Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6393/2022, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato
Ruocco
Attrice
e
(P.I. ) CP_1 P.IVA_2
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) accertare che la società ha emesso le seguenti CP_1 fatture nei confronti della società n. 20/2021 Parte_1 dell'importo di euro 105.394,46 (parzialmente pagata per l'importo di euro 45.394,46) - e fattura n. 31/2021 dell'importo di euro
26.070,80;
2) accertare che le suddette fatture n. 20/2021 dell'importo di euro 105.394,46 (parzialmente pagata per l'importo di euro
45.394,46) - e fattura n. 31/2021 dell'importo di euro 26.070,80 - venivano regolarmente registrate nell'anno 2021 dalla società
; Parte_1
26.070,80 - nei confronti della Parte_1
4)dichiarare l'illegittimità delle fatture n. 20/2021 dell'importo di euro 105.394,46 (parzialmente pagata per l'importo di euro
45.394,46) e n. 31/2021 dell'importo di euro 26.070,80, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto di credito da esse portato;
5) ordinare alla società di annullare e CP_1 stornare le fatture n. 20/2021 dell'importo di euro 105.394,46 e n. 31/2021 dell'importo di euro 26.070,80 con emissione di precipua nota di credito;
6) Condannare la convenuta a risarcire la per Parte_1 tutti i danni diretti ed indiretti ad essa cagionata, in virtù dell'inadempimento posto in essere, secondo il criterio di equità;
7) Condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite oltre iva e cpa in favore dello scrivente procuratore;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio ed ha Parte_1 CP_1 dedotto: di avere ricevuto in data 22.01.2021 e 02.02.2021 dalla convenuta la fattura n. 20/2021 dell'importo di CP_1 euro 105.394,46, parzialmente pagata per l'importo di euro
45.394,46, e la fattura n. 31/2021 dell'importo di € 26.070,80; che a seguito di verifiche condotte nella seconda parte dell'anno
2021 aveva riscontrato che le suddette fatture indicavano merce mai consegnata;
che aveva chiesto alla convenuta chiarimenti ma non aveva ottenuto risposta;
che la società non CP_1 aveva provveduto allo storno/annullamento delle fatture, né alla emissione delle note di credito;
che in data 30.12.2021 era venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico nel quale gli veniva contestato il reato previsto e punito dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000; che tale comportamento della convenuta gli aveva cagionato un danno diretto ed indiretto.
Sulla base di tali presupposti ha chiesto di annullare le fatture emesse da , di chiarare l'insussistenza del credito portato CP_1 dalle fatture, di condannare la convenuta al risarcimento del danno.
è stata regolarmente citata in giudizio(vedi CP_1 notifica a mani proprie del 22.9.2022)ma non si è costituita e con decreto del 21.9.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata.
La ha denunciato che la convenuta aveva emesso le Parte_1 fatture n. 20/2021 dell'importo di euro 105.394,46 e n. 31/2021 dell'importo di euro 26.070,80 senza che alla loro emissione facesse seguito la consegna della merce fatturata.
La ditta individuale non ha dimostrato la consegna CP_1 delle merce indicata nelle fatture 20/2021 e 31/2021.
Consegue:
che è rimasto indimostrato il presupposto per l'emissione delle fatture 20/2021 e n. 31/2021;
che le fatture devono essere annullate;
che non sussiste un credito della convenuta corrispondente agli importi indicati nelle fatture nn. 20/2021 e 31/2021.
Non è dimostrato che l'attrice abbia subito un danno in conseguenza della emissione delle fatture.
E' stato dedotto ma non dimostrato che il legale rappresentante della era stato sottoposto ad un procedimento penale Parte_1 per il reato previsto e punito dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000.
E' stato dedotto ma non provato che per la fattura n. 20/2021 era stato versato l'importo di euro 45394,46.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della ditta ogni diversa
[...] CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla le fatture n. 20/2021 dell'importo di euro 105.394,46 e
31/2021 dell'importo di euro 26.070,80 emesse dalla ditta CP_1
nei confronti della
[...] Parte_1
2) dichiara che non sussiste un credito della ditta CP_1 nei confronti della corrispondente all'importo Parte_1 delle fatture nn. 20/2021 e 31/2021;
3) rigetta l'istanza risarcitoria della;
Parte_1
6)condanna la ditta al pagamento delle spese del CP_1 giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Renato Ruocco.
Napoli, 21.5.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa