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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Cesira D'Anella Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3512/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CIARDI 8 76125 TRANI presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. SANNA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 8 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 7 BELLINI BRESSI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Milano di emettere decreto ingiuntivo per la somma di euro 12.810,00, oltre interessi legali moratori, sulla scorta delle fatture prodotte unitamente al ricorso stesso.
Il Tribunale, con decreto n. 3227/2024 in data 21/02/2024 (pubblicato il 05/03/2024), ingiungeva quindi il pagamento del credito alla società debitrice
[...]
Parte_1
L'ingiunta promuoveva opposizione, deducendo l'assenza di documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni fatturate, non valendo a tal riguardo i documenti di trasporto allegati dall'opposta, giacché non sottoscritti dal destinatario né dal vettore. Chiedeva quindi la revoca del decreto.
Si costituiva l'opposta, contestando le prospettazioni di controparte.
Il Tribunale, rigettata l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Contro la sentenza ha proposto appello Parte_1
lamentando in primo luogo la violazione dell'art. 1362, 1363, 1367 e
[...]
pagina 2 di 7 La sentenza del giudice sarebbe erronea laddove statuisce che “parte opponente si è… limitata a dedurre la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta, senza, tuttavia, minimamente contestare in modo specifico né
l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale dedotto quale titolo della pretesa creditoria de qua, né la materiale consegna del macchinario, né ancora, la congruità dei corrispettivi richiesti dall'opposta rispetto alle pattuizioni inter partes”. In altri termini, il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente il contratto e altrettanto erroneamente avrebbe considerato dovuta la controprestazione dell'ingiunta (ossia il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni ricevute).
Col secondo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché dell'art. 2729 c.c. Il Tribunale di Milano avrebbe infatti erroneamente statuito che i documenti di trasporto, prodotti dall'opposta con la comparsa di risposta, erano rimasti incontestati con specifico riferimento alla circostanza della materiale ricezione della merce pattuita. Secondo l'appellante, di contro, il fatto che i documenti di trasporto (DDT) risultino non sottoscritti dal vettore proverebbe la mancata consegna della merce, posto che “L'ingiungente non ha depositato alcun documento atto a provare, in maniera certa ed inequivocabile, l'avvenuta consegna del materiale di cui alle fatture né ha richiesto testimonianze sul punto”.
L'appellata si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Assegnata la causa al relatore ex art. 349 bis primo comma c.p.c., in sede di prima udienza, la stessa è stata rinviata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza cartolare del 10.6.2025, assegnando termine alle parti per note conclusionali fino al
31.5.2025.
Lette le note sostitutive d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha deciso la causa nei termini seguenti, a seguito di discussione in camera di consiglio.
pagina 3 di 7 L'appello va rigettato perché infondato.
Il contratto di cui è causa, sottoscritto tra le parti in data 26 luglio 2022, ha ad oggetto la
“fornitura in uso” di un macchinario Coagulometro ACL Elite POR, per un periodo di
72 mesi, con un corrispettivo annuo fisso pari a € 9.000,00 + IVA, da corrispondersi in rate mensili di € 750,00 + IVA.
In forza di tale contratto, la creditrice odierna appellata chiedeva col decreto opposto la somma di € 12.810,00, corrispondente ai canoni mensili non pagati dal novembre 2022 al dicembre 2023.
L'opponente - odierno appellante, da parte sua, non contestava l'esistenza del rapporto contrattuale, ma precisava che controparte era rimasta inadempiente rispetto ad alcune prestazioni accessorie dedotte nel contratto, corrispondenti a una fornitura di reagenti, fatto che farebbe meno il diritto al pagamento del canone. Deduceva inoltre la mancata sottoscrizione dei DDT, il che proverebbe la mancata consegna del macchinario e quindi, in definitiva, l'inadempimento dell'obbligazione principale.
Come è noto, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sezioni
Unite, 30.10.2001 n. 13533).
