persona_3
▪ doc.
6 - atto di matrimonio , EN;
Controparte_5 Persona_3
▪ doc.
7 - atto di nascita;
Parte_1
▪ doc.
8 - atto di matrimonio , ; Persona_4 Parte_1
▪ doc.
9 - atto di nascita;
Controparte_2
▪ doc. 10 - atto di nascita;
Controparte_1
▪ doc. 11 - atto di nascita Controparte_3
▪ doc. 12 - atto di nascita;
Parte_2
▪ doc. 13 - attestato Circolo Italiano di La Plata;
▪ doc. 14 - atto di matrimonio , ; Controparte_1 Persona_5
▪ doc. 15 - atto di matrimonio , . Persona_6 Controparte_2
Essa si rivela completa ed esaustiva.
Viceversa, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Ragion per cui le sue istanze istruttorie sono da rigettarsi.
L'amministrazione, infatti, per prima cosa, non ha neppure sostenuto in giudizio l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana e l'acquisto, da parte di questa, di quella argentina (ma ha meramente ventilato l'ipotesi che i ricorrenti possano aver perso il diritto alla cittadinanza italiana per essersi, gli avi intermedi, naturalizzati, ovvero per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero).
Sul punto (e solo per completezza) si osserva che l'aver semplicemente stabilito all'estero la residenza -
o la mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, come ad esempio nel caso della grande naturalizzazione brasiliana - non sono elementi sufficienti ad integrare la fattispecie estintiva dello "status", cfr Corte di Cassazione a sezioni unite sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022.
La Suprema Corte, infatti, rimarca il fatto che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza, v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08, con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio.
Di conseguenza, nello stabilire, specularmente, a quali condizioni si perde la cittadinanza, si tiene conto di atti e comportamenti ritenuti dal legislatore idonei a rescindere il predetto legame con lo Stato d'origine. pagina 7 di 9 Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera, o lo stabilimento con animo di non più ritornare, comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 e successivamente dall'art 11 legge n. 91/92, il quale prevede, tuttavia, che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.
Pertanto, alla luce dei seguenti principi enunciati dalla Suprema Corte:
▪ “La rinuncia allo status di cittadino italiano diritto soggettivo non può essere tacita né risultare da fatti concludenti ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale di inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana”
▪ “La rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossata a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza”
▪ La rinuncia a tale status per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. non è sostenibile, secondo quanto allegato e provato, una rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato o dei suoi discendenti.
Quanto poi alla questione dell' aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero, la Cassazione ha già avito modo di chiarire che «la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 8 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della L. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato», Cassazione civile n. 25317/2022.
Sulla sussistenza di alcuna di tali ipotesi non è stata fornita alcuna allegazione specifica/principio di prova da parte dell'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282).
È evidente, quindi, che l'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico.
Conclusivamente, spettava a parte resistente:
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare, da parte della persona all'epoca emigrata, un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera;
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare volontario e a supportare la sua richiesta di esibizione/acquisizione di documentazione che, viceversa, si palesa come inammissibile perché del tutto esplorativa (“ordinare, ex artt. 210/213 c.p.c. alla parte ricorrente e/o allo Stato estero di residenza di ciascuno degli avi, di esibire documentazione dalla quale si evinca, per ciascuno degli avi che innervano la linea di discendenza, l'occupazione e la eventuale attribuzione di cariche pubbliche e, per gli avi di sesso maschile, l'adempimento agli oneri di servizio militare..”) o irrilevante (è evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione pagina 8 di 9 del servizio militare, peraltro volontario, da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano, fatto che, in base al principio della vicinanza dell'onere della prova, ove esistente, era nella piena disponibilità dell'amministrazione convenuta).
La domanda va quindi accolta perché sono provate le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero che si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa,
Accerta e dichiara che , nata in [...] il [...], Parte_1 residente in calle 53 n. 528, La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_1
, nato in [...] il [...], residente in calle 23 n. 5276, località City Bell, La Plata,
[...] provincia di Buonos Aires, Argentina;
, nata in [...] il [...], Controparte_2 residente in calle 493 bis n. 2458, località Gonnet, La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, nato in [...] il [...], residente in calle 53 n. 528, La Plata, Parte_2 provincia di Buenos Aires, Argentina;
nato in [...] il Controparte_3 20.05.1961, residente in calle 16 n. 944, località City Bell, La Plata, provincia di Buonos Aires, Argentina, hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 18/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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