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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 820/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 10.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. SEBASTIANI CROCE Eugenio, Via Napoli 9 - Pescara
CONTRO
CP_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 13.5.2024, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo
[...] CP_1 alle dipendenze di detta società dal 29.7.2023 al 9.11.2023 (data delle dimissioni per giusta causa, comunicate con la motivazione “non ho ricevuto neanche una busta paga e ho effettuato denuncia all'ispettorato”), con mansioni di lavapiatti, inquadrabili nel livello 7 del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, presso il ristorante denominato FOCU BRACE sito in Montesilvano, C.so Umberto I, in forza di un contratto a tempo determinato con orario parziale di 24 ore settimanali, in concreto lavorando tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 19:00 alle 23:00 e nel mese di agosto fino alle ore 23:30, in particolare osservando “n°4 ore lavorative giornaliere anche nei giorni festivi e n°4,5 ore giornaliere anche nei festivi nel mese di agosto per un totale di n°24 ore settimanali nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre e n°27 settimanali nel mese di agosto (…) inoltre, non ha nemmeno goduto di giorni di ferie e le prestazioni di lavoro nei giorni festivi non sono state retribuite con la dovuta maggiorazione”.
Domandava quindi il pagamento di differenze retributive che quantificava in complessivi €3.359,92, rispetto ai minori importi ricevuti nel corso del rapporto di lavoro ed indicati dettagliatamente nel ricorso.
non si costituiva, rimanendo contumace. CP_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Elementi di prova dello svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso si traggono dalla documentazione allegata al ricorso (C.U. 2024 emessa dal datore di lavoro in cui è menzionata quale “data di inizio” del rapporto di lavoro il 30.7.2023 e “data di cessazione” il 15.11.2023 nonchè il Modulo Recesso Rapporto di lavoro con la decorrenza 25.11.2023).
La prova testimoniale espletata ha inoltre fornito sufficienti riscontri probatori dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità, le mansioni e gli orari di lavoro descritti nel ricorso, che devono ritenersi ulteriormente confermati alla luce della mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che
“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
2 Deve ritenersi altresì dimostrata la riferibilità delle mansioni svolte al livello rivendicato in ricorso, alla luce della declaratoria contenuta nel CCNL prodotto in atti.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Non possono tuttavia spettare gli importi conteggiati per ferie non godute, visto il difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non essendo stato articolato nessuno specifico capitolo di prova testimoniale né di interrogatorio formale al riguardo.
Sarebbe stato infatti onere della parte ricorrente dimostrare la mancata fruizione delle ferie, come da principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004-Rv. 579259 – 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009-Rv. 611188 – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015-Rv. 635157 - 01).
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative ai predetti emolumenti, la complessiva somma lorda di €3.359,92-193,51=€3.166,41.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta che, vista l'ammissione della parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato, deve pertanto rifonderle all'Erario, a norma dell'art.133 D.P.R.115/2002, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
3 Si dispone pertanto con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, nella misura dimidiata stabilita dall'art.130 D.P.R.115/2002.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per CP_1 Parte_1
i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €3.166,41 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere all'Erario le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Pescara in data 10.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 10.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. SEBASTIANI CROCE Eugenio, Via Napoli 9 - Pescara
CONTRO
CP_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 13.5.2024, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo
[...] CP_1 alle dipendenze di detta società dal 29.7.2023 al 9.11.2023 (data delle dimissioni per giusta causa, comunicate con la motivazione “non ho ricevuto neanche una busta paga e ho effettuato denuncia all'ispettorato”), con mansioni di lavapiatti, inquadrabili nel livello 7 del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, presso il ristorante denominato FOCU BRACE sito in Montesilvano, C.so Umberto I, in forza di un contratto a tempo determinato con orario parziale di 24 ore settimanali, in concreto lavorando tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 19:00 alle 23:00 e nel mese di agosto fino alle ore 23:30, in particolare osservando “n°4 ore lavorative giornaliere anche nei giorni festivi e n°4,5 ore giornaliere anche nei festivi nel mese di agosto per un totale di n°24 ore settimanali nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre e n°27 settimanali nel mese di agosto (…) inoltre, non ha nemmeno goduto di giorni di ferie e le prestazioni di lavoro nei giorni festivi non sono state retribuite con la dovuta maggiorazione”.
Domandava quindi il pagamento di differenze retributive che quantificava in complessivi €3.359,92, rispetto ai minori importi ricevuti nel corso del rapporto di lavoro ed indicati dettagliatamente nel ricorso.
non si costituiva, rimanendo contumace. CP_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Elementi di prova dello svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso si traggono dalla documentazione allegata al ricorso (C.U. 2024 emessa dal datore di lavoro in cui è menzionata quale “data di inizio” del rapporto di lavoro il 30.7.2023 e “data di cessazione” il 15.11.2023 nonchè il Modulo Recesso Rapporto di lavoro con la decorrenza 25.11.2023).
La prova testimoniale espletata ha inoltre fornito sufficienti riscontri probatori dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità, le mansioni e gli orari di lavoro descritti nel ricorso, che devono ritenersi ulteriormente confermati alla luce della mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che
“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
2 Deve ritenersi altresì dimostrata la riferibilità delle mansioni svolte al livello rivendicato in ricorso, alla luce della declaratoria contenuta nel CCNL prodotto in atti.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Non possono tuttavia spettare gli importi conteggiati per ferie non godute, visto il difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non essendo stato articolato nessuno specifico capitolo di prova testimoniale né di interrogatorio formale al riguardo.
Sarebbe stato infatti onere della parte ricorrente dimostrare la mancata fruizione delle ferie, come da principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004-Rv. 579259 – 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009-Rv. 611188 – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015-Rv. 635157 - 01).
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative ai predetti emolumenti, la complessiva somma lorda di €3.359,92-193,51=€3.166,41.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta che, vista l'ammissione della parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato, deve pertanto rifonderle all'Erario, a norma dell'art.133 D.P.R.115/2002, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
3 Si dispone pertanto con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, nella misura dimidiata stabilita dall'art.130 D.P.R.115/2002.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per CP_1 Parte_1
i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €3.166,41 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere all'Erario le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Pescara in data 10.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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