TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 270/2025 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 23 settembre 2025
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante l'avv. Andrea Alberto Mucci;
Parte_1
- per parte appellata , l'avv. Controparte_1
Frizzi Silvia in sostituzione dell'avv. Marzia Paci.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c.-, invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/07/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in comparsa conclusionale depositata in data
30/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270/2025 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Alberto Mucci del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il, domicilio digitale
Pec oltre che presso il suo studio in Firenze, viale G. Email_1
Mazzini n. 18, giusta procura in atti;
- parte appellante -
e
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'associato dott. rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Paci del Foro Controparte_1 di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale G. Matteotti n. 42, giusta procura in atti;
- parte appellata–
Oggetto: appello contro la sentenza n. 773/2024 pubblicata il 30/12/2024 del Giudice di Pace di
Pistoia, notificata in data 30/12/2024.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/07/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Pistoia, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale, respingere la domanda, in via gradata e/o congiunta, per carenza di prova in ordine alla esigibilità dello stesso al momento della domanda originaria per ingiunzione sia al momento della messa in mora, rilevando altresì correttamente formulata in atti l'eccezione di prescrizione;
nel merito ed in via gradata, visti gli esiti del procedimento di appello indicato nel presente atto, ove risulti accertato ed esigibile il credito dello dichiarare lo stesso estinto fino a Controparte_1 concorrenza con le somme eventualmente conseguenti come condanna per spese e risarcimento del danno per responsabilità aggravata e liquidate in favore di per aver utilizzato Parte_1
l'originario ricorrente, oggi appellato, documenti dichiarati falsi allo scopo di indurre il Giudice del monitorio ad emettere un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato nullo ed inefficace proprio a causa dei documenti alterati ed illegittimi.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte appellata:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/07/2025:
“Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, e previa occorrendo ammissione delle prove testimoniali articolate dall'odierno appellato nella comparsa di riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. notificata il 9 gennaio 2024 e nelle note scritte del 5 luglio 2024, Voglia respingere l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di Parte_1 spese e competenze di lite come da allegata nota spese”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 29/01/2017 lo chiedeva Controparte_1 al Giudice di Pace di Firenze, a carico della sig.ra ingiunzione di pagamento Parte_1 della somma di € 3.061,11 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato in virtù di contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro;
dimetteva contratto di conferimento incarico del
18/10/2011 e parcella n. 7 del 31/05/2017 cui faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, il Giudice di Pace di Firenze emetteva nei confronti di il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 630/2018 del 29-31/01/2018 Parte_1 avverso il quale l'ingiunta proponeva opposizione, radicando il giudizio r.g. 9277/2018; in particolare, a sostegno della spiegata opposizione, la sig.ra rilevava la falsità del Parte_1 contenuto e delle sottoscrizioni apposte al contratto di conferimento incarico recante deroga alla competenza territoriale, sollevando, altresì, eccezione di avvenuto saldo del dovuto per l'attività pregressa svolta dai consulenti.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, lo Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, ritenendo documentalmente provato l'espletamento dell'attività professionale in favore dell'opponente e producendo asseverazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia attestante la congruità dell'importo ingiunto. Nelle more del predetto procedimento, la sig.ra proponeva querela di falso avanti al Parte_1
Tribunale di Pistoia al fine di sentire accertare e dichiarare la falsità del documento denominato
“conferimento d'incarico professionale (continuativo)” relativamente alla sottoscrizione e alla data ivi apposta (18/10/2011) e la falsità del documento costituente “delega adempimenti INPS” relativamente alla sottoscrizione apparentemente riferibile alla sig.ra il giudizio Parte_1 si concludeva con il parziale accoglimento della suddetta querela e, dunque, con la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti sopra richiamati.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia e riattivato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Firenze, con ordinanza del
05/11/2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale, revocando il decreto ingiuntivo emesso;
il giudizio veniva, pertanto, riassunto dallo avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Pistoia e, in tale sede, veniva formulata domanda di condanna della sig.ra al pagamento Parte_1 della somma di € 3.636,38 al lordo della relativa ritenuta di acconto per l'attività professionale svolta in suo favore.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione si costituiva la sig.ra insistendo Parte_1 per il rigetto della domanda formulata da controparte, stante il difetto di prova e la formulata eccezione di prescrizione, avanzando altresì domanda di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.-
Istruita la causa documentalmente, in primo grado il Giudice di Pace di Pistoia accoglieva la domanda formulata dallo e, per l'effetto, condannava la sig.ra Controparte_1 [...] al pagamento dell'importo di € 3.063,18 oltre interessi dalla domanda al saldo e alla Parte_1 refusione, altresì, delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.200,00 oltre spese vive ed oneri fiscali.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la sig.ra deducendo i seguenti motivi Pt_2 Parte_1 di appello:
- erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla carenza di prova scritta della domanda monitoria, oltre che alla carenza di prova del credito azionato sia nell'an che nel quantum; in particolare, alla luce della dichiarata falsità del contratto di conferimento di incarico professionale, lo non avrebbe fornito alcuna prova ulteriore circa la sussistenza del Controparte_1 dedotto rapporto negoziale intercorso con la sig.ra e, pertanto, il Giudice di prime cure Parte_1 avrebbe errato nel ritenere provato il suddetto rapporto in forza di un non precisato accordo verbale;
- erroneità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove offerte dall'asserito creditore, nonché errata valutazione delle difese spiegate dall'opponente circa la prescrizione del credito: il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto fondata la domanda di pagamento basandosi unicamente sulla asseverazione di conformità rilasciata dall' peraltro Controparte_2 ritenendo non operativa la dedotta eccezione di prescrizione presuntiva, invece operante con riferimento al pregresso;
- decisione ultra petita sulla genesi del rapporto professionale e omessa pronuncia sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.-: il Giudice di primo grado avrebbe dedotto la natura verbale dell'accordo intercorso tra le parti mediante ipotesi tratte da considerazioni del tutto personali, prive del minimo supporto probatorio;
inoltre, la condotta dell'asserito creditore, consistente nell'uso di un documento falso, avrebbe dovuto comportare la sua condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/06/2025 si è costituito in giudizio lo e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 CP_1 argomentato con riferimento a tutti i motivi di appello dedotti da controparte, rilevando, altresì, la carenza dei presupposti per la concessione della richiesta inibitoria ex art. 283 c.p.c. e concludendo, quindi, per il rigetto dell'appello.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensiva per carenza dei presupposti di legge e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In diritto
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. propone appello avverso la sentenza n. 773/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Pistoia il 29/12/2024, censurando, innanzitutto, l'erroneità della sentenza di primo grado per carenza di prova circa l'an e il quantum della pretesa creditoria oltre che l'errata valutazione sia delle prove offerte dallo studio professionale sia delle difese assunte dalla odierna appellante in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione presuntiva del credito.
Ora, vertendo entrambi i primi due motivi di appello sulla dedotta erronea valutazione del compendio probatorio agli atti del giudizio di primo grado si ritiene che gli stessi possano essere riuniti ai fini della loro trattazione congiunta.
Ebbene, prendendo le mosse dall'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da parte opponente
(poi resistente in riassunzione) nel giudizio di primo grado, la stessa, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non può che ritenersi inammissibile, in quanto incompatibile con le ulteriori difese svolte dalla sig.ra Parte_1 A tal proposito, difatti, si ricordi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'eccezione di prescrizione presuntiva “è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione
– non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma allorché contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti”(cfr. Cass. Civ. n. 15303/2019).
Ebbene, nel caso di specie parte opponente articola la propria difesa assumendo una posizione contraddittoria e ambigua, incompatibile, come tale, con l'eccezione di prescrizione formulata;
difatti, se da un alto, la stessa ha confermato e riconosciuto di aver usufruito dei servizi dello
[...] fino alla chiusura della propria attività, ribadendo, altresì, di aver corrisposto Controparte_1 integralmente quanto dovuto per le prestazioni rese, dall'altro ha contestato l'esistenza stessa del conferimento dell'incarico professionale proponendo querela di falso avverso la documentazione
(ovvero, il contratto di conferimento incarico e la delega INPS) prodotta da controparte.
Una tale posizione difensiva, dunque, che riconosce e allo stesso tempo contesta la sussistenza del rapporto contrattuale, non consente l'ammissione dell'eccezione di cui all'art. 2959 c.c.-, correttamente dichiarata inammissibile già dal Giudice di primo grado.
Tanto chiarito e passando all'esame della dedotta erronea valutazione del compendio probatorio inerente alla sussistenza del rapporto professionale e all'effettivo espletamento delle attività per le quali lo ha richiesto il pagamento si osserva quanto segue. Controparte_1
Ferma la espunzione dei documenti relativamente ai quali questo Tribunale, con sentenza n.
645/2022 del 08/07/2022, ha accertato la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte (non essendo le stesse riferibili alla sig.ra ), la sussistenza dell'incarico professionale e la Parte_1 prestazione dei relativi servizi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risultano debitamente provati.
Innanzitutto, come già in parte affermato, è la stessa parte appellante, nei suoi scritti difensivi, a confermare che, fino alla chiusura della propria attività, la stessa si era avvalsa delle prestazioni e dei servizi resi dallo studio professionale (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello); inoltre,
l'espletamento della suddetta attività emerge chiaramente dalla documentazione allegata dallo studio professionale.
In particolare, risultano debitamente documentati tutti i servizi per i quali lo studio ha poi emesso la notula oggetto del presente giudizio;
difatti, il compenso di € 3.636,38 (di cui € 2.866,00 per prestazioni, € 114,64 per accessori ed € 655,74 per IVA) riportato nella notula n. 7 del 31/05/2017 e asseverato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata) risulta dalla sommatoria delle seguenti attività rese dallo studio e documentalmente provate:
- elaborazione cedolini paga n. 1 dipendente anni 2013 e 2014 (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- modello UNIMENS anni 2013 e 2014 (cfr. pagine 14-15 del doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- autoliquidazione annuale anni 2013 e 2014 (cfr. pagine 1-2 del doc. 6d) allegato al CP_3 fascicolo di primo grado di parte appellata);
- modelli 770 semplificati anni 2013 e 2014 (cfr. docc. 6b) e 6c) allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto anni 2013 e 2014
(cfr. pagine 5-8 doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- dichiarazione IRAP anni 2013 e 2014 (cfr. pagine 25-28 doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- dichiarazione dati Studi di Settore anni 2013-2014 (cfr. pagine 17-20 doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, devono ritenersi provati tanto la sussistenza dell'incarico professionale che l'espletamento dell'attività per la quale lo studio associato ha richiesto il pagamento per il quantum asseverato di cui alla notula azionata e asseverata dal competente Ordine professionale.
1.1. Quale terzo e ultimo motivo di appello parte appellante deduce il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado e l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di
Pace ha omesso la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-.
Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, il Giudice di prime cure non risulta essere incorso in alcun vizio di ultrapetizione;
difatti, nel motivare il rigetto dell'opposizione, quest'ultimo si è limitato a chiarire che il rapporto negoziale intercorso tra le parti – non risultando da atto avente forma scritta, stante la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta al documento denominato “conferimento incarico professionale”
– ben poteva essere sorto in forza di diverso accordo verbale raggiunto dalle parti;
in ogni caso, poi, avendo la stessa appellante confermato l'esistenza del predetto rapporto, perdurato sino alla chiusura dell'attività commerciale, l'indagine circa l'effettiva origine del medesimo – ovvero, se da scrittura privata ovvero da accordo verbale – risulta del tutto irrilevante.
Quanto, infine, al motivo relativo alla omessa pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-, lo stessa risulta parimenti infondato, posto che la norma in esame fa espressamente riferimento alla parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero alle ipotesi in cui il giudice abbia accertato l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata altra attività esecutiva;
nel caso di specie, a ben vedere, alcuna condanna è stata pronunciata dal Giudice di primo grado nei confronti dello studio professionale, risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio e, pertanto, alcuna condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. poteva essere pronunciata a suo carico, in difetto del presupposto richiesto dalla suddetta norma.
Alla lue di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere confermata integralmente la sentenza n. 773/2024 del Giudice di Pace di Pistoia del
29/12/2024, depositata il 30/12/2024.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono poste integralmente a carico di parte appellante in favore di parte appellata.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (fino a €
10.000,00), escluso in ogni caso il compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta e ridotto altresì del 50 % il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presenta sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c-.
Dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: rigetta
l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 773/2024 emessa il 29/12/2024 e depositata il 30/12/2024 del Giudice di Pace di Pistoia;
condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
e che si liquidano complessivamente in € 2.547,00 per Controparte_1 CP_1 compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge;
dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Pistoia, il 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 23 settembre 2025
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante l'avv. Andrea Alberto Mucci;
Parte_1
- per parte appellata , l'avv. Controparte_1
Frizzi Silvia in sostituzione dell'avv. Marzia Paci.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c.-, invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/07/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in comparsa conclusionale depositata in data
30/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270/2025 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Alberto Mucci del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il, domicilio digitale
Pec oltre che presso il suo studio in Firenze, viale G. Email_1
Mazzini n. 18, giusta procura in atti;
- parte appellante -
e
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'associato dott. rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Paci del Foro Controparte_1 di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale G. Matteotti n. 42, giusta procura in atti;
- parte appellata–
Oggetto: appello contro la sentenza n. 773/2024 pubblicata il 30/12/2024 del Giudice di Pace di
Pistoia, notificata in data 30/12/2024.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/07/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Pistoia, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale, respingere la domanda, in via gradata e/o congiunta, per carenza di prova in ordine alla esigibilità dello stesso al momento della domanda originaria per ingiunzione sia al momento della messa in mora, rilevando altresì correttamente formulata in atti l'eccezione di prescrizione;
nel merito ed in via gradata, visti gli esiti del procedimento di appello indicato nel presente atto, ove risulti accertato ed esigibile il credito dello dichiarare lo stesso estinto fino a Controparte_1 concorrenza con le somme eventualmente conseguenti come condanna per spese e risarcimento del danno per responsabilità aggravata e liquidate in favore di per aver utilizzato Parte_1
l'originario ricorrente, oggi appellato, documenti dichiarati falsi allo scopo di indurre il Giudice del monitorio ad emettere un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato nullo ed inefficace proprio a causa dei documenti alterati ed illegittimi.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte appellata:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/07/2025:
“Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, e previa occorrendo ammissione delle prove testimoniali articolate dall'odierno appellato nella comparsa di riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. notificata il 9 gennaio 2024 e nelle note scritte del 5 luglio 2024, Voglia respingere l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di Parte_1 spese e competenze di lite come da allegata nota spese”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 29/01/2017 lo chiedeva Controparte_1 al Giudice di Pace di Firenze, a carico della sig.ra ingiunzione di pagamento Parte_1 della somma di € 3.061,11 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato in virtù di contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro;
dimetteva contratto di conferimento incarico del
18/10/2011 e parcella n. 7 del 31/05/2017 cui faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, il Giudice di Pace di Firenze emetteva nei confronti di il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 630/2018 del 29-31/01/2018 Parte_1 avverso il quale l'ingiunta proponeva opposizione, radicando il giudizio r.g. 9277/2018; in particolare, a sostegno della spiegata opposizione, la sig.ra rilevava la falsità del Parte_1 contenuto e delle sottoscrizioni apposte al contratto di conferimento incarico recante deroga alla competenza territoriale, sollevando, altresì, eccezione di avvenuto saldo del dovuto per l'attività pregressa svolta dai consulenti.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, lo Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, ritenendo documentalmente provato l'espletamento dell'attività professionale in favore dell'opponente e producendo asseverazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia attestante la congruità dell'importo ingiunto. Nelle more del predetto procedimento, la sig.ra proponeva querela di falso avanti al Parte_1
Tribunale di Pistoia al fine di sentire accertare e dichiarare la falsità del documento denominato
“conferimento d'incarico professionale (continuativo)” relativamente alla sottoscrizione e alla data ivi apposta (18/10/2011) e la falsità del documento costituente “delega adempimenti INPS” relativamente alla sottoscrizione apparentemente riferibile alla sig.ra il giudizio Parte_1 si concludeva con il parziale accoglimento della suddetta querela e, dunque, con la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti sopra richiamati.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia e riattivato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Firenze, con ordinanza del
05/11/2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale, revocando il decreto ingiuntivo emesso;
il giudizio veniva, pertanto, riassunto dallo avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Pistoia e, in tale sede, veniva formulata domanda di condanna della sig.ra al pagamento Parte_1 della somma di € 3.636,38 al lordo della relativa ritenuta di acconto per l'attività professionale svolta in suo favore.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione si costituiva la sig.ra insistendo Parte_1 per il rigetto della domanda formulata da controparte, stante il difetto di prova e la formulata eccezione di prescrizione, avanzando altresì domanda di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.-
Istruita la causa documentalmente, in primo grado il Giudice di Pace di Pistoia accoglieva la domanda formulata dallo e, per l'effetto, condannava la sig.ra Controparte_1 [...] al pagamento dell'importo di € 3.063,18 oltre interessi dalla domanda al saldo e alla Parte_1 refusione, altresì, delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.200,00 oltre spese vive ed oneri fiscali.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la sig.ra deducendo i seguenti motivi Pt_2 Parte_1 di appello:
- erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla carenza di prova scritta della domanda monitoria, oltre che alla carenza di prova del credito azionato sia nell'an che nel quantum; in particolare, alla luce della dichiarata falsità del contratto di conferimento di incarico professionale, lo non avrebbe fornito alcuna prova ulteriore circa la sussistenza del Controparte_1 dedotto rapporto negoziale intercorso con la sig.ra e, pertanto, il Giudice di prime cure Parte_1 avrebbe errato nel ritenere provato il suddetto rapporto in forza di un non precisato accordo verbale;
- erroneità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove offerte dall'asserito creditore, nonché errata valutazione delle difese spiegate dall'opponente circa la prescrizione del credito: il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto fondata la domanda di pagamento basandosi unicamente sulla asseverazione di conformità rilasciata dall' peraltro Controparte_2 ritenendo non operativa la dedotta eccezione di prescrizione presuntiva, invece operante con riferimento al pregresso;
- decisione ultra petita sulla genesi del rapporto professionale e omessa pronuncia sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.-: il Giudice di primo grado avrebbe dedotto la natura verbale dell'accordo intercorso tra le parti mediante ipotesi tratte da considerazioni del tutto personali, prive del minimo supporto probatorio;
inoltre, la condotta dell'asserito creditore, consistente nell'uso di un documento falso, avrebbe dovuto comportare la sua condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/06/2025 si è costituito in giudizio lo e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 CP_1 argomentato con riferimento a tutti i motivi di appello dedotti da controparte, rilevando, altresì, la carenza dei presupposti per la concessione della richiesta inibitoria ex art. 283 c.p.c. e concludendo, quindi, per il rigetto dell'appello.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensiva per carenza dei presupposti di legge e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In diritto
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. propone appello avverso la sentenza n. 773/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Pistoia il 29/12/2024, censurando, innanzitutto, l'erroneità della sentenza di primo grado per carenza di prova circa l'an e il quantum della pretesa creditoria oltre che l'errata valutazione sia delle prove offerte dallo studio professionale sia delle difese assunte dalla odierna appellante in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione presuntiva del credito.
Ora, vertendo entrambi i primi due motivi di appello sulla dedotta erronea valutazione del compendio probatorio agli atti del giudizio di primo grado si ritiene che gli stessi possano essere riuniti ai fini della loro trattazione congiunta.
Ebbene, prendendo le mosse dall'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da parte opponente
(poi resistente in riassunzione) nel giudizio di primo grado, la stessa, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, non può che ritenersi inammissibile, in quanto incompatibile con le ulteriori difese svolte dalla sig.ra Parte_1 A tal proposito, difatti, si ricordi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'eccezione di prescrizione presuntiva “è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione
– non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma allorché contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti”(cfr. Cass. Civ. n. 15303/2019).
Ebbene, nel caso di specie parte opponente articola la propria difesa assumendo una posizione contraddittoria e ambigua, incompatibile, come tale, con l'eccezione di prescrizione formulata;
difatti, se da un alto, la stessa ha confermato e riconosciuto di aver usufruito dei servizi dello
[...] fino alla chiusura della propria attività, ribadendo, altresì, di aver corrisposto Controparte_1 integralmente quanto dovuto per le prestazioni rese, dall'altro ha contestato l'esistenza stessa del conferimento dell'incarico professionale proponendo querela di falso avverso la documentazione
(ovvero, il contratto di conferimento incarico e la delega INPS) prodotta da controparte.
Una tale posizione difensiva, dunque, che riconosce e allo stesso tempo contesta la sussistenza del rapporto contrattuale, non consente l'ammissione dell'eccezione di cui all'art. 2959 c.c.-, correttamente dichiarata inammissibile già dal Giudice di primo grado.
Tanto chiarito e passando all'esame della dedotta erronea valutazione del compendio probatorio inerente alla sussistenza del rapporto professionale e all'effettivo espletamento delle attività per le quali lo ha richiesto il pagamento si osserva quanto segue. Controparte_1
Ferma la espunzione dei documenti relativamente ai quali questo Tribunale, con sentenza n.
645/2022 del 08/07/2022, ha accertato la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte (non essendo le stesse riferibili alla sig.ra ), la sussistenza dell'incarico professionale e la Parte_1 prestazione dei relativi servizi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risultano debitamente provati.
Innanzitutto, come già in parte affermato, è la stessa parte appellante, nei suoi scritti difensivi, a confermare che, fino alla chiusura della propria attività, la stessa si era avvalsa delle prestazioni e dei servizi resi dallo studio professionale (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello); inoltre,
l'espletamento della suddetta attività emerge chiaramente dalla documentazione allegata dallo studio professionale.
In particolare, risultano debitamente documentati tutti i servizi per i quali lo studio ha poi emesso la notula oggetto del presente giudizio;
difatti, il compenso di € 3.636,38 (di cui € 2.866,00 per prestazioni, € 114,64 per accessori ed € 655,74 per IVA) riportato nella notula n. 7 del 31/05/2017 e asseverato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata) risulta dalla sommatoria delle seguenti attività rese dallo studio e documentalmente provate:
- elaborazione cedolini paga n. 1 dipendente anni 2013 e 2014 (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- modello UNIMENS anni 2013 e 2014 (cfr. pagine 14-15 del doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- autoliquidazione annuale anni 2013 e 2014 (cfr. pagine 1-2 del doc. 6d) allegato al CP_3 fascicolo di primo grado di parte appellata);
- modelli 770 semplificati anni 2013 e 2014 (cfr. docc. 6b) e 6c) allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto anni 2013 e 2014
(cfr. pagine 5-8 doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- dichiarazione IRAP anni 2013 e 2014 (cfr. pagine 25-28 doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata);
- dichiarazione dati Studi di Settore anni 2013-2014 (cfr. pagine 17-20 doc. 6d) allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, devono ritenersi provati tanto la sussistenza dell'incarico professionale che l'espletamento dell'attività per la quale lo studio associato ha richiesto il pagamento per il quantum asseverato di cui alla notula azionata e asseverata dal competente Ordine professionale.
1.1. Quale terzo e ultimo motivo di appello parte appellante deduce il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado e l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di
Pace ha omesso la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-.
Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, il Giudice di prime cure non risulta essere incorso in alcun vizio di ultrapetizione;
difatti, nel motivare il rigetto dell'opposizione, quest'ultimo si è limitato a chiarire che il rapporto negoziale intercorso tra le parti – non risultando da atto avente forma scritta, stante la declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta al documento denominato “conferimento incarico professionale”
– ben poteva essere sorto in forza di diverso accordo verbale raggiunto dalle parti;
in ogni caso, poi, avendo la stessa appellante confermato l'esistenza del predetto rapporto, perdurato sino alla chiusura dell'attività commerciale, l'indagine circa l'effettiva origine del medesimo – ovvero, se da scrittura privata ovvero da accordo verbale – risulta del tutto irrilevante.
Quanto, infine, al motivo relativo alla omessa pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-, lo stessa risulta parimenti infondato, posto che la norma in esame fa espressamente riferimento alla parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero alle ipotesi in cui il giudice abbia accertato l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata altra attività esecutiva;
nel caso di specie, a ben vedere, alcuna condanna è stata pronunciata dal Giudice di primo grado nei confronti dello studio professionale, risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio e, pertanto, alcuna condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. poteva essere pronunciata a suo carico, in difetto del presupposto richiesto dalla suddetta norma.
Alla lue di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere confermata integralmente la sentenza n. 773/2024 del Giudice di Pace di Pistoia del
29/12/2024, depositata il 30/12/2024.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono poste integralmente a carico di parte appellante in favore di parte appellata.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal
DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (fino a €
10.000,00), escluso in ogni caso il compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta e ridotto altresì del 50 % il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presenta sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c-.
Dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: rigetta
l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 773/2024 emessa il 29/12/2024 e depositata il 30/12/2024 del Giudice di Pace di Pistoia;
condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
e che si liquidano complessivamente in € 2.547,00 per Controparte_1 CP_1 compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge;
dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Pistoia, il 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni