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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1630/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 20.6.2025
DA
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti Cristina Basiaco e Sabina Cudicio
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con i proc. e dom. avv.ti Piero Pericolo e Francesco Pittini
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
UD
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Comune di Durazzo
(Albania) con in data 14.4.2009 (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di UD); che dall'unione erano nate le figlie (2012) e Per_1 Per_2
(2015), entrambe minorenni e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata per i plurimi maltrattamenti fisici e psicologici subìti per mano del marito (cui era stata applicata dal GIP di UD la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di comunicazione con la moglie, oltre al divieto di dimora nel Comune di UD), ha Parte_2 convenuto il marito davanti all'intestato Tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio con addebito ove il resistente intendesse scegliere l'applicazione della legge nazionale albanese, ovvero la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito ed alle condizioni di cui al ricorso ove egli avesse optato per l'applicazione della legge italiana.
Si è costituito in giudizio -benché tardivamente- il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, non intendendo optare per l'applicazione della legge nazionale albanese, ma a condizioni diametralmente opposte, sia sotto l'aspetto economico che con riferimento all'affidamento, mantenimento e diritto di visita genitori/figli.
Previa dichiarazione di inammissibilità delle domande formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473bis 15 c.p.c., alla prima udienza del 4.12.2025, riqualificata la domanda come “separazione personale”, il giudice ha adottato dei provvedimenti provvisori concordati dai coniugi stessi. Alla medesima udienza le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che contrassero CP_1 Parte_2 matrimonio in Comune di Durazzo (Albania) in data 14.4.2009;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UD di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 69, parte seconda, serie C, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in UD, nella Camera di Consiglio dd. 4.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini