Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
dott.ssa Elvira TE Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 811/2024 R.G. promossa
DA
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Stefania Fresta;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_1
n. 2697/2024 del 15.5.2024, per i motivi da intendersi qui integralmente trascritti.
La parte appellata non si è costituita e non vi è prova in atti della notifica dell'appello.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio. (cfr. Cass. 6159/2018, Cass. 20613/2013, Cass. SS.UU.
20604/2008).
Qualora il convenuto non si costituisca e il Giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è quindi definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (vd. Cass. 2005/2015 e, più di recente, Cass. 2591/2023)
L'appello va pertanto dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
Nulla per le spese.
Sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater del d.p.r. n.
115/2002, a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”, ove dovuto (Cass. Sezioni Unite
n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando,
dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa
n. 860/2021 del 13.7.2021.
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 7/01/2024.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira TE