Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 403 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. POMPILIO GIANCARLO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
(SEDE LEGALE), con l'Avv. MAZZAMAUROControparte_1 C.F. 1 ) VIA PRINCIPESSA CRISTINA MONACO CP 2 (
CLOTILDE 7 ROMA;
;
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva che: lavorava alle dipendenze di Controparte 1 dal 31.03.2006; dal 10 luglio 2014 al 24 marzo 2021 era stato ininterrottamente addetto con la funzione di direttore, presso l'Ufficio Postale di Laino Borgo;
al momento del deposito del ricorso prestava servizio presso l'ufficio postale Castrovillari;
in data 17.12.2019, [...]
CP_1 gli recapitava una lettera di contestazione disciplinare per operazioni irregolari¹; egli chiedeva di essere sentito con l'assistenza del sig. CP 3
1 La contestazione conteneva i seguenti addebiti (doc.1): "è emerso che Lei ha effettuato personalmente i pagamenti di seguito descritti senza le previste autorizzazioni aziendali, in materia di successione e, cosa ancora più grave, imitando sul titolo la firma della percipiente deceduta...Ciò stante, dalle indagini svolte dall'incaricato di FMSI analizzando il Giornale di Fondo del 27/04/2019, è risultato che alle ore 12:10:15 di quel giorno, dalla Postazione Lavoro 03 dell'UP di Latino Borgo, con userid "REGINAF1", Lei ha effettuato un riconoscimento con carta libretto riferita al rapporto Numer 1 e, con l'operazione nr.108, ha chiesto un "inquiry movimenti" procedendo poi, con l'operazione nr.109, al prelievo di €2.900,00 da quel titolo, estinto il 06/05/2019.... L'attenzione dell'incaricato di FMSI si è poi focalizzata su una serie di pagamenti di avvenuti in prosecuzione alle operazioni descritte ma in Parte_2 tabile riferita al prelievo appena menzionato. Con parte assenza di un della somma ricavata sono state effettuate, sempre in prosecuzione alle precedenti, nr. 3 operazioni di emissione di di seguito descritte per un complessivo Parte 2
-
-
erso il cliente di € 8.062,08, che dal Giornale importo di € 71.600,00, de di Fondo risulta formalmente corrisposto in contante alla sig.ra Parte 3 [...] Interpellato dall'incaricato FMSI, Lei ha testualmente dichiarato:
......Tutte le operazioni sopra descritte sono state compiute di fatto dalla sig.ra Parte 4 erede legittima della sig.ra detentrice eff Parte_3 al pari di Persona 1 titoli postali di cui la madre risultava intestataria. Preciso che ero a conoscenza dell'avvenuto decesso della sig.ra Parte 3 ma ciò nonostante, in momento di stress e di obnubilamento mentale, ho operato come fossi in presenza di un rimborso per successione, del quale mancava evidentemente l'autorizzazione. Ad ogni modo mi preme evidenziare che in ogni operatività non ci sia stata da parte mia ombra di dolo o di fraudolenza e che dunque gli anzidetti eredi hanno percepito interamente di importi risultanti dal giornale di fondo. Preciso che la firma della sig.ra Parte 3 apposta sui titoli emessi e rimborsati è stata messa da me al sol fine della regolarizzazione formale dei titoli stessi. Ritengo precisare che in merito alle operazioni da me eseguite una in particolare si riferisce al rimborso di € 2.900,00 effettuato sul libretto postale nr. 49371256 intestato a preciso che l'importo contante rilevato dal giornale di Persona_2 ato nelle mani della sig.ra Parte 5fondo pari a €8.062,0
.>>
Tale ultima circostanza è stata confermata dalla sig.ra Parte 4 che ha ' ammesso di aver disposto insieme al fratello sig. 'sia le operazioni effettuate Persona 1 nella giornata del 27/04/2019 sul LdR intestato all lle sui BPF cointestati anche con il padre, sig. Per 3 , anch'egli deceduto. Per 4 rappresentante SLP CISL;
in sede di audizione (doc. 2) precisava di aver proceduto alle operazioni contestate nell'erronea convenzione che si trattasse di un rimborso per successione;
l'errato convincimento era stato generato dalla sua conoscenza dei clienti coinvolti: egli sapeva che i sigg.ri
Per_1 e Parte_4 erano gli eredi della sig.ra Pt 3 ; precisava, inoltre, di vivere un momento di particolare stress familiare e lavorativo, a motivo del quale stava assumendo un farmaco che gli provocava episodi di disorientamento e difficoltà di concentrazione;
durante l'audizione il ricorrente produceva anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da Pt 4 e Per 1
[...]con la quale si attestava il loro stato di unici eredi della signora
[...]
Pt 3 ; nell'atto i sig.ri Pt 4 dichiaravano inoltre di aver percepito integralmente tutto il denaro e i titoli di proprietà della madre depositati presso CP_1 i gli estrattiPersona 1 consegnava inoltre i documenti di identità di Pt 4 e '
Parte 3 e Per 3 la Situazione 'del registro degli atti di morte dei Sigg.ri di famiglia storica della sig.ra Pt 3 (doc.3); tali documenti coincidono con quelli richiesti dall'azienda per i rimborsi per successione;
all'esito del procedimento irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e CP 1
dalla retribuzione pari a gg. 10, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 punto 4 lettera n e 55 del CCNL per il personale non dirigente di CP_1 (doc. 4); gli venivano dunque inflitti i dieci giorni di sospensione, dal 4 al 16 luglio 2020, e trattenuti dieci giorni di retribuzione (v. busta paga luglio 2020 doc.5), oltre la contribuzione previdenziale sulle somme trattenute (cfr. estratto conto previdenziale doc. 6); i sigg.ri Per 1 e Parte 4 erano clienti di [...]
CP_1 al momento dei fatti contestati e lo sono tuttora;
tutte le somme svincolate il 27 aprile 2019 erano state, tranne un piccolo importo destinato dagli eredi alle spese funerarie, contestualmente reinvestite dai sigg.ri Pt4, in nuovi Parte 2 i due ratei di pensione della sig.ra Pt 3 , dell'importo di
€. 737,71, per errore accreditati ai sigg.ri Pt_4 erano stati da questi restituiti
Convocata dal Funzionario FMSI, la sig.ra Parte 4 ha infatti dichiarato: ..... Sono state esibite le operazioni effettuate sul Libretto Postale nr. 49371256 intestato a Parte 3 all'attenzione della sig.ra Parte 4 La sig.ra Pt 4 conferma le operazioni e il decesso della propria madre precisando che le operazioni sono state effettuate alla sua presenza ed alla presenza del proprio fratello Persona_1 quali unici eredi di Parte 3
Pertanto l'importo di euro 2.900,0 è stato tanti da Parte_4
[...] Per 1 Non c'è altro da aggiungere....>> all'INPS; il sig. Pt 1 aveva sempre svolto l'attività lavorativa con impegno, professionalità, diligenza e rispetto delle disposizioni aziendali;
nè prima né dopo l'episodio di cui è causa egli ha mai subito contestazioni o sanzioni disciplinari;
gli aventi diritto avevano comunque effettuato le operazioni loro consentite dalla legge, essendo i titoli e il denaro della madre ormai di loro proprietà; le operazioni contestate non avevano causato, né avrebbero potuto causare alcun danno né alla datrice di lavoro né ai clienti;
nè il ricorrente né terzi avevano ottenuto alcun vantaggio indebito dalle operazioni contestate, né avrebbero potuto ottenerne;
egli non aveva alcun interesse né alcuno scopo personale nell'effettuare le operazioni finanziarie secondo le modalità contestate: si è trattato solo di un errore;
gli era stato corrisposto sia per il quarto trimestre
2020 che per il primo trimestre 2021 un premio di risultato (docc. 7 e 8).
Tanto premesso, eccepiva la tardività della contestazione disciplinare e la sproporzione della sanzione irrogata.
Concludeva chiedendo dichiararsi illegittima la sanzione disciplinare inflitta, con conseguente restituzione di tutte le somme trattenute dal datore di lavoro a seguito della sospensione della retribuzione di giorni dieci, da quantificarsi se del caso in separata sede, e a vedersi versata la relativa contribuzione previdenziale.
§§§§§
Il ricorso merita accoglimento.
I fatti di causa sono perlopiù pacifici e comunque documentalmente provati.
Illegittimità della sanzione per nullità del procedimento disciplinare.
Tardività della contestazione.
Il ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione in quanto i fatti contestati sono avvenuti alla fine del mese di aprile 2019, mentre la lettera di addebito è stata ricevuta dal ricorrente il 23 dicembre 2019.
