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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8523 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, riservata per la decisione in data 28.1.25
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA LOMBARDI, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Migliaccio;
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 170 del DPR n. 115/02 e 15 del D.lgs. 150/11, l'ing. Pt_1
impugnava il decreto, reso dall'intestato Tribunale, IV Sezione civile, Giudice
[...]
dott.ssa Ferone, in data 4.4.24, con cui la stessa veniva dichiarata decaduta dal diritto alla liquidazione del compenso. L'istante chiedeva, in particolare, di riformare l'impugnato provvedimento e di provvedere alla liquidazione dei compensi a lei spettanti.
Si costituiva il , che evidenziava l'infondatezza Controparte_1
della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.25, a seguito della discussione delle parti, il procedimento veniva riservato in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_2
costituitasi, benché ritualmente citata in giudizio.
Tanto premesso, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
L'impugnato provvedimento, invero, risulta immune da censure, poiché, facendo corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 71 dpr 115/2002, rigettava la domanda di liquidazione proposta dal ctu oltre il termine perentorio di 100 giorni dal deposito della consulenza e, quindi, dal momento in cui l'incarico era portato a compimento (Cass. 4911/2015).
Evidenzia, inoltre, il Tribunale che alcuna richiesta di rimessione in termini veniva presentata al primo Giudice dall'odierna ricorrente e che, in ogni caso, la documentazione prodotta solo nell'odierno giudizio non risulta idonea a far ritenere
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 l'impedimento giustificabile. Invero, dalla documentazione prodotta, si evince solo che la malattia decorreva dal 3.11.23 (mentre la ctu veniva depositata in data 6.8.23, circostanza non contestata) e non si evince l'impossibilità assoluta per il ctu di provvedere, anche eventualmente dalla propria abitazione, al deposito in via telematica dell'istanza.
La domanda attorea va, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla per le spese di , stante la sua contumacia. Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
che liquida in euro 2.538,50 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Napoli in data 23/02/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
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