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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 701/2023;
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Bastia Umbra (PG), via E. Mattei, n. 38, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio (p.e.c:
e dall'Avv. Chiara Pettirossi (p.e.c.: Email_1
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 del primo in Perugia, via Bartolo, n. 10;
- appellante -
contro
(C.F. ), (C.F. - Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 [...]
e (C.F. - ), rappresentati e difesi C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Cinzia Falaschi presso lo studio della quale in Perugia, via Danzetta, n. 7 sono pagina 1 di 11 elettivamente domiciliati (p.e.c. ; Email_3
- appellati e appellanti incidentali -
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA - ), in Controparte_4 P.IVA_2 persona dei l.r.p.t. con sede corrente in Bastia Umbra, via delle Tuje n. 1, nel domicilio eletto nel primo grado di giudizio presso l'Avv. Cinzia Falaschi (p.e.c.:
; Email_4
- appellata contumace -
Oggetto: azione di accertamento di adempimento di obbligazione contrattuale;
opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 2 ha impugnato la sentenza n. 762/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Perugia (resa nel Proc. R.G. n. 2575/2014) e pubblicata in data 16.05.2023 con la quale, in rigetto dell'opposizione spiegata dall'appellante, veniva confermato e reso definitivamente esecutivo il decreto con cui si ingiungeva di pagare alla
[...]
, in persona del titolare, la somma di € 122.00,00, compensate le spese Parte_2 processuali e poste le spese di c.t.u. ad esclusivo carico della parte opponente.
Col primo motivo di appello ha censurato la sentenza per violazione degli artt.
115, 216 e ss. c.p.c. perché la controparte era stata rimessa in termini onde depositare la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. chiedendo la conseguente pronuncia di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo. Ha, infatti, eccepito l'inammissibilità della memoria istruttoria ex adverso depositata perché tardiva e per la mancata notifica alla controparte nonostante l'ordine del Giudice in tal senso emesso, aggiungendo che la conseguente inammissibilità dell'istanza di verificazione avrebbe determinato anche l'impossibilità di dimostrare il credito vantato dall'appellata e impugnando anche l'ordinanza del 15.6.2016 con la quale era stata appunto disposta, in riapertura dei termini processuali, l'ammissibilità della memoria istruttoria depositata.
pagina 2 di 11 Quale conseguenza e corollario del primo motivo di gravame, col secondo ha sostenuto: l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza di verificazione per la conseguente carenza di indicazione dei mezzi istruttori e delle risultanze della c.t.u. calligrafica, che nel caso di inammissibilità della memoria istruttoria tardiva, non avrebbero avuto ingresso nel processo, deducendo quindi la violazione dell'art. 216
c.p.c., anche perché all'udienza del 15.7.2015 l'opposta si era costituita in giudizio depositando irritualmente comparsa di costituzione e fascicolo di parte cartaceo anziché in modalità telematica, sostenendo, altresì, inammissibili le risultanze della c.t.u. così acquisite in violazione delle norme processuali;
di non accettare il contraddittorio su domande nuove, con riferimento al foglio di precisazione di p.c. depositato dall'appellata in data 29.10.2021, ed in particolare quanto alle precisazioni delle conclusioni sub A) n. 1) a), b), c) e d) perché domande nuove.
Col terzo motivo di appello ha censurato la ricostruzione del fatto deducendo la violazione di legge per erroneo giudizio, incompleta ed insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti, degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, tali da provocare la violazione dell'art. 115 c.p.c. tale da non potersi dirsi raggiunta la prova del contratto 3 stipulato tra le parti, posto a fondamento della pretesa creditoria della ditta Parte_2
, contando anche che tale documento avrebbe ricompreso lavori che avrebbero
[...] potuto essere stati eseguiti soltanto da e non invece dalla ditta Controparte_5 Parte_2
. Ha quindi dedotto che la fatturazione sarebbe duplice, disomogea, e
[...] confusionaria, ciò che avrebbe comportato anche la duplicazione delle relative richieste di pagamento.
Anche guardando all'esito delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle testimonianze, l'appellante ha sostenuto che il credito asseritamente vantato dalla ditta non potrebbe assumersi dimostrato, avanzando in via riconvenzionale Parte_2 domanda risarcitoria. Ed infatti, col quarto motivo di appello, teso sempre a denunciare l'errore di giudizio per le stesse ragioni ha sostenuto che, data la mancanza di prova del credito vantato dalla ditta , vi era stata una disfunzione elettrica ed Parte_2 elettronica degli impianti tale per cui, anche dalla consulenza tecnica di parte depositata con l'opposizione, era possibile evincere il danno lamentato dal Parte_1 attribuibile all'appellata, stimato in € 25.000,00.
[...]
Si sono ritualmente costituiti gli appellati, senza epigrafare o spiegare rituale pagina 3 di 11 appello incidentale, rimanendo contumace nel presente giudizio la pur chiamata in lite s.n.c. facente capo agli eredi di già intervenuta ma non legittimata a Parte_2 contraddire nel primo giudizio per difetto di titolarità del diritto controverso ex artt. 105
e 111 c.p.c. Hanno spiegato che avevano allegato plurime prove del credito vantato, oltre alla copia della fattura fondante il procedimento monitorio, soprattutto con riferimento all'offerta B07_09, documento sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società appellante e che dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in merito all'impianto messo in opera di cui la richiedeva Parte_2 il saldo, aggiungendo anche di aver proposto rituale e tempestiva istanza di verificazione a fronte del disconoscimento della firma su tale offerta avanzata dall'opponente a d.i.
