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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di TA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di TA, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4438/2017, avente per oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”,
TRA
- (C.F. ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
dichiarato dal Tribunale di TA (sentenza n. 2/2020 del 23 gennaio 2020), Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Palasciano con studio in TA alla via Turco
n.20/A;
attore
- (C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_4
), (C.F. , C.F._2 Parte_5 C.F._3 Pt_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._3 Parte_7 C.F._5 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_9
), (C.F. , tutti rappresentati C.F._7 Parte_10 C.F._8
e difesi dall'Avv. Pierfrancesco Granata, come da procura “ad litem” apposta in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso “ ; Controparte_1
- PARTI ATTRICI -
E
- (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
“pro tempore” procuratore speciale, rappresentato e difeso dagli Avv. Nicola Rocco di Torrepadula
e Adolfo Guarany, in virtù di procura apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, co. 3,
1 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 14 settembre 2017, “ Parte_1
(d'ora in poi solo: ”) e , , Pt_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, nella qualità di soci e fideiussori della , nonché
[...] Pt_5 Parte_7 Parte_8
e , quali coniugi dei predetti fideiussori, hanno convenuto
[...] Parte_9 Parte_10 in giudizio il (d'ora in poi soltanto: “ ”), al fine di far Controparte_2 CP_3 accertare la responsabilità in ordine all'illegittimo protesto dell'assegno n. 1028214200-00 di euro
10.000,00, e per l'effetto conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dalla levatura del protesto e dalla conseguente iscrizione della società in C.A.I. Pt_5
Incardinatosi il giudizio, si è costituita la , la quale ha chiesto, previo rigetto di ogni CP_3 avversa istanza, eccezione e deduzione, che siano dichiarate inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettate le avverse domande, con condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie, con le quali gli attori hanno chiesto l'assunzione di prove testimoniali. Con ordinanza del 5 febbraio 2020 sono state ammesse le richieste di prova testimoniale.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di testimonianze orali, con ordinanza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle more del decorso di tali termini (e precisamente il 3 e 4 settembre 2025), le parti attrici hanno depositato telematicamente istanza di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., sul presupposto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo tra di esse e la
[...]
Controparte_4
In conseguenza di ciò, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 26 settembre 2025, sostituita da note di trattazione scritta.
Ciò premesso, occorre osservare che l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che avrebbero interesse alla sua prosecuzione;
che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori muniti di procura speciale, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti;
che, pertanto, il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolarmente effettuate,
2 dichiara l'estinzione del processo;
che, l'estinzione per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza trattandosi di estinzione nell'ambito di un giudizio monocratico (invero, come sostenuto dalla
Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto ed è, pertanto, appellabile: cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 6023/2007; n.
21707/2006; n. 6850/2011).
Nella fattispecie, come già detto, va dato atto che le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e contestuale accettazione ritualmente notificate.
Pertanto, considerate ritualità della rinuncia agli atti del giudizio e delle relative accettazioni, va pronunciata l'estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c.
Quanto, infine, alle spese processuali, deve rammentarsi che, a norma dell'art. 306, co. 4,
c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese di lite alle altre parti “salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, sulla base della convergente volontà delle parti come da accordo transattivo intervenuto tra le stesse, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del processo iscritto al n. 4438/2017 R.G. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
TA, 26.9.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dott. R. Fiocca, MOT in tirocinio mirato.
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