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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3803/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3803/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vico del Gargano al Corso Umberto n. 117, presso lo studio dell'avv. Nicola De Maio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Alessandro Manzoni n. 21, presso lo studio dell'avv.
LI SE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
, premesso di aver concesso in comodato il Parte_1 fondo agricolo indicato in citazione in favore di , ha Parte_2 convenuto quest'ultimo in giudizio al fine di: sentir accertare l'illegittima occupazione e/o uso del bene da parte del convenuto;
sentir riconoscere
“l'esclusiva proprietà del bene oggetto di causa in capo all'attore in rivendica”, ordinando la cessazione di qualsivoglia occupazione e/o turbativa ancora in essere all'esito del giudizio, da parte del convenuto e dei suoi familiari;
riconoscere la violazione dell'ordinanza cautelare del
25.2.2016; condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione del fondo, nella misura corrispondente alla rendita catastale del terreno o, in alternativa, di € 20.000,00, dall'illegittimo taglio delle piante per € 30.000,00 salvo, in ogni caso, la diversa somma ritenuta di giustizia, dall'illegittima e falsa attestazione di sottoscrizione del contratto di locazione del 15.10.2010, da liquidarsi in via equitativa;
condannare il convenuto alle spese di lite del presente procedimento e di quelli connessi, nonché delle spese sostenute per l'esecuzione coattiva del sequestro giudiziario.
, costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 pretesa, siccome infondata.
In particolare, l'attore ha dedotto e provato:
a) di aver stipulato, in data 3.4.1989, un contratto di comodato con il convenuto, avente ad oggetto il fondo indicato in citazione, al solo scopo di sfruttarlo come pascolo (cfr. contratto in atti);
b) che, tuttavia, il comodatario si è reso inadempiente per aver illegittimamente tagliato piante di specie quercine, come risulta dal verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 11 del Corpo
Forestale dello Stato, notificato anche ad egli attore, in qualità di obbligato in solido rispetto all'ingiunzione (cfr. verbale contestazione illecito, allegato alla memoria del 23.12.2016);
c) che il figlio del convenuto ha prodotto, in sede di acquisizione dei
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
documenti presso il Corpo Forestale dello Stato, un contratto di affitto del fondo rustico, datato 15.7.2010, allo scopo di premunirsi di un titolo che gli consentisse di espletare attività sul fondo ulteriori rispetto al mero pascolo;
che, tuttavia, la sua sottoscrizione apposta in calce al contratto è apocrifa e, infatti, egli non ha mi ricevuto alcun canone di locazione;
d) di aver introdotto un cautelare per il conseguimento del sequestro giudiziario sul fondo in questione, accolto con ordinanza del Tribunale di Foggia del 25.2.2016 ed eseguito con immissione del custode
(odierno attore) nel possesso del bene in data 13.5.2016;
e) di aver introdotto un giudizio di ATP n. 99/s/13 dinnanzi alla sez. distaccata di Rodi Garganico, in cui è stato accertato il danno per il taglio degli alberi nella misura di € 18.132,00;
f) di aver subito un danno di € 3.000,00 annui per l'illegittima occupazione del fondo dal 29.1.1989;
g) di aver subito un danno derivante dalla redazione del contratto a firma apocrifa al fine di poter utilizzare il fondo con poteri più ampi di quelli del comodatario.
Dal canto suo, il convenuto ha eccepito: la cessata materia del contendere, per aver egli già rilasciato il bene oggetto di causa;
nonché il suo difetto di legittimazione passiva rispetto al taglio delle piante.
Il Giudice, precedente titolare del fascicolo, con ordinanza del 7.10.2016, ha affermato che “l'odierno giudizio non ha ad oggetto il rilascio dei fondi
(già eseguito), ma il risarcimento dei danni oltre che la richiesta di indennità di occupazione e pertanto non può dirsi cessata la materia del contendere, allo stato”.
Tuttavia, dagli atti risulta che il bene è stato rilasciato in favore del convenuto in qualità di mero custode giudiziario.
Sul punto, però, l'attore non ha ritenuto di precisare le sue domande con il deposito della prima memoria istruttoria e, quindi, in effetti, deve escludersi che egli abbia domandato, nel presente giudizio, il rilascio del bene in suo favore.
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Ne deriva, quindi, che – in mancanza di intento recuperatorio del bene – la domanda di rivendica va riqualificata in termini di domanda di mero accertamento del diritto di proprietà.
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene quanto segue.
Certamente può accertarsi l'illegittimo uso del bene da parte del convenuto, perché risulta provato che sia stato lui a commissionare il taglio degli alberi e perché risulta non contestata la falsità della firma in calce al contratto di locazione.
In particolare, risulta dagli atti l'autorizzazione rilasciata dalla CP_2
al convenuto per l'esecuzione dei lavori boschivi e la violazione della
[...] stessa da parte del convenuto, mediante il contratto di esecuzione dei suddetti lavori tra egli e , titolare della ditta Controparte_3 esecutrice delle opere, ed il verbale di accertamento dell'illecito, ove risulta la qualità di committente dei lavori di . Controparte_1
In sostanza, dal contratto di comodato si deduce che l'immobile fu concesso per il solo pascolo, mentre invece è documentalmente provato che il convenuto abbia utilizzato illegittimamente il bene (cfr. verbale di contestazione illecito) per aver tagliato piante di specie quercine in difformità a quanto disposto dall'autorizzazione regionale.
Va riconosciuta anche la violazione dell'ordinanza cautelare del 25.2.2016, eseguita coattivamente a mezzo di ufficiale giudiziario, in seguito al precetto
(secondo quanto risulta dagli atti).
In merito alla domanda di riconoscimento dell'”esclusiva proprietà del bene oggetto di causa in capo all'attore in rivendica”, da riqualificarsi come domanda di mero accertamento del diritto di proprietà, va osservato quanto segue.
L'attore in rivendica, al fine dell'accertamento del suo diritto di proprietà ha l'onere di fornire la probatio diabolica, nel senso che l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Nel caso in esame, l'attore ha dedotto di aver ricevuto da e CP_4
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
con atto di donazione del 27.5.1983, fg. 17, part. 83 e Parte_3
161. Di tale atto di donazione risulta solo nota di trascrizione allegata alla citazione. Non vi è stato depositato l'atto di donazione.
Tuttavia, le stesse particelle risultano anche dal diverso atto di acquisto avvenuto con decreto del Pretore di Rodi Garganico del 6.3.1985, a titolo originario, sempre dalle medesime parti, relativo anche alle ulteriori part.lle fg. 17 nn. 82, 85, 86, la cui part.lla 85, con successivo frazionamento, ha generato la particella n. 195. In atti vi è sia il ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. sia il decreto di accertamento della proprietà.
Ulteriore acquisto è avvenuto con decreto del Pretore di Vico Del Gargano, emesso in data 19.5.1988, in relazione al fg. 27 p.lla n. 36, che con successivo frazionamento del 19.5.2010 è stata divisa nelle p.lle nn. 129,
130 e131 (la particella 129 è stata ceduta dall'attore a terzi con atto di donazione del 10.5.2010). In atti, risulta sia il ricorso per usucapione speciale ex art. 1158 bis cod. civ. sia il decreto di accertamento della proprietà.
È noto che in tema di usucapione speciale, il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla 1. n. 346 del 1976, non ha valore di sentenza e, quindi, è inidoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del suo beneficiario fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ciò significa che il decreto non è suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento e che agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che, pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, possono chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso.» (Cass. Civ. 23 ottobre 2018, ordinanza n. 26759).
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Nel caso in esame, tuttavia, non è sorta contestazione in merito ai decreti di accertamento della proprietà, che valgono quindi da prova del diritto proprietario, in mancanza di prove contrarie.
Gli atti di acquisto della proprietà (decreti di accertamento ex art. 1159 bis cod. civ.) risalgono ad oltre il ventennio e, pertanto, devono essere considerati idonei a provare la proprietà in rivendica, perché ciò vale a provare il possesso ventennale del bene non risultando dal compendio probatorio atti interruttivi del possesso e, anzi, risultando che il bene è stato concesso in comodato dallo stesso attore nell'89 ed è stato detenuto dal comodatario fino al verbale di rilascio del 2016, per poi essere sottoposto a custodia dell'attore in virtù del provvedimento di sequestro giudiziario.