Alla luce di tale criterio, l'appellante non ha contestato l'esistenza del rapporto, limitandosi ad eccepire l'altrui inadempimento quale circostanza estintiva del credito
(ossia quale circostanza che paralizzerebbe il preteso pagamento dei canoni non corrisposti). Tuttavia, la prima delle obbligazioni che si deduce essere rimasta inadempiuta (la fornitura di reagenti) non può giustificare il mancato pagamento dei pagina 4 di 7 canoni previsti per la fornitura e l'uso del macchinario. Infatti, a norma dell'art. 1460
c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. L'eccezione in questione, dunque, prevede che vi sia corrispettività (o sinallagmaticità) fra le prestazioni;
sicché,
l'inadempimento di una prestazione secondaria e collaterale (come la fornitura di reagenti) non può certamente giustificare la sospensione dei pagamenti dovuti per il macchinario. Peraltro, come precisa l'ultimo comma della citata norma, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Dunque, l'asserito inadempimento di prestazioni che hanno minima importanza all'interno del regolamento contrattuale (la fornitura di reagenti) non giustificherebbe comunque, sotto questo profilo, il rifiuto dei pagamenti.
Si deve poi aggiungere che l'eccezione di inadempimento non appare giustificata nemmeno in forza dell'asserita mancata consegna del bene.
Come si è rilevato, l'appellata ha prodotto i documenti di trasporto (DDT) relativi alla consegna del macchinario e dei reagenti, i quali, sebbene non sottoscritti dal destinatario, non sono mai stati specificamente contestati dall'appellante in primo grado.
L'appellante – già opponente – non ha specificamente contestato la circostanza della materiale ricezione del macchinario, rimanendo quindi pacifico il fatto storico nei termini indicati nei menzionati documenti di trasporto.
Come chiarisce la giurisprudenza, “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/2020). L'appellante, quindi, non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre l'assenza di sottoscrizione dei documenti di trasporto,
pagina 5 di 7 dovendo invece contestare precisamente il fatto dell'avvenuta consegna, che si ricava, anche in via indiretta e indiziaria, dalla serie di documenti prodotti dall'opposta, odierna appellante.
L'infondatezza delle censure porta, in conclusione, al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.011,00 oltre accessori, in considerazione del valore di causa e dell'attività effettivamente svolta
(valori minimi per la fase decisoria, medi per tutte le altre fasi, tolta l'istruttoria non celebratasi).
Dato il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 3.011,00 oltre accessori (rimborso spese forfettario,
IVA e c.p.a.);
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 10/6/2025.
pagina 6 di 7 Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1368 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Cesira D'Anella Consigliere
Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3512/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CIARDI 8 76125 TRANI presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. SANNA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in PIAZZA S. AMBROGIO, 8 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 7 BELLINI BRESSI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Milano di emettere decreto ingiuntivo per la somma di euro 12.810,00, oltre interessi legali moratori, sulla scorta delle fatture prodotte unitamente al ricorso stesso.
Il Tribunale, con decreto n. 3227/2024 in data 21/02/2024 (pubblicato il 05/03/2024), ingiungeva quindi il pagamento del credito alla società debitrice
[...]
Parte_1
L'ingiunta promuoveva opposizione, deducendo l'assenza di documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni fatturate, non valendo a tal riguardo i documenti di trasporto allegati dall'opposta, giacché non sottoscritti dal destinatario né dal vettore. Chiedeva quindi la revoca del decreto.
Si costituiva l'opposta, contestando le prospettazioni di controparte.
Il Tribunale, rigettata l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Contro la sentenza ha proposto appello Parte_1
lamentando in primo luogo la violazione dell'art. 1362, 1363, 1367 e
[...]
pagina 2 di 7 La sentenza del giudice sarebbe erronea laddove statuisce che “parte opponente si è… limitata a dedurre la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta, senza, tuttavia, minimamente contestare in modo specifico né
l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale dedotto quale titolo della pretesa creditoria de qua, né la materiale consegna del macchinario, né ancora, la congruità dei corrispettivi richiesti dall'opposta rispetto alle pattuizioni inter partes”. In altri termini, il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente il contratto e altrettanto erroneamente avrebbe considerato dovuta la controprestazione dell'ingiunta (ossia il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni ricevute).
Col secondo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché dell'art. 2729 c.c. Il Tribunale di Milano avrebbe infatti erroneamente statuito che i documenti di trasporto, prodotti dall'opposta con la comparsa di risposta, erano rimasti incontestati con specifico riferimento alla circostanza della materiale ricezione della merce pattuita. Secondo l'appellante, di contro, il fatto che i documenti di trasporto (DDT) risultino non sottoscritti dal vettore proverebbe la mancata consegna della merce, posto che “L'ingiungente non ha depositato alcun documento atto a provare, in maniera certa ed inequivocabile, l'avvenuta consegna del materiale di cui alle fatture né ha richiesto testimonianze sul punto”.
