CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 23/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3835/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi - P.le Forni N. 1 26900 Lodi LO
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso 26866 Sant'Angelo Lodigiano LO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 2 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000712020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000712020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000712020 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo nel corso di un'attività di controllo svolta nei confronti Società_1della società “ S.R.L.”, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Resistente_1di Lodi notificava in data 13/09/2021, al OR l'avviso di accertamento n. T9R01I20071/2020, con il quale accertava un reddito non dichiarato per Euro 26.259,00, pertanto chiedeva le maggiori imposte IRPEF per Euro 10.681,00, Add.le regionale IRPEF pe Euro 450,00 e addizionale comunale per Euro 210,00. L'articolata vicenda che aveva portato all'accertamento di un reddito non dichiarato Resistente_1era la seguente, - Il OR deteneva fino al 20/06/2013 una quota di Società_2 P.IVA_1partecipazione del 90% nella società SRL (C.F.: ) svolgente attività di “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Nominativo_1(Cod. att. 70120)” mentre il restante 10% era posseduto dal coniuge
. - Con atto notarile del 20/06/2013 le suddette quote di partecipazione erano Società_3 P.IVA_2state alienate alla società SRL (C.F.: ) che a sua volta Società_2con atto di fusione del 21/11/2014 incorporava la predetta società SRL. Le cessioni di quote sono state effettuate al prezzo di euro 1.075.000,00 per la Resistente_1 Nominativo_1quota del OR e di euro 119.500,00 per quella della ORa - . Società_3 Società_1La società SRL vantava un credito nei confronti di P.IVA_3SRL(C.F.: ) per la cessione di un contratto di appalto il cui Società_4committente era la P.IVA_4 Società_5-C-F.: (ora: SC). - Al Società_3fine di estinguere il proprio debito (derivante dalla cessione di quote) la SRL aveva corrisposto al ricorrente tramite versamenti rateizzati l'importo di euro 433.000,00(nel periodo 28/10/2013-15/01/2015) mentre attraverso un'operazione di cessione del credito la restante parte sarebbe stata corrisposta dalla Società_5 SC. Come evidenziato nell'avviso di accertamento il credito residuo risultava essere pari ad euro 642.000,00 nei confronti del OR Resistente_1 (1.075.000,00 433.000,00) ed euro 119.500,00 nei confronti ORa Nominativo_1 Società_5. - La SC cedeva ai coniugi tre immobili per i quali era stato appurato (p.v. di contraddittorio del 21/07/2020 prot. 12830 e processo verbale di contraddittorio dell'08/09/2020 prot. 12830) che il prezzo non era stato effettivamente riscosso e che l'iva inizialmente pagata è stata retrocessa attraverso emissione di assegni. Pertanto come emerso nel corso dei contraddittori si Società_4è realizzata una compensazione tra i reciproci crediti. - La SC in aggiunta alla cessione di immobili di cui sopra aveva effettuato nei confronti del Resistente_1OR pagamenti per complessivi euro 193.259,02 nell'anno 2015 (oltre ad euro 27.585,00 nel 2016, euro 33.715,00 nel 2017 ed euro 36.780,00 nel 2018). - Come si evince dall'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, il valore Nominativo_1dell'immobile acquistato da (euro 120.000,00) era stato imputato al pagamento dell'intero prezzo di cessione delle quote della stessa mentre tutti gli Resistente_1altri pagamenti sono stati imputati al OR . Ne conseguiva che, a fronte di Resistente_1un credito originario residuo di euro 642.000,00, il OR aveva ricevuto nel 2015 immobili per un valore complessivo di euro 475.000,00 e denaro per un importo complessivo pari ad euro 193.259,02 (di cui euro 2.084,00 imputati ad interessi). - Pertanto l'eccedenza di importi ricevuti pari ad euro 26.259,00 nell'anno 2015 era stata considerata reddito rientrante nella categoria di cui all'art. 67 comma 1 lett l. d.P.R. 917/86 per l'importo pari ad euro 24.175,00 e reddito di capitale di cui all'art. 44 DPR 917/86 per l'importo di euro 2.084,00 imputato ad interessi. Resistente_1Avverso l'avviso di accertamento il OR , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale eccepiva l'errata ricostruzione contabile sull'imputazione del versamento iniziale di Euro 433.000,00, sull'imputazione del valore degli immobili con particolare riferimento a quello acquistato dalla figlia Resistente_1 tramite donazione indiretta, sull'imputazione dei versamenti successivamente effettuati, sulla ripresa a tassazione degli assegni ricevuti a titolo di retrocessione dell'IVA nonché sulla ripresa a tassazione degli importi ricevuti a titolo di restituzione di cauzione per gli immobili ceduti ed oggetto di locazione;
altresì, vizi di motivazione dell'atto. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate di Lodi, si costituiva con proprie controdeduzioni, contestava quanto asserito e dedotto dal ricorrente, sosteneva la correttezza del proprio operato, nonché la legittimità della pretesa. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Lodi, sezione seconda, con sentenza n. 53/2024 del 10/06/2024 depositata il 05/07/2024, accoglieva il ricorso, con vittoria di spese. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate, proponeva appello, eccepiva violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 600/1973 nonché erronea ed omessa valutazione dei fatti di causa nella parte in cui i giudici di prime cure non avevano riconosciuto la sussistenza dei presupposti che legittimavano l'imputazione di maggiori redditi in capo al ricorrente. Infine, violazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nonché carenza di motivazione in relazione alla condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio. Concludeva con la richiesta di accoglimento dell'appello e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di accertamento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellato non risulta costituito. La controversia è trattata all'udienza del 09 febbraio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante Ufficio, lamenta violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 600/1973 nonché erronea ed omessa valutazione dei fatti di causa nella parte in cui i giudici di prime cure non hanno riconosciuto la sussistenza dei presupposti che legittimano l'imputazione di maggiori redditi in capo al contribuente. Infine, violazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, altresì, carenza di motivazione in relazione alla condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio. Le censure sono fondate, pertanto, l'appello merita di essere accolto. Secondo la tesi dei primi giudici, “l'attribuzione al solo ricorrente del pagamento di parte del debito per complessivi euro 433.00,00 mediante versamenti del debitore Società_3 s.r.l., sul C/C intestato al ricorrente è arbitraria”, in quanto gli importi sarebbero dovuti essere imputati in proporzione alle quote di partecipazione, a parere di codesta Corte non è condivisibile. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici e dal ricorrente, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui questo giudice non intende discostarsi, la circostanza che un conto corrente bancario sia cointestato, di per sé, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di poter ritenere e/o presumere, anche sulla base di altri elementi in suo possesso (i.e.: rispettive quote creditorie;
specifiche condizioni “personali” e/o “professionali” dei soggetti coinvolti nelle operazioni, etc.), che le somme accreditate e confluite nel suddetto conto siano Resistente_1imputabili, come nel caso di specie, all'uno ( ), piuttosto che Nominativo_1all'altro soggetto/coniuge ( ) a prescindere dalla cointestazione del conto corrente. A tal proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20981, che sia pure nell'ambito di un accertamento basato sulle indagini finanziarie ex art. 32 comma 7 DPR 600/73 afferma un principio secondo cui la cointestazione del conto non si riflette sulla effettiva imputabilità delle somme di denaro: “….Quanto al riferimento al conto cointestato con il coniuge, va rammentato che il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51 consente all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari anche se si tratta di conti cointestati al contribuente e ad altro soggetto ed anche se acquisiti tramite la Guardia di Finanza, atteso che i movimenti bancari, per i quali il comma 2, nn. 2 e 7 di detta norma contempla il potere dell'Ufficio di acquisire notizie dagli istituti di credito e di presumere il riferimento ad operazioni tassabili in assenza di prova contraria, sono quelli dei conti "intrattenuti" dal contribuente, vale a dire dei conti le cui poste attive o passive siano al medesimo imputabili, e tali caratteri sussistono anche per i conti congiuntamente intestati al contribuente e ad un terzo, non toccando la cointestazione, nei rapporti esterni, la posizione di ciascuno dei cointestatari di creditore o debitore, rispetto a tutte le operazioni annotate (Cass. 21 giugno 2001, n. 8457; si vedano anche Cass. 18 aprile 2003, n. 6232; 6 dicembre 2011, n. 26173; 30 novembre 2012, n. 21420). Ad ulteriore dimostrazione, che ha comportato l'attribuzione del maggior reddito al Resistente_1OR , é la prevalenza dello stesso nella gestione dell'intera operazioni, ove si evidenzia il fatto che l'acquisto dei due appartamenti, di cui uno intestato a Resistente_1 Nominativo_1 (valore euro 140.000,00) e l'altro intestato a (valore euro 120.000,00), è stato preceduto da contratto preliminare di compravendita registrato in data 08/04/2015 presso l'ufficio territoriale di Milano 6-serie 1t al Resistente_1numero19099, stipulato unicamente dal OR che si riservava la facoltà di nominare il futuro acquirente ai sensi dell'art. 1401 del Cod. Civ.(Contratto per persona da nominare). Pertanto, anche sulla errata imputazione del valore dell'immobile acquisito è pur vero che l'Ufficio non ha correttamente interpretato la richiesta di parte che non contestava l'imputazione della parte del prezzo riferibile alla nuda proprietà acquisita dalla figlia, bensì l'imputazione per intero del valore dell'immobile anziché al cinquanta per cento, ma questa circostanza non toglie validità alle osservazioni riportate dall'Ufficio che ha ampiamente dato risalto alla prevalenza Resistente_1del OR nell'intera operazione ai fini dell'imputazione allo stesso dell'intero valore dell'immobile. Sulla imputazione dei pagamenti retrocessi a titolo di IVA, poiché non risulta in discussione il fatto che (relativamente alla compravendita degli immobili in Società_5questione) il cedente/venditore (“ S.C.”) abbia, Resistente_1retrocesso al OR l'imposta sul valore aggiunto, per un ammontare complessivo pari ad Euro 59.500,00, l'Ufficio ha legittimamente considerato il Società_5suddetto importo quale pagamento eseguito dalla “ S.C.” a “scomputo” del credito residuo, pari ad Euro 167.000,00, vantato dal OR Resistente_1 (per effetto delle “compensazioni” derivanti dagli intercorsi accordi di cessione dei reciproci crediti/debiti) nei confronti della cooperativa medesima. In sostanza il diritto/obbligo di rivalsa esercitato in fattura (come del resto è stato fatto nel caso in esame) comporta la nascita in favore del venditore di un diritto di credito di cui si può disporre liberamente in forza di accordi contrattuali. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per le'effetto, dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Considerato che
l'appellato non si è costituito, nulla per le spese
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio. Nulla per le spese. Milano, lì 09/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3835/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi - P.le Forni N. 1 26900 Lodi LO
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso 26866 Sant'Angelo Lodigiano LO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 2 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000712020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000712020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9R01I2000712020 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo nel corso di un'attività di controllo svolta nei confronti Società_1della società “ S.R.L.”, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Resistente_1di Lodi notificava in data 13/09/2021, al OR l'avviso di accertamento n. T9R01I20071/2020, con il quale accertava un reddito non dichiarato per Euro 26.259,00, pertanto chiedeva le maggiori imposte IRPEF per Euro 10.681,00, Add.le regionale IRPEF pe Euro 450,00 e addizionale comunale per Euro 210,00. L'articolata vicenda che aveva portato all'accertamento di un reddito non dichiarato Resistente_1era la seguente, - Il OR deteneva fino al 20/06/2013 una quota di Società_2 P.IVA_1partecipazione del 90% nella società SRL (C.F.: ) svolgente attività di “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Nominativo_1(Cod. att. 70120)” mentre il restante 10% era posseduto dal coniuge
. - Con atto notarile del 20/06/2013 le suddette quote di partecipazione erano Società_3 P.IVA_2state alienate alla società SRL (C.F.: ) che a sua volta Società_2con atto di fusione del 21/11/2014 incorporava la predetta società SRL. Le cessioni di quote sono state effettuate al prezzo di euro 1.075.000,00 per la Resistente_1 Nominativo_1quota del OR e di euro 119.500,00 per quella della ORa - . Società_3 Società_1La società SRL vantava un credito nei confronti di P.IVA_3SRL(C.F.: ) per la cessione di un contratto di appalto il cui Società_4committente era la P.IVA_4 Società_5-C-F.: (ora: SC). - Al Società_3fine di estinguere il proprio debito (derivante dalla cessione di quote) la SRL aveva corrisposto al ricorrente tramite versamenti rateizzati l'importo di euro 433.000,00(nel periodo 28/10/2013-15/01/2015) mentre attraverso un'operazione di cessione del credito la restante parte sarebbe stata corrisposta dalla Società_5 SC. Come evidenziato nell'avviso di accertamento il credito residuo risultava essere pari ad euro 642.000,00 nei confronti del OR Resistente_1 (1.075.000,00 433.000,00) ed euro 119.500,00 nei confronti ORa Nominativo_1 Società_5. - La SC cedeva ai coniugi tre immobili per i quali era stato appurato (p.v. di contraddittorio del 21/07/2020 prot. 12830 e processo verbale di contraddittorio dell'08/09/2020 prot. 12830) che il prezzo non era stato effettivamente riscosso e che l'iva inizialmente pagata è stata retrocessa attraverso emissione di assegni. Pertanto come emerso nel corso dei contraddittori si Società_4è realizzata una compensazione tra i reciproci crediti. - La SC in aggiunta alla cessione di immobili di cui sopra aveva effettuato nei confronti del Resistente_1OR pagamenti per complessivi euro 193.259,02 nell'anno 2015 (oltre ad euro 27.585,00 nel 2016, euro 33.715,00 nel 2017 ed euro 36.780,00 nel 2018). - Come si evince dall'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, il valore Nominativo_1dell'immobile acquistato da (euro 120.000,00) era stato imputato al pagamento dell'intero prezzo di cessione delle quote della stessa mentre tutti gli Resistente_1altri pagamenti sono stati imputati al OR . Ne conseguiva che, a fronte di Resistente_1un credito originario residuo di euro 642.000,00, il OR aveva ricevuto nel 2015 immobili per un valore complessivo di euro 475.000,00 e denaro per un importo complessivo pari ad euro 193.259,02 (di cui euro 2.084,00 imputati ad interessi). - Pertanto l'eccedenza di importi ricevuti pari ad euro 26.259,00 nell'anno 2015 era stata considerata reddito rientrante nella categoria di cui all'art. 67 comma 1 lett l. d.P.R. 917/86 per l'importo pari ad euro 24.175,00 e reddito di capitale di cui all'art. 44 DPR 917/86 per l'importo di euro 2.084,00 imputato ad interessi. Resistente_1Avverso l'avviso di accertamento il OR , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale eccepiva l'errata ricostruzione contabile sull'imputazione del versamento iniziale di Euro 433.000,00, sull'imputazione del valore degli immobili con particolare riferimento a quello acquistato dalla figlia Resistente_1 tramite donazione indiretta, sull'imputazione dei versamenti successivamente effettuati, sulla ripresa a tassazione degli assegni ricevuti a titolo di retrocessione dell'IVA nonché sulla ripresa a tassazione degli importi ricevuti a titolo di restituzione di cauzione per gli immobili ceduti ed oggetto di locazione;
altresì, vizi di motivazione dell'atto. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate di Lodi, si costituiva con proprie controdeduzioni, contestava quanto asserito e dedotto dal ricorrente, sosteneva la correttezza del proprio operato, nonché la legittimità della pretesa. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Lodi, sezione seconda, con sentenza n. 53/2024 del 10/06/2024 depositata il 05/07/2024, accoglieva il ricorso, con vittoria di spese. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate, proponeva appello, eccepiva violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 600/1973 nonché erronea ed omessa valutazione dei fatti di causa nella parte in cui i giudici di prime cure non avevano riconosciuto la sussistenza dei presupposti che legittimavano l'imputazione di maggiori redditi in capo al ricorrente. Infine, violazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nonché carenza di motivazione in relazione alla condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio. Concludeva con la richiesta di accoglimento dell'appello e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di accertamento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellato non risulta costituito. La controversia è trattata all'udienza del 09 febbraio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante Ufficio, lamenta violazione dell'art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 600/1973 nonché erronea ed omessa valutazione dei fatti di causa nella parte in cui i giudici di prime cure non hanno riconosciuto la sussistenza dei presupposti che legittimano l'imputazione di maggiori redditi in capo al contribuente. Infine, violazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, altresì, carenza di motivazione in relazione alla condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio. Le censure sono fondate, pertanto, l'appello merita di essere accolto. Secondo la tesi dei primi giudici, “l'attribuzione al solo ricorrente del pagamento di parte del debito per complessivi euro 433.00,00 mediante versamenti del debitore Società_3 s.r.l., sul C/C intestato al ricorrente è arbitraria”, in quanto gli importi sarebbero dovuti essere imputati in proporzione alle quote di partecipazione, a parere di codesta Corte non è condivisibile. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici e dal ricorrente, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui questo giudice non intende discostarsi, la circostanza che un conto corrente bancario sia cointestato, di per sé, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di poter ritenere e/o presumere, anche sulla base di altri elementi in suo possesso (i.e.: rispettive quote creditorie;