La giurisprudenza. Il requisito della tempestività nell'apertura del procedimento disciplinare va valutato in relazione al momento in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva conoscenza del fatto e non a quello in cui lo stesso è stato commesso. Non si può dunque ritenere violato il principio di tempestività sulla base del solo decorso di un intervallo temporale (anche piuttosto lungo) tra l'illecito commesso e la contestazione disciplinare. Il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di addebito e non anche delle circostanze per le quali non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti (cfr. Cass., 3 gennaio 2017, n. 50). In una recente sentenza, la n. 24605 del 4 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il "differimento della contestazione era stato necessitato, in conformità ai principi giurisprudenziali, dalla complessità dell'organizzazione aziendale, sia da un punto di vista logistico che comunicazionale, dalla complessità della questione relativa alla valutazione da effettuarsi, da un punto di vista sostanziale ed economico (...)" e dall'esame delle ricadute che il comportamento del dirigente avrebbe avuto sia nel breve che nel lungo periodo. Il differimento inoltre era condizionato dall'indagine riguardante l'operato complessivo del dirigente, dovendosi valutare l'avvenuta sottoscrizione di un accordo "(...) in totale contrasto con il mandato ricevuto nella sua posizione dirigenziale nell'ambito delle strategie di gruppo (...)" e le conseguenze che l'instaurazione di un procedimento disciplinare avrebbe potuto determinare sulla società. Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto tempestiva la contestazione comunicata tre mesi dopo la conoscenza del fatto.
Nella sentenza n. 19256 del 17 luglio 2019, inoltre, La Corte di Cassazione, adita dal dipendente, ricorda che la tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento dell'avvenuta conoscenza, da parte del datore, dei fatti contestati e non invece dell'astratta percettibilità o conoscibilità degli stessi (cf. Cass., n. 10356/2016).
Inoltre "la tempestività della contestazione e, poi, del licenziamento, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente".
Il datore di lavoro deve procedere alla contestazione dei fatti “non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti".
Nel caso di specie, è emerso documentalmente che: con corrispondenza del 16-21 agosto 2019, l'INPS ha chiesto chiarimenti a CP 1 in merito al pagamento di due ratei di pensione effettuati sul libretto di risparmio n.
49371256 dopo la morte dell'unica titolare (senza deleghe) sig.ra Parte_3
(doc. 2 Segnalazione INPS, f. della resistente); conseguentemente, con mail del 3 settembre 2019 il Responsabile della Gestione Operativa della Filiale di
CP 1 di Castrovillari, dott. ha richiesto l'intervento della Persona 5 '
Struttura Fraud Management e Security Intelligence (di seguito “FMSI") allo scopo di individuare eventuali responsabilità da parte del personale di CP_1
(doc. 3 Email Per 5 , f. della resistente); la Struttura FMSI ha quindi
-
avviato le necessarie indagini che si sono concluse con il report del 26 novembre
2019 (prot. n. FMSI 19/0565) in cui sono stati riportati gli esiti degli accertamenti effettuati (doc.
4 - Report FMSI del 26 novembre 2019, f. della resistente); in particolare, nel suddetto report si legge che l'INPS ha chiesto chiarimenti sulla riscossione di due accrediti di pensione effettuati sul suddetto libretto di
Parte_3 dopo la morte di risparmio n. 49371256 intestato alla sig.ra quest'ultima avvenuta il 9 febbraio 2019 (v. doc. 4 pag. 4, f. della resistente) e che, conseguentemente, sono state avviate le indagini a carico del TE, che all'epoca dei fatti era Direttore dell'Ufficio Postale di Laino Borgo (CS), emergendo una serie di irregolarità su alcune operazioni effettuate dal
TE a favore dei fratelli Pt 4 e Persona 1 dopo il decesso della loro madre, la sig.ra Parte 3 (v. doc. 4, pag. 5, f. della resistente); il report della
Struttura FMSI, datato 26 novembre 2019, è stato inviato ai competenti organi aziendali, tra cui anche alle Risorse Umane ed Organizzazione (cfr. doc. 4, pag. C 1, resistente) e, all'esito del suo esame, con lettera del 17 dicembre 2019
(ricevuta dal Lavoratore in data 23 dicembre 2019) i suddetti fatti sono stati formalmente contestati al TE (doc. 12 Lettera
- contestazione disciplinare); con lettera del 24 dicembre 2019, il TE ha chiesto di poter fornire le proprie giustificazioni in presenza del rappresentante sindacale
Testimone_1 (doc. 13 Richiesta audizione orale); CP 1 ha quindi
-
disposto l'audizione orale del TE che si è svolta in data 15 gennaio 2020 alla presenza, oltre che del suddetto sindacalista, anche del dott. Tes 2
(RU Castrovillari) (doc. 14 - Verbale audizione orale, f. resistente); non ritenendo attendibili le giustificazioni rese, con lettera consegnata al TE in data 27 gennaio 2020, la Società ha concluso la procedura applicando la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (doc. 15
- Lettera sanzione disciplinare); il ricorrente ha impugnato la suddetta sanzione disciplinare dopo due anni, avendo depositato il ricorso in data 25 gennaio 2022; la sanzione disciplinare della sospensione è stata applicata dal 4 al 16 luglio 2020
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
Non può ritenersi tardiva, dunque, la contestazione in quanto la struttura Fraud
Management e Security Intelligence è stata interessata della questione in data
3 settembre 2019 (doc. 3 cit.), a seguito della segnalazione INPS del 16-21 agosto 2019 per anomale riscossioni di due accrediti di pensione (doc. 2 cit.).
