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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Paola Tanara Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Anna Ferrari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 554/25 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como in data 6.12.2024, pubblicata il 7.12.2024, pendente tra
nato a [...] il [...] residente a [...]
n. 1 Numero tesserino NumeroDiCarta_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilvo Tolu presso il cui studio in Como, Via Mugiasca n. 4, ha eletto domicilio APPELLANTE
contro
nata a [...] l'[...] residente a [...] CP_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Galuppo, presso il cui studio, in Como Via Dante n. 25, ha eletto domicilio APPELLATA
pagina 1 di 9 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Simonetta Bellaviti che, con parere del 16.6.2025, ha chiesto la conferma della sentenza appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Como rideterminare il contributo di mantenimento dovuto dal signor per i figli Parte_1 avuti con la signora in € 300,00 mensili. Il tutto col favore delle spese” CP_1
Parte appellata : “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattese così giudicare: preliminarmente, per le ragioni esposte in narrativa dichiarare la nullità del ricorso presentato dal signor o la sua inammissibilità; nel merito, rigettare l'appello avversario confermando Parte_1 l'impugnata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. PG: esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza resa in data 6.12.2024, pubblicata il 7.12.2024, il Tribunale di Como - decidendo sulla domanda introdotta da di modifica delle condizioni di divorzio concordate Parte_1 dalle parti e recepite nella sentenza n.470/2021 emessa dal Tribunale di Como in data 12.4.2021, pubblicata il 15.5.2021, volta ad ottenere la riduzione del contributo al mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]) da 600,00 euro mensili ciascuno, oltre il 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie a 250,00 euro mensili ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie - in parziale accoglimento della domanda di parte, ha ridotto il contributo paterno al mantenimento della prole, individuandolo nella misura di 500,00 euro mensili per ciascuno, oltre il 50 % delle spese straordinarie, ha disposto che gli assegni familiari svizzeri continuassero ad essere versati dal padre alla madre ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, il Tribunale - prendendo atto che parte ricorrente ha allegato di avere avuto due figlie nel 2021 e nel 2022 da una nuova relazione, che la compagna convivente è disoccupata dal 28.2.2023, di percepire un reddito annuo netto ammontante a 30.500 chf, pari a 2.540 chf mensili, di sostenere spese straordinarie per circa 300 chf al mese, poi lievitate a 400 chf al mese e che la controparte si è sposata, convivendo con il coniuge in una casa di proprietà del medesimo, migliorando, così, la propria condizione economica - ha rilevato che, dal momento del divorzio, la situazione economica del non si è deteriorata, incidendo sulle pregresse pattuizioni degli Parte_1 ex coniugi, quale unico elemento di novità, la nascita della figlia secondogenita avuta dalla nuova compagna. In particolare, il Tribunale ha rilevato che lo stipendio del si è incrementato passando da Parte_1 circa 4.450 chf mensili (dedotti gli assegni familiari) a circa 4.650 chf mensili, che il canone di locazione dell'immobile abitato, peraltro corrisposto al padre della nuova compagna in quanto locatore dell'immobile, si è ridotto, passando da 600 chf a 500 chf mensili, così come il leasing dell'auto, passato da 550 chf a 357, 20 chf mensili. A fronte, di ciò il Tribunale ha rilevato la contrazione da parte del di un finanziamento di 488,41 chf mensili per l'acquisto di un Parte_1 macchinario destinato alla cura del giardino dei genitori e pertanto di dubbia necessità. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che il dichiarato stato di disoccupazione delle nuova compagna è risultato di scarsa credibilità, essendo la stessa risultata dipendente della società “di famiglia, dalla quale percepisce uno stipendio di 2.800 chf lordi mensili (come confermato dalla lettera datata 2.2.2024 della datrice di lavoro prodotta dallo stesso e dalle dichiarazioni rese dal Parte_1 medesimo in udienza).
pagina 2 di 9 Quanto alla controparte, il Tribunale ha rilevato che la donna continua ad essere priva CP_1 di occupazione, sopportando gli stessi finanziamenti presenti all'epoca del divorzio, ad eccezione del canone di locazione, all'epoca pari a 650,00 euro mensili, essendosi trasferita a vivere nell'abitazione del marito, che il reddito dichiarato dal marito nel 2021, pari a 3.360,00 euro al mese, è in un primo momento venuto meno a seguito del licenziamento, avvenuto nel gennaio 2024, ripristinandosi successivamente (da circa tre mesi), con il reperimento di un nuovo lavoro, tuttavia con formula a chiamata, sicché l'uomo viene pagato solo se vi è il lavoro, dovendo, inoltre fare fronte ad un finanziamento di 443,62 euro mensili e corrispondere il mantenimento mensile del proprio figlio, pari a 1.000,00 euro mensili. Il Tribunale, evidenziando, infine, che all'epoca della pattuizione delle condizioni di divorzio la primogenita del era già nata e che pur a fronte di una situazione economica del Parte_1 ricorrente non del tutto trasparente, la nascita della figlia secondogenita è da considerarsi circostanza sopravvenuta rispetto alle pattuizioni OR, ha rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli, riducendolo a 500,00 euro mensili ciascuno, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, rilevando, altresì, che la non sostiene più oneri abitativi. CP_1
2.Avverso tale pronuncia, con atto depositato in data 26.2.2025, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto la rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli nati nel corso della relazione con , nella misura di 300,00 euro mensili. CP_1 Con un unico motivo di appello, la difesa ha eccepito l'illogicità e la contraddittorietà Parte_1 della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione delle disponibilità finanziarie del proprio assistito a fronte dei costi e degli esborsi sostenuti e della mancata comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti. In particolare, la difesa ha eccepito che a fronte di uno stipendio mensile pari a 4.450 chf il deve sostenere una spesa mensile pari a 1419,55 chf per la sanità di famiglia, non tenuta in Parte_1 considerazione dal Tribunale, sicché detratti il mantenimento dei figli dovuto alla PR (ammontante a 1200,00 euro mensili) e le spese straordinarie (ammontanti a circa 400,00 euro mensili), per un totale di circa 1.489 chf mensili, la sua disponibilità media mensile si attesta sui 1.500,00 chf, somma dalla quale devono essere ulteriormente detratti 500 chf mensili di affitto, 357 chf per il leasing dell'auto e 489 chf per il finanziamento contratto per l'acquisto del trattore tagliaerba, con conseguente riduzione a zero delle disponibilità mensili dell'appellante. Quanto, poi, agli emolumenti percepiti dalla compagna per l'attività svolta presso i suoi genitori, comportante la percezione della somma mensile netta di circa 2.000 chf, la difesa ha affermato che trattasi di regalia, ammantata da retribuzione ai soli fini fiscali e che tale esigua somma consente al nucleo di sopravvivere. La difesa ha, quindi, affermato che la si trova in una condizione economica più favorevole, in CP_1 quanto non più gravata dal canone di affitto e destinataria dell'intero importo degli assegni familiari svizzeri per i due figli, ammontanti a complessivi 400 chf mensili, sicché, a fronte del reddito del marito, pari a 3360 euro mensili, che si riduce , in ragione del leasing e del versamento del contributo al mantenimento del figlio del medesimo, a 1900,00 euro mensili, il nucleo della CP_1 può disporre, grazie al mantenimento versato dal per i figli (pari a 1200,00 euro mensili) Parte_1 e agli assegni familiari (pari 400 chf mensili) di una disponibilità mensile di circa 3500 euro.