Va, quindi, accertata la proprietà dell'attore sulle seguenti particelle in catasto terreni del Comune di Ischitella: fg. 17 nn. 82, 85, 86, 195, 83,
161; fg. 27 p.lla n. 36 (ora, 130 e 131).
Non può, invece, essere accolta la domanda di cessazione delle turbative e/o molestie sui fondi atteso che i fondi risultano esser stati rilasciati in favore del custode e non si ha contezza di successivi e perduranti atti di turbativa.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni - quantificati nella misura pari alla rendita castale del terreno o, in alternativa di € 20.000,00, salvo diversa somma ritenuta di giustizia - per l'illegittima occupazione del fondo.
Come infatti recentemente anche chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, resa in materia di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile, il danneggiato – per il risarcimento del danno emergente – deve comunque allegare la “concreta” possibilità di godimento perduta ed ha anche l'onere di provare, pure tramite presunzioni semplici, tale “concreta possibilità di godimento andata perduta” quando tale possibilità venga specificatamente contestata dal convenuto costituito. Il risarcimento del danno da occupazione sine titulo non configura quindi “danno in re ipsa”, ma integra un danno da provarsi in via presuntiva (i.e. danno presunto) sicché, pertanto, il danneggiato, in ogni
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
caso, ha quantomeno l'onere di allegare “la concreta possibilità di godimento andata perduta” (in caso di danno emergente) o lo “specifico pregiudizio subito” (in caso di lucro cessante).
Viceversa, nella fattispecie in esame, l'attore non ha dedotto nessuna possibilità concreta di utilizzo del bene, limitandosi esclusivamente a pretendere il pagamento di un'indennità da occupazione abusiva.
In tal modo, l'attore ha erroneamente prospetto il risarcimento del danno come conseguenza automatica dell'occupazione abusiva dell'immobile e, pertanto, ha allegato il solo evento di danno (ma non i danni conseguenza), difformemente ai canoni che regolano la responsabilità civile e che richiedono l'allegazione non solo del danno evento ma anche dei danni conseguenza.
Alla luce di tale carenza assertiva, quindi, egli non hanno nemmeno posto il convenuto nella possibilità di svolgere contestazioni specifiche in ordine al fatto costitutivo del danno emergente.
In definitiva, in ragione della carenza assertiva per il danno da occupazione abusiva dell'immobile, la domanda deve essere rigettata, poiché il suo accoglimento implicherebbe la configurazione di un danno in re ipsa, ripudiato anche dalla stessa pronuncia resa a Sezioni Unite già citata (Cass. civ. Sez. Un. n. 33645/2022), e comunque – in generale – non ammesso nel sistema civilistico della responsabilità civile, imperniato alla finalità risarcitoria e non già sanzionatoria (Cass. civ. Sez. Un. n. 16601/2017).
Va pure rigettata la domanda di risarcimento danni per l'illegittima e falsa attestazione di sottoscrizione del contratto di locazione del 15.10.2010, non avendo l'attore né dedotto, né provato i danni conseguenza che egli avrebbe subito da tale attestazione illegittima.
Va, invece, accolta la domanda di risarcimento danni derivante dall'illegittimo taglio delle piante.
Quanto all'imputabilità dei danni all'odierno convenuto, si è già affermato che la stessa risulta dagli atti. In particolare, emerge dall'autorizzazione rilasciata dalla per l'esecuzione dei lavori boschivi e dalla CP_2 violazione di tale autorizzazione da parte del convenuto. In particolare, tale
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
violazione risulta dal contratto stipulato con , Controparte_3 titolare della ditta esecutrice delle opere, nonché dal verbale di accertamento dell'illecito, da cui si conferma la qualità di committente dei lavori in capo a merito al quantum, vi è in atti, Parte_4 consule.nza tecnica espletata nel corso del giudizio di ATP, a firma del CTU agronomo dott. , ove risulta attestato, con ampia Persona_1 motivazione priva di contraddizione e pertanto condivisibile, che il danno provato al bosco da parte del convenuto va stimato all'importo di €
18.132,00, all'anno 2013.
Tale importo, dovuto a titolo di valore, va rivalutato all'attualità ed è pari alla somma di € 21.994,12, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
ma non va maggiorato degli interessi compensativi, non avendo l'attore né dedotto, né provato che, qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbe potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
1712/1995; Cass. civ. n. 12452/2003; Cass. civ. n. 22347/2007; Cass. civ.
n. 3268/2008; Cass. civ. n. 22347/2010; Cass. civ. n. 32794/2019; Cass. civ. n. 1111/2020; Cass. civ. n. 33600/2021; Cass. civ. n. 9612/2022;
Cass. civ. n. 37475/2022; Cass. civ. n. 4938/2023).
Per tali ragioni, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di €
21.994,12, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, le stesse (presente giudizio e del giudizio per ATP) seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n.
32061/2022), per cui il convenuto, siccome soccombente, va condannato, in favore di dell'attore al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 8 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria nel procedimento cautelare), ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Le spese sostenute per la custodia del bene (cfr. Cass. Civ. n.
4733 del 23/07/1981; Cas. Civ. n. 15198 del 11/07/2011) non sono liquidate perché non rendicontate dal difensore, nonostante la richiesta di chiarimenti del giudice.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta l'illegittimo uso del bene da parte del convenuto e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di € 21.994,12, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda attore, accerta la proprietà dell'attore sulle seguenti particelle in catasto terreni del Comune di Ischitella: fg.
17 nn. 82, 85, 86, 195, 83, 161; fg. 27 p.lla n. 36 (ora, 130 e 131);
c) rigetta le ulteriori domande spiegate dall'attore condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 9 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
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di lite, del presente giudizio, del giudizio di ATP e del giudizio cautelare, pari all'importo di € 970,00 a titolo di esborsi ed €
13.900,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3803/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vico del Gargano al Corso Umberto n. 117, presso lo studio dell'avv. Nicola De Maio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Alessandro Manzoni n. 21, presso lo studio dell'avv.
LI SE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
, premesso di aver concesso in comodato il Parte_1 fondo agricolo indicato in citazione in favore di , ha Parte_2 convenuto quest'ultimo in giudizio al fine di: sentir accertare l'illegittima occupazione e/o uso del bene da parte del convenuto;
sentir riconoscere
“l'esclusiva proprietà del bene oggetto di causa in capo all'attore in rivendica”, ordinando la cessazione di qualsivoglia occupazione e/o turbativa ancora in essere all'esito del giudizio, da parte del convenuto e dei suoi familiari;
riconoscere la violazione dell'ordinanza cautelare del
25.2.2016; condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione del fondo, nella misura corrispondente alla rendita catastale del terreno o, in alternativa, di € 20.000,00, dall'illegittimo taglio delle piante per € 30.000,00 salvo, in ogni caso, la diversa somma ritenuta di giustizia, dall'illegittima e falsa attestazione di sottoscrizione del contratto di locazione del 15.10.2010, da liquidarsi in via equitativa;
condannare il convenuto alle spese di lite del presente procedimento e di quelli connessi, nonché delle spese sostenute per l'esecuzione coattiva del sequestro giudiziario.
, costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 pretesa, siccome infondata.
In particolare, l'attore ha dedotto e provato:
a) di aver stipulato, in data 3.4.1989, un contratto di comodato con il convenuto, avente ad oggetto il fondo indicato in citazione, al solo scopo di sfruttarlo come pascolo (cfr. contratto in atti);
b) che, tuttavia, il comodatario si è reso inadempiente per aver illegittimamente tagliato piante di specie quercine, come risulta dal verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 11 del Corpo
Forestale dello Stato, notificato anche ad egli attore, in qualità di obbligato in solido rispetto all'ingiunzione (cfr. verbale contestazione illecito, allegato alla memoria del 23.12.2016);
c) che il figlio del convenuto ha prodotto, in sede di acquisizione dei
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
documenti presso il Corpo Forestale dello Stato, un contratto di affitto del fondo rustico, datato 15.7.2010, allo scopo di premunirsi di un titolo che gli consentisse di espletare attività sul fondo ulteriori rispetto al mero pascolo;
che, tuttavia, la sua sottoscrizione apposta in calce al contratto è apocrifa e, infatti, egli non ha mi ricevuto alcun canone di locazione;
d) di aver introdotto un cautelare per il conseguimento del sequestro giudiziario sul fondo in questione, accolto con ordinanza del Tribunale di Foggia del 25.2.2016 ed eseguito con immissione del custode
(odierno attore) nel possesso del bene in data 13.5.2016;
e) di aver introdotto un giudizio di ATP n. 99/s/13 dinnanzi alla sez. distaccata di Rodi Garganico, in cui è stato accertato il danno per il taglio degli alberi nella misura di € 18.132,00;
f) di aver subito un danno di € 3.000,00 annui per l'illegittima occupazione del fondo dal 29.1.1989;
g) di aver subito un danno derivante dalla redazione del contratto a firma apocrifa al fine di poter utilizzare il fondo con poteri più ampi di quelli del comodatario.
Dal canto suo, il convenuto ha eccepito: la cessata materia del contendere, per aver egli già rilasciato il bene oggetto di causa;
nonché il suo difetto di legittimazione passiva rispetto al taglio delle piante.
Il Giudice, precedente titolare del fascicolo, con ordinanza del 7.10.2016, ha affermato che “l'odierno giudizio non ha ad oggetto il rilascio dei fondi
(già eseguito), ma il risarcimento dei danni oltre che la richiesta di indennità di occupazione e pertanto non può dirsi cessata la materia del contendere, allo stato”.
Tuttavia, dagli atti risulta che il bene è stato rilasciato in favore del convenuto in qualità di mero custode giudiziario.
Sul punto, però, l'attore non ha ritenuto di precisare le sue domande con il deposito della prima memoria istruttoria e, quindi, in effetti, deve escludersi che egli abbia domandato, nel presente giudizio, il rilascio del bene in suo favore.
Proc. n. 3803/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 10 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Ne deriva, quindi, che – in mancanza di intento recuperatorio del bene – la domanda di rivendica va riqualificata in termini di domanda di mero accertamento del diritto di proprietà.
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene quanto segue.
Certamente può accertarsi l'illegittimo uso del bene da parte del convenuto, perché risulta provato che sia stato lui a commissionare il taglio degli alberi e perché risulta non contestata la falsità della firma in calce al contratto di locazione.
In particolare, risulta dagli atti l'autorizzazione rilasciata dalla CP_2
al convenuto per l'esecuzione dei lavori boschivi e la violazione della
[...] stessa da parte del convenuto, mediante il contratto di esecuzione dei suddetti lavori tra egli e , titolare della ditta Controparte_3 esecutrice delle opere, ed il verbale di accertamento dell'illecito, ove risulta la qualità di committente dei lavori di . Controparte_1
In sostanza, dal contratto di comodato si deduce che l'immobile fu concesso per il solo pascolo, mentre invece è documentalmente provato che il convenuto abbia utilizzato illegittimamente il bene (cfr. verbale di contestazione illecito) per aver tagliato piante di specie quercine in difformità a quanto disposto dall'autorizzazione regionale.
Va riconosciuta anche la violazione dell'ordinanza cautelare del 25.2.2016, eseguita coattivamente a mezzo di ufficiale giudiziario, in seguito al precetto
(secondo quanto risulta dagli atti).
In merito alla domanda di riconoscimento dell'”esclusiva proprietà del bene oggetto di causa in capo all'attore in rivendica”, da riqualificarsi come domanda di mero accertamento del diritto di proprietà, va osservato quanto segue.
L'attore in rivendica, al fine dell'accertamento del suo diritto di proprietà ha l'onere di fornire la probatio diabolica, nel senso che l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Nel caso in esame, l'attore ha dedotto di aver ricevuto da e CP_4
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con atto di donazione del 27.5.1983, fg. 17, part. 83 e Parte_3
161. Di tale atto di donazione risulta solo nota di trascrizione allegata alla citazione. Non vi è stato depositato l'atto di donazione.
Tuttavia, le stesse particelle risultano anche dal diverso atto di acquisto avvenuto con decreto del Pretore di Rodi Garganico del 6.3.1985, a titolo originario, sempre dalle medesime parti, relativo anche alle ulteriori part.lle fg. 17 nn. 82, 85, 86, la cui part.lla 85, con successivo frazionamento, ha generato la particella n. 195. In atti vi è sia il ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. sia il decreto di accertamento della proprietà.
Ulteriore acquisto è avvenuto con decreto del Pretore di Vico Del Gargano, emesso in data 19.5.1988, in relazione al fg. 27 p.lla n. 36, che con successivo frazionamento del 19.5.2010 è stata divisa nelle p.lle nn. 129,
130 e131 (la particella 129 è stata ceduta dall'attore a terzi con atto di donazione del 10.5.2010). In atti, risulta sia il ricorso per usucapione speciale ex art. 1158 bis cod. civ. sia il decreto di accertamento della proprietà.
È noto che in tema di usucapione speciale, il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla 1. n. 346 del 1976, non ha valore di sentenza e, quindi, è inidoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del suo beneficiario fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ciò significa che il decreto non è suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento e che agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che, pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, possono chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso.» (Cass. Civ. 23 ottobre 2018, ordinanza n. 26759).
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Nel caso in esame, tuttavia, non è sorta contestazione in merito ai decreti di accertamento della proprietà, che valgono quindi da prova del diritto proprietario, in mancanza di prove contrarie.
Gli atti di acquisto della proprietà (decreti di accertamento ex art. 1159 bis cod. civ.) risalgono ad oltre il ventennio e, pertanto, devono essere considerati idonei a provare la proprietà in rivendica, perché ciò vale a provare il possesso ventennale del bene non risultando dal compendio probatorio atti interruttivi del possesso e, anzi, risultando che il bene è stato concesso in comodato dallo stesso attore nell'89 ed è stato detenuto dal comodatario fino al verbale di rilascio del 2016, per poi essere sottoposto a custodia dell'attore in virtù del provvedimento di sequestro giudiziario.
Va, quindi, accertata la proprietà dell'attore sulle seguenti particelle in catasto terreni del Comune di Ischitella: fg. 17 nn. 82, 85, 86, 195, 83,
161; fg. 27 p.lla n. 36 (ora, 130 e 131).
Non può, invece, essere accolta la domanda di cessazione delle turbative e/o molestie sui fondi atteso che i fondi risultano esser stati rilasciati in favore del custode e non si ha contezza di successivi e perduranti atti di turbativa.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni - quantificati nella misura pari alla rendita castale del terreno o, in alternativa di € 20.000,00, salvo diversa somma ritenuta di giustizia - per l'illegittima occupazione del fondo.
Come infatti recentemente anche chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, resa in materia di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile, il danneggiato – per il risarcimento del danno emergente – deve comunque allegare la “concreta” possibilità di godimento perduta ed ha anche l'onere di provare, pure tramite presunzioni semplici, tale “concreta possibilità di godimento andata perduta” quando tale possibilità venga specificatamente contestata dal convenuto costituito. Il risarcimento del danno da occupazione sine titulo non configura quindi “danno in re ipsa”, ma integra un danno da provarsi in via presuntiva (i.e. danno presunto) sicché, pertanto, il danneggiato, in ogni
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caso, ha quantomeno l'onere di allegare “la concreta possibilità di godimento andata perduta” (in caso di danno emergente) o lo “specifico pregiudizio subito” (in caso di lucro cessante).
Viceversa, nella fattispecie in esame, l'attore non ha dedotto nessuna possibilità concreta di utilizzo del bene, limitandosi esclusivamente a pretendere il pagamento di un'indennità da occupazione abusiva.
In tal modo, l'attore ha erroneamente prospetto il risarcimento del danno come conseguenza automatica dell'occupazione abusiva dell'immobile e, pertanto, ha allegato il solo evento di danno (ma non i danni conseguenza), difformemente ai canoni che regolano la responsabilità civile e che richiedono l'allegazione non solo del danno evento ma anche dei danni conseguenza.
Alla luce di tale carenza assertiva, quindi, egli non hanno nemmeno posto il convenuto nella possibilità di svolgere contestazioni specifiche in ordine al fatto costitutivo del danno emergente.
In definitiva, in ragione della carenza assertiva per il danno da occupazione abusiva dell'immobile, la domanda deve essere rigettata, poiché il suo accoglimento implicherebbe la configurazione di un danno in re ipsa, ripudiato anche dalla stessa pronuncia resa a Sezioni Unite già citata (Cass. civ. Sez. Un. n. 33645/2022), e comunque – in generale – non ammesso nel sistema civilistico della responsabilità civile, imperniato alla finalità risarcitoria e non già sanzionatoria (Cass. civ. Sez. Un. n. 16601/2017).
Va pure rigettata la domanda di risarcimento danni per l'illegittima e falsa attestazione di sottoscrizione del contratto di locazione del 15.10.2010, non avendo l'attore né dedotto, né provato i danni conseguenza che egli avrebbe subito da tale attestazione illegittima.
Va, invece, accolta la domanda di risarcimento danni derivante dall'illegittimo taglio delle piante.
Quanto all'imputabilità dei danni all'odierno convenuto, si è già affermato che la stessa risulta dagli atti. In particolare, emerge dall'autorizzazione rilasciata dalla per l'esecuzione dei lavori boschivi e dalla CP_2 violazione di tale autorizzazione da parte del convenuto. In particolare, tale
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violazione risulta dal contratto stipulato con , Controparte_3 titolare della ditta esecutrice delle opere, nonché dal verbale di accertamento dell'illecito, da cui si conferma la qualità di committente dei lavori in capo a merito al quantum, vi è in atti, Parte_4 consule.nza tecnica espletata nel corso del giudizio di ATP, a firma del CTU agronomo dott. , ove risulta attestato, con ampia Persona_1 motivazione priva di contraddizione e pertanto condivisibile, che il danno provato al bosco da parte del convenuto va stimato all'importo di €
18.132,00, all'anno 2013.
Tale importo, dovuto a titolo di valore, va rivalutato all'attualità ed è pari alla somma di € 21.994,12, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
ma non va maggiorato degli interessi compensativi, non avendo l'attore né dedotto, né provato che, qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbe potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
1712/1995; Cass. civ. n. 12452/2003; Cass. civ. n. 22347/2007; Cass. civ.
n. 3268/2008; Cass. civ. n. 22347/2010; Cass. civ. n. 32794/2019; Cass. civ. n. 1111/2020; Cass. civ. n. 33600/2021; Cass. civ. n. 9612/2022;
Cass. civ. n. 37475/2022; Cass. civ. n. 4938/2023).
Per tali ragioni, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di €
21.994,12, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, le stesse (presente giudizio e del giudizio per ATP) seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n.
32061/2022), per cui il convenuto, siccome soccombente, va condannato, in favore di dell'attore al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
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2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria nel procedimento cautelare), ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Le spese sostenute per la custodia del bene (cfr. Cass. Civ. n.
4733 del 23/07/1981; Cas. Civ. n. 15198 del 11/07/2011) non sono liquidate perché non rendicontate dal difensore, nonostante la richiesta di chiarimenti del giudice.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta l'illegittimo uso del bene da parte del convenuto e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di € 21.994,12, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda attore, accerta la proprietà dell'attore sulle seguenti particelle in catasto terreni del Comune di Ischitella: fg.
17 nn. 82, 85, 86, 195, 83, 161; fg. 27 p.lla n. 36 (ora, 130 e 131);
c) rigetta le ulteriori domande spiegate dall'attore condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese
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di lite, del presente giudizio, del giudizio di ATP e del giudizio cautelare, pari all'importo di € 970,00 a titolo di esborsi ed €
13.900,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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