specifiche condizioni “personali” e/o “professionali” dei soggetti coinvolti nelle operazioni, etc.), che le somme accreditate e confluite nel suddetto conto siano Resistente_1imputabili, come nel caso di specie, all'uno ( ), piuttosto che Nominativo_1all'altro soggetto/coniuge ( ) a prescindere dalla cointestazione del conto corrente. A tal proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20981, che sia pure nell'ambito di un accertamento basato sulle indagini finanziarie ex art. 32 comma 7 DPR 600/73 afferma un principio secondo cui la cointestazione del conto non si riflette sulla effettiva imputabilità delle somme di denaro: “….Quanto al riferimento al conto cointestato con il coniuge, va rammentato che il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51 consente all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari anche se si tratta di conti cointestati al contribuente e ad altro soggetto ed anche se acquisiti tramite la Guardia di Finanza, atteso che i movimenti bancari, per i quali il comma 2, nn. 2 e 7 di detta norma contempla il potere dell'Ufficio di acquisire notizie dagli istituti di credito e di presumere il riferimento ad operazioni tassabili in assenza di prova contraria, sono quelli dei conti "intrattenuti" dal contribuente, vale a dire dei conti le cui poste attive o passive siano al medesimo imputabili, e tali caratteri sussistono anche per i conti congiuntamente intestati al contribuente e ad un terzo, non toccando la cointestazione, nei rapporti esterni, la posizione di ciascuno dei cointestatari di creditore o debitore, rispetto a tutte le operazioni annotate (Cass. 21 giugno 2001, n. 8457; si vedano anche Cass. 18 aprile 2003, n. 6232; 6 dicembre 2011, n. 26173; 30 novembre 2012, n. 21420). Ad ulteriore dimostrazione, che ha comportato l'attribuzione del maggior reddito al Resistente_1OR , é la prevalenza dello stesso nella gestione dell'intera operazioni, ove si evidenzia il fatto che l'acquisto dei due appartamenti, di cui uno intestato a Resistente_1 Nominativo_1 (valore euro 140.000,00) e l'altro intestato a (valore euro 120.000,00), è stato preceduto da contratto preliminare di compravendita registrato in data 08/04/2015 presso l'ufficio territoriale di Milano 6-serie 1t al Resistente_1numero19099, stipulato unicamente dal OR che si riservava la facoltà di nominare il futuro acquirente ai sensi dell'art. 1401 del Cod. Civ.(Contratto per persona da nominare). Pertanto, anche sulla errata imputazione del valore dell'immobile acquisito è pur vero che l'Ufficio non ha correttamente interpretato la richiesta di parte che non contestava l'imputazione della parte del prezzo riferibile alla nuda proprietà acquisita dalla figlia, bensì l'imputazione per intero del valore dell'immobile anziché al cinquanta per cento, ma questa circostanza non toglie validità alle osservazioni riportate dall'Ufficio che ha ampiamente dato risalto alla prevalenza Resistente_1del OR nell'intera operazione ai fini dell'imputazione allo stesso dell'intero valore dell'immobile. Sulla imputazione dei pagamenti retrocessi a titolo di IVA, poiché non risulta in discussione il fatto che (relativamente alla compravendita degli immobili in Società_5questione) il cedente/venditore (“ S.C.”) abbia, Resistente_1retrocesso al OR l'imposta sul valore aggiunto, per un ammontare complessivo pari ad Euro 59.500,00, l'Ufficio ha legittimamente considerato il Società_5suddetto importo quale pagamento eseguito dalla “ S.C.” a “scomputo” del credito residuo, pari ad Euro 167.000,00, vantato dal OR Resistente_1 (per effetto delle “compensazioni” derivanti dagli intercorsi accordi di cessione dei reciproci crediti/debiti) nei confronti della cooperativa medesima. In sostanza il diritto/obbligo di rivalsa esercitato in fattura (come del resto è stato fatto nel caso in esame) comporta la nascita in favore del venditore di un diritto di credito di cui si può disporre liberamente in forza di accordi contrattuali. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per le'effetto, dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
Considerato che
l'appellato non si è costituito, nulla per le spese
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio. Nulla per le spese. Milano, lì 09/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)