3.Instaurato il contradittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 19.5.2025, CP_1 ha chiesto, in via preliminare, una pronuncia di inammissibilità dell'appello e nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 9 A fondamento della propria difesa, parte appellata ha, preliminarmente, eccepito la genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la mancanza dei requisiti previsti a pena di nullità dall'art. 163 co.3 n.2 c.p.c. (segnatamente al nome, cognome, codice fiscale residenza indirizzo di posta elettronica del convenuto e di chi lo rappresenta). Nel merito, la difesa, opponendosi alla prospettazione di controparte, ha affermato che il Tribunale ha compiutamente analizzato tutti gli elementi dedotti dal valorizzando l'unico elemento Parte_1 inconfutabile, segnatamente alla nascita di una seconda figlia. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale ha correttamente riportato l'aumento dello stipendio di parte appellante rispetto al passato (nel 2020 ammontante a 61.054,00 CHF lordi annui, nel 2021 ammontante a 68.062 chf annui lordi e nel 2022 ammontante a 66.451 chf annui lordi, DOCC. 7,8 e 9 difesa e la diminuzione del canone di locazione e del leasing acceso per Parte_1 l'acquisto dell'auto, evidenziando come l'unico esborso aggiuntivo rispetto al passato è costituito dall'acquisto di un trattore per la cura del giardino dei propri genitori. La difesa ha, quindi, affermato che il reddito netto percepito dal è decisamente elevato, Parte_1 potendosi nel sistema fiscale svizzero portare a detrazione molte spese (quali quelle di trasporto, pasti fuori casa, etc. ) non consentite nel sistema italiano, oltre agli importi versati per il mantenimento dei figli a carico (e pertanto anche quelle dei figli nati dalla relazione con la . CP_1 La difesa ha, poi, affermato che controparte non ha confutato nel proprio atto di appello gli aspetti di opacità rilevati dal Tribunale rispetto alla posizione lavorativa dell'attuale nuova compagna, che in ogni caso meriterebbero approfondimenti da parte delle competenti Autorità elvetiche ed ha evidenziato la contraddittorietà della tesi difensiva volta a sostenere che senza l'introito versato dalla nuova compagna, il nucleo non riuscirebbe a sostentarsi, affermazione, tuttavia, smentita dalla contrazione di un finanziamento per l'acquisto di un trattore tagliaerba e dalla corresponsione mensile, oltre degli importi dell'assicurazione sanitaria svizzera, anche di un importo extra per una copertura facoltativa. Al riguardo, la difesa ha affermato la mancanza di incidenza degli importi versati dal a Parte_1 titolo di assicurazione sanitaria, atteso che l'appellante ha sempre sostenuto tali spese anche in passato, trattandosi quindi di costi che erano già presenti al momento degli accordi OR, sicché non si ravvisano elementi peggiorativi delle condizioni economiche dell'appellante idonei a sostenere una riduzione del contributo al mantenimento dei figli. La difesa ha, altresì, dedotto che in relazione a tale voce di spesa (assicurazione sanitaria), le recenti produzioni del (segnatamente ai premi assicurativi versati nel 2024), hanno evidenziato Parte_1 una riduzione dei costi rispetto all'anno precedente, avendo beneficiato di una riduzione cantonale dei premi, con il versamento di circa 380 chf a titolo di assicurazione integrativa, del tutto volontaria, rispetto a quella base. A fronte di ciò, la difesa ha affermato che il Tribunale ha correttamente evidenziato il CP_1 perdurare dello stato di disoccupazione della propria assistita (la quale pertanto non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi), il mantenimento degli oneri finanziari e la riduzione delle entrate del marito, il quale al momento lavora a chiamata e pertanto senza garanzia di stabilità, dovendo, inoltre, l'uomo versare 1.000 euro mensili per il mantenimento del proprio figlio, oltre a corrispondere le rate di un finanziamento acceso per la ristrutturazione dell'appartamento concessogli in comodato gratuito, ammontanti a 440,00 euro mensili.