Non vi è prova che la Società conoscesse i fatti oggetto di addebito prima della segnalazione da parte dell'INPS del 16-21 agosto 2019 ed all'esito delle necessarie indagini e verifiche effettuate dalla competente struttura aziendale
(FMSI), né tale circostanza è stata oggetto di richiesta di prova.
Nullità e/o illegittimità della sanzione, sproporzione rispetto al fatto, violazione delle norme del CCNL applicato al rapporto.
Si legge nella memoria difensiva, a pag. 13 che "all'esito delle indagini è stato quindi accertato che tutte le operazioni sopra descritte sono state effettuate dal
TE in favore dei sig.ri Pt 4 e senza le autorizzazioni Persona 1
necessarie per operare in favore degli eredi, in violazione delle procedure aziendali riportate nel Manuale Successioni (doc. 11 cit.)". In conseguenza di ciò è stata irrogata al ricorrente la sanzione prevista dall'art. 54, punto 4, lettera n) del CCNL per il personale non dirigente di CP 1
(doc. 9), che dispone: "si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni: [...] n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé
o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile". La disposizione contrattuale richiede che le azioni od omissioni siano
"deliberatamente" commesse.
Ora, tralasciando la contraddittorietà della norma laddove parla di negligenza ma poco dopo richiede una intenzionalità della condotta utilizzando il termine
"deliberatamente", v'è da dire che nel caso di specie tale intenzionalità non e' emersa, né è stata richiesta prova sul punto ed anzi i capitoli di prova non sono stati ammessi in quanto aventi ad oggetto circostanze documentalmente provate o comunque ininfluenti sulla decisione.
Semmai è risultata una condotta superficiale, come d'altronde contestato nella comunicazione aziendale del 19.12.19.
Più appropriata nel caso di specie, sarebbe stata l'applicazione dell'art. 54, n. 2 lettera e) il quale prevede: "si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione: per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della
Società".
Giova ricordare che per costante giurisprudenza "spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva (in questo caso conservativa) non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità ... assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operate dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale
..." Cass. Sez. civ. 2013/2012. Alla luce di quanto sinora esposto, la sanzione irrogata è illegittima in quanto sproporzionata e deve essere convertita in quella della multa di quattro ore, in applicazione del citato art 54, n. 2 lettera e), il quale prevede: "si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione: per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società".
Le somme trattenute in eccesso devono essere restituite al lavoratore.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
Dichiara illegittima la sanzione irrogata;
-
Converte la sanzione irrogata in quella della multa pari a 4 ore di
-
retribuzione;
Dispone che la Società resistente restituisca al lavoratore le somme trattenute in eccesso dalle retribuzioni, in conseguenza della sanzione illegittima;
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.400,00, oltre accessori.
"Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione, accertata e dichiarata la nullità, inefficacia e/o illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci, irrogata al ricorrente, condannare
Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme trattenute al ricorrente a tale titolo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tali somme.
In subordine rideterminare la sanzione secondo quanto sarà ritenuto di giustizia e condannare Controparte 1 alla restituzione di tutte le somme trattenute al ricorrente a titolo di sanzione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tali somme, nella misura conseguente.
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA e CA.
Castrovillari, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO