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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/08/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/2022 R.G. in materia di risarcimento dei danni proposta da:
(c.f. ), nata a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.5.1973;
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
17.01.1974, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
(c.f. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._4
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._5
10.8.1995;
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._7
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._8
(c.f. ), nata a [...] il Parte_7 C.F._9
25.5.1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_2
(c.f. ), nato a [...] l'[...];
[...] C.F._10
(c.f. ), nata ad [...] il [...]; Parte_8 C.F._11
(c.f. ), nato a Francavilla in [...]; Parte_9 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del
29.6.2022, dall'avv. Samantha BATTISTON, domiciliataria;
ricorrenti contro (c.f. e p.i. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1 alla v. Montescaglioso, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2022, dall'avv.
Roberto DIGIROLAMO;
convenuti
***
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Accertare e dichiarare la responsabilità per colpa dell in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi dedotti in atti e conseguentemente condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori come meglio specificati in atti o comunque nella minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la convenuta: “Respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti perché infondate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la responsabilità Cont dell' nella causazione del danno, ridurre le richieste formulate da parte ricorrente nei limiti del giusto e dell'equo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 29.6.2022, , Parte_1 Pt_10
(quest'ultima anche in qualità di esercente la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore ), Persona_1 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
(anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_2
), e chiedevano il risarcimento dei danni
[...] Parte_8 Parte_9 patiti in conseguenza della morte di rispettivamente marito, padre, fratello Persona_3
e nonno dei ricorrenti, avvenuta il 31.12.2016, ponendo a fondamento della loro domanda le conclusioni rassegnate dai CC.TT.U. nominati nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo da loro promosso dinanzi al Tribunale di Matera e recante n. 1895/2018.
Deducevano, segnatamente, i ricorrenti che “nella relazione tecnica redatta dal Dott. Per_4
pag. 2/9 e la Dott.ssa sono evidenziati i profili di responsabilità del Parte_11 Persona_5 personale medico dell'azienda sanitaria convenuta. Si rileva che, pur non essendo possibile affermare che il decesso non si sarebbe verificato in caso di ricovero del sig. in Pt_2 seguito all'accesso ospedaliero del giorno 29/12/2016, di contro si può affermare che il sig. ha perso delle “chance” che statisticamente aveva nel poter attuare più precocemente Pt_2 un protocollo terapeutico diverso con maggiori risposte in senso clinico. Si ritiene, infatti, che una precoce sostituzione del dispositivo da parte dei medici di , avrebbe potuto Pt_12 impedire o posticipare il decesso. In conclusione, la condotta dei medici dell ha CP_3 causato una concreta perdita delle chance di sopravvivenza del sig. il che configura, Pt_2 senza alcun dubbio, un danno concreto ed attuale che deve essere risarcito”.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva il difetto di prova, da Controparte_2 parte dei ricorrenti di tanto onerati, relativo al nesso eziologico tra la morte del d il Pt_2 mancato o cattivo funzionamento del defibrillatore impiantatogli, essendo piuttosto l'exitus ascrivibile alla cardiomiopatia dilatativa diagnosticatagli già da lunga data e dai recenti due episodi di storm aritmici che, sempre alla stregua delle conclusioni rassegnate dagli officiati dott. e , configuravano “un substrato Persona_5 Persona_6 aritmogeno altamente instabile ed iterativo, determinando un rischio di mortalità intraospedaliero ed extraospedaliero elevato ed indipendente dal corretto funzionamento del defibrillatore cardiaco impiantabile”.
Rilevava altresì la convenuta che il defibrillatore era regolarmente funzionante e non aveva rilevato alcun “ERI alert”, recando un più che adeguato livello di carica della batteria e che, conformemente a quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, nessun profilo di responsabilità era ravvisabile in capo ai sanitari che ebbero in cura il paziente, poiché “la gestione del paziente nel corso dei diversi accessi ospedalieri tra il febbraio ed il dicembre
2016 fu senza dubbio perita e diligente, atteso che furono modificate le terapie in rapporto alle effettive condizioni del paziente e non appena segnalato un erroneo funzionamento del dispositivo defibrillatore fu rapidamente avviato a controllo e programmato intervento di sostituzione dello stesso. Il personale operante presso le Strutture Sanitarie che ebbero in carico il sig. nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 2016 Pt_2
pag. 3/9 (dalla visita ambulatoriale “di richiamo” fino al decesso), ha agito in accordo con le raccomandazioni emesse dal produttore del pacemaker impiantato al soggetto e recepite dal
Ministero della Salute e, pertanto, non può imputarsi a loro alcuna condotta imperita, imprudente o negligente tale da provocare o facilitare il decesso di . Persona_3
La causa, all'esito del mutamento del rito disposto ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3 c.p.c., veniva quindi istruita con la sola prova testimoniale articolata dai ricorrenti a mezzo di Tes_1
, per infine transitare alla presente fase decisionale.
[...]
La domanda, così come formulata ed alla stregua delle complessive risultanze in atti, non è meritevole di accoglimento. Ed invero, premesso che, in ragione della natura e del titolo della responsabilità invocata dai ricorrenti, incombeva su questi ultimi l'onere della prova del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (cfr. ex plurimis Cass., III, n.
21511/2024, conforme a Cass., III, n. 5490/2023), va rilevato come, in punto di allegazione, la causa del decesso di sia stata indicata in ricorso nelle “nuove” scariche, Persona_3 evidentemente anomale ed improprie del defibrillatore (p.
4. dell'atto introduttivo), sebbene l'asserito malfunzionamento di tale dispositivo non soltanto non sia stato verificato ma si profili come un fattore eziologicamente distinto rispetto a quello del precoce esaurimento della durata della batteria (anch'esso peraltro non provato), che costituiva il rischio oggetto del comunicato diffuso al personale sanitario dalla casa produttrice . Controparte_4
Se, pertanto, la tempestiva, se non immediata sostituzione del defibrillatore identifica, secondo la ricostruzione argomentativa dei ricorrenti, il comportamento doveroso omesso dai medici del nosocomio di (cfr. pp. 8e 9 del ricorso introduttivo), non è dato comprendere, tuttavia, Pt_12 in punto di interpretazione della prospettazione della domanda, se tale sostituzione fosse finalizzata a rimediare ad un malfunzionamento dell'apparecchio, indipendentemente dalla sua carica residua, ovvero all'esaurimento della relativa batteria, posto che i pericoli e le criticità sottolineati dal Ministero della Salute nella menzionata nota (cfr. allegato sub 6 al ricorso) afferivano unicamente a tale ultimo rischio.
Che lo scaricamento della batteria, in definitiva, si fosse effettivamente verificato non soltanto non è stato accertato dai consulenti tecnici d'ufficio officiati in sede di accertamento tecnico preventivo, ma, a ben vedere, non è stato neppure chiaramente dedotto nella domanda, sicché
pag. 4/9 sotto tale profilo l'eventuale contegno colposo dei sanitari, pur ammettendone la configurabilità, non avrebbe comunque assunto rilevanza eziologica, poiché la funzionalità in sé del dispositivo impiantato sul non era espressamente ed univocamente revocata in Pt_2 dubbio dai congiunti del defunto e, ad ogni modo, per quanto si vedrà infra, non è risultata provata.
Quanto, poi, alle voci di danno delle quali si è invocato il risarcimento, da un lato, mediante la testuale riproduzione delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio, si è presupposta una inammissibile coesistenza tra pregiudizio da perdita del rapporto parentale e danno da perdita delle chances di sopravvivenza, e, dall'altro lato, contraddittoriamente, sono stati richiamati proprio i principii giurisprudenziali secondo i quali le due voci sarebbero alternative (cfr. Cass., III, n. 26851/2023, secondo cui “il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica che di quest'ultima costituisce il fondamento logico, prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili”).
Inoltre, sempre in punto di prospettazione, nel paragrafo sul quantum alla p.11 i ricorrenti si sono diffusi sul danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, omettendo tuttavia qualsivoglia cenno all'altra voce richiesta, quella da perdita di chances, che è invece un pregiudizio relativo alla sfera giuridica della “vittima primaria” e che, conseguentemente, può essere invocato non da tutti i congiunti indiscriminatamente, ma dai soli eredi.
Venendo, quindi, alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.U., va rilevato, in punto di ricostruzione del decorso della patologia da cui era affetto il SARUBBI, che, per ovviare alla cardiomiopatia diagnosticatagli sin dal 2002, gli era stato impiantato il defibrillatore nel 2014, che nel controllo del 2016 “fu, inoltre, ribadito il corretto funzionamento del CRT - D” (p.30) e che lo “storm aritmico” del 20.9.2016 fu correttamente trattato dal dispositivo (p.31). Al momento della segnalazione del produttore relativa al rischio di esaurimento precoce della batteria (10.10.2016), pertanto, non vi era alcuna evidenza di malfunzionamento del dispositivo
(a p. 32 della relazione tecnica viene usato, infatti, il condizionale: “detta eventualità si sarebbe
pag. 5/9 potuta verificare al paziente proprio in occasione dello storm aritmico (in cui Pt_2 ricordiamo subì circa 40 DC shock) occorso in data 20 settembre 2016”).
Nessuna analoga evidenza, né in termini di malfunzionamento né di avvenuto scaricamento della batteria, fu peraltro registrata allorché (in data 19.12.2016) il paziente venne convocato per la sostituzione dell'apparecchio; a pag. 34 si legge infatti: “Il report di tale controllo evidenziò una longevità residua stimata di 1.5 anni con una capacità all'ERI del 28% e un tempo di ultima carica dei condensatori nella norma (3.9 sec)”.
Il defibrillatore fu quindi ulteriormente controllato in data 29.12.2016, in occasione del ricovero del per “riferite scariche del defibrillatore”; tuttavia, “nella documentazione Pt_2 ricevuta in atti non risulta allegata la stampa del controllo elettronico del dispositivo ma dalla consulenza si evince quanto segue: una serie di scariche (probabilmente 10 in relazione all'anamnesi eseguita in P.S.) su fibrillazione atriale tachifrequente (quindi inappropriate) e su
TV/FV (quindi appropriate)”.
A fronte di tale criptica asserzione dei consulenti tecnici, dalla quale non è possibile inferire un dato inequivoco di malfunzionamento del dispositivo, è stata poi formulata l'ipotesi che “un intervento di questo tipo, in un dispositivo con recenti multipli interventi e riscontro di 28% di carica residua della batteria e considerata la probabilità di depositi di Litio durante la carica dei condensatori, potrebbe verosimilmente aver deteriorato precocemente la riserva d'energia”
(p. 35). Ipotesi, tuttavia, non verificabile, dal momento che “non abbiamo a disposizione alcun report del controllo elettronico eseguito in data 29.12.2016 quindi, di fatto, non abbiamo alcun riferimento sull' ultimo stato di carica del dispositivo” […]; non essendo stato eseguito nè un riscontro autoptico né una interrogazione post-mortem del defibrillatore CRT-D impiantato, non è possibile esprimersi con mera possibilità o probabilità sul nesso di causalità tra l'evento morte del paziente e il potenziale mancato intervento da parte del defibrillatore a seguito di scarica precoce della batteria”.
L'incompletezza dei dati relativi allo stato di carica della batteria e, per essa, della cartella clinica non può di per sé giustificare, quindi, un giudizio di correlazione causale e di rimproverabilità dell'operato dei sanitari, nel difetto di una specifica allegazione e dimostrazione di una concorrente condotta colposa, dovendosi fare applicazione del principio pag. 6/9 consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra
l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. ” (Cass., n.
16737/24 e precedenti conformi).
Non essendosi dimostrato, in altri e più specifici termini, che la carica della batteria del defibrillatore in questione si fosse già esaurita al momento del ricovero del 29.12.2016, non può predicarsi l'astratta idoneità dell'operato dei medici dell' a cagionare il Controparte_5 danno allegato, tanto più che il quadro patologico del paziente, così come accertato nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, era compromesso al punto da rilevare ex se come causa dell'evento dannoso (cfr. p.36: “il verificarsi di due episodi di storm aritmici nell'arco di circa 3 mesi, nonostante la corretta assunzione giornaliera di una terapia farmacologica ottimizzata, sottende un considerevole peggioramento funzionale della performance cardiaca a seguito della creazione di un substrato aritmogeno altamente instabile ed iterativo, e ciò determina un rischio di mortalità intraospedaliero ed extraospedaliera elevato ed indipendente dal corretto funzionamento del defibrillatore cardiaco impiantabile”). Il che vale, di per sé, ad inficiare la predicabilità di un legame causale secondo il paradigma del “più probabile che non” tra l'evento stesso e un inadempimento invero neppure accertato, perché basato sulla mera allegazione e congettura che, pur avendo correttamente proceduto a controllo del defibrillatore in data 29.12.2016, i sanitari avessero cionondimeno omesso di sostituirlo immediatamente, nonostante si fosse rivelato scarico.
Legame causale che, peraltro, viene espressamente escluso dai medesimi consulenti tecnici, laddove, in risposta ai rilievi critici dei consulenti di parte, affermano testualmente (p.40): “in occasione dell'accesso ospedaliero del 29.12.2016 il controllo specialistico del device, nonostante le numerose scariche, fu registrato come bene le batterie e PCD normofunzionante;
pertanto, non appare una condotta esigibile da parte dei cardiologi di quella di Pt_12 trattenere in ambiente ospedaliero il paziente giacché, pur considerate le caratteristiche del
pag. 7/9 defibrillatore, non vi erano elementi che facessero quantomeno presupporre un ulteriore incremento delle scariche a breve distanza (2 giorni)”.
Alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, si appalesa, pertanto, incoerente con le premesse esplicitate e gli elementi raccolti ed analizzati in sede di istruttoria tecnica e, sostanzialmente, improntata ad una valutazione del tutto ipotetica e congetturale la conclusione secondo cui “si ebbe un evento particolarmente rapido di compromissione cardiaca che, verosimilmente, non rispose alle stimolazioni dell'ICD. Detto decorso fa pensare indubbiamente ad un evento aritmico improvviso e terminale, spiegabile forse, con il progressivo rapido deterioramento della carica del dispositivo”. E ciò in quanto, per stessa affermazione dei CC.tt.u., “non è possibile affermare che il decesso non si sarebbe verificato anche in regime di ricovero”.
In ordine, poi, alla pretesa perdita di chances, non è dato comprendere in cosa avrebbe dovuto estrinsecarsi il “protocollo terapeutico diverso” attuabile ed esigibile dagli operatori sanitari, essendo peraltro la prospettazione dei ricorrenti, come già evidenziato, circoscritta al profilo della sostituzione del dispositivo, e non ad altri ipotetici inadempimenti.
In definitiva, anche a voler reputare astrattamente risarcibili, come autonoma voce di danno, le menzionate chances di sopravvivenza, non sono emersi elementi che consentano di connotare le stesse del crisma della “serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa” alla condotta asseritamente lesiva reputate imprescindibili dalla giurisprudenza in materia (cfr.
Cass., III, n. 21415/2024).
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in considerazione della scarna attività istruttoria espletata, è infine affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 29.6.2022 da , Parte_1 Parte_10
(anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
), , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pag. 8/9 , (anche quale esercente la responsabilità Parte_6 Parte_7 genitoriale sul minore ), e Persona_2 Parte_8 Parte_9 contro l' in persona del Direttore generale p.t., Controparte_2 così provvede: la rigetta e, per l'effetto, condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell' convenuta, delle Controparte_2 spese processuali liquidate in complessivi € 24.800,00 (di cui € 3.900,00 per la fase di studio, €
2.600,00 per quella introduttiva, €11.500,00 per la fase istruttoria ed € 6.800,00 per quella decisionale),
Così deciso in Matera, il 5.8.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/2022 R.G. in materia di risarcimento dei danni proposta da:
(c.f. ), nata a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.5.1973;
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
17.01.1974, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
(c.f. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._4
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._5
10.8.1995;
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._7
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._8
(c.f. ), nata a [...] il Parte_7 C.F._9
25.5.1977, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_2
(c.f. ), nato a [...] l'[...];
[...] C.F._10
(c.f. ), nata ad [...] il [...]; Parte_8 C.F._11
(c.f. ), nato a Francavilla in [...]; Parte_9 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del
29.6.2022, dall'avv. Samantha BATTISTON, domiciliataria;
ricorrenti contro (c.f. e p.i. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1 alla v. Montescaglioso, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2022, dall'avv.
Roberto DIGIROLAMO;
convenuti
***
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Accertare e dichiarare la responsabilità per colpa dell in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi dedotti in atti e conseguentemente condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori come meglio specificati in atti o comunque nella minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la convenuta: “Respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti perché infondate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la responsabilità Cont dell' nella causazione del danno, ridurre le richieste formulate da parte ricorrente nei limiti del giusto e dell'equo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 29.6.2022, , Parte_1 Pt_10
(quest'ultima anche in qualità di esercente la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore ), Persona_1 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
(anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_2
), e chiedevano il risarcimento dei danni
[...] Parte_8 Parte_9 patiti in conseguenza della morte di rispettivamente marito, padre, fratello Persona_3
e nonno dei ricorrenti, avvenuta il 31.12.2016, ponendo a fondamento della loro domanda le conclusioni rassegnate dai CC.TT.U. nominati nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo da loro promosso dinanzi al Tribunale di Matera e recante n. 1895/2018.
Deducevano, segnatamente, i ricorrenti che “nella relazione tecnica redatta dal Dott. Per_4
pag. 2/9 e la Dott.ssa sono evidenziati i profili di responsabilità del Parte_11 Persona_5 personale medico dell'azienda sanitaria convenuta. Si rileva che, pur non essendo possibile affermare che il decesso non si sarebbe verificato in caso di ricovero del sig. in Pt_2 seguito all'accesso ospedaliero del giorno 29/12/2016, di contro si può affermare che il sig. ha perso delle “chance” che statisticamente aveva nel poter attuare più precocemente Pt_2 un protocollo terapeutico diverso con maggiori risposte in senso clinico. Si ritiene, infatti, che una precoce sostituzione del dispositivo da parte dei medici di , avrebbe potuto Pt_12 impedire o posticipare il decesso. In conclusione, la condotta dei medici dell ha CP_3 causato una concreta perdita delle chance di sopravvivenza del sig. il che configura, Pt_2 senza alcun dubbio, un danno concreto ed attuale che deve essere risarcito”.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva il difetto di prova, da Controparte_2 parte dei ricorrenti di tanto onerati, relativo al nesso eziologico tra la morte del d il Pt_2 mancato o cattivo funzionamento del defibrillatore impiantatogli, essendo piuttosto l'exitus ascrivibile alla cardiomiopatia dilatativa diagnosticatagli già da lunga data e dai recenti due episodi di storm aritmici che, sempre alla stregua delle conclusioni rassegnate dagli officiati dott. e , configuravano “un substrato Persona_5 Persona_6 aritmogeno altamente instabile ed iterativo, determinando un rischio di mortalità intraospedaliero ed extraospedaliero elevato ed indipendente dal corretto funzionamento del defibrillatore cardiaco impiantabile”.
Rilevava altresì la convenuta che il defibrillatore era regolarmente funzionante e non aveva rilevato alcun “ERI alert”, recando un più che adeguato livello di carica della batteria e che, conformemente a quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, nessun profilo di responsabilità era ravvisabile in capo ai sanitari che ebbero in cura il paziente, poiché “la gestione del paziente nel corso dei diversi accessi ospedalieri tra il febbraio ed il dicembre
2016 fu senza dubbio perita e diligente, atteso che furono modificate le terapie in rapporto alle effettive condizioni del paziente e non appena segnalato un erroneo funzionamento del dispositivo defibrillatore fu rapidamente avviato a controllo e programmato intervento di sostituzione dello stesso. Il personale operante presso le Strutture Sanitarie che ebbero in carico il sig. nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 2016 Pt_2
pag. 3/9 (dalla visita ambulatoriale “di richiamo” fino al decesso), ha agito in accordo con le raccomandazioni emesse dal produttore del pacemaker impiantato al soggetto e recepite dal
Ministero della Salute e, pertanto, non può imputarsi a loro alcuna condotta imperita, imprudente o negligente tale da provocare o facilitare il decesso di . Persona_3
La causa, all'esito del mutamento del rito disposto ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3 c.p.c., veniva quindi istruita con la sola prova testimoniale articolata dai ricorrenti a mezzo di Tes_1
, per infine transitare alla presente fase decisionale.
[...]
La domanda, così come formulata ed alla stregua delle complessive risultanze in atti, non è meritevole di accoglimento. Ed invero, premesso che, in ragione della natura e del titolo della responsabilità invocata dai ricorrenti, incombeva su questi ultimi l'onere della prova del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (cfr. ex plurimis Cass., III, n.
21511/2024, conforme a Cass., III, n. 5490/2023), va rilevato come, in punto di allegazione, la causa del decesso di sia stata indicata in ricorso nelle “nuove” scariche, Persona_3 evidentemente anomale ed improprie del defibrillatore (p.
4. dell'atto introduttivo), sebbene l'asserito malfunzionamento di tale dispositivo non soltanto non sia stato verificato ma si profili come un fattore eziologicamente distinto rispetto a quello del precoce esaurimento della durata della batteria (anch'esso peraltro non provato), che costituiva il rischio oggetto del comunicato diffuso al personale sanitario dalla casa produttrice . Controparte_4
Se, pertanto, la tempestiva, se non immediata sostituzione del defibrillatore identifica, secondo la ricostruzione argomentativa dei ricorrenti, il comportamento doveroso omesso dai medici del nosocomio di (cfr. pp. 8e 9 del ricorso introduttivo), non è dato comprendere, tuttavia, Pt_12 in punto di interpretazione della prospettazione della domanda, se tale sostituzione fosse finalizzata a rimediare ad un malfunzionamento dell'apparecchio, indipendentemente dalla sua carica residua, ovvero all'esaurimento della relativa batteria, posto che i pericoli e le criticità sottolineati dal Ministero della Salute nella menzionata nota (cfr. allegato sub 6 al ricorso) afferivano unicamente a tale ultimo rischio.
Che lo scaricamento della batteria, in definitiva, si fosse effettivamente verificato non soltanto non è stato accertato dai consulenti tecnici d'ufficio officiati in sede di accertamento tecnico preventivo, ma, a ben vedere, non è stato neppure chiaramente dedotto nella domanda, sicché
pag. 4/9 sotto tale profilo l'eventuale contegno colposo dei sanitari, pur ammettendone la configurabilità, non avrebbe comunque assunto rilevanza eziologica, poiché la funzionalità in sé del dispositivo impiantato sul non era espressamente ed univocamente revocata in Pt_2 dubbio dai congiunti del defunto e, ad ogni modo, per quanto si vedrà infra, non è risultata provata.
Quanto, poi, alle voci di danno delle quali si è invocato il risarcimento, da un lato, mediante la testuale riproduzione delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio, si è presupposta una inammissibile coesistenza tra pregiudizio da perdita del rapporto parentale e danno da perdita delle chances di sopravvivenza, e, dall'altro lato, contraddittoriamente, sono stati richiamati proprio i principii giurisprudenziali secondo i quali le due voci sarebbero alternative (cfr. Cass., III, n. 26851/2023, secondo cui “il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica che di quest'ultima costituisce il fondamento logico, prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili”).
Inoltre, sempre in punto di prospettazione, nel paragrafo sul quantum alla p.11 i ricorrenti si sono diffusi sul danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, omettendo tuttavia qualsivoglia cenno all'altra voce richiesta, quella da perdita di chances, che è invece un pregiudizio relativo alla sfera giuridica della “vittima primaria” e che, conseguentemente, può essere invocato non da tutti i congiunti indiscriminatamente, ma dai soli eredi.
Venendo, quindi, alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.U., va rilevato, in punto di ricostruzione del decorso della patologia da cui era affetto il SARUBBI, che, per ovviare alla cardiomiopatia diagnosticatagli sin dal 2002, gli era stato impiantato il defibrillatore nel 2014, che nel controllo del 2016 “fu, inoltre, ribadito il corretto funzionamento del CRT - D” (p.30) e che lo “storm aritmico” del 20.9.2016 fu correttamente trattato dal dispositivo (p.31). Al momento della segnalazione del produttore relativa al rischio di esaurimento precoce della batteria (10.10.2016), pertanto, non vi era alcuna evidenza di malfunzionamento del dispositivo
(a p. 32 della relazione tecnica viene usato, infatti, il condizionale: “detta eventualità si sarebbe
pag. 5/9 potuta verificare al paziente proprio in occasione dello storm aritmico (in cui Pt_2 ricordiamo subì circa 40 DC shock) occorso in data 20 settembre 2016”).
Nessuna analoga evidenza, né in termini di malfunzionamento né di avvenuto scaricamento della batteria, fu peraltro registrata allorché (in data 19.12.2016) il paziente venne convocato per la sostituzione dell'apparecchio; a pag. 34 si legge infatti: “Il report di tale controllo evidenziò una longevità residua stimata di 1.5 anni con una capacità all'ERI del 28% e un tempo di ultima carica dei condensatori nella norma (3.9 sec)”.
Il defibrillatore fu quindi ulteriormente controllato in data 29.12.2016, in occasione del ricovero del per “riferite scariche del defibrillatore”; tuttavia, “nella documentazione Pt_2 ricevuta in atti non risulta allegata la stampa del controllo elettronico del dispositivo ma dalla consulenza si evince quanto segue: una serie di scariche (probabilmente 10 in relazione all'anamnesi eseguita in P.S.) su fibrillazione atriale tachifrequente (quindi inappropriate) e su
TV/FV (quindi appropriate)”.
A fronte di tale criptica asserzione dei consulenti tecnici, dalla quale non è possibile inferire un dato inequivoco di malfunzionamento del dispositivo, è stata poi formulata l'ipotesi che “un intervento di questo tipo, in un dispositivo con recenti multipli interventi e riscontro di 28% di carica residua della batteria e considerata la probabilità di depositi di Litio durante la carica dei condensatori, potrebbe verosimilmente aver deteriorato precocemente la riserva d'energia”
(p. 35). Ipotesi, tuttavia, non verificabile, dal momento che “non abbiamo a disposizione alcun report del controllo elettronico eseguito in data 29.12.2016 quindi, di fatto, non abbiamo alcun riferimento sull' ultimo stato di carica del dispositivo” […]; non essendo stato eseguito nè un riscontro autoptico né una interrogazione post-mortem del defibrillatore CRT-D impiantato, non è possibile esprimersi con mera possibilità o probabilità sul nesso di causalità tra l'evento morte del paziente e il potenziale mancato intervento da parte del defibrillatore a seguito di scarica precoce della batteria”.
L'incompletezza dei dati relativi allo stato di carica della batteria e, per essa, della cartella clinica non può di per sé giustificare, quindi, un giudizio di correlazione causale e di rimproverabilità dell'operato dei sanitari, nel difetto di una specifica allegazione e dimostrazione di una concorrente condotta colposa, dovendosi fare applicazione del principio pag. 6/9 consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra
l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. ” (Cass., n.
16737/24 e precedenti conformi).
Non essendosi dimostrato, in altri e più specifici termini, che la carica della batteria del defibrillatore in questione si fosse già esaurita al momento del ricovero del 29.12.2016, non può predicarsi l'astratta idoneità dell'operato dei medici dell' a cagionare il Controparte_5 danno allegato, tanto più che il quadro patologico del paziente, così come accertato nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, era compromesso al punto da rilevare ex se come causa dell'evento dannoso (cfr. p.36: “il verificarsi di due episodi di storm aritmici nell'arco di circa 3 mesi, nonostante la corretta assunzione giornaliera di una terapia farmacologica ottimizzata, sottende un considerevole peggioramento funzionale della performance cardiaca a seguito della creazione di un substrato aritmogeno altamente instabile ed iterativo, e ciò determina un rischio di mortalità intraospedaliero ed extraospedaliera elevato ed indipendente dal corretto funzionamento del defibrillatore cardiaco impiantabile”). Il che vale, di per sé, ad inficiare la predicabilità di un legame causale secondo il paradigma del “più probabile che non” tra l'evento stesso e un inadempimento invero neppure accertato, perché basato sulla mera allegazione e congettura che, pur avendo correttamente proceduto a controllo del defibrillatore in data 29.12.2016, i sanitari avessero cionondimeno omesso di sostituirlo immediatamente, nonostante si fosse rivelato scarico.
Legame causale che, peraltro, viene espressamente escluso dai medesimi consulenti tecnici, laddove, in risposta ai rilievi critici dei consulenti di parte, affermano testualmente (p.40): “in occasione dell'accesso ospedaliero del 29.12.2016 il controllo specialistico del device, nonostante le numerose scariche, fu registrato come bene le batterie e PCD normofunzionante;
pertanto, non appare una condotta esigibile da parte dei cardiologi di quella di Pt_12 trattenere in ambiente ospedaliero il paziente giacché, pur considerate le caratteristiche del
pag. 7/9 defibrillatore, non vi erano elementi che facessero quantomeno presupporre un ulteriore incremento delle scariche a breve distanza (2 giorni)”.
Alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, si appalesa, pertanto, incoerente con le premesse esplicitate e gli elementi raccolti ed analizzati in sede di istruttoria tecnica e, sostanzialmente, improntata ad una valutazione del tutto ipotetica e congetturale la conclusione secondo cui “si ebbe un evento particolarmente rapido di compromissione cardiaca che, verosimilmente, non rispose alle stimolazioni dell'ICD. Detto decorso fa pensare indubbiamente ad un evento aritmico improvviso e terminale, spiegabile forse, con il progressivo rapido deterioramento della carica del dispositivo”. E ciò in quanto, per stessa affermazione dei CC.tt.u., “non è possibile affermare che il decesso non si sarebbe verificato anche in regime di ricovero”.
In ordine, poi, alla pretesa perdita di chances, non è dato comprendere in cosa avrebbe dovuto estrinsecarsi il “protocollo terapeutico diverso” attuabile ed esigibile dagli operatori sanitari, essendo peraltro la prospettazione dei ricorrenti, come già evidenziato, circoscritta al profilo della sostituzione del dispositivo, e non ad altri ipotetici inadempimenti.
In definitiva, anche a voler reputare astrattamente risarcibili, come autonoma voce di danno, le menzionate chances di sopravvivenza, non sono emersi elementi che consentano di connotare le stesse del crisma della “serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa” alla condotta asseritamente lesiva reputate imprescindibili dalla giurisprudenza in materia (cfr.
Cass., III, n. 21415/2024).
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della controversia, in considerazione della scarna attività istruttoria espletata, è infine affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 29.6.2022 da , Parte_1 Parte_10
(anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
), , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pag. 8/9 , (anche quale esercente la responsabilità Parte_6 Parte_7 genitoriale sul minore ), e Persona_2 Parte_8 Parte_9 contro l' in persona del Direttore generale p.t., Controparte_2 così provvede: la rigetta e, per l'effetto, condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell' convenuta, delle Controparte_2 spese processuali liquidate in complessivi € 24.800,00 (di cui € 3.900,00 per la fase di studio, €
2.600,00 per quella introduttiva, €11.500,00 per la fase istruttoria ed € 6.800,00 per quella decisionale),
Così deciso in Matera, il 5.8.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
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