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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/07/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7584/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7584 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura generale alle liti per Notar del 6.04.2017, dall'Avv. Brunella Per_1
Bottacchi, unitamente alla quale elettivamente domiciliata in Napoli, presso l'Area Legale Territoriale di Napoli, in Via Matteotti n. 2;
-
Opponente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, in virtù di giusta in atti, dagli Avv.ti Ciro Gaudino e Renato Gaudino, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Libertà n.
67;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2316/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 8.10.2018 in materia di buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Svolgimento del processo.
- A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Tribunale di Nola, con decreto n.
2316/2018, ingiungeva a di pagare, in favore di Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 18.204,55, oltre interessi legali e CP_1 spese del procedimento, a titolo di rimborso del buono fruttifero postale serie
“O” n. 000191, intestato a e ad , emesso in Controparte_2 Parte_2 data 30.08.1982 per un valore di due milioni di Lire.
- Quanto ai fatti di causa, brevemente, la ricorrente (odierna opposta), deduceva di essere titolare, in qualità di unica erede testamentaria di
[...]
del buono fruttifero n. 000191, intestato a CP_2 Controparte_2
e ad . Parte_2
- A seguito della morte della de cuius ( ), la ricorrente si Controparte_2 era recata presso l'Ufficio postale al fine di ottenere il rimborso del titolo ormai venuto a scadenza, presentando, all'atto della richiesta, il testamento pubblico con il quale l'aveva istituita erede universale e Controparte_2
l'atto notorio;
tuttavia, le negava il rimborso degli Parte_1 interessi, specificati sul retro del buono, riconoscendole un importo inferiore di € 17.595,52.
- Dunque, a detta della ricorrente, sarebbe creditrice nei confronti di
[...]
della maggior somma di € 18.204,55 (ottenuta dalla differenza tra il Pt_1 valore indicato a tergo del buono fruttifero, ovvero € 35.800,07, e la somma incassata, ovvero € 17.595,52).
- Sulla scorta di ciò, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo oggetto di causa, avverso il quale proponeva opposizione Parte_1 eccependo l'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 6 del D.M. del Tesoro del
13 giugno 1986, in forza del quale il valore di liquidazione dei buoni emessi prima del 30.06.1986 viene rilevato non più tramite tabelle poste sul retro dei titoli stessi bensì mediante il diverso criterio dettato dal D.M. 13 giugno 1986
(pubblicato in G.U. n. 148 del 28 giugno 1986); quindi, istava per la revoca del decreto ingiuntivo n. 2316/2018 emesso dal Tribunale di Nola, con il
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favore delle spese.
- Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta, avversando gli argomenti difensivi mossi dalla controparte e insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto;
chiedeva, inoltre, la condanna di alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 liquidarsi in via equitativa.
- Disattesa l'istanza di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 27 marzo 2019, svoltasi la fase istruttoria attraverso il deposito delle sole memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del
10.04.2025 la causa è stata introitata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
- L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
- In limine litis, occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta,
l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Invero, “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la
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conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Ciò posto, nel caso de quo, non risultano controversi né l'esistenza del titolo oggetto di causa (buono fruttifero serie O n. 000191 intestato a
, di cui copia allegata al fascicolo di parte opposta) Controparte_2 né la qualità di erede dell'opposta (circostanza non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.).
- La quaestio juris involge le modalità di rimborso dei buoni fruttiferi postali, nella specie del buono emesso in data 30.08.1982 appartenente alle serie “O”
e, dunque, se debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi oppure secondo il diverso criterio di cui al D.M. 13 giugno
1986; più nello specifico, l'art. 6 del citato decreto stabilisce che tutti i buoni appartenenti alle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, si liquidano mediante l'applicazione delle variazioni previste dal D.M. e non mediante le tabelle poste sul retro dei titoli stessi.
- Va, innanzitutto, premesso che in punto di diritto la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è regolata dall'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, secondo cui “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” e che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che sono a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
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- Tale norma, pur essendo stata abrogata dal D. Lgs. n. 284 del 1999, trova applicazione al caso di specie, che riguarda un buono postale sottoscritto nel
1982. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 d.p.r. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del
1974 – che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, 3° comma,
d.leg. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 cit. d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr., Cass. civ., SS.UU., 11 febbraio
2019, n. 3963).
- Tale giurisprudenza è stata avvalorata dall'intervento della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 26/2020, ha ritenuto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.p.r. 156/73, come modificato dall'art. 1 d.l. 460/74, conv., con modif., in l. 588/74, e successivamente abrogato dall'art. 7, d.leg. 284/99, nella parte in cui
“consentiva di estendere, con decreto del ministro … le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, sollevata, in
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riferimento agli art. 43 e 97 cost.; in particolare: a) la norma, al 2° comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, “si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato” e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente;
vale a dire che la variazione sfavorevole non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga;
il che esclude la retroattività in senso proprio, erroneamente attribuita alla norma denunciata;
b) pertanto, la censura secondo cui l'art. 173 cit. – consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 D.lgs. n. 284 del 1999) di “estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione”
(nella specie, le modificazioni in peius introdotte col d.m. del 1986) – avrebbe irragionevolmente leso l'affidamento, riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo;
c) con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, l'evoluzione della natura giuridica delle ha comportato la qualificazione dei buoni come “titoli di Pt_1 legittimazione”; il che ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito;
ciò ha portato a ritenere che la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del c.c.: non sussiste quindi disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che
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l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse;
d) dalla detta erroneità del carattere retroattivo delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse che il denunciato art. 173 consentirebbe, discende anche l'infondatezza della censura relativa al contrasto con l'art. 47 cost. relativa all'assoluto scoraggiamento del risparmio
(nella specie: postale)”; e) va inoltre considerato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati.
- Pertanto, tanto premesso, si evidenzia come i buoni postali fruttiferi serie O non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma documenti di legittimazione, e ciò esclude l'applicabilità dell'art. 1992, primo comma, c.c.
- Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi Parte_1
(cfr., artt. 171, 178, del D.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale
(in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata); già al tempo dell'emissione dei titoli (buoni serie O) una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.
- Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel
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d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n. 113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974 – L. 25 novembre 1974,
n.588), sotto la rubrica “Tabelle degli interessi – Variazioni”, disponeva infatti che: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.) Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
- Dunque, nel caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n.
156/1973), quale risultante dal decreto ministeriale;
e non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore
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del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art.173, comma 2, d.p.r. n. 156/1973.
- Benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, devono ritenersi conosciute dai risparmiatori (in base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n.
156/1973 e dunque da una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148); e quel regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).
- Il 17 agosto 1989 è entrato in vigore il d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256, recante
“Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” (in Gazzetta
Ufficiale, 18 luglio 1989, suppl. ordinario n. 50); e nonostante sia stato abrogato con l'entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, recante
“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 in tema di riordino della Cassa depositi e prestiti, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato) è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei
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medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”; cfr. anche Corte Cost., ord. 7 novembre 2003, n. 333).
- Dunque, è possibile affermare quanto segue.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 284/99, l'art. 173 del D.P.R. n.
156/73 (abrogato per il futuro) continua ad applicarsi ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (27/12/2000); in base a tale norma era possibile che, con decreto del Ministro del Tesoro, il rendimento dei buoni fruttiferi postali riportato sul retro degli stessi venisse modificato in peius, anche con riferimento ai buoni emessi prima dell'approvazione di siffatto decreto.
- Ciò comportava (ed ha comportato) che il rimborso dei predetti buoni non avvenisse secondo il piano di rimborso stampato sul retro degli stessi, ma alla luce della citata variazione introdotta con decreto ministeriale.
- Pertanto, e in definitiva, è da ritenersi legittima l'applicazione di tassi di interessi difformi rispetto a quelli presenti a tergo del buono in possesso del titolare, appartenente alla serie “O”.
- Relativamente, invece, alla facoltà di modificare i saggi di interessi, il
Tribunale rileva che tale facoltà è riconosciuta dalla legge. Parimenti, nessuna lesione dell'affidamento del risparmiatore può essere rimproverata, poiché il sottoscrittore del buono postale è a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza, della normativa che prevedeva la possibilità di modificare in peius i saggi di interesse applicati ai buoni già emessi.
- Inoltre, la Cassazione (cfr., Cass. S.U. 3963/2019) ha rilevato che la messa a disposizione delle tabelle con i tassi ministeriali sostitutivi di quelli portati dai buoni postali ha la sola funzione di consentire al risparmiatore di verificare, al momento della riscossione, la correttezza della liquidazione e quindi l'ammontare del proprio credito in base ai tassi di cui al decreto ministeriale
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ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente in quel momento. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
- Da tali rilievi discende che l'eventuale mancata messa a disposizione può avere, al più, una significanza in ambito risarcitorio ove il risparmiatore dimostri di averne derivato un danno in nesso di causalità con l'omissione, nel caso di specie genericamente richiesto e non provato dall'opposta.
- In definitiva, la modifica dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali è efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 173 del DPR n. 156/1973 e, quindi, con la mera pubblicazione del relativo D.M. sulla Gazzetta Ufficiale e non è, pertanto, necessario - per l'opponibilità della modifica al risparmiatore – l'ulteriore adempimento della pubblicazione delle relative tabelle negli uffici postali (si veda in tal senso la giurisprudenza di merito conforme ex multis: Corte di
Appello di Napoli Sentenza n. 5304/2022; Corte Appello Torino n.751/2021).
- Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opposta va dichiarata creditrice della minor somma € 17.595,52, non essendovi alcuna contestazione sui risultati dei calcoli effettuati da . Parte_1
- Nessuna statuizione di condanna può essere adottata poiché la somma è stata già versata da parte opponente come, tra l'altro, dedotto dall'opposta in sede di costituzione ma anche in fase monitoria.
- Quanto al governo delle spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, con le massime riduzioni previste, per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al valore della domanda)
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara che vantava un credito nei confronti di Controparte_1
, in forza del buono fruttifero di cui al giudizio, di € Parte_1
17.595,52;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre euro 145,50 per esborsi nonché rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7584 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura generale alle liti per Notar del 6.04.2017, dall'Avv. Brunella Per_1
Bottacchi, unitamente alla quale elettivamente domiciliata in Napoli, presso l'Area Legale Territoriale di Napoli, in Via Matteotti n. 2;
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Opponente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, in virtù di giusta in atti, dagli Avv.ti Ciro Gaudino e Renato Gaudino, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Libertà n.
67;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2316/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 8.10.2018 in materia di buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Svolgimento del processo.
- A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Tribunale di Nola, con decreto n.
2316/2018, ingiungeva a di pagare, in favore di Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 18.204,55, oltre interessi legali e CP_1 spese del procedimento, a titolo di rimborso del buono fruttifero postale serie
“O” n. 000191, intestato a e ad , emesso in Controparte_2 Parte_2 data 30.08.1982 per un valore di due milioni di Lire.
- Quanto ai fatti di causa, brevemente, la ricorrente (odierna opposta), deduceva di essere titolare, in qualità di unica erede testamentaria di
[...]
del buono fruttifero n. 000191, intestato a CP_2 Controparte_2
e ad . Parte_2
- A seguito della morte della de cuius ( ), la ricorrente si Controparte_2 era recata presso l'Ufficio postale al fine di ottenere il rimborso del titolo ormai venuto a scadenza, presentando, all'atto della richiesta, il testamento pubblico con il quale l'aveva istituita erede universale e Controparte_2
l'atto notorio;
tuttavia, le negava il rimborso degli Parte_1 interessi, specificati sul retro del buono, riconoscendole un importo inferiore di € 17.595,52.
- Dunque, a detta della ricorrente, sarebbe creditrice nei confronti di
[...]
della maggior somma di € 18.204,55 (ottenuta dalla differenza tra il Pt_1 valore indicato a tergo del buono fruttifero, ovvero € 35.800,07, e la somma incassata, ovvero € 17.595,52).
- Sulla scorta di ciò, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo oggetto di causa, avverso il quale proponeva opposizione Parte_1 eccependo l'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 6 del D.M. del Tesoro del
13 giugno 1986, in forza del quale il valore di liquidazione dei buoni emessi prima del 30.06.1986 viene rilevato non più tramite tabelle poste sul retro dei titoli stessi bensì mediante il diverso criterio dettato dal D.M. 13 giugno 1986
(pubblicato in G.U. n. 148 del 28 giugno 1986); quindi, istava per la revoca del decreto ingiuntivo n. 2316/2018 emesso dal Tribunale di Nola, con il
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favore delle spese.
- Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta, avversando gli argomenti difensivi mossi dalla controparte e insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto;
chiedeva, inoltre, la condanna di alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 liquidarsi in via equitativa.
- Disattesa l'istanza di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 27 marzo 2019, svoltasi la fase istruttoria attraverso il deposito delle sole memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del
10.04.2025 la causa è stata introitata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
- L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
- In limine litis, occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta,
l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Invero, “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la
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conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Ciò posto, nel caso de quo, non risultano controversi né l'esistenza del titolo oggetto di causa (buono fruttifero serie O n. 000191 intestato a
, di cui copia allegata al fascicolo di parte opposta) Controparte_2 né la qualità di erede dell'opposta (circostanza non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.).
- La quaestio juris involge le modalità di rimborso dei buoni fruttiferi postali, nella specie del buono emesso in data 30.08.1982 appartenente alle serie “O”
e, dunque, se debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi oppure secondo il diverso criterio di cui al D.M. 13 giugno
1986; più nello specifico, l'art. 6 del citato decreto stabilisce che tutti i buoni appartenenti alle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, si liquidano mediante l'applicazione delle variazioni previste dal D.M. e non mediante le tabelle poste sul retro dei titoli stessi.
- Va, innanzitutto, premesso che in punto di diritto la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è regolata dall'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, secondo cui “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” e che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che sono a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
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- Tale norma, pur essendo stata abrogata dal D. Lgs. n. 284 del 1999, trova applicazione al caso di specie, che riguarda un buono postale sottoscritto nel
1982. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 d.p.r. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del
1974 – che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, 3° comma,
d.leg. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 cit. d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr., Cass. civ., SS.UU., 11 febbraio
2019, n. 3963).
- Tale giurisprudenza è stata avvalorata dall'intervento della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 26/2020, ha ritenuto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.p.r. 156/73, come modificato dall'art. 1 d.l. 460/74, conv., con modif., in l. 588/74, e successivamente abrogato dall'art. 7, d.leg. 284/99, nella parte in cui
“consentiva di estendere, con decreto del ministro … le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, sollevata, in
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riferimento agli art. 43 e 97 cost.; in particolare: a) la norma, al 2° comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, “si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato” e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente;
vale a dire che la variazione sfavorevole non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga;
il che esclude la retroattività in senso proprio, erroneamente attribuita alla norma denunciata;
b) pertanto, la censura secondo cui l'art. 173 cit. – consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 D.lgs. n. 284 del 1999) di “estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione”
(nella specie, le modificazioni in peius introdotte col d.m. del 1986) – avrebbe irragionevolmente leso l'affidamento, riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo;
c) con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, l'evoluzione della natura giuridica delle ha comportato la qualificazione dei buoni come “titoli di Pt_1 legittimazione”; il che ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito;
ciò ha portato a ritenere che la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del c.c.: non sussiste quindi disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che
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l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse;
d) dalla detta erroneità del carattere retroattivo delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse che il denunciato art. 173 consentirebbe, discende anche l'infondatezza della censura relativa al contrasto con l'art. 47 cost. relativa all'assoluto scoraggiamento del risparmio
(nella specie: postale)”; e) va inoltre considerato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati.
- Pertanto, tanto premesso, si evidenzia come i buoni postali fruttiferi serie O non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma documenti di legittimazione, e ciò esclude l'applicabilità dell'art. 1992, primo comma, c.c.
- Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi Parte_1
(cfr., artt. 171, 178, del D.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale
(in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata); già al tempo dell'emissione dei titoli (buoni serie O) una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.
- Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel
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d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n. 113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974 – L. 25 novembre 1974,
n.588), sotto la rubrica “Tabelle degli interessi – Variazioni”, disponeva infatti che: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.) Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
- Dunque, nel caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n.
156/1973), quale risultante dal decreto ministeriale;
e non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore
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del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art.173, comma 2, d.p.r. n. 156/1973.
- Benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, devono ritenersi conosciute dai risparmiatori (in base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n.
156/1973 e dunque da una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148); e quel regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).
- Il 17 agosto 1989 è entrato in vigore il d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256, recante
“Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” (in Gazzetta
Ufficiale, 18 luglio 1989, suppl. ordinario n. 50); e nonostante sia stato abrogato con l'entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, recante
“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 in tema di riordino della Cassa depositi e prestiti, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato) è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei
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medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”; cfr. anche Corte Cost., ord. 7 novembre 2003, n. 333).
- Dunque, è possibile affermare quanto segue.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 284/99, l'art. 173 del D.P.R. n.
156/73 (abrogato per il futuro) continua ad applicarsi ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (27/12/2000); in base a tale norma era possibile che, con decreto del Ministro del Tesoro, il rendimento dei buoni fruttiferi postali riportato sul retro degli stessi venisse modificato in peius, anche con riferimento ai buoni emessi prima dell'approvazione di siffatto decreto.
- Ciò comportava (ed ha comportato) che il rimborso dei predetti buoni non avvenisse secondo il piano di rimborso stampato sul retro degli stessi, ma alla luce della citata variazione introdotta con decreto ministeriale.
- Pertanto, e in definitiva, è da ritenersi legittima l'applicazione di tassi di interessi difformi rispetto a quelli presenti a tergo del buono in possesso del titolare, appartenente alla serie “O”.
- Relativamente, invece, alla facoltà di modificare i saggi di interessi, il
Tribunale rileva che tale facoltà è riconosciuta dalla legge. Parimenti, nessuna lesione dell'affidamento del risparmiatore può essere rimproverata, poiché il sottoscrittore del buono postale è a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto essere a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza, della normativa che prevedeva la possibilità di modificare in peius i saggi di interesse applicati ai buoni già emessi.
- Inoltre, la Cassazione (cfr., Cass. S.U. 3963/2019) ha rilevato che la messa a disposizione delle tabelle con i tassi ministeriali sostitutivi di quelli portati dai buoni postali ha la sola funzione di consentire al risparmiatore di verificare, al momento della riscossione, la correttezza della liquidazione e quindi l'ammontare del proprio credito in base ai tassi di cui al decreto ministeriale
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ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente in quel momento. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
- Da tali rilievi discende che l'eventuale mancata messa a disposizione può avere, al più, una significanza in ambito risarcitorio ove il risparmiatore dimostri di averne derivato un danno in nesso di causalità con l'omissione, nel caso di specie genericamente richiesto e non provato dall'opposta.
- In definitiva, la modifica dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali è efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 173 del DPR n. 156/1973 e, quindi, con la mera pubblicazione del relativo D.M. sulla Gazzetta Ufficiale e non è, pertanto, necessario - per l'opponibilità della modifica al risparmiatore – l'ulteriore adempimento della pubblicazione delle relative tabelle negli uffici postali (si veda in tal senso la giurisprudenza di merito conforme ex multis: Corte di
Appello di Napoli Sentenza n. 5304/2022; Corte Appello Torino n.751/2021).
- Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opposta va dichiarata creditrice della minor somma € 17.595,52, non essendovi alcuna contestazione sui risultati dei calcoli effettuati da . Parte_1
- Nessuna statuizione di condanna può essere adottata poiché la somma è stata già versata da parte opponente come, tra l'altro, dedotto dall'opposta in sede di costituzione ma anche in fase monitoria.
- Quanto al governo delle spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, con le massime riduzioni previste, per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al valore della domanda)
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara che vantava un credito nei confronti di Controparte_1
, in forza del buono fruttifero di cui al giudizio, di € Parte_1
17.595,52;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre euro 145,50 per esborsi nonché rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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