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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1152 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, elettivamente domiciliata in Palermo - via Marchese di Roccaforte Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'avv. Rosanna Mangiapane che la rappresenta e difende. Appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore;
- , in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore,
- , in persona del Controparte_4
Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliati per legge presso gli uffici di Via V.Villareale n.183. Appellati-
All'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 29 ottobre 2020 , premesso di essere stata Parte_1 immessa nel ruolo dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, in data 28/11/2015, a seguito di diversi anni di precariato iniziati nell'a.s. 1999/2000, chiedeva al Tribunale di Palermo G.L. che, disposto l'integrale riconoscimento - sia ai fini giuridici, che economici - del servizio pre-ruolo prestato presso istituti
1 scolastici statali e anche presso scuole pareggiate e paritarie, l'Amministrazione scolastica venisse condannata a riconoscere la posizione stipendiale effettivamente maturata e a corrisponderle le relative differenze retributive, oltre accessori come per legge. In particolare deduceva che i servizi in questione erano stati valutati dal CP_1 sia per la ricostruzione della carriera, sia per la collocazione nella corretta fascia stipendiale al momento dell'assunzione - ai sensi dell'art. 1, c. 485, d.lgs. n. 297/1994, sicché lamentava di non aver usufruito nel periodo di precariato degli scatti di anzianità riservati ai docenti pre-ruolo e che i servizi svolti prima dell'assunzione in ruolo erano stati illegittimamente valutati in forma ridotta, anziché integrale, in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Aggiungeva che il , in sede di ricostruzione della carriera, aveva applicato il CP_1
CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 19/7/2011 - che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 anni – negandole l'applicazione della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti sancita dall'accordo sindacale del 4/8/2011 ed illegittimamente ed esclusivamente riservata ai docenti di ruolo alla data dell'1/9/2010. Nel contradditorio delle parti, con sentenza n. 1541/2023 dell'8 maggio 2023 il G.L. respingeva la domanda volta al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, riscontrando che, escluso il periodo di servizio prestato, dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2012/2013, presso l'istituto , privo dello status di “istituzione Parte_2 scolastica pareggiata”, accertava, attraverso i certificati di servizio prodotti, che la ricorrente aveva svolto di fatto un servizio pre-ruolo presso gli istituti statali di complessivo ammontare pari ad anni 7 mesi 1 e giorni 1 e, come tale, inferiore a quello riconosciutole dall'Amministrazione convenuta, con il decreto di ricostruzione di carriera del 26.02.2018. Ometteva di pronunciarsi in ordine alle altre domande dirette al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica ai fini della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, ed all'applicazione della clausola di salvaguardia, prevista dall'accordo sindacale del 4/8/2011, che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010.. Con l'odierno atto di appello, depositato il 6.11.2023, si duole di tale Parte_1 carenza processuale, ed ha reiterato, in forma di doglianza, le domande in argomento.
2 L'Amministrazione convenuta si è costituita contestando l'applicabilità alla docente, assunta dopo il 1° settembre 2010, della rivendicata clausola di salvaguardia e reiterando l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi ai singoli ratei maturati oltre il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
****** Ciò premesso l'appello è fondato. Difatti, come già argomentato da questa Corte in diverse pronunce, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
-Secondo la suddetta clausola le “ragioni oggettive” che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”;
- la sola natura temporanea del rapporto non configura “ragione oggettiva” poiché ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. La questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. ord. n.6146/2019; ord. n.3473/2019; ord. n.27950/2017), che ha costantemente ribadito i principi fissati dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
3 lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
[...]
; 8.9.2011, causa C. – 177/10 RO Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit. punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans. Cit. punto 55)”. Con particolare riferimento alla tutela dell'anzianità di servizio del personale precario giova il richiamo alla sentenza n. 22558 del 2016 della S.C. laddove si è affermato che: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato". Ha stabilito la S.C. che, in base all'art. 79 CCNL di comparto, la progressione economica compete al solo personale di ruolo con la maturazione dell'anzianità di servizio e che, invece, ai dipendenti assunti con contratti a termine, ancorché reiterati,
4 è sempre applicato (con ogni contratto) il trattamento economico iniziale, ed ha indagato circa le condizioni di impiego che, parificando di fatto le caratteristiche della prestazione dei lavoratori con contratto a termine a quelli di ruolo, impongono di ritenere ingiustificata la disparità di trattamento, condivisibilmente ravvisandole nella annualità dell'incarico secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 14, l. n. 124/99 (“ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974- 1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Applicati i principi ermeneutici che precedono nella fattispecie in esame, deve allora ritenersi che l'esclusione dalle progressioni contrattuali non trovi giustificazione in alcuna ragione oggettiva. E, poiché, come è pacifico, il su indicato requisito temporale sussiste per l'odierna appellante, essendo stata costei reiteratamente assunta con contratti a termine annuali di durata superiore a 180 giorni, deve essere accolta la domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia, sulla quale non si è pronunciato il Tribunale. Giova premettere che la disposizione invocata dalla ricorrente è quella dettata dal CCNL Scuola del 2011 il quale, nell'operare la rimodulazione delle posizioni stipendiali del personale scolastico – con l'unificazione delle precedenti fasce 0-2 anni e 3-8 anni, nella fascia 0-8 anni – , all'art. 2 comma 3° ha introdotto una disposizione transitoria la quale recita:
1. Le posizioni stipendiali di cui alla Tab. B allegata al CCNL sottoscritto il 23/01/2009 sono ridefinite secondo e indicazioni di cui all'allegata Tab. A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 inserito o che abbia maturato l'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8” anni conserva “ad personam” il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. 3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam” , al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “ 3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. E' evidente la ratio della disposizione transitoria in parola la quale, innestandosi nella nuova struttura retributiva del personale scolastico – caratterizzata dalla eliminazione dello scalone 3-8 anni – ha inteso conservare (salvaguardare) per il personale in servizio ad una certa data (1/9/2010) il diritto “quesito” a fruire dell'incremento retributivo viceversa abolito per i docenti neo- assunti.
5 Orbene, alla stregua di una interpretazione conforme a tale finalità e di una regola di correttezza giuridica, la disposizione di favore non trova applicazione prima facie nei confronti della ricorrente atteso che essa non rientra tra il personale “già” in servizio alla data dell'1/9/2010 in quanto è stata assunta successivamente (a.s. 2015/2016). E, tuttavia, effetto della prospettata divergente applicazione sarebbe che, a differenza di docenti di ruolo titolari della prevista anzianità di servizio alla data dell'1/9/2010 , i docenti a termine, titolari della medesima anzianità di servizio pre- ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero, in assenza di una plausibile ragione oggettiva, un trattamento deteriore rispetto ai primi, destinatari del beneficio della conservazione “ad personam” dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che proprio la portata del principio di non discriminazione intende evitare. E' infondata l'eccezione di prescrizione, il cui termine, decorrendo dalla data di immissione in ruolo (28/11/2015) non era maturato al momento del deposito del ricorso di primo grado. La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata sotto tale profilo, dovendosi dichiarare il diritto di , a far data dalla immissione in ruolo, di fruire dei Parte_1 benefici economici connessi all'applicazione della clausola di salvaguardia e di beneficiare del trattamento retributivo dalla stessa garantita al personale di ruolo. Le spese del doppio grado possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda e per la restante quota vanno regolate secondo soccombenza e liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1541/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo l'8 maggio 2023, dichiara che ha diritto, a far data dalla immissione in ruolo, Parte_1 all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 e a conservare la retribuzione spettante in base alla fascia stipendiale “3-8” anni fino al conseguimento della fascia stipendiale successiva. Condanna Il a corrispondere all'appellante le differenze Controparte_1 retributive dovute per effetto dell'accertato diritto, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al saldo. Compensa per metà le spese del precedente grado di giudizio e condanna il CP_1 al ristoro, in favore del difensore dell'appellante, quale distrattario, della restante quota, che liquida in € 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
6 Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa per metà le spese di questo grado e condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del difensore dell'appellante, quale distrattario, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.736,60 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso in Palermo, il 30 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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