Contrastando le ragioni dell'appellante hanno aggiunto che: la c.t.u. grafologica aveva chiarito, attraverso le scritture di comparazione, che la sottoscrizione dell'offerta fosse effettivamente attribuibile a quale l.r.p.t. di Parte_3 Parte_1
e precisando di aver pur depositato l'originale del documento oggetto di istanza di
[...] verificazione nei termini rituali e, comunque, anche successivamente dietro ordine 4 giudiziale, in coerenza con le norme del pct.; anche dalle deposizioni testimoniali poteva evincersi l'esecuzione dell'opera richiesta e cioè dell'“impianto elettrico pressa e macinazione” in favore del e che la società destinataria della Parte_1 messa in opera dell'impianto elettrico dei nuovi silos non avesse offerto la prova del pagamento né che avesse contestato il mancato pagamento dell'offerta in questione, sottolineando che fosse irrilevante che l'impianto elettrico era stato realizzato da società cui comunque faceva capo il medesimo Controparte_5 Parte_2
Hanno difeso l'accoglimento della istanza di rimessione in termini per disservizio internet da parte di Telecom Italia s.p.a., contrastando la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante perché sfornita di prova, non concernendo la stessa mancanze foriere di danno addebitabili all'operato di Parte_2
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
Posta la mancata costituzione in giudizio della chiamata in lite s.n.c. facente capo agli eredi di ne va dichiarata la contumacia essendo stata ritualmente Parte_2 evocata in giudizio.
pagina 4 di 11 Il primo ed il secondo motivo di appello, diretti a criticare l'istanza di rimessione in termini avanzata dagli appellati, a contrastare l'ordinanza del 15.06.2016 e far emergere l'inammissibilità dell'istanza di verificazione e, a cascata, le prove articolate con la seconda memoria istruttoria depositata dagli appellati, possono essere trattati in forma unitaria, essendo attinenti ad un supposto vizio procedurale (error in procedendo) da cui sarebbe derivata – secondo il principio logico post hoc, ergo propter hoc – la successiva nullità o inammissibilità dei mezzi istruttori acquisiti (testimonianze, perizia calligrafica d'ufficio, documenti e riproposizione dell'istanza di verificazione) che avrebbe condotto ad una diversa pronuncia e alla nullità o revoca del d.i. opposto.
Intanto vale notare che la costituzione cartacea in primo grado da parte della ditta
(ud. del 15.7.2015) è questione più volte superata dalla giurisprudenza Parte_2 nel regime intertemporale delle norme che hanno disciplinato il pct. sin dal d.m. n.
44/2011, e dai d.m. nn. 209/2012 e 48/2013, dal d.l. n. 179/2012, come integrato e modificato dai d.l. nn. 90/2014 e 132/2014. Infatti, a partire dal 30.6.2014, a norma dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, convertito in l. 221/2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti “precedentemente costituite” aveva 5 luogo esclusivamente con modalità telematiche, sicché non vi era l'obbligo di costituzione con modalità telematiche, anzi era possibile rifiutare depositi di atti introduttivi in forma telematica ed invitare la parte alla regolarizzazione degli stessi.
Ai sensi dell'art. 35 d.m. n. 44/11, e del d.l. n. 83/2015 (entrato in vigore il 27 giugno 2015) si è precisato che le parti avessero facoltà di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Dunque, al tempo della celebrazione dell'udienza di cui trattasi vi era comunque un doppio binario facoltativo di percorrenza per il difensore, legato alle modalità di deposito degli atti introduttivi del giudizio. Ma, di più, l'opponente (appellante) risulta anche aver contraddetto le difese svolte con la comparsa di costituzione avversaria, con la conseguenza che il problema non si sarebbe posto comunque, dato il raggiungimento dello scopo dell'atto difensivo ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c.
Inoltre, è jus receptum che il deposito cartaceo degli atti per i quali vige l'obbligo del deposito telematico costituisce (sempre) una mera irregolarità, pur priva di conseguenze sull'ammissibilità degli stessi, ragion per cui può invitarsi, al limite, la parte interessata alla regolarizzazione dello stesso (si richiama Cass. 12.5.2016 n. 9772
pagina 5 di 11 sul caso della mera irregolarità derivante dalla costituzione telematica anziché in forma cartacea, valevole anche se l'atto raggiunge lo scopo cui era destinato). Peraltro, stride che la parte appellante ha poi inteso giovarsi di una prova che aveva ritenuto illegittimamente acquisita.
Le difficoltà avute dal difensore degli appellati per il tardivo deposito della seconda memoria istruttoria in data 15.10.2015, anziché nell'ultimo giorno utile del
14.10.2015, evenienza ben descritta nell'istanza di rimessioni in termini (all. M del fascicolo degli appellati), insieme ai diffusi rimedi azionati de repente dal difensore, consentono anche di ritenere corretta l'ordinanza del 15.6.2016 che l'ha accolta, sia la rimessione in termini di cui hanno beneficiati gli appellati. Gli appellati hanno infatti dimostrato: a) che la causa del disservizio patito dal difensore (mancata erogazione della linea internet) è dipeso dall'arbitrario fatto del terzo (Telecom Italia s.p.a.) e non da un difetto organizzativo dello studio;
b) di essersi attivato in modo subitaneo e con rimedi diffusi e non certo di mero stile (autonoma lettera di diffida e diffida legale sottoscritta da altro avvocato interessato, denuncia del disservizio alla Agcom, attivazione del procedimento dinanzi al Co.re.com., che ha poi ordinato alla compagnia 6 telefonica di riattivare l'utenza: v. doc. n. 1 del fascicolo degli appellati) chiedendo, ove non fosse sufficiente la documentazione allegata, anche la prova testi su capitoli specifici e l'ispezione del proprio studio professionale al fine di verificare la dotazione delle apparecchiature tecniche di cui disponeva.
Ne deriva la correttezza della decisione istruttoria anche ricordando la linea netta tra l'imprevisto insormontabile e la negligenza professionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 6431 del 2025, che fa luce sul difetto di organizzazione dello studio e del proprio lavoro atto a non poter mai giustificare il mancato rispetto di un termine), avuto riguardo allo scarno
(per non dire appena percettibile) spirare del termine deputato al deposito dell'atto difensivo e stante l'evidente comportamento (illecito) del terzo Telecom Italia s.p.a. nell'interruzione del servizio di rete, evento non certo dipeso dall'organizzazione interna dello studio professionale, ma configurabile come impedimento assoluto e inaspettato, che va oltre la normale prevedibilità e che non poteva essere superato con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 17729/18 e Cass. n. 363/2017), tanto che il professionista ha fronteggiato l'evento con numerose e repentine reazioni consentite dall'ordinamento, risolvendo la problematica per mezzo di un provvedimento di un pagina 6 di 11 ente amministrativo terzo, quale il Co.re.com.
Se ciò è vero, ne consegue l'ammissibilità e utilizzabilità delle prove assunte con la seconda memoria istruttoria, avendo il primo Giudice comunque autorizzato il deposito cartaceo del documento di offerta economica b07-09 oggetto di tempestiva istanza di verificazione - ord. del 15.06.2016 - e che non si pone neppure giusti gli altri documenti di comparazione che sono poi stati analiticamente utilizzati nella c.t.u. grafologica.
Ed il contratto di acquisto (o la commissione dell'impianto in questione) aveva avuto ben più che un principio di esecuzione, tanto che l'appellante aveva corrisposto un acconto (fattura n. 46 del 2013) chiedendo poi con lettera del 20.12.2013 (doc. G – fascicolo appellati) la consegna dei relativi schemi con specifico riferimento alla “Linea
, schemi che sono stati consegnati e allegati alla seconda Parte_4 memoria istruttoria degli appellati, e che depongono anche per il comportamento secondo buona fede e ispirato a correttezza da parte della . Parte_2
La c.t.u. depositata il 16.5.2019 è poi concludente nell'aver attribuito la sottoscrizione del documento denominato “Offerta B07_09” (doc. n.2 – fascicolo appellati) a nella qualità di l.r.p.t. di ciò che Parte_3 Parte_1 7 conferma l'esistenza di un contratto in cui era ricompresa la prestazione oggetto della fattura n 51/2013 con oggetto “impianto elettrico pressa e macinazione” (v. doc. n. 3 del fascicolo degli appellati). L'elaborato peritale non è stato soggetto a critiche efficaci da parte dell'appellante che ha inteso, invece, percorrere la tesi dell'inammissibilità della memoria istruttoria e della conseguente istanza di verificazione che ha poi dato luogo alla consulenza grafologica. Il disconoscimento, invece, non risulta essere stato coltivato con particolare dovizia dall'appellante, venendo proposto in sede di opposizione e all'udienza del 15.6.2017, e che risulta superato dalle risultanze grafologiche e dalla legittima proposizione dell'istanza di verificazione tempestivamente avanzata mediante il deposito della comparsa di costituzione all'udienza del 15.7.2015.
Quanto alle deposizioni testimoniali, la critica che ne opera l'appellante muove da un presupposto irrilevante, ovvero che vi sarebbe stata confusione tra le fatture emesse da e , tale per cui il pagamento di cui alla fattura Controparte_5 Parte_2 azionata in monitorio si era già verificato e che alcuni dipendenti lavorassero per conto di e non per conto della ditta , ragion per cui non era Controparte_5 Parte_2 possibile definire con certezza a chi spettasse il saldo della prestazione effettuata.
pagina 7 di 11 Peraltro, la confusione tra fatturazioni sembrerebbe finanche derivare da una precisa indicazione del reparto contabile della società appellante (v. doc. nn. n-9-13 del fascicolo degli appellati) per cui le fatturazioni sarebbero state emesse ai fini di non precludere il conseguimento dei contributi di PSR.
Elementi dirimenti su questo versante sono la considerazione che alla persona di erano riconducibili, quale l.r.p.t., sia sia la ditta Parte_2 Controparte_5 individuale di cui era titolare, nonché la deposizione di che al tempo Testimone_1 lavorava come elettricista alle dipendenze di e che aveva Parte_2 effettivamente realizzato l'impianto elettrico oggetto di pagamento, resa all'udienza dell'11.10.2018, l'assenza di c.t.u. contabile che avrebbe potuto suffragare le tesi dell'appellante, essendo viceversa inutile l'allegazione della c.t.p. sugli assunti malfunzionamenti della parte elettronica ed elettrica dell'impianto installato non collocabili nel tempo né eziologicamente ricollegabili ad un fautore del presunto danno.
Del resto, che l'impianto elettrico per pressa e macinazione fosse stato realizzato anche con l'intervento di (fatto questo appunto irrilevante) si desume Controparte_5 anche dalle deposizioni del tese dipendente di che ha Persona_1 Controparte_5 8 confermato di aver partecipato all'elaborazione dei disegni dei quadri elettrici dell'impianto elettrico oggetto dell'ordine di acquisto e ha dichiarato nello stesso tempo che parte della documentazione di progetto era riferibile all'impianto realizzato dalla ditta (v. ud. del 16.03.2018). Parte_2
Le risultanze acquisite depongono allora per la realizzazione dell'impianto da parte della ditta con l'effetto che il terzo motivo di appello - teso ad Parte_2 avversare le risultanze istruttorie derivate dalla ammissibilità dell'atto difensivo e dal positivo accoglimento dell'istanza di rimessioni in termini – risulta infondato, venendo meno i presupposti per l'accoglimento della critica avverso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dagli appellati con la memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c.
Il quarto motivo di appello, incentrato sul rigetto della domanda riconvenzionale per il danno lamentato, è sfornito di prova. Stante l'assenza di c.t.u. non è possibile stabilire se il malfunzionamento dei processi automatizzati dell'impianto in questione sarebbe stato causalmente addebitabile alla ditta , o a o, Parte_2 Controparte_5 ancora, a società che sarebbe stata interpellata dall'appellante Controparte_6 proprio al fine di ripianare le problematiche insistenti sulla apparecchiatura fornita e pagina 8 di 11 realizzata dalla ditta , posto che nei silos avevano lavorato molteplici Parte_2 società, anche in forma congiunta, senza contare che le presunte carenze dell'impianto relative alla parte meccanica erano state affidate a soggetto giuridico ancora diverso, ovvero la Controparte_7
Va anche dato atto che assenti sono le fonti negoziali da cui poter desumere che l'appellante avrebbe corrisposto a società terze le forniture per i lavori effettuati dalla ditta , o che essa si sarebbe avvalsa della collaborazione concertata con Parte_2 soggetti terzi. Né è possibile determinare se il provvedimento sanzionatorio della
[...] in seguito a sopralluogo del 28.11.2013 (v. doc. n. 8 dell'opposizione a d.i. del Pt_5 fascicolo dell'appellante) per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da hccp (o comunque la lamentata mancanza di conformità degli impianti che gli appellati avevano documentato con la seconda memoria istruttoria: v. il doc. n. 7/n) abbia una qualche refluenza rispetto ai malfunzionamenti elettronici. In effetti dal verbale di sopralluogo emerge un accertamento con il quale gli operatori sanitari davano atto di non aver potuto sondare le problematiche tra la produzione del mangimificio ed il software centrale, del che la tracciabilità era stata evidenziata di fatto e con 9 approssimazione, soprattutto ricorrendo a documentazione cartacea e non a rilevamenti tecnici di sistema o specialistici, con l'aggiunta che il personale addetto non era stato in grado, utilizzando il software di supervisione del processo di produzione, di garantire efficaci operazioni di tracciabilità e che l'impianto produttivo non risultava dotato di un idoneo software di gestione del processo. Tali elementi sembrano, invero, più riconducibili ad una carenza di progettazione del software che all'operato della ditta
, senza contare che l'appellante aveva interessato della problematica Parte_2
(più precisamente del “controllo dei processi produttivi dello stabilimento”) la società
come risulta dal doc. n. 9 del fascicolo dell'appellante, ciò che Controparte_8 conforta la conclusione che il problema tecnico non fosse stato causato dalla ditta che, diversamente, avrebbe fornito garanzia specialistica e assistenza per la Pt_2 risoluzione dello stesso, stante anche la costanza del comportamento improntato a buona fede e correttezza nei confronti della società destinataria della prestazione.
La domanda di restituzione avanzata in via riconvenzionale, peraltro, appare di difficile lettura e formulata genericamente atteso che non si comprende cosa potrebbe avere (rectius “avrebbe potuto avere”) ad oggetto le somme illegittimamente addebitate pagina 9 di 11 (se illegittimo è l'addebito vuol dire che illegittimo ne è stato il pagamento) e la richiesta della somma di € 25.000,00 o quella diversa risultante nel corso del giudizio, a fronte del malfunzionamento dell'impianto e dei maggiori costi che sarebbero stati sostenuti dalla società appellante, sebbene sforniti di prova, oltre che “per il pregiudizio patito dal Sig. per la falsa attribuzione della firma apposta in calce al suddetto preventivo”. Parte_3
Trattasi, peraltro, di articolazione di domanda inammissibile perché avanzata nei confronti di soggetto che non ha agito in proprio nel presente giudizio.
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Ora, si crede che l'appello incidentale formulato dagli appellati, benché non epigrafato, titolato, né oggetto di specifico paragrafo di trattazione, possa essere ricondotto alla richiesta di una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite non possono allora che seguire il principio della soccombenza e vanno poste a carico di tanto per il primo grado quanto per il Parte_1 presente grado di giudizio nel rapporto processuale con le parti appellate costituite, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, 10 dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio (valore della controversia indeterminabile di media complessità ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) e in conformità alla nota spese per il grado di appello.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese del grado di appello nel rapporto processuale tra l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e la contumace Controparte_4 CP_3 in persona dei l.r.p.t..
[...]
Non vanno revisionate le spese di c.t.u. poste in primo grado ad esclusivo carico di dato che l'espletamento della consulenza tecnica Parte_1 grafologica è insorto dal comportamento processuale della parte opponente, infine soccombente, che con la prima difesa utile ha avanzato il disconoscimento del contratto d'ordine posto a fondamento della pretesa creditoria (insieme alla fattura contabile), determinando così l'opposta a proporre la conseguente istanza di verificazione.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del pagina 10 di 11 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di Controparte_4 in persona dei l.r.p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
[...] rigetta l'appello principale proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 762/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 16.5.2023: accoglie l'appello incidentale formulato dagli appellati e per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, condanna in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t. a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a e nelle l.r.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
che liquida per il primo grado in € 15.000,00 per compensi professionali e per Pt_2 il grado di appello in € 5.537,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
11 dichiara irripetibili le spese del rapporto processuale di appello tra Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e la contumace
[...] [...] in persona dei l.r.p.t.; Controparte_4 dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a norma del comma 1-bis dell'art. 13.