L'appellata si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Assegnata la causa al relatore ex art. 349 bis primo comma c.p.c., in sede di prima udienza, la stessa è stata rinviata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza cartolare del 10.6.2025, assegnando termine alle parti per note conclusionali fino al
31.5.2025.
Lette le note sostitutive d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha deciso la causa nei termini seguenti, a seguito di discussione in camera di consiglio.
pagina 3 di 7 L'appello va rigettato perché infondato.
Il contratto di cui è causa, sottoscritto tra le parti in data 26 luglio 2022, ha ad oggetto la
“fornitura in uso” di un macchinario Coagulometro ACL Elite POR, per un periodo di
72 mesi, con un corrispettivo annuo fisso pari a € 9.000,00 + IVA, da corrispondersi in rate mensili di € 750,00 + IVA.
In forza di tale contratto, la creditrice odierna appellata chiedeva col decreto opposto la somma di € 12.810,00, corrispondente ai canoni mensili non pagati dal novembre 2022 al dicembre 2023.
L'opponente - odierno appellante, da parte sua, non contestava l'esistenza del rapporto contrattuale, ma precisava che controparte era rimasta inadempiente rispetto ad alcune prestazioni accessorie dedotte nel contratto, corrispondenti a una fornitura di reagenti, fatto che farebbe meno il diritto al pagamento del canone. Deduceva inoltre la mancata sottoscrizione dei DDT, il che proverebbe la mancata consegna del macchinario e quindi, in definitiva, l'inadempimento dell'obbligazione principale.
Come è noto, “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sezioni
Unite, 30.10.2001 n. 13533).
Alla luce di tale criterio, l'appellante non ha contestato l'esistenza del rapporto, limitandosi ad eccepire l'altrui inadempimento quale circostanza estintiva del credito
(ossia quale circostanza che paralizzerebbe il preteso pagamento dei canoni non corrisposti). Tuttavia, la prima delle obbligazioni che si deduce essere rimasta inadempiuta (la fornitura di reagenti) non può giustificare il mancato pagamento dei pagina 4 di 7 canoni previsti per la fornitura e l'uso del macchinario. Infatti, a norma dell'art. 1460
c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. L'eccezione in questione, dunque, prevede che vi sia corrispettività (o sinallagmaticità) fra le prestazioni;
sicché,
l'inadempimento di una prestazione secondaria e collaterale (come la fornitura di reagenti) non può certamente giustificare la sospensione dei pagamenti dovuti per il macchinario. Peraltro, come precisa l'ultimo comma della citata norma, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Dunque, l'asserito inadempimento di prestazioni che hanno minima importanza all'interno del regolamento contrattuale (la fornitura di reagenti) non giustificherebbe comunque, sotto questo profilo, il rifiuto dei pagamenti.
Si deve poi aggiungere che l'eccezione di inadempimento non appare giustificata nemmeno in forza dell'asserita mancata consegna del bene.
Come si è rilevato, l'appellata ha prodotto i documenti di trasporto (DDT) relativi alla consegna del macchinario e dei reagenti, i quali, sebbene non sottoscritti dal destinatario, non sono mai stati specificamente contestati dall'appellante in primo grado.
L'appellante – già opponente – non ha specificamente contestato la circostanza della materiale ricezione del macchinario, rimanendo quindi pacifico il fatto storico nei termini indicati nei menzionati documenti di trasporto.
Come chiarisce la giurisprudenza, “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/2020). L'appellante, quindi, non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre l'assenza di sottoscrizione dei documenti di trasporto,
pagina 5 di 7 dovendo invece contestare precisamente il fatto dell'avvenuta consegna, che si ricava, anche in via indiretta e indiziaria, dalla serie di documenti prodotti dall'opposta, odierna appellante.
L'infondatezza delle censure porta, in conclusione, al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.011,00 oltre accessori, in considerazione del valore di causa e dell'attività effettivamente svolta
(valori minimi per la fase decisoria, medi per tutte le altre fasi, tolta l'istruttoria non celebratasi).
Dato il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 3.011,00 oltre accessori (rimborso spese forfettario,
IVA e c.p.a.);
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 10/6/2025.
pagina 6 di 7 Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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