Art. 10. Edilizia residenziale sociale 1. In attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree ((urbanizzate)) e dei tessuti ((edilizi esistenti)) attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all' articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale ((...)) l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato ((, nonche' alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)) . ((Ai fini del presente articolo,)) Si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita ((o assegnazione)) , per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
4. ((Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati)) provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro ((la data di entrata in vigore del presente decreto)) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma ((e diverso sedime)) nel lotto di riferimento ((comunque dotato di infrastrutture e servizi)) , nei limiti di quanto previsto dall' articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ;
c) variazione della destinazione d'uso ((di edifici)) anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali ((...)) ;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80)) ;
((5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto)) 6. Entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell' articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 , e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni ((recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,)) approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia ((, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,)) e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, e nel rispetto dei commi 1 e 4)) .
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi ((o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici)) , vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario ((, della destinazione agricola dei suoli)) e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, ((lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis)) , nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.
(( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si esprima in merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita', anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , debbano essere destinati alla alienazione.
10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e' sostituito dal seguente:
"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166 . In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalita' di cui all' articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 . Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione"))
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all' articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale ((...)) l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato ((, nonche' alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)) . ((Ai fini del presente articolo,)) Si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita ((o assegnazione)) , per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
4. ((Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati)) provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro ((la data di entrata in vigore del presente decreto)) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma ((e diverso sedime)) nel lotto di riferimento ((comunque dotato di infrastrutture e servizi)) , nei limiti di quanto previsto dall' articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ;
c) variazione della destinazione d'uso ((di edifici)) anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali ((...)) ;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80)) ;
((5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto)) 6. Entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell' articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 , e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni ((recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,)) approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia ((, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,)) e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, e nel rispetto dei commi 1 e 4)) .
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi ((o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici)) , vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario ((, della destinazione agricola dei suoli)) e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, ((lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis)) , nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.
(( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si esprima in merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita', anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , debbano essere destinati alla alienazione.
10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e' sostituito dal seguente:
"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166 . In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalita' di cui all' articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 . Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione"))