Perugia, 2.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 701/2023;
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Bastia Umbra (PG), via E. Mattei, n. 38, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio (p.e.c:
e dall'Avv. Chiara Pettirossi (p.e.c.: Email_1
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 del primo in Perugia, via Bartolo, n. 10;
- appellante -
contro
(C.F. ), (C.F. - Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 [...]
e (C.F. - ), rappresentati e difesi C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Cinzia Falaschi presso lo studio della quale in Perugia, via Danzetta, n. 7 sono pagina 1 di 11 elettivamente domiciliati (p.e.c. ; Email_3
- appellati e appellanti incidentali -
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA - ), in Controparte_4 P.IVA_2 persona dei l.r.p.t. con sede corrente in Bastia Umbra, via delle Tuje n. 1, nel domicilio eletto nel primo grado di giudizio presso l'Avv. Cinzia Falaschi (p.e.c.:
; Email_4
- appellata contumace -
Oggetto: azione di accertamento di adempimento di obbligazione contrattuale;
opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 2 ha impugnato la sentenza n. 762/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Perugia (resa nel Proc. R.G. n. 2575/2014) e pubblicata in data 16.05.2023 con la quale, in rigetto dell'opposizione spiegata dall'appellante, veniva confermato e reso definitivamente esecutivo il decreto con cui si ingiungeva di pagare alla
[...]
, in persona del titolare, la somma di € 122.00,00, compensate le spese Parte_2 processuali e poste le spese di c.t.u. ad esclusivo carico della parte opponente.
Col primo motivo di appello ha censurato la sentenza per violazione degli artt.
115, 216 e ss. c.p.c. perché la controparte era stata rimessa in termini onde depositare la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. chiedendo la conseguente pronuncia di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo. Ha, infatti, eccepito l'inammissibilità della memoria istruttoria ex adverso depositata perché tardiva e per la mancata notifica alla controparte nonostante l'ordine del Giudice in tal senso emesso, aggiungendo che la conseguente inammissibilità dell'istanza di verificazione avrebbe determinato anche l'impossibilità di dimostrare il credito vantato dall'appellata e impugnando anche l'ordinanza del 15.6.2016 con la quale era stata appunto disposta, in riapertura dei termini processuali, l'ammissibilità della memoria istruttoria depositata.
pagina 2 di 11 Quale conseguenza e corollario del primo motivo di gravame, col secondo ha sostenuto: l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza di verificazione per la conseguente carenza di indicazione dei mezzi istruttori e delle risultanze della c.t.u. calligrafica, che nel caso di inammissibilità della memoria istruttoria tardiva, non avrebbero avuto ingresso nel processo, deducendo quindi la violazione dell'art. 216
c.p.c., anche perché all'udienza del 15.7.2015 l'opposta si era costituita in giudizio depositando irritualmente comparsa di costituzione e fascicolo di parte cartaceo anziché in modalità telematica, sostenendo, altresì, inammissibili le risultanze della c.t.u. così acquisite in violazione delle norme processuali;
di non accettare il contraddittorio su domande nuove, con riferimento al foglio di precisazione di p.c. depositato dall'appellata in data 29.10.2021, ed in particolare quanto alle precisazioni delle conclusioni sub A) n. 1) a), b), c) e d) perché domande nuove.
Col terzo motivo di appello ha censurato la ricostruzione del fatto deducendo la violazione di legge per erroneo giudizio, incompleta ed insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti, degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, tali da provocare la violazione dell'art. 115 c.p.c. tale da non potersi dirsi raggiunta la prova del contratto 3 stipulato tra le parti, posto a fondamento della pretesa creditoria della ditta Parte_2
, contando anche che tale documento avrebbe ricompreso lavori che avrebbero
[...] potuto essere stati eseguiti soltanto da e non invece dalla ditta Controparte_5 Parte_2
. Ha quindi dedotto che la fatturazione sarebbe duplice, disomogea, e
[...] confusionaria, ciò che avrebbe comportato anche la duplicazione delle relative richieste di pagamento.
Anche guardando all'esito delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle testimonianze, l'appellante ha sostenuto che il credito asseritamente vantato dalla ditta non potrebbe assumersi dimostrato, avanzando in via riconvenzionale Parte_2 domanda risarcitoria. Ed infatti, col quarto motivo di appello, teso sempre a denunciare l'errore di giudizio per le stesse ragioni ha sostenuto che, data la mancanza di prova del credito vantato dalla ditta , vi era stata una disfunzione elettrica ed Parte_2 elettronica degli impianti tale per cui, anche dalla consulenza tecnica di parte depositata con l'opposizione, era possibile evincere il danno lamentato dal Parte_1 attribuibile all'appellata, stimato in € 25.000,00.
[...]
Si sono ritualmente costituiti gli appellati, senza epigrafare o spiegare rituale pagina 3 di 11 appello incidentale, rimanendo contumace nel presente giudizio la pur chiamata in lite s.n.c. facente capo agli eredi di già intervenuta ma non legittimata a Parte_2 contraddire nel primo giudizio per difetto di titolarità del diritto controverso ex artt. 105
e 111 c.p.c. Hanno spiegato che avevano allegato plurime prove del credito vantato, oltre alla copia della fattura fondante il procedimento monitorio, soprattutto con riferimento all'offerta B07_09, documento sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società appellante e che dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in merito all'impianto messo in opera di cui la richiedeva Parte_2 il saldo, aggiungendo anche di aver proposto rituale e tempestiva istanza di verificazione a fronte del disconoscimento della firma su tale offerta avanzata dall'opponente a d.i.
Contrastando le ragioni dell'appellante hanno aggiunto che: la c.t.u. grafologica aveva chiarito, attraverso le scritture di comparazione, che la sottoscrizione dell'offerta fosse effettivamente attribuibile a quale l.r.p.t. di Parte_3 Parte_1
e precisando di aver pur depositato l'originale del documento oggetto di istanza di
[...] verificazione nei termini rituali e, comunque, anche successivamente dietro ordine 4 giudiziale, in coerenza con le norme del pct.; anche dalle deposizioni testimoniali poteva evincersi l'esecuzione dell'opera richiesta e cioè dell'“impianto elettrico pressa e macinazione” in favore del e che la società destinataria della Parte_1 messa in opera dell'impianto elettrico dei nuovi silos non avesse offerto la prova del pagamento né che avesse contestato il mancato pagamento dell'offerta in questione, sottolineando che fosse irrilevante che l'impianto elettrico era stato realizzato da società cui comunque faceva capo il medesimo Controparte_5 Parte_2
Hanno difeso l'accoglimento della istanza di rimessione in termini per disservizio internet da parte di Telecom Italia s.p.a., contrastando la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante perché sfornita di prova, non concernendo la stessa mancanze foriere di danno addebitabili all'operato di Parte_2
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
Posta la mancata costituzione in giudizio della chiamata in lite s.n.c. facente capo agli eredi di ne va dichiarata la contumacia essendo stata ritualmente Parte_2 evocata in giudizio.
pagina 4 di 11 Il primo ed il secondo motivo di appello, diretti a criticare l'istanza di rimessione in termini avanzata dagli appellati, a contrastare l'ordinanza del 15.06.2016 e far emergere l'inammissibilità dell'istanza di verificazione e, a cascata, le prove articolate con la seconda memoria istruttoria depositata dagli appellati, possono essere trattati in forma unitaria, essendo attinenti ad un supposto vizio procedurale (error in procedendo) da cui sarebbe derivata – secondo il principio logico post hoc, ergo propter hoc – la successiva nullità o inammissibilità dei mezzi istruttori acquisiti (testimonianze, perizia calligrafica d'ufficio, documenti e riproposizione dell'istanza di verificazione) che avrebbe condotto ad una diversa pronuncia e alla nullità o revoca del d.i. opposto.
Intanto vale notare che la costituzione cartacea in primo grado da parte della ditta
(ud. del 15.7.2015) è questione più volte superata dalla giurisprudenza Parte_2 nel regime intertemporale delle norme che hanno disciplinato il pct. sin dal d.m. n.
44/2011, e dai d.m. nn. 209/2012 e 48/2013, dal d.l. n. 179/2012, come integrato e modificato dai d.l. nn. 90/2014 e 132/2014. Infatti, a partire dal 30.6.2014, a norma dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, convertito in l. 221/2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti “precedentemente costituite” aveva 5 luogo esclusivamente con modalità telematiche, sicché non vi era l'obbligo di costituzione con modalità telematiche, anzi era possibile rifiutare depositi di atti introduttivi in forma telematica ed invitare la parte alla regolarizzazione degli stessi.
Ai sensi dell'art. 35 d.m. n. 44/11, e del d.l. n. 83/2015 (entrato in vigore il 27 giugno 2015) si è precisato che le parti avessero facoltà di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Dunque, al tempo della celebrazione dell'udienza di cui trattasi vi era comunque un doppio binario facoltativo di percorrenza per il difensore, legato alle modalità di deposito degli atti introduttivi del giudizio. Ma, di più, l'opponente (appellante) risulta anche aver contraddetto le difese svolte con la comparsa di costituzione avversaria, con la conseguenza che il problema non si sarebbe posto comunque, dato il raggiungimento dello scopo dell'atto difensivo ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c.
Inoltre, è jus receptum che il deposito cartaceo degli atti per i quali vige l'obbligo del deposito telematico costituisce (sempre) una mera irregolarità, pur priva di conseguenze sull'ammissibilità degli stessi, ragion per cui può invitarsi, al limite, la parte interessata alla regolarizzazione dello stesso (si richiama Cass. 12.5.2016 n. 9772
pagina 5 di 11 sul caso della mera irregolarità derivante dalla costituzione telematica anziché in forma cartacea, valevole anche se l'atto raggiunge lo scopo cui era destinato). Peraltro, stride che la parte appellante ha poi inteso giovarsi di una prova che aveva ritenuto illegittimamente acquisita.
Le difficoltà avute dal difensore degli appellati per il tardivo deposito della seconda memoria istruttoria in data 15.10.2015, anziché nell'ultimo giorno utile del
14.10.2015, evenienza ben descritta nell'istanza di rimessioni in termini (all. M del fascicolo degli appellati), insieme ai diffusi rimedi azionati de repente dal difensore, consentono anche di ritenere corretta l'ordinanza del 15.6.2016 che l'ha accolta, sia la rimessione in termini di cui hanno beneficiati gli appellati. Gli appellati hanno infatti dimostrato: a) che la causa del disservizio patito dal difensore (mancata erogazione della linea internet) è dipeso dall'arbitrario fatto del terzo (Telecom Italia s.p.a.) e non da un difetto organizzativo dello studio;
b) di essersi attivato in modo subitaneo e con rimedi diffusi e non certo di mero stile (autonoma lettera di diffida e diffida legale sottoscritta da altro avvocato interessato, denuncia del disservizio alla Agcom, attivazione del procedimento dinanzi al Co.re.com., che ha poi ordinato alla compagnia 6 telefonica di riattivare l'utenza: v. doc. n. 1 del fascicolo degli appellati) chiedendo, ove non fosse sufficiente la documentazione allegata, anche la prova testi su capitoli specifici e l'ispezione del proprio studio professionale al fine di verificare la dotazione delle apparecchiature tecniche di cui disponeva.
Ne deriva la correttezza della decisione istruttoria anche ricordando la linea netta tra l'imprevisto insormontabile e la negligenza professionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 6431 del 2025, che fa luce sul difetto di organizzazione dello studio e del proprio lavoro atto a non poter mai giustificare il mancato rispetto di un termine), avuto riguardo allo scarno
(per non dire appena percettibile) spirare del termine deputato al deposito dell'atto difensivo e stante l'evidente comportamento (illecito) del terzo Telecom Italia s.p.a. nell'interruzione del servizio di rete, evento non certo dipeso dall'organizzazione interna dello studio professionale, ma configurabile come impedimento assoluto e inaspettato, che va oltre la normale prevedibilità e che non poteva essere superato con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 17729/18 e Cass. n. 363/2017), tanto che il professionista ha fronteggiato l'evento con numerose e repentine reazioni consentite dall'ordinamento, risolvendo la problematica per mezzo di un provvedimento di un pagina 6 di 11 ente amministrativo terzo, quale il Co.re.com.
Se ciò è vero, ne consegue l'ammissibilità e utilizzabilità delle prove assunte con la seconda memoria istruttoria, avendo il primo Giudice comunque autorizzato il deposito cartaceo del documento di offerta economica b07-09 oggetto di tempestiva istanza di verificazione - ord. del 15.06.2016 - e che non si pone neppure giusti gli altri documenti di comparazione che sono poi stati analiticamente utilizzati nella c.t.u. grafologica.
Ed il contratto di acquisto (o la commissione dell'impianto in questione) aveva avuto ben più che un principio di esecuzione, tanto che l'appellante aveva corrisposto un acconto (fattura n. 46 del 2013) chiedendo poi con lettera del 20.12.2013 (doc. G – fascicolo appellati) la consegna dei relativi schemi con specifico riferimento alla “Linea
, schemi che sono stati consegnati e allegati alla seconda Parte_4 memoria istruttoria degli appellati, e che depongono anche per il comportamento secondo buona fede e ispirato a correttezza da parte della . Parte_2
La c.t.u. depositata il 16.5.2019 è poi concludente nell'aver attribuito la sottoscrizione del documento denominato “Offerta B07_09” (doc. n.2 – fascicolo appellati) a nella qualità di l.r.p.t. di ciò che Parte_3 Parte_1 7 conferma l'esistenza di un contratto in cui era ricompresa la prestazione oggetto della fattura n 51/2013 con oggetto “impianto elettrico pressa e macinazione” (v. doc. n. 3 del fascicolo degli appellati). L'elaborato peritale non è stato soggetto a critiche efficaci da parte dell'appellante che ha inteso, invece, percorrere la tesi dell'inammissibilità della memoria istruttoria e della conseguente istanza di verificazione che ha poi dato luogo alla consulenza grafologica. Il disconoscimento, invece, non risulta essere stato coltivato con particolare dovizia dall'appellante, venendo proposto in sede di opposizione e all'udienza del 15.6.2017, e che risulta superato dalle risultanze grafologiche e dalla legittima proposizione dell'istanza di verificazione tempestivamente avanzata mediante il deposito della comparsa di costituzione all'udienza del 15.7.2015.
Quanto alle deposizioni testimoniali, la critica che ne opera l'appellante muove da un presupposto irrilevante, ovvero che vi sarebbe stata confusione tra le fatture emesse da e , tale per cui il pagamento di cui alla fattura Controparte_5 Parte_2 azionata in monitorio si era già verificato e che alcuni dipendenti lavorassero per conto di e non per conto della ditta , ragion per cui non era Controparte_5 Parte_2 possibile definire con certezza a chi spettasse il saldo della prestazione effettuata.
pagina 7 di 11 Peraltro, la confusione tra fatturazioni sembrerebbe finanche derivare da una precisa indicazione del reparto contabile della società appellante (v. doc. nn. n-9-13 del fascicolo degli appellati) per cui le fatturazioni sarebbero state emesse ai fini di non precludere il conseguimento dei contributi di PSR.
Elementi dirimenti su questo versante sono la considerazione che alla persona di erano riconducibili, quale l.r.p.t., sia sia la ditta Parte_2 Controparte_5 individuale di cui era titolare, nonché la deposizione di che al tempo Testimone_1 lavorava come elettricista alle dipendenze di e che aveva Parte_2 effettivamente realizzato l'impianto elettrico oggetto di pagamento, resa all'udienza dell'11.10.2018, l'assenza di c.t.u. contabile che avrebbe potuto suffragare le tesi dell'appellante, essendo viceversa inutile l'allegazione della c.t.p. sugli assunti malfunzionamenti della parte elettronica ed elettrica dell'impianto installato non collocabili nel tempo né eziologicamente ricollegabili ad un fautore del presunto danno.
Del resto, che l'impianto elettrico per pressa e macinazione fosse stato realizzato anche con l'intervento di (fatto questo appunto irrilevante) si desume Controparte_5 anche dalle deposizioni del tese dipendente di che ha Persona_1 Controparte_5 8 confermato di aver partecipato all'elaborazione dei disegni dei quadri elettrici dell'impianto elettrico oggetto dell'ordine di acquisto e ha dichiarato nello stesso tempo che parte della documentazione di progetto era riferibile all'impianto realizzato dalla ditta (v. ud. del 16.03.2018). Parte_2
Le risultanze acquisite depongono allora per la realizzazione dell'impianto da parte della ditta con l'effetto che il terzo motivo di appello - teso ad Parte_2 avversare le risultanze istruttorie derivate dalla ammissibilità dell'atto difensivo e dal positivo accoglimento dell'istanza di rimessioni in termini – risulta infondato, venendo meno i presupposti per l'accoglimento della critica avverso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dagli appellati con la memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c.
Il quarto motivo di appello, incentrato sul rigetto della domanda riconvenzionale per il danno lamentato, è sfornito di prova. Stante l'assenza di c.t.u. non è possibile stabilire se il malfunzionamento dei processi automatizzati dell'impianto in questione sarebbe stato causalmente addebitabile alla ditta , o a o, Parte_2 Controparte_5 ancora, a società che sarebbe stata interpellata dall'appellante Controparte_6 proprio al fine di ripianare le problematiche insistenti sulla apparecchiatura fornita e pagina 8 di 11 realizzata dalla ditta , posto che nei silos avevano lavorato molteplici Parte_2 società, anche in forma congiunta, senza contare che le presunte carenze dell'impianto relative alla parte meccanica erano state affidate a soggetto giuridico ancora diverso, ovvero la Controparte_7
Va anche dato atto che assenti sono le fonti negoziali da cui poter desumere che l'appellante avrebbe corrisposto a società terze le forniture per i lavori effettuati dalla ditta , o che essa si sarebbe avvalsa della collaborazione concertata con Parte_2 soggetti terzi. Né è possibile determinare se il provvedimento sanzionatorio della
[...] in seguito a sopralluogo del 28.11.2013 (v. doc. n. 8 dell'opposizione a d.i. del Pt_5 fascicolo dell'appellante) per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da hccp (o comunque la lamentata mancanza di conformità degli impianti che gli appellati avevano documentato con la seconda memoria istruttoria: v. il doc. n. 7/n) abbia una qualche refluenza rispetto ai malfunzionamenti elettronici. In effetti dal verbale di sopralluogo emerge un accertamento con il quale gli operatori sanitari davano atto di non aver potuto sondare le problematiche tra la produzione del mangimificio ed il software centrale, del che la tracciabilità era stata evidenziata di fatto e con 9 approssimazione, soprattutto ricorrendo a documentazione cartacea e non a rilevamenti tecnici di sistema o specialistici, con l'aggiunta che il personale addetto non era stato in grado, utilizzando il software di supervisione del processo di produzione, di garantire efficaci operazioni di tracciabilità e che l'impianto produttivo non risultava dotato di un idoneo software di gestione del processo. Tali elementi sembrano, invero, più riconducibili ad una carenza di progettazione del software che all'operato della ditta
, senza contare che l'appellante aveva interessato della problematica Parte_2
(più precisamente del “controllo dei processi produttivi dello stabilimento”) la società
come risulta dal doc. n. 9 del fascicolo dell'appellante, ciò che Controparte_8 conforta la conclusione che il problema tecnico non fosse stato causato dalla ditta che, diversamente, avrebbe fornito garanzia specialistica e assistenza per la Pt_2 risoluzione dello stesso, stante anche la costanza del comportamento improntato a buona fede e correttezza nei confronti della società destinataria della prestazione.
La domanda di restituzione avanzata in via riconvenzionale, peraltro, appare di difficile lettura e formulata genericamente atteso che non si comprende cosa potrebbe avere (rectius “avrebbe potuto avere”) ad oggetto le somme illegittimamente addebitate pagina 9 di 11 (se illegittimo è l'addebito vuol dire che illegittimo ne è stato il pagamento) e la richiesta della somma di € 25.000,00 o quella diversa risultante nel corso del giudizio, a fronte del malfunzionamento dell'impianto e dei maggiori costi che sarebbero stati sostenuti dalla società appellante, sebbene sforniti di prova, oltre che “per il pregiudizio patito dal Sig. per la falsa attribuzione della firma apposta in calce al suddetto preventivo”. Parte_3
Trattasi, peraltro, di articolazione di domanda inammissibile perché avanzata nei confronti di soggetto che non ha agito in proprio nel presente giudizio.
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Ora, si crede che l'appello incidentale formulato dagli appellati, benché non epigrafato, titolato, né oggetto di specifico paragrafo di trattazione, possa essere ricondotto alla richiesta di una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite non possono allora che seguire il principio della soccombenza e vanno poste a carico di tanto per il primo grado quanto per il Parte_1 presente grado di giudizio nel rapporto processuale con le parti appellate costituite, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, 10 dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio (valore della controversia indeterminabile di media complessità ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) e in conformità alla nota spese per il grado di appello.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese del grado di appello nel rapporto processuale tra l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e la contumace Controparte_4 CP_3 in persona dei l.r.p.t..
[...]
Non vanno revisionate le spese di c.t.u. poste in primo grado ad esclusivo carico di dato che l'espletamento della consulenza tecnica Parte_1 grafologica è insorto dal comportamento processuale della parte opponente, infine soccombente, che con la prima difesa utile ha avanzato il disconoscimento del contratto d'ordine posto a fondamento della pretesa creditoria (insieme alla fattura contabile), determinando così l'opposta a proporre la conseguente istanza di verificazione.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del pagina 10 di 11 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di Controparte_4 in persona dei l.r.p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
[...] rigetta l'appello principale proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 762/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 16.5.2023: accoglie l'appello incidentale formulato dagli appellati e per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, condanna in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t. a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a e nelle l.r.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
che liquida per il primo grado in € 15.000,00 per compensi professionali e per Pt_2 il grado di appello in € 5.537,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
11 dichiara irripetibili le spese del rapporto processuale di appello tra Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e la contumace
[...] [...] in persona dei l.r.p.t.; Controparte_4 dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a norma del comma 1-bis dell'art. 13.
Perugia, 2.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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