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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
22 bis composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
- Consigliere est.-
all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo
Napoli, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6077/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 24/06/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il
CP ricorso presentato dalla Parte_1 con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio 1
formulando le seguenti conclusioni "1.Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'CP_1
decaduto ad iscrivere a ruolo i contributi previdenziali e relativi accessori specificati nell'avviso di addebito opposto e per l'effetto, annullare detto avviso ed in via cautelativa sospenderne l'efficacia esecutiva anche in considerazione dell'ingente importo addebitato. Con vittoria di spese.
2. Nel
merito, in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza del credito iscritto a ruolo di €
282.637,62 per mancanza dei presupposti in fatto ed in diritto.
3. In subordine, ridurre l'addebito,
limitando il recupero degli sgravi ai soli lavoratori ed ai periodi interessati dalle eventuali irregolarità", con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha respinto le domande argomentando che: i) era tardiva l'eccezione sollevata dalla società ricorrente in merito all'inosservanza della disposizione espressa dall'art. 25
del d.lgs. 46/99 dovendo qualificarsi come opposizione agli esecutivi che doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;
ii) la società aveva contestato genericamente la pretesa dell'istituto ( attore in senso sostanziale), senza prendere specifica posizione in merito, per cui le pretese risultavano incontestate ex art. 115 c.p.c.; iii) quanto all'unico punto di effettiva contestazione, relativo all'adibizione di personale, munito di attestazione formativa CP_2 a
mansioni di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, inquadrato nei livelli 5° e 6°
Junior invece che nel 4° livello, la parte ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio, non avendo preso specificatamente posizione sui fatti esposti nel verbale e nell'avviso di addebito, con evidente carenza di deduzioni e allegazioni.
Avverso tale pronuncia la Parte_1 ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale acquisito d'ufficio il verbale ispettivo e per la mancata ammissione della prova testimoniale. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso in opposizione.
CP L' non si è costituito rimanendo contumace in giudizio.
All'udienza del 06/02/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 13/02/2025. All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio,
ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 6 febbraio 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle CP parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla perle spese.
Così deciso in Roma lì 13 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Guido Rosa dott.ssa Bianca Maria Serafini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
22 bis composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
- Consigliere est.-
all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo
Napoli, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6077/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 24/06/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il
CP ricorso presentato dalla Parte_1 con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio 1
formulando le seguenti conclusioni "1.Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'CP_1
decaduto ad iscrivere a ruolo i contributi previdenziali e relativi accessori specificati nell'avviso di addebito opposto e per l'effetto, annullare detto avviso ed in via cautelativa sospenderne l'efficacia esecutiva anche in considerazione dell'ingente importo addebitato. Con vittoria di spese.
2. Nel
merito, in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza del credito iscritto a ruolo di €
282.637,62 per mancanza dei presupposti in fatto ed in diritto.
3. In subordine, ridurre l'addebito,
limitando il recupero degli sgravi ai soli lavoratori ed ai periodi interessati dalle eventuali irregolarità", con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha respinto le domande argomentando che: i) era tardiva l'eccezione sollevata dalla società ricorrente in merito all'inosservanza della disposizione espressa dall'art. 25
del d.lgs. 46/99 dovendo qualificarsi come opposizione agli esecutivi che doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;
ii) la società aveva contestato genericamente la pretesa dell'istituto ( attore in senso sostanziale), senza prendere specifica posizione in merito, per cui le pretese risultavano incontestate ex art. 115 c.p.c.; iii) quanto all'unico punto di effettiva contestazione, relativo all'adibizione di personale, munito di attestazione formativa CP_2 a
mansioni di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, inquadrato nei livelli 5° e 6°
Junior invece che nel 4° livello, la parte ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio, non avendo preso specificatamente posizione sui fatti esposti nel verbale e nell'avviso di addebito, con evidente carenza di deduzioni e allegazioni.
Avverso tale pronuncia la Parte_1 ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale acquisito d'ufficio il verbale ispettivo e per la mancata ammissione della prova testimoniale. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso in opposizione.
CP L' non si è costituito rimanendo contumace in giudizio.
All'udienza del 06/02/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 13/02/2025. All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio,
ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 6 febbraio 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle CP parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata rimasta contumace in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla perle spese.
Così deciso in Roma lì 13 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Guido Rosa dott.ssa Bianca Maria Serafini