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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4698 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/10/2022 ed iscritto al n 4698 - 2022 RG , vertente tra
- (CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via G. Pepe n° 31 presso lo studio degli Avv.ti Maria Scambia e Giovanni Luca Amodeo che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, CP_2
Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_2 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta,
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente premette che:
- la mattina del 25 marzo 2011 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro in itinere. All'epoca dei fatti, residente a Catona in via Flumarine, prestava servizio presso l'Istituto Magistrale “Gulli” con sede in Corso Vittorio Emanuele, quale collaboratore scolastico e uscendo dalla propria abitazione per recarsi alla fermata dell'autobus che lo avrebbe condotto al lavoro, veniva violentemente travolto da un'autovettura che non si avvedeva della sua presenza. Veniva immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale OORR di Reggio Calabria, dove gli venivano riscontrate innumerevoli fratture e traumi cranico-facciale e toracico con riserva di prognosi, il tutto riportato in cartella clinica;
- per il predetto infortunio presentava all denuncia registrata con il CP_1 numero 508398069;
- l' riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro in itinere e, a CP_1 guarigione avvenuta, accertava un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 30%;
- seguivano nel tempo delle visite di revisione, come analiticamente riportato in atti, e per quanto qui di interesse ai fini della causa, il 2-3-2021 il ricorrente chiedeva il riconoscimento di menomazione nella percentuale del 75%. Richiesta respinta, con conferma del grado del 42% come da provvedimento del 27-5-2021. Avverso tale determinazione, il ricorrente presentava opposizione in data 15-10-2021, avanzando domanda di riconoscimento della percentuale del 75%. Opposizione respinta con provvedimento motivato del 15-11-2021. Tanto sinteticamente premesso agisce in giudizio per sentire “accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'istanza di ultima revisione (18.06.2019), un grado di inabilità pari almeno al 75%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione” e per ottenere la conseguente rendita da inabilità permanente
“detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'ultima revisione sino all'effettivo soddisfo”.
§ 2. Dopo la rinnovazione della prima irregolare notifica del ricorso, si è regolarmente instaurato il contraddittorio con la costituzione dell' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Deduce l'infondatezza della pretesa avversa e ribadisce che in base all'esame obiettivo rilevato dai sanitari dell'Istituto, come peraltro confermato dalla documentazione versata in atti, è risultato che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico oggetto di giudizio è stabilizzata nella percentuale del 42% e
2 che tale valutazione è equa in quanto rispondente alle previsioni tabellari, come attestato nelle relazioni mediche e di visita per accertamento menomazione.
§ 3. Essendo pacifico l'evento infortunistico ed essendo l'oggetto del contendere limitato alla percentuale di inabilità riconosciuta dall' a CP_1 seguito della revisione per aggravamento, si è reso necessario disporre CTU medico legale formulando il seguente quesito: “accerti, in relazione all'infortunio sul lavoro per cui è causa, se i postumi permanenti, da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del CP_1
D.Lgs. 38/2000, siano superiori (ed in che misura e decorrenza) alla percentuale del 42% già riconosciuta dall' come aggravamento”. CP_1
Solo dopo la nomina di vari consulenti d'ufficio che non hanno accettato (dr.
, dr. ), infine l'incarico è stato Persona_2 Persona_3 conferito al dr. e quest'ultimo, prestato il Persona_4 giuramento di rito, ha regolarmente espletato le operazioni peritali sino al deposito della perizia definitiva. Nel merito il ricorso è risultato infondato per le ragioni che seguono. Dalla ctu in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emerso che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico oggetto di giudizio è stabilizzata nella percentuale del 42%, percentuale per l'appunto già accertata e riconosciuta dall' . CP_1
Pertanto il ricorso va rigettato. In considerazione dell'esonero dalle spese di cui beneficia il ricorrente per il caso di soccombenza, le spese legali vengono compensate ed il costo della ctu viene posto per intero e definitivamente a carico dell' e viene CP_1 liquidato come da separato decreto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese legali in ragione dell'esonero di cui beneficia il ricorrente soccombente;
- pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto in favore del ctu dott. . Persona_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4698 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/10/2022 ed iscritto al n 4698 - 2022 RG , vertente tra
- (CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via G. Pepe n° 31 presso lo studio degli Avv.ti Maria Scambia e Giovanni Luca Amodeo che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, CP_2
Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_2 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta,
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente premette che:
- la mattina del 25 marzo 2011 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro in itinere. All'epoca dei fatti, residente a Catona in via Flumarine, prestava servizio presso l'Istituto Magistrale “Gulli” con sede in Corso Vittorio Emanuele, quale collaboratore scolastico e uscendo dalla propria abitazione per recarsi alla fermata dell'autobus che lo avrebbe condotto al lavoro, veniva violentemente travolto da un'autovettura che non si avvedeva della sua presenza. Veniva immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale OORR di Reggio Calabria, dove gli venivano riscontrate innumerevoli fratture e traumi cranico-facciale e toracico con riserva di prognosi, il tutto riportato in cartella clinica;
- per il predetto infortunio presentava all denuncia registrata con il CP_1 numero 508398069;
- l' riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro in itinere e, a CP_1 guarigione avvenuta, accertava un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 30%;
- seguivano nel tempo delle visite di revisione, come analiticamente riportato in atti, e per quanto qui di interesse ai fini della causa, il 2-3-2021 il ricorrente chiedeva il riconoscimento di menomazione nella percentuale del 75%. Richiesta respinta, con conferma del grado del 42% come da provvedimento del 27-5-2021. Avverso tale determinazione, il ricorrente presentava opposizione in data 15-10-2021, avanzando domanda di riconoscimento della percentuale del 75%. Opposizione respinta con provvedimento motivato del 15-11-2021. Tanto sinteticamente premesso agisce in giudizio per sentire “accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'istanza di ultima revisione (18.06.2019), un grado di inabilità pari almeno al 75%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione” e per ottenere la conseguente rendita da inabilità permanente
“detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'ultima revisione sino all'effettivo soddisfo”.
§ 2. Dopo la rinnovazione della prima irregolare notifica del ricorso, si è regolarmente instaurato il contraddittorio con la costituzione dell' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Deduce l'infondatezza della pretesa avversa e ribadisce che in base all'esame obiettivo rilevato dai sanitari dell'Istituto, come peraltro confermato dalla documentazione versata in atti, è risultato che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico oggetto di giudizio è stabilizzata nella percentuale del 42% e
2 che tale valutazione è equa in quanto rispondente alle previsioni tabellari, come attestato nelle relazioni mediche e di visita per accertamento menomazione.
§ 3. Essendo pacifico l'evento infortunistico ed essendo l'oggetto del contendere limitato alla percentuale di inabilità riconosciuta dall' a CP_1 seguito della revisione per aggravamento, si è reso necessario disporre CTU medico legale formulando il seguente quesito: “accerti, in relazione all'infortunio sul lavoro per cui è causa, se i postumi permanenti, da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del CP_1
D.Lgs. 38/2000, siano superiori (ed in che misura e decorrenza) alla percentuale del 42% già riconosciuta dall' come aggravamento”. CP_1
Solo dopo la nomina di vari consulenti d'ufficio che non hanno accettato (dr.
, dr. ), infine l'incarico è stato Persona_2 Persona_3 conferito al dr. e quest'ultimo, prestato il Persona_4 giuramento di rito, ha regolarmente espletato le operazioni peritali sino al deposito della perizia definitiva. Nel merito il ricorso è risultato infondato per le ragioni che seguono. Dalla ctu in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emerso che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico oggetto di giudizio è stabilizzata nella percentuale del 42%, percentuale per l'appunto già accertata e riconosciuta dall' . CP_1
Pertanto il ricorso va rigettato. In considerazione dell'esonero dalle spese di cui beneficia il ricorrente per il caso di soccombenza, le spese legali vengono compensate ed il costo della ctu viene posto per intero e definitivamente a carico dell' e viene CP_1 liquidato come da separato decreto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese legali in ragione dell'esonero di cui beneficia il ricorrente soccombente;
- pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto in favore del ctu dott. . Persona_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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