4. Con note di trattazione in sostituzione dell'udienza depositate il 16.6.2025, la difesa CP_1 riportandosi al proprio atto di costituzione, ha chiesto il rigetto del reclamo di controparte.
pagina 4 di 9 5. L'originaria udienza del 19.6.2025, anticipata alla data del 17.6.2025 con provvedimento presidenziale del 12.6.2025, è stata celebrata con le modalità di cui art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza presidenziale del 4.3.2025 e pertanto nell'assenza delle parti. All'esito la Corte, visto il parere del PG e lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di reclamo debbano essere rigettati e che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Deve, preliminarmente, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc formulata da parte appellata, in quanto nell'atto di impugnazione l'appellante ha specificato in modo chiaro i propri assunti, rispettando appieno il disposto dell'art.342 cpc, tant'è che l'appellata è stata in grado di controdedurre compiutamente su ogni circostanza di fatto e su ogni prospettazione in diritto illustrate nell'atto di appello. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 cpc, sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovra nazionale (così Corte EDU 27 luglio 2007, Cass. Sez.Un. n.5700 del 2014; Cass. Sez.Un. n.9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 cpc nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “ revisio prioris instantiae” del giudice di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata “ (cfr. Cass. Sez.Un. sentenza n. 27199 del 16.11.2027). Nel caso di specie non si riscontra una violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado che intende censurare, permettendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la portata del devoluto e le ragioni sottese alle censure proposte e consentendo a parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, essendo possibile individuare i motivi di gravame, come sopra sinteticamente enucleati, si ritiene che il disposto dell'art. 342 c.p.c. sia stato rispettato. Alla luce di tali premesse si ritiene l'eccezione di parte infondata. Parimenti, non si ritiene fondata l'eccezione di nullità ai sensi dell'art.163 c.p.c., contenendo il ricorso in appello presentato da tutti gli elementi necessari per individuare compiutamente Parte_1 le generalità e la rappresentanza legale di parte convenuta, avendo il difensore fatto espresso richiamo alla sentenza di primo grado, nella quale tutti tali elementi sono stati compiutamente indicati. Nel merito, con i motivi di appello, la difesa ha affermato l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado, in relazione alla mancata congrua riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente in data 24.10.2013 e 22.11.2017 dal matrimonio Per_1 Per_2 contratto con sulla base di una non corretta valutazione delle effettive capacità CP_1 reddituali delle parti, modificatesi successivamente alla sentenza di divorzio, resa dal Tribunale di Como in data 12.4.2021, in termini migliorativi, per la PR e peggiorativi, per il Parte_1
Va, al riguardo, ricordato, come correttamente dedotto dalla difesa appellata, che in tema di modifiche delle statuizioni assunte con la pronuncia di separazione o di divorzio, la giurisprudenza ha costantemente affermato che deve trattarsi di motivi giustificati e sopravvenuti tali da pagina 5 di 9 modificare la statuizione preesistente e determinare la necessità di una diversa regolamentazione di quanto statuito dal giudice o concordato dalle parti, non potendo essere posti a fondamento della domanda di modifica fatti preesistenti la separazione o il divorzio che non siano stati presi in considerazione dalle parti o dal giudice (cfr. ex multis, Cass.sez.I , 26 aprile 2022 n. 13067, Cass. sez. I, 2 gennaio 2010 n.1096). Ciò posto, la Corte ritiene corrette le valutazioni operate dal Tribunale di Como, non ravvisando, come affermato dai giudici di prime cure, i presupposti per addivenire ad una sostanziale modifica delle statuizioni, concordate dagli stessi coniugi in sede di divorzio in punto mantenimento della prole, non essendovi prova di intervenuto peggioramento/miglioramento delle condizioni economico/reddituali delle parti, tali da rappresentare un quid novi atto a rimettere in discussione gli assetti economici, come valutati nell'ambito del giudizio divorzile. Al riguardo, si osserva che la nascita della primogenita , nata in data [...] Persona_3 dalla relazione del con la nuova compagna, è fatto coevo agli accordi Parte_1 Parte_2 OR (intervenuti in data 12.4.2021) e pertanto circostanza non sopravvenuta, bensì nota ad entrambe le parti le quali, nel raggiungere le pattuizioni economiche concordate nell'ambito del giudizio di divorzio, hanno liberamente valutato le rispettive condizioni economiche e le mutate composizioni familiari, anche in una prospettiva futura, rilevandosi, altresì, che le esigenze di vita di
, come quelle della sorella nata in [...] 18.8. 2022 successivamente Persona_3 Per_4 agli accordi OR, sono ancora molto contenute rispetto a quelle dei fratelli consanguinei Per_1
e , rispettivamente di anni 11 e 7. Per_2
Quanto, poi, al dedotto decremento delle capacità reddituali del a dire della parte Parte_1 appellante, non adeguatamente valutate dal Tribunale, osserva la Corte che contrariamente a quanto affermato dalla difesa, i giudici di prime cure hanno valutato attentamente tutti gli elementi portati al loro vaglio, operando una corretta comparazione delle attuali posizioni reddituali degli ex coniugi. Dalla valutazione della documentazione fiscale svizzera prodotta è, infatti, pacificamente emerso che dall'anno della separazione il reddito da lavoro del si è incrementato, passando da Parte_1
4.450 chf mensili a 4.650 chf mensili, circostanza non contestata da parte appellante nei propri motivi di gravame. Va, inoltre, rilevato che, nel presente grado di giudizio il benché ritualmente invitato da Parte_1 questa Corte con provvedimento presidenziale del 4.3.2025 a produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate all'ultimo triennio, non vi ha provveduto, risultando fiscalmente documentati gli anni di imposta fino all'anno 2022 (cfr. DOCC.7, 8 e 9 produzioni di primo grado). Parte_1
Dalla documentazione afferente il fascicolo di primo grado ed in particolare dalle buste paga prodotte dall'odierno appellante, si rileva, tuttavia, per l'annualità 2023 e fino al mese di gennaio 2024, la percezione di salari netti, versati dal datore di lavoro, , operante in Mezzonico, Parte_3 variabili dai 4.850,00 chf ai 5.800 chf (cfr. DOC. primo grado alla voce conteggi salari Parte_1
, circostanza che consente di affermare che il reddito mensile derivante da attività lavorativa del Pt_1
è addirittura superiore a quello computato nella sentenza di primo grado. Parte_1
pagina 6 di 9 A fronte di ciò, dalla documentazione prodotta agli atti, si rileva una netta contrazione delle spese del afferenti il canone di affitto della casa familiare e il leasing dell'auto, ridottesi Parte_1 rispettivamente di circa 100 e 200 chf al mese. Del tutto ininfluente, ai fini della rivalutazione del contributo al mantenimento dei figli, si ritiene poi, il pagamento dell'assicurazione sanitaria svizzera, contratta per sé, per la compagna e per le due figlie, ammontante a 1.419,55 chf mensili (cfr. fattura Helsana del 7.12.2024, in atti), trattandosi di emolumento che, quantomeno per se stesso e per la compagna, era già corrisposto dal Parte_1 al momento della stipulazione degli accordi OR, incidendo l'incremento dei premi per la quota relativa alle due minori in percentuale contenuta, ammontante a complessivi 169,00 euro mensili. Va, inoltre, rilevato che la contrazione di un finanziamento per l'acquisto di un trattore taglia erba destinato ai genitori, che gli stessi ben avrebbero potuto acquistare direttamente intestandosi il relativo finanziamento, il pagamento della quota sanitaria svizzera della compagna, ammontante a 654,80 mensili (cfr. fattura Helsana del 7.12.2024) e il versamento di un ulteriore premio per un'assicurazione integrativa volontaria, ammontante a circa 414 chf mensili per l'intero nucleo familiare, sono tutti elementi che inducono a ritenere che, contrariamente a quanto lamentato, il disponga di una indiscussa capacità reddituale. Parte_1
A ciò si aggiunga, che è dato incontestato, in quanto provato documentalmente e confermato dallo stesso appellante nel corso del giudizio di primo grado, che la nuova compagna del Parte_1 svolga attività lavorativa per la propria famiglia, percependo uno stipendio lordo mensile di circa 2.800 chf, somma che concorre nella gestione del menage familiare del predetto e nel mantenimento delle due figlie nate dalla nuova relazione, per le quali il percepisce anche gli assegni Parte_1 familiari, ammontanti a complessivi 400 chf mensili. A tale riguardo, va osservato che, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è per nulla chiara la situazione lavorativa della compagna del non potendosi escludere ulteriori Parte_1 versamenti ed elargizioni non tracciabili da parte della famiglia della stessa, comunque destinati alle esigenze del nucleo familiare. In ogni caso, va rilevato che la volontaria scelta della donna, di giovane età e priva di patologie invalidanti, di non prestare un'attività lavorativa maggiormente remunerativa anche all'interno dell'attività familiare, conferma una condizione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare del sufficientemente agiata. Parte_1
A fronte di ciò, va rilevato che la situazione lavorativa di è rimasta invariata, non CP_1 prestando la donna, nell'attualità, alcuna attività lavorativa, essendo ancora gravata dai finanziamenti contratti a seguito della chiusura della propria attività di parrucchiera durante l'epidemia pandemica Covid 19 e già in essere all'epoca del divorzio, ad eccezione del canone di locazione dell'immobile in precedenza abitato, essendosi sposata ed andata a convivere nell'abitazione del marito, condotta in comodato gratuito. A tale riguardo, va osservato che se è pur vero che le condizioni di vita della donna sono migliorate, disponendo il marito, sig. di un reddito mensile che allo stato di aggira sui 3.300,00 euro al Per_5 mese, nonostante la modalità di impiego a chiamata (importo, tuttavia, gravato da un finanziamento ammontante a 443,00 euro mensili e dal versamento del contributo al mantenimento del proprio figlio, ammontante a 1.000,00 euro mensili) ed essendo la ormai priva di oneri abitativi (che CP_1
pagina 7 di 9 invece gravano sul nella misura di 500 chf mensili , cfr. contratto di locazione del 25.6.2020 Parte_1 in atti, comunque già in essere all'epoca degli accordi OR), va, tuttavia, rilevato che il miglioramento del suo tenore di vita, conseguente all'instaurazione della nuova relazione affettiva, non può in alcun modo elidere gli obblighi di mantenimento gravanti sul padre dei due minori, non essendo il nuovo marito della in alcun modo tenuto al loro mantenimento, obbligo che CP_1 discende ex lege esclusivamente in capo ai genitori biologici. Questa Corte auspica, in una prospettiva futura, che la in ragione della sua giovane età e CP_1 della capacità lavorativa specifica pregressa, possa mettere a frutto le proprie capacità lavorative residue al fine di contribuire, secondo le proprie potenzialità professionali e reddituali, al mantenimento dei figli minori. Al riguardo si osserva, infatti, che se è pur vero che parte appellata ha riportato nell'attualità la difficoltà a reperire un'attività lavorativa, in ragione delle proprie problematiche di salute (neoplasia all'utero) e della necessità di seguire la figlia affetta da Per_1 problematiche di natura cognitiva, va, tuttavia, rilevato che in ragione della riduzione degli oneri di accudimento connessi all'evolvere dell'età dei figli e della stabilizzazione delle sue condizioni di salute, la donna potrà in futuro rientrare nel mercato del lavoro. Ritiene, pertanto, la Corte che la riduzione operata dal Tribunale con l'individuazione dell'importo di 500,00 euro, quale contributo paterno al mantenimento di ciascun figlio minore, sia congrua, tenuto conto delle capacità reddituali dei genitori, della nascita della figlia secondogenita del evento sopravvenuto agli accordi OR che ha certamente incrementato i costi del Parte_1 nucleo familiare del medesimo, delle esigenze di vita dei figli e , correlate alla loro Per_1 Per_2 età e dei tempi di permanenza dei medesimi presso la madre, che in ragione degli accordi OR (in forza dei quali i due minori trascorrono con il padre a fine settimana alternati la giornata di sabato o di domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e una giornata infrasettimanale), si attestano prevalenti presso la genitrice, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto a carico della stessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per ritenere mutate le capacità reddituali delle parti, se non nei termini sopra detti, rispetto a quelle esistenti ed apprezzate nel corso del giudizio di divorzio, sicché la pronuncia di primo grado deve essere integralmente confermata. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, conseguono alla soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, così dispone:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite alla controparte, Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per onorari, oltre il 15% per spese forfetarie, IVA e CPA;
pagina 8 di 9 c) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano, 17 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Valentina Paletto Dr. Paola Tanara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Paola Tanara Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Anna Ferrari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 554/25 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como in data 6.12.2024, pubblicata il 7.12.2024, pendente tra
nato a [...] il [...] residente a [...]
