Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2025, proposto da
“Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop”, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Espositi, Riccardo Villata e Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Masala e Valeria Paola Cubeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.”, “Raccolgo S.r.l.”, “Etambiente S.p.a.” e “R.T.I. Si.eco S.p.a., Gial S.r.l. e Impregico S.r.l.”, non costituite in giudizio;
per l’annullamento:
della decisione assunta dal Responsabile unico de procedimento del Comune di Alghero ai sensi dell’art. 36, c. 3 del d. lgs. 36/2023 sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche degli operatori economici;
per l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente:
di accedere ai documenti di seguito specificati e per la conseguente ostensione ai sensi degli artt. 35 e 36, d. lgs. 36/2023: i) dell’offerta degli operatori economici secondi, terzi, quarti e quinti classificati “Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.”, “Raccolgo S.r.l.”, “Etambiente S.p.a.” e “R.T.I. Si.eco S.p.a., Gial S.r.l. e Impregico S.r.l.” in chiaro e senza alcuna parte oscurata; ii) di tutta la documentazione amministrativa relativa all’offerta tecnica ed economica delle controinteressate “Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.”, “Raccolgo S.r.l.”, “Etambiente S.p.a.” e “R.T.I. Si.eco S.p.a., Gial S.r.l. e Impregico S.r.l.”; iii) di tutti gli altri atti, i dati, le informazioni conosciute dalla stazione appaltante;
per la conseguente condanna:
dell’amministrazione intimata all’ostensione di tutti i documenti sopra citati in chiaro e senza parti oscurate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alghero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IL IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Il Comune di Alghero, con determinazione dirigenziale n. 530 del 27 febbraio 2025, ha indetto una gara telematica, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi accessori per il Comune di Alghero”, per un valore complessivo di Euro 118.210.909,04 (documento n. 2 depositato dalla ricorrente).
2. Con determinazione n. 3292 del 24 novembre 2025 l’appalto è stato definitivamente aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società ricorrente, in qualità di capogruppo, e dalla società “Impresa LI AR & C. S.r.l.”, in qualità di mandante (documento n. 4 depositato dalla ricorrente).
3. Con determinazione n. 3294 del 24 novembre 2025 è stata accolta la decisione ex art. 36, c. 3, d.lgs. 36/2023, presa dal responsabile unico del procedimento, in merito all’oscuramento delle offerte. Quest’ultimo, con nota prot. 104622/2022 del 24 novembre 2025 ha accolto le richieste di oscuramento presentate dalle controinteressate “Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.”, “Raccolgo S.r.l.”, “Etambiente S.p.a.” e “R.T.I. Si.eco S.p.a., Gial S.r.l. e Impregico S.r.l.”, rispettivamente seconda, terza, quarta e quinta in graduatoria e ha rigettato l’istanza di oscuramento integrale dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente.
4. Le menzionate determinazioni 3292 e 3294 e la nota prot. n. 104622 sono state comunicate alla società ricorrente con nota del 26 novembre 2026, come previsto dall’art. 36, c. 3, d.lgs. 36/2023.
5. “Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop”, con il ricorso in esame, notificato e depositato il 5 dicembre 2025, lamenta:
1) violazione di legge - violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36, lgs. 36/2023 - violazione del principio di pubblicità e trasparenza ex art. 1, l. 241/1990;
2) violazione di legge - violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36, lgs. 36/2023 sotto diverso profilo - violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., l. 241/1990 - violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Alghero che, dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, si è opposto all’accoglimento nel merito del gravame.
7. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va respinto e tale infondatezza esime il collegio dall’esaminare l’eccezione in rito formulata dall’amministrazione resistente con la memoria di costituzione del 12 dicembre 2025, atteso che è consolidato il principio in base al quale “ con specifico riferimento alle questioni processuali, come quelle nella specie argomentate, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso” il giudice è esentato, in applicazione del ‘principio della ragione più liquida’, dall’esaminare le questioni processuali (v. Cass. n. 10839 del 2019) ( ex multis , Consiglio di Stato, n. 4279/2022; Consiglio di Stato, n. 4819/2025; T.A.R. Sardegna, n. 785/2025).
2. Con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, “Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop”, sul presupposto che nella particolare materia della gestione integrata dei rifiuti non sarebbero individuabili i caratteri di segretezza richiesti dall’art. 98, c. 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, lamenta, in estrema sintesi, la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine all’oscuramento di alcune parti delle offerte tecniche delle controinteressate e in ordine al bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza degli operatori economici. La ricorrente, avendo partecipato alla gara, avrebbe, in tesi, una posizione qualificata e differenziata all’integrale visione delle offerte tecniche presentate dalle società non aggiudicatarie, essendo titolare di un “diritto di difesa, anche potenziale, così come costituzionalmente garantito” (pagina 12 del ricorso introduttivo).
3. L’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023 chiaramente dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurino l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Al comma 4 riporta le ipotesi di esclusione dall’accesso prescrivendo che, a seguito di istanza, possano essere oscurate quelle informazioni fornite dall’operatore economico nell’ambito della propria offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali. Il successivo comma 5 consente, invece, l’accesso a tali informazioni riservate qualora questo risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio dell’istante in relazione alla procedura di gara. In tale evenienza, dette limitazioni potranno essere superate e si potrà giungere all’ostensione della documentazione richiesta.
4. Ciò premesso, quanto alla generica affermazione secondo cui nelle gare, quale quella in esame, di affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi non vi sarebbero segreti tecnici e commerciali meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 35, c. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, il Collegio osserva che dagli atti versati in giudizio emerge che la stessa ricorrente, nel corso della procedura di gara, ha dichiarato “ la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali (…) per le seguenti motivazioni: ( Gli elaborati di gara risultano sottoposti ad adeguate e ragionevoli misure di segretezza, in quanto sviluppati, attraverso attività di ricerca e sviluppo, sulla quale le Proponenti hanno investito notevoli risorse in termini economici, maturata negli anni attraverso la proprie strutture aziendali anche tramite il supporto di consulenze esterne, pertanto devono essere mantenute riservate poiché costituiscono ragioni di “concreta segretezza commerciale” dell’offerta che non possono essere divulgate. ( Il dimensionamento esecutivo dei servizi di igiene urbana è frutto di esperienze maturate in fase di esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto di gara e costituisce segreto industriale. ( È stata, inoltre, proposta un’idea grafica esclusiva che riteniamo non possa essere diffusa. In generale i documenti presentati riportano segreti tecnici, ovvero idee grafiche e contenutistiche, prodotti e servizi caratterizzanti, metodi di pianificazione del contatto diretto e educazione ambientale, motivati da modus operandi esclusivi dei Proponenti e caratterizzanti rispetto alla concorrenza; pertanto, riteniamo che non possano essere resi noti. ( La piattaforma informatica proposta è stata sviluppata e customizzata dall’ufficio IT all’interno della compagine del’RTI anche tramite consulenza di Software House ”.
5. Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, avendo il responsabile unico del procedimento dato atto di avere esaminato le relazioni tecniche delle controinteressate nella versione originale e in quella oscurata e di aver ritenuto legittimo l’oscuramento di singole informazioni, dati o righe dell’offerta, meritevoli di tutela ai sensi degli artt. 98 e 99, d.lgs. 30/2005, “ in quanto relative a elementi originali o innovativi frutto dell’ingegno aziendale ” (pagina 2 del documento n. 7 depositato dall’amministrazione). Invero, dalla lettura delle motivazioni sottese alle richieste di oscuramento formulate dalle controinteressate e condivise dall’amministrazione, emerge che gli operatori classificati in posizione non utile per l’aggiudicazione della gara, lungi dall’invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell’azienda, hanno indicato la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della loro attività professionale, che, se divulgata, procurerebbe un vantaggio concorrenziale ai propri competitors (si vedano, al riguardo, le articolate e puntuali motivazioni addotte da: i)“Raccolgo S.r.l.” a pagina 2 e s. del documento n. 10 depositato dalla ricorrente; ii) “Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.” a pagina 1 e s. del documento n. 8 depositato dalla ricorrente; iii) “Etambiente S.p.a.” a pagina 3 del documento n. 11 depositato dalla ricorrente e iv) “R.T.I. Si.eco S.p.a., Gial S.r.l. e Impregico S.r.l.” a pagina 2 e s. del documento n. 12 depositato dalla ricorrente), come richiesto dalla concorde giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato n. 6280/2025 e la giurisprudenza ivi indicata).
6. E’ infondata, infine, l’affermazione secondo cui la società ricorrente sarebbe titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata alla visione integrale delle offerte tecniche delle controinteressate, che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente ponderato.
L’art. 35, c. 5, d.lgs. 36/2023 stabilisce che “ in relazione all’ipotesi di cui al comma 4, lettere a) [ossia, come nel caso di specie, ipotesi di oscuramento delle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, n.d.r.] e b), numero 3), è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ”. La Commissione europea, con lettera di costituzione in mora dell’8 ottobre 2025, ha rilevato che nell’articolo 35 d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di accesso agli atti e alla riservatezza, al comma 5: “ è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ”. Tale impostazione stabilisce una prevalenza automatica e generalizzata del diritto di accesso difensivo sulla tutela della riservatezza, in violazione dell’art. 21 della direttiva 2014/24/UE. Ed infatti, la norma europea recita testualmente che: “ Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte ”. Come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato in un recente arresto, “ secondo la Commissione e la Corte di giustizia, la normativa nazionale non può stabilire una prevalenza automatica delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, ma deve garantire una ponderazione proporzionata degli interessi coinvolti, pena la violazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva delle informazioni riservate. Il diritto di difesa dell’istante, pertanto, non potrebbe spingersi sino a prefigurare un diritto di accesso illimitato e assoluto, dovendo adeguatamente tenere in considerazione l’esistenza di segreti tecnico commerciali dell’operatore avversario ” (Consiglio di Stato, n. 10036/2025).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, “Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop”, in quanto aggiudicatrice di gara di appalto non oggetto, per quanto versato in atti, di impugnazione da parte delle società escluse, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata alla conoscenza integrale delle offerte tecniche delle società escluse, ma solo delle informazioni rese reciprocamente disponibili ai sensi dell’art. 36, c. 2, d.lgs. 36/2023.
Invero, la giurisprudenza formatasi in materia e richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nell’udienza camerale del 17 dicembre 2025, si è occupata della diversa questione relativa all’oscuramento, totale o parziale, dell’offerta della società aggiudicataria, al fine di mettere i concorrenti (non aggiudicatari) destinatari della comunicazione de qua in condizione di calibrare i propri ricorsi avverso le ragioni che sono state ritenute meritevoli di determinare l’oscuramento (Consiglio di Stato, nn. 9454/2025, 6620/2025, 5547/2025, 8257/2024; T.A.R. Puglia, n. 300/2025, T.A.R. Campania, nn. 5215/2024 e 4092/2024; T.A.R. Lombardia, n. 2520/2024).
Quanto invece alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9780/2024, pure evocata dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, osserva il Collegio che la questione controversa posta all’attenzione del Consiglio di Stato è affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio, riguardando l’accesso documentale ex art. 24, l. 241/1990.
7. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Alghero delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IL IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IT | TO AR |
IL SEGRETARIO