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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1048 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 23/06/2025 alle ore 10,20 innanzi al Giudice onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1048 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Anna Salvago in sostituzione dell'avv. Antonino Cammalleri per parte resistente, la quale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni formulate negli atti di causa
Nessuno è presente per parte ricorrente sino alle ore 10,35
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10,35.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno
23/06/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:35 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 19,30, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1048 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] [...], Controparte_1 C.F._1 CP_2
residente a Porto Empedocle (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via XXIV Maggio sn, presso lo studio dell'avv. Roberto Tagliarini, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
Controparte_3
(c.f./p.iva: ) in persona del Commissario Straordinario e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede e domicilio eletto in , piazza A. Moro n. 1, CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cammalleri e Diega Alaimo Martello, giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte opposta concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2022 ha proposto Controparte_1
2 opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso “l'ordinanza di ingiunzione n. 190 emessa in data 23/11/2021 e notificata il 17/03/2022, con la quale, il
[...]
ingiungeva il pagamento della somma di € 300,00 (trecento/00) Controparte_2
per violazione dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 152/2006”.
A sostegno della svolta opposizione ha eccepito “la tardività del Controparte_1 provvedimento impugnato” e ha dedotto, nel merito, “la impossibilità … di avvedersi di violare alcuna norma, a causa: dello stato dei luoghi, della discontinuità della raccolta e della circostanza che in passato in quel luogo erano presenti dei cassonetti”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale “che il provvedimento venga annullato o dichiarato nullo per i seguenti motivi:
1. tardività del provvedimento impugnato;
2. impossibilità del sig. CP_1
di avvedersi di violare alcuna norma;
3. Ordinanza – Ingiunzione che in caso di rigetto
[...]
del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81)”.
Con decreto depositato il 04 maggio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza del
04 luglio 2022, onerando la Cancelleria di provvedere alla notifica dello stesso provvedimento e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si costituiva ritualmente in giudizio il 29 giugno 2022, depositando memoria con la quale contestava specificamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ordinanza ingiunzione, e vittoria di spese del giudizio.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
Raccolte le conclusioni, il Giudice fissava l'udienza per discussione e decisione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
Solo parte opposta ha depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa al procuratore dell'opposta, presente in aula, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
2. Priva di fondamento è da ritenersi l'eccezione di “tardività del provvedimento impugnato” poiché notificatogli oltre “il termine di novanta giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'articolo 2 della Legge n. 241/90, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge” (v. pag. 3 ricorso).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2006 n. 9591,
3 risolvendo un contrasto verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno sancito “il seguente principio di diritto: «Il termine stabilito dall'art.
2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative»”.
Tale principio, cui si è uniformata la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte, Sez. II, nella sentenza 03 novembre 2021 n. 31239, ove si
è affermato: “Il procedimento … preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative, sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 essendo compiutamente retto, per la sua natura sanzionatoria, dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981”.
Il motivo di opposizione è, quindi, privo di fondamento.
3. Con un alquanto generico ulteriore motivo il ricorrente lamenta, nel merito, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per “la impossibilità … di avvedersi di violare alcuna norma, a causa: dello stato dei luoghi, della discontinuità della raccolta e della circostanza che in passato in quel luogo erano presenti dei cassonetti”.
Anche tali contestazioni risultano destituite di fondamento e non meritevoli di accoglimento.
Invero, nel verbale n. 198/2018, ritualmente notificato all'opponente, gli agenti di P.G. constatano “che in data 26/07/2017 il veicolo modello DACIA DUSTER targato EP 207 AJ, risultante essere di proprietà del sig. si fermava alle ore 12:46:10 in Parte_1
località industriale ex consorzio ASI ricadente nei comuni di Favara ed Aragona come da videoripresa linea n. 1457 FSC8056. Dal suddetto veicolo … alle ore 12:46:16 … risultava scendere il conducente del mezzo il quale, posizionatosi presso i limiti esterni della carreggiata stradale ove insiste un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani, effettuava inequivocabilmente nn. 01 (uno) azione mirante al disfarsi di n. 1 (uno) sacco rifiuti domestici, assimilabili ai c.d.
Rifiuti Urbani … che non venivano pertanto conferiti secondo norma nel rispetto a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrando la condotta di cui all'art. 192 del medesimo
D.lgs sanzionata dall'art. 255”.
Tale situazione accertata dagli agenti di P.G., e poi posta in ordinanza ingiunzione alla base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria - ovverosia l'esistenza di “un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani” e il “disfarsi del materiale in parola assimilabile ai c.d.
R.SU e trasportati nel veicolo di cui sopra” effettuato dal - è confluita in un verbale che CP_1
ha fede privilegiata (superabile solo con querela di falso) e, a fronte delle sopra riportate generiche contestazioni formulate dal ricorrente, tali fatti debbono, quindi, ritenersi acclarati.
In altri termini le asserzioni del ricorrente, sempre labiali e sfornite di qualsivoglia prova,
4 in ordine alla “discontinuità della raccolta” e alla “circostanza che in passato in quel luogo erano presenti dei cassonetti”, non possono essere ritenute contestazioni idonee a giustificare il comportamento (accertato e neanche contestato) tenuto in palese violazione dell'art. 192 del D.
Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) che così dispone: “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere confermata, anche nella misura della sanzione, già applicata nel suo minimo edittale dall'opposto . CP_2 Controparte_2 CP_2
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari – stante la semplicità delle questioni trattate - previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore del presente procedimento e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1048/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta da , confermando integralmente l'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € 232,00 oltre accessori e Controparte_2
oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 23/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 23/06/2025 alle ore 10,20 innanzi al Giudice onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1048 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che è presente l'avv. Anna Salvago in sostituzione dell'avv. Antonino Cammalleri per parte resistente, la quale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni formulate negli atti di causa
Nessuno è presente per parte ricorrente sino alle ore 10,35
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10,35.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno
23/06/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:35 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 19,30, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1048 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] [...], Controparte_1 C.F._1 CP_2
residente a Porto Empedocle (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via XXIV Maggio sn, presso lo studio dell'avv. Roberto Tagliarini, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
Controparte_3
(c.f./p.iva: ) in persona del Commissario Straordinario e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede e domicilio eletto in , piazza A. Moro n. 1, CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cammalleri e Diega Alaimo Martello, giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte opposta concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2022 ha proposto Controparte_1
2 opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso “l'ordinanza di ingiunzione n. 190 emessa in data 23/11/2021 e notificata il 17/03/2022, con la quale, il
[...]
ingiungeva il pagamento della somma di € 300,00 (trecento/00) Controparte_2
per violazione dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 152/2006”.
A sostegno della svolta opposizione ha eccepito “la tardività del Controparte_1 provvedimento impugnato” e ha dedotto, nel merito, “la impossibilità … di avvedersi di violare alcuna norma, a causa: dello stato dei luoghi, della discontinuità della raccolta e della circostanza che in passato in quel luogo erano presenti dei cassonetti”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale “che il provvedimento venga annullato o dichiarato nullo per i seguenti motivi:
1. tardività del provvedimento impugnato;
2. impossibilità del sig. CP_1
di avvedersi di violare alcuna norma;
3. Ordinanza – Ingiunzione che in caso di rigetto
[...]
del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81)”.
Con decreto depositato il 04 maggio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza del
04 luglio 2022, onerando la Cancelleria di provvedere alla notifica dello stesso provvedimento e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si costituiva ritualmente in giudizio il 29 giugno 2022, depositando memoria con la quale contestava specificamente le doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ordinanza ingiunzione, e vittoria di spese del giudizio.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
Raccolte le conclusioni, il Giudice fissava l'udienza per discussione e decisione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
Solo parte opposta ha depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa al procuratore dell'opposta, presente in aula, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
2. Priva di fondamento è da ritenersi l'eccezione di “tardività del provvedimento impugnato” poiché notificatogli oltre “il termine di novanta giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'articolo 2 della Legge n. 241/90, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge” (v. pag. 3 ricorso).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2006 n. 9591,
3 risolvendo un contrasto verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno sancito “il seguente principio di diritto: «Il termine stabilito dall'art.
2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative»”.
Tale principio, cui si è uniformata la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte, Sez. II, nella sentenza 03 novembre 2021 n. 31239, ove si
è affermato: “Il procedimento … preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative, sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 essendo compiutamente retto, per la sua natura sanzionatoria, dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981”.
Il motivo di opposizione è, quindi, privo di fondamento.
3. Con un alquanto generico ulteriore motivo il ricorrente lamenta, nel merito, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per “la impossibilità … di avvedersi di violare alcuna norma, a causa: dello stato dei luoghi, della discontinuità della raccolta e della circostanza che in passato in quel luogo erano presenti dei cassonetti”.
Anche tali contestazioni risultano destituite di fondamento e non meritevoli di accoglimento.
Invero, nel verbale n. 198/2018, ritualmente notificato all'opponente, gli agenti di P.G. constatano “che in data 26/07/2017 il veicolo modello DACIA DUSTER targato EP 207 AJ, risultante essere di proprietà del sig. si fermava alle ore 12:46:10 in Parte_1
località industriale ex consorzio ASI ricadente nei comuni di Favara ed Aragona come da videoripresa linea n. 1457 FSC8056. Dal suddetto veicolo … alle ore 12:46:16 … risultava scendere il conducente del mezzo il quale, posizionatosi presso i limiti esterni della carreggiata stradale ove insiste un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani, effettuava inequivocabilmente nn. 01 (uno) azione mirante al disfarsi di n. 1 (uno) sacco rifiuti domestici, assimilabili ai c.d.
Rifiuti Urbani … che non venivano pertanto conferiti secondo norma nel rispetto a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrando la condotta di cui all'art. 192 del medesimo
D.lgs sanzionata dall'art. 255”.
Tale situazione accertata dagli agenti di P.G., e poi posta in ordinanza ingiunzione alla base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria - ovverosia l'esistenza di “un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani” e il “disfarsi del materiale in parola assimilabile ai c.d.
R.SU e trasportati nel veicolo di cui sopra” effettuato dal - è confluita in un verbale che CP_1
ha fede privilegiata (superabile solo con querela di falso) e, a fronte delle sopra riportate generiche contestazioni formulate dal ricorrente, tali fatti debbono, quindi, ritenersi acclarati.
In altri termini le asserzioni del ricorrente, sempre labiali e sfornite di qualsivoglia prova,
4 in ordine alla “discontinuità della raccolta” e alla “circostanza che in passato in quel luogo erano presenti dei cassonetti”, non possono essere ritenute contestazioni idonee a giustificare il comportamento (accertato e neanche contestato) tenuto in palese violazione dell'art. 192 del D.
Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) che così dispone: “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere confermata, anche nella misura della sanzione, già applicata nel suo minimo edittale dall'opposto . CP_2 Controparte_2 CP_2
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari – stante la semplicità delle questioni trattate - previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore del presente procedimento e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1048/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta da , confermando integralmente l'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € 232,00 oltre accessori e Controparte_2
oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 23/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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