n. 1 Numero tesserino NumeroDiCarta_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilvo Tolu presso il cui studio in Como, Via Mugiasca n. 4, ha eletto domicilio APPELLANTE
contro
nata a [...] l'[...] residente a [...] CP_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Galuppo, presso il cui studio, in Como Via Dante n. 25, ha eletto domicilio APPELLATA
pagina 1 di 9 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Simonetta Bellaviti che, con parere del 16.6.2025, ha chiesto la conferma della sentenza appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Como rideterminare il contributo di mantenimento dovuto dal signor per i figli Parte_1 avuti con la signora in € 300,00 mensili. Il tutto col favore delle spese” CP_1
Parte appellata : “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattese così giudicare: preliminarmente, per le ragioni esposte in narrativa dichiarare la nullità del ricorso presentato dal signor o la sua inammissibilità; nel merito, rigettare l'appello avversario confermando Parte_1 l'impugnata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. PG: esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza resa in data 6.12.2024, pubblicata il 7.12.2024, il Tribunale di Como - decidendo sulla domanda introdotta da di modifica delle condizioni di divorzio concordate Parte_1 dalle parti e recepite nella sentenza n.470/2021 emessa dal Tribunale di Como in data 12.4.2021, pubblicata il 15.5.2021, volta ad ottenere la riduzione del contributo al mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]) da 600,00 euro mensili ciascuno, oltre il 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie a 250,00 euro mensili ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie - in parziale accoglimento della domanda di parte, ha ridotto il contributo paterno al mantenimento della prole, individuandolo nella misura di 500,00 euro mensili per ciascuno, oltre il 50 % delle spese straordinarie, ha disposto che gli assegni familiari svizzeri continuassero ad essere versati dal padre alla madre ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare, il Tribunale - prendendo atto che parte ricorrente ha allegato di avere avuto due figlie nel 2021 e nel 2022 da una nuova relazione, che la compagna convivente è disoccupata dal 28.2.2023, di percepire un reddito annuo netto ammontante a 30.500 chf, pari a 2.540 chf mensili, di sostenere spese straordinarie per circa 300 chf al mese, poi lievitate a 400 chf al mese e che la controparte si è sposata, convivendo con il coniuge in una casa di proprietà del medesimo, migliorando, così, la propria condizione economica - ha rilevato che, dal momento del divorzio, la situazione economica del non si è deteriorata, incidendo sulle pregresse pattuizioni degli Parte_1 ex coniugi, quale unico elemento di novità, la nascita della figlia secondogenita avuta dalla nuova compagna. In particolare, il Tribunale ha rilevato che lo stipendio del si è incrementato passando da Parte_1 circa 4.450 chf mensili (dedotti gli assegni familiari) a circa 4.650 chf mensili, che il canone di locazione dell'immobile abitato, peraltro corrisposto al padre della nuova compagna in quanto locatore dell'immobile, si è ridotto, passando da 600 chf a 500 chf mensili, così come il leasing dell'auto, passato da 550 chf a 357, 20 chf mensili. A fronte, di ciò il Tribunale ha rilevato la contrazione da parte del di un finanziamento di 488,41 chf mensili per l'acquisto di un Parte_1 macchinario destinato alla cura del giardino dei genitori e pertanto di dubbia necessità. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che il dichiarato stato di disoccupazione delle nuova compagna è risultato di scarsa credibilità, essendo la stessa risultata dipendente della società “di famiglia, dalla quale percepisce uno stipendio di 2.800 chf lordi mensili (come confermato dalla lettera datata 2.2.2024 della datrice di lavoro prodotta dallo stesso e dalle dichiarazioni rese dal Parte_1 medesimo in udienza).
pagina 2 di 9 Quanto alla controparte, il Tribunale ha rilevato che la donna continua ad essere priva CP_1 di occupazione, sopportando gli stessi finanziamenti presenti all'epoca del divorzio, ad eccezione del canone di locazione, all'epoca pari a 650,00 euro mensili, essendosi trasferita a vivere nell'abitazione del marito, che il reddito dichiarato dal marito nel 2021, pari a 3.360,00 euro al mese, è in un primo momento venuto meno a seguito del licenziamento, avvenuto nel gennaio 2024, ripristinandosi successivamente (da circa tre mesi), con il reperimento di un nuovo lavoro, tuttavia con formula a chiamata, sicché l'uomo viene pagato solo se vi è il lavoro, dovendo, inoltre fare fronte ad un finanziamento di 443,62 euro mensili e corrispondere il mantenimento mensile del proprio figlio, pari a 1.000,00 euro mensili. Il Tribunale, evidenziando, infine, che all'epoca della pattuizione delle condizioni di divorzio la primogenita del era già nata e che pur a fronte di una situazione economica del Parte_1 ricorrente non del tutto trasparente, la nascita della figlia secondogenita è da considerarsi circostanza sopravvenuta rispetto alle pattuizioni OR, ha rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli, riducendolo a 500,00 euro mensili ciascuno, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, rilevando, altresì, che la non sostiene più oneri abitativi. CP_1
2.Avverso tale pronuncia, con atto depositato in data 26.2.2025, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto la rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli nati nel corso della relazione con , nella misura di 300,00 euro mensili. CP_1 Con un unico motivo di appello, la difesa ha eccepito l'illogicità e la contraddittorietà Parte_1 della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione delle disponibilità finanziarie del proprio assistito a fronte dei costi e degli esborsi sostenuti e della mancata comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti. In particolare, la difesa ha eccepito che a fronte di uno stipendio mensile pari a 4.450 chf il deve sostenere una spesa mensile pari a 1419,55 chf per la sanità di famiglia, non tenuta in Parte_1 considerazione dal Tribunale, sicché detratti il mantenimento dei figli dovuto alla PR (ammontante a 1200,00 euro mensili) e le spese straordinarie (ammontanti a circa 400,00 euro mensili), per un totale di circa 1.489 chf mensili, la sua disponibilità media mensile si attesta sui 1.500,00 chf, somma dalla quale devono essere ulteriormente detratti 500 chf mensili di affitto, 357 chf per il leasing dell'auto e 489 chf per il finanziamento contratto per l'acquisto del trattore tagliaerba, con conseguente riduzione a zero delle disponibilità mensili dell'appellante. Quanto, poi, agli emolumenti percepiti dalla compagna per l'attività svolta presso i suoi genitori, comportante la percezione della somma mensile netta di circa 2.000 chf, la difesa ha affermato che trattasi di regalia, ammantata da retribuzione ai soli fini fiscali e che tale esigua somma consente al nucleo di sopravvivere. La difesa ha, quindi, affermato che la si trova in una condizione economica più favorevole, in CP_1 quanto non più gravata dal canone di affitto e destinataria dell'intero importo degli assegni familiari svizzeri per i due figli, ammontanti a complessivi 400 chf mensili, sicché, a fronte del reddito del marito, pari a 3360 euro mensili, che si riduce , in ragione del leasing e del versamento del contributo al mantenimento del figlio del medesimo, a 1900,00 euro mensili, il nucleo della CP_1 può disporre, grazie al mantenimento versato dal per i figli (pari a 1200,00 euro mensili) Parte_1 e agli assegni familiari (pari 400 chf mensili) di una disponibilità mensile di circa 3500 euro.
3.Instaurato il contradittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 19.5.2025, CP_1 ha chiesto, in via preliminare, una pronuncia di inammissibilità dell'appello e nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 9 A fondamento della propria difesa, parte appellata ha, preliminarmente, eccepito la genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la mancanza dei requisiti previsti a pena di nullità dall'art. 163 co.3 n.2 c.p.c. (segnatamente al nome, cognome, codice fiscale residenza indirizzo di posta elettronica del convenuto e di chi lo rappresenta). Nel merito, la difesa, opponendosi alla prospettazione di controparte, ha affermato che il Tribunale ha compiutamente analizzato tutti gli elementi dedotti dal valorizzando l'unico elemento Parte_1 inconfutabile, segnatamente alla nascita di una seconda figlia. In particolare, la difesa ha affermato che il Tribunale ha correttamente riportato l'aumento dello stipendio di parte appellante rispetto al passato (nel 2020 ammontante a 61.054,00 CHF lordi annui, nel 2021 ammontante a 68.062 chf annui lordi e nel 2022 ammontante a 66.451 chf annui lordi, DOCC. 7,8 e 9 difesa e la diminuzione del canone di locazione e del leasing acceso per Parte_1 l'acquisto dell'auto, evidenziando come l'unico esborso aggiuntivo rispetto al passato è costituito dall'acquisto di un trattore per la cura del giardino dei propri genitori. La difesa ha, quindi, affermato che il reddito netto percepito dal è decisamente elevato, Parte_1 potendosi nel sistema fiscale svizzero portare a detrazione molte spese (quali quelle di trasporto, pasti fuori casa, etc. ) non consentite nel sistema italiano, oltre agli importi versati per il mantenimento dei figli a carico (e pertanto anche quelle dei figli nati dalla relazione con la . CP_1 La difesa ha, poi, affermato che controparte non ha confutato nel proprio atto di appello gli aspetti di opacità rilevati dal Tribunale rispetto alla posizione lavorativa dell'attuale nuova compagna, che in ogni caso meriterebbero approfondimenti da parte delle competenti Autorità elvetiche ed ha evidenziato la contraddittorietà della tesi difensiva volta a sostenere che senza l'introito versato dalla nuova compagna, il nucleo non riuscirebbe a sostentarsi, affermazione, tuttavia, smentita dalla contrazione di un finanziamento per l'acquisto di un trattore tagliaerba e dalla corresponsione mensile, oltre degli importi dell'assicurazione sanitaria svizzera, anche di un importo extra per una copertura facoltativa. Al riguardo, la difesa ha affermato la mancanza di incidenza degli importi versati dal a Parte_1 titolo di assicurazione sanitaria, atteso che l'appellante ha sempre sostenuto tali spese anche in passato, trattandosi quindi di costi che erano già presenti al momento degli accordi OR, sicché non si ravvisano elementi peggiorativi delle condizioni economiche dell'appellante idonei a sostenere una riduzione del contributo al mantenimento dei figli. La difesa ha, altresì, dedotto che in relazione a tale voce di spesa (assicurazione sanitaria), le recenti produzioni del (segnatamente ai premi assicurativi versati nel 2024), hanno evidenziato Parte_1 una riduzione dei costi rispetto all'anno precedente, avendo beneficiato di una riduzione cantonale dei premi, con il versamento di circa 380 chf a titolo di assicurazione integrativa, del tutto volontaria, rispetto a quella base. A fronte di ciò, la difesa ha affermato che il Tribunale ha correttamente evidenziato il CP_1 perdurare dello stato di disoccupazione della propria assistita (la quale pertanto non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi), il mantenimento degli oneri finanziari e la riduzione delle entrate del marito, il quale al momento lavora a chiamata e pertanto senza garanzia di stabilità, dovendo, inoltre, l'uomo versare 1.000 euro mensili per il mantenimento del proprio figlio, oltre a corrispondere le rate di un finanziamento acceso per la ristrutturazione dell'appartamento concessogli in comodato gratuito, ammontanti a 440,00 euro mensili.
4. Con note di trattazione in sostituzione dell'udienza depositate il 16.6.2025, la difesa CP_1 riportandosi al proprio atto di costituzione, ha chiesto il rigetto del reclamo di controparte.
pagina 4 di 9 5. L'originaria udienza del 19.6.2025, anticipata alla data del 17.6.2025 con provvedimento presidenziale del 12.6.2025, è stata celebrata con le modalità di cui art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza presidenziale del 4.3.2025 e pertanto nell'assenza delle parti. All'esito la Corte, visto il parere del PG e lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di reclamo debbano essere rigettati e che, conseguentemente, la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Deve, preliminarmente, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc formulata da parte appellata, in quanto nell'atto di impugnazione l'appellante ha specificato in modo chiaro i propri assunti, rispettando appieno il disposto dell'art.342 cpc, tant'è che l'appellata è stata in grado di controdedurre compiutamente su ogni circostanza di fatto e su ogni prospettazione in diritto illustrate nell'atto di appello. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 cpc, sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovra nazionale (così Corte EDU 27 luglio 2007, Cass. Sez.Un. n.5700 del 2014; Cass. Sez.Un. n.9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 cpc nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “ revisio prioris instantiae” del giudice di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata “ (cfr. Cass. Sez.Un. sentenza n. 27199 del 16.11.2027). Nel caso di specie non si riscontra una violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado che intende censurare, permettendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la portata del devoluto e le ragioni sottese alle censure proposte e consentendo a parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, essendo possibile individuare i motivi di gravame, come sopra sinteticamente enucleati, si ritiene che il disposto dell'art. 342 c.p.c. sia stato rispettato. Alla luce di tali premesse si ritiene l'eccezione di parte infondata. Parimenti, non si ritiene fondata l'eccezione di nullità ai sensi dell'art.163 c.p.c., contenendo il ricorso in appello presentato da tutti gli elementi necessari per individuare compiutamente Parte_1 le generalità e la rappresentanza legale di parte convenuta, avendo il difensore fatto espresso richiamo alla sentenza di primo grado, nella quale tutti tali elementi sono stati compiutamente indicati. Nel merito, con i motivi di appello, la difesa ha affermato l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado, in relazione alla mancata congrua riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente in data 24.10.2013 e 22.11.2017 dal matrimonio Per_1 Per_2 contratto con sulla base di una non corretta valutazione delle effettive capacità CP_1 reddituali delle parti, modificatesi successivamente alla sentenza di divorzio, resa dal Tribunale di Como in data 12.4.2021, in termini migliorativi, per la PR e peggiorativi, per il Parte_1
Va, al riguardo, ricordato, come correttamente dedotto dalla difesa appellata, che in tema di modifiche delle statuizioni assunte con la pronuncia di separazione o di divorzio, la giurisprudenza ha costantemente affermato che deve trattarsi di motivi giustificati e sopravvenuti tali da pagina 5 di 9 modificare la statuizione preesistente e determinare la necessità di una diversa regolamentazione di quanto statuito dal giudice o concordato dalle parti, non potendo essere posti a fondamento della domanda di modifica fatti preesistenti la separazione o il divorzio che non siano stati presi in considerazione dalle parti o dal giudice (cfr. ex multis, Cass.sez.I , 26 aprile 2022 n. 13067, Cass. sez. I, 2 gennaio 2010 n.1096). Ciò posto, la Corte ritiene corrette le valutazioni operate dal Tribunale di Como, non ravvisando, come affermato dai giudici di prime cure, i presupposti per addivenire ad una sostanziale modifica delle statuizioni, concordate dagli stessi coniugi in sede di divorzio in punto mantenimento della prole, non essendovi prova di intervenuto peggioramento/miglioramento delle condizioni economico/reddituali delle parti, tali da rappresentare un quid novi atto a rimettere in discussione gli assetti economici, come valutati nell'ambito del giudizio divorzile. Al riguardo, si osserva che la nascita della primogenita , nata in data [...] Persona_3 dalla relazione del con la nuova compagna, è fatto coevo agli accordi Parte_1 Parte_2 OR (intervenuti in data 12.4.2021) e pertanto circostanza non sopravvenuta, bensì nota ad entrambe le parti le quali, nel raggiungere le pattuizioni economiche concordate nell'ambito del giudizio di divorzio, hanno liberamente valutato le rispettive condizioni economiche e le mutate composizioni familiari, anche in una prospettiva futura, rilevandosi, altresì, che le esigenze di vita di
, come quelle della sorella nata in [...] 18.8. 2022 successivamente Persona_3 Per_4 agli accordi OR, sono ancora molto contenute rispetto a quelle dei fratelli consanguinei Per_1
e , rispettivamente di anni 11 e 7. Per_2
Quanto, poi, al dedotto decremento delle capacità reddituali del a dire della parte Parte_1 appellante, non adeguatamente valutate dal Tribunale, osserva la Corte che contrariamente a quanto affermato dalla difesa, i giudici di prime cure hanno valutato attentamente tutti gli elementi portati al loro vaglio, operando una corretta comparazione delle attuali posizioni reddituali degli ex coniugi. Dalla valutazione della documentazione fiscale svizzera prodotta è, infatti, pacificamente emerso che dall'anno della separazione il reddito da lavoro del si è incrementato, passando da Parte_1
4.450 chf mensili a 4.650 chf mensili, circostanza non contestata da parte appellante nei propri motivi di gravame. Va, inoltre, rilevato che, nel presente grado di giudizio il benché ritualmente invitato da Parte_1 questa Corte con provvedimento presidenziale del 4.3.2025 a produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate all'ultimo triennio, non vi ha provveduto, risultando fiscalmente documentati gli anni di imposta fino all'anno 2022 (cfr. DOCC.7, 8 e 9 produzioni di primo grado). Parte_1
Dalla documentazione afferente il fascicolo di primo grado ed in particolare dalle buste paga prodotte dall'odierno appellante, si rileva, tuttavia, per l'annualità 2023 e fino al mese di gennaio 2024, la percezione di salari netti, versati dal datore di lavoro, , operante in Mezzonico, Parte_3 variabili dai 4.850,00 chf ai 5.800 chf (cfr. DOC. primo grado alla voce conteggi salari Parte_1
, circostanza che consente di affermare che il reddito mensile derivante da attività lavorativa del Pt_1
è addirittura superiore a quello computato nella sentenza di primo grado. Parte_1
pagina 6 di 9 A fronte di ciò, dalla documentazione prodotta agli atti, si rileva una netta contrazione delle spese del afferenti il canone di affitto della casa familiare e il leasing dell'auto, ridottesi Parte_1 rispettivamente di circa 100 e 200 chf al mese. Del tutto ininfluente, ai fini della rivalutazione del contributo al mantenimento dei figli, si ritiene poi, il pagamento dell'assicurazione sanitaria svizzera, contratta per sé, per la compagna e per le due figlie, ammontante a 1.419,55 chf mensili (cfr. fattura Helsana del 7.12.2024, in atti), trattandosi di emolumento che, quantomeno per se stesso e per la compagna, era già corrisposto dal Parte_1 al momento della stipulazione degli accordi OR, incidendo l'incremento dei premi per la quota relativa alle due minori in percentuale contenuta, ammontante a complessivi 169,00 euro mensili. Va, inoltre, rilevato che la contrazione di un finanziamento per l'acquisto di un trattore taglia erba destinato ai genitori, che gli stessi ben avrebbero potuto acquistare direttamente intestandosi il relativo finanziamento, il pagamento della quota sanitaria svizzera della compagna, ammontante a 654,80 mensili (cfr. fattura Helsana del 7.12.2024) e il versamento di un ulteriore premio per un'assicurazione integrativa volontaria, ammontante a circa 414 chf mensili per l'intero nucleo familiare, sono tutti elementi che inducono a ritenere che, contrariamente a quanto lamentato, il disponga di una indiscussa capacità reddituale. Parte_1
A ciò si aggiunga, che è dato incontestato, in quanto provato documentalmente e confermato dallo stesso appellante nel corso del giudizio di primo grado, che la nuova compagna del Parte_1 svolga attività lavorativa per la propria famiglia, percependo uno stipendio lordo mensile di circa 2.800 chf, somma che concorre nella gestione del menage familiare del predetto e nel mantenimento delle due figlie nate dalla nuova relazione, per le quali il percepisce anche gli assegni Parte_1 familiari, ammontanti a complessivi 400 chf mensili. A tale riguardo, va osservato che, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è per nulla chiara la situazione lavorativa della compagna del non potendosi escludere ulteriori Parte_1 versamenti ed elargizioni non tracciabili da parte della famiglia della stessa, comunque destinati alle esigenze del nucleo familiare. In ogni caso, va rilevato che la volontaria scelta della donna, di giovane età e priva di patologie invalidanti, di non prestare un'attività lavorativa maggiormente remunerativa anche all'interno dell'attività familiare, conferma una condizione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare del sufficientemente agiata. Parte_1
A fronte di ciò, va rilevato che la situazione lavorativa di è rimasta invariata, non CP_1 prestando la donna, nell'attualità, alcuna attività lavorativa, essendo ancora gravata dai finanziamenti contratti a seguito della chiusura della propria attività di parrucchiera durante l'epidemia pandemica Covid 19 e già in essere all'epoca del divorzio, ad eccezione del canone di locazione dell'immobile in precedenza abitato, essendosi sposata ed andata a convivere nell'abitazione del marito, condotta in comodato gratuito. A tale riguardo, va osservato che se è pur vero che le condizioni di vita della donna sono migliorate, disponendo il marito, sig. di un reddito mensile che allo stato di aggira sui 3.300,00 euro al Per_5 mese, nonostante la modalità di impiego a chiamata (importo, tuttavia, gravato da un finanziamento ammontante a 443,00 euro mensili e dal versamento del contributo al mantenimento del proprio figlio, ammontante a 1.000,00 euro mensili) ed essendo la ormai priva di oneri abitativi (che CP_1
pagina 7 di 9 invece gravano sul nella misura di 500 chf mensili , cfr. contratto di locazione del 25.6.2020 Parte_1 in atti, comunque già in essere all'epoca degli accordi OR), va, tuttavia, rilevato che il miglioramento del suo tenore di vita, conseguente all'instaurazione della nuova relazione affettiva, non può in alcun modo elidere gli obblighi di mantenimento gravanti sul padre dei due minori, non essendo il nuovo marito della in alcun modo tenuto al loro mantenimento, obbligo che CP_1 discende ex lege esclusivamente in capo ai genitori biologici. Questa Corte auspica, in una prospettiva futura, che la in ragione della sua giovane età e CP_1 della capacità lavorativa specifica pregressa, possa mettere a frutto le proprie capacità lavorative residue al fine di contribuire, secondo le proprie potenzialità professionali e reddituali, al mantenimento dei figli minori. Al riguardo si osserva, infatti, che se è pur vero che parte appellata ha riportato nell'attualità la difficoltà a reperire un'attività lavorativa, in ragione delle proprie problematiche di salute (neoplasia all'utero) e della necessità di seguire la figlia affetta da Per_1 problematiche di natura cognitiva, va, tuttavia, rilevato che in ragione della riduzione degli oneri di accudimento connessi all'evolvere dell'età dei figli e della stabilizzazione delle sue condizioni di salute, la donna potrà in futuro rientrare nel mercato del lavoro. Ritiene, pertanto, la Corte che la riduzione operata dal Tribunale con l'individuazione dell'importo di 500,00 euro, quale contributo paterno al mantenimento di ciascun figlio minore, sia congrua, tenuto conto delle capacità reddituali dei genitori, della nascita della figlia secondogenita del evento sopravvenuto agli accordi OR che ha certamente incrementato i costi del Parte_1 nucleo familiare del medesimo, delle esigenze di vita dei figli e , correlate alla loro Per_1 Per_2 età e dei tempi di permanenza dei medesimi presso la madre, che in ragione degli accordi OR (in forza dei quali i due minori trascorrono con il padre a fine settimana alternati la giornata di sabato o di domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e una giornata infrasettimanale), si attestano prevalenti presso la genitrice, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto a carico della stessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per ritenere mutate le capacità reddituali delle parti, se non nei termini sopra detti, rispetto a quelle esistenti ed apprezzate nel corso del giudizio di divorzio, sicché la pronuncia di primo grado deve essere integralmente confermata. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, conseguono alla soccombenza. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, così dispone:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite alla controparte, Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per onorari, oltre il 15% per spese forfetarie, IVA e CPA;
pagina 8 di 9 c) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Milano, 17 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Valentina Paletto Dr. Paola Tanara
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