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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.768/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n. 272/2024 pubblicata in data 24 ottobre
2024 promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Pistoia Corso Silvano Fedi n. 18 presso e nello studio dell' avv. Rudi Caldesi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1 elettivamente domiciliata a Verona Stradone Provolo n. 26 presso e nello studio dell'avv. Giorgio Cugola che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 22.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
1 e lo condannava alla rifusione delle spese processuali. CP_1
In particolare in tale ricorso riferiva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di nel suo studio di tatuaggi “Cuore Nero Tattoo”, CP_1 senza alcuna regolarizzazione o contratto dal 18 gennaio 2018 al 14 agosto 2018, data in cui si era interrotto il rapporto di lavoro.
Sosteneva di aver lavorato sette giorni alla settimana anche la domenica, per dodici ore al giorno, occupandosi dei clienti, prendendo appuntamenti e predisponendo preventivi di spesa, svolgendo le pulizie del locale e preparando le postazioni di lavoro e partecipando attivamente a due importanti convention tenutesi a Lucca ed a Londra.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli stessi dal 18.01.2018 al 14.08.2018 con qualifica di operaio
III livello CCNL dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, con il riconoscimento della qualifica di operaio III livello e condanna di al pagamento a suo CP_1 favore della somma complessiva di euro 26.038,22 e a regolarizzare la sua posizione contributiva.
si costitutiva regolarmente, contestando in fatto ed in diritto il CP_1 ricorso avversario, eccependo l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto fornendo una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta.
In particolare, riferiva che tra la stessa e era intercorsa una relazione Parte_1 sentimentale, caratterizzata anche da un periodo di convivenza presso la sua abitazione, nel corso della quale il compagno aveva partecipato in modo sporadico alla sua attività di tatuatrice e aveva, pertanto, anche frequentato il suo negozio.
Evidenziava, inoltre, che lo stesso aveva fornito un contributo meramente partecipativo ad attività collaterali come ad esempio prendere qualche appuntamento dato che non aveva esperienza nel settore né alcuna conoscenza
Specialistica.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione dell'art. 115 co 1 cpc per mancata valutazione di prove documentali deducendo che il giudice di primo
2 grado avesse omesso di prendere in esame i documenti da 8 a 19 e deduceva l'errata valutazione delle prove orali.
Con il secondo motivo di appello sosteneva la violazione dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla presunzione di gratuità del rapporto di lavoro tra conviventi.
Con il terzo motivo di appello deduceva la violazione del principio di ragionevolezza in relazione al rigetto della richiesta di ordine di esibizione dell'agenda e del cellulare di studio ex art. 210 e 421 cpc.
Con il quarto motivo di appello censurava la statuizione relativa alle spese di primo grado deducendo la violazione dell'art. 420 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 92 cpc anche in relazione alla condotta delle parti.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 19 dicembre 2024 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. L'appello è ammissibile in quanto sono indicati specificamente i motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa, dopo un approfondito richiamo alla giurisprudenza in materia di onere della prova del rapporto di lavoro subordinato, si legge: “ Facendo riferimento al caso di specie, il ricorrente ha domandato Parte_1 preliminarmente l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti tra il 18.01.2018 e il 14.08.2018.
Ebbene l'istruttoria orale non ha consentito di confermare alcuna delle circostanze dedotte da parte del ricorrente;
nessuno dei numerosi testimoni escussi è stato in grado di riferire in modo rigoroso, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, in ordine a nessuno degli elementi caratterizzanti la subordinazione né invero di quelli secondari.
Limitandosi a ciò che rileva ai fini di causa, i testi , Testimone_1
e hanno infatti riferito di Testimone_2 Testimone_3
3 ricordare la presenza di ello studio (come peraltro dedotto anche Parte_1 dalla stessa resistente , ma senza essere in grado di riferire con CP_1 certezza a che titolo il requentasse il negozio. Parte_1
In particolare, la teste assidua frequentatrice dello studio a fini di Tes_1 formazione professionale, ha riferito: “Conosco i fatti di causa anche se non ricordo il periodo esatto, in quanto sono stata presso lo studio della sig.ra per vedere come funzionavano le cose all'interno di uno studio e come CP_1 si facesse il mestiere del tatuatore”; “io sono stata presente nello studio della sig.ra dal 2017, ma non ricordo il mese esatto, sino all'estate del 2018, CP_1 ma non ricordo il mese esatto”. “Confermo la presenza del sig. in Parte_1 studio, ma non conosco gli accordi lavorativi tra il sig. e la sig.ra Parte_1
Ricordo che il sig. era presente in studio e si occupava CP_1 Parte_1 principalmente della gestione della clientela. Io arrivavo in studio a metà mattinata e mi fermavo sino alle 19:00, tutti i giorni compreso il sabato e la domenica. Non ero presente il giorno di chiusura. Nei giorni in cui ero presente ho visto il sig. che era in studio e si occupava dei clienti: preciso che Parte_1 vi erano delle giornate in cu capitava che il sig. non era presente in Parte_1 studio – non so sei il sig. lavorasse presso lo studio sette giorni alla Parte_1 settimana neppure conosco il suo orario di lavoro”. Escussa quindi sul cap. 3
(relativo alle specifiche attività del in studio), ha risposto: Parte_1
“Confermo alcune circostanze e preciso che non ho mai visto il sig. Parte_1 occuparsi della preparazione del banchetto per l'esecuzione del tatuaggio e neppure ho assistito agli ordini di materiale per l'esecuzione di tatuaggi.
Ricordo anche che ero presente come visitatore alla Tattoo Convention di
Piacenza ed era presente con il proprio banchetto la sig.ra ed era CP_1 presente anche il sig. ma non so in quale veste. Ho visto che il sig. Parte_1 fissava gli appuntamenti, gestendo l'agenda dello studio. Ho visto che Parte_1 lo stesso predisponeva i preventivi di spesa per i clienti, gestiva i clienti, eseguiva le pulizie del locale, operava alla cassa con maneggio di denaro”.
Sulla circostanza particolare dell'attività di pulizia della postazione di lavoro, la teste nfine ha dichiarato: “La pulizia della postazione veniva fatta Tes_1 tutti i giorni da me e anche dal sig. Mentre le pulizie del locale non Parte_1 venivano fatte tutti i giorni. Ogni tanto ho visto il sig. pulire i locali”. Parte_1
Anche il teste – amico del ricorrente e frequentatore Testimone_2
4 dello studio unicamente in veste di accompagnatore di altro cliente nel mese di giugno 2018, in due occasioni – ha riferito: “Posso riferire solo per quanto riguarda i due giorni in cui ero presente e che ho visto personalmente e, precisamente, ho visto svolgere dal sig. l'attività di reception e Parte_1 accoglienza clienti, commissioni, pulizie del locale pulendo i pavimenti, la preparazione di accessori per i tatuaggi e organizzazione dell'agenda. Il sig. mi ha riferito di aver predisposto stand per le fiere, di aver guidato Parte_1 per accompagnare la sig.ra alle fiere, considerandosi parte dell'attività CP_1 stessa. Ricordo anche di aver sentito il sig. rispondere al telefono per Parte_1 prendere appuntamenti di clienti dello studio al di fuori dello stesso, anche all'ora di cena”.
Sempre sulle medesime circostanze, anche il teste Testimone_3 premettendo di conoscere la convenuta “perché è la mia tatuatrice e mi reco nel suo negozio”, ha dichiarato: “Nulla so per quanto riguarda il 9 giugno 2018”;
“nelle due volte che mi sono recato, penso nel 2018, nel negozio della sig.ra per farmi tatuare, ho visto solo una volta il sig. che era
CP_1 Parte_1 presente, ma non posso dire che stesse lavorando. Ho visto il sig. con Parte_1 in mano un tablet. Preciso che io ero in una stanza mentre la sig.ra mi
CP_1 stava tatuando e per tutto il tempo dell'esecuzione del tatuaggio non ho visto cosa stesse facendo il sig. . Alla domanda di cui al capitolo D) di Parte_1 parte resistente “Vero che la Sig.ra lavorava sempre sola
CP_1 all'interno del suo negozio” – e F) – “Vero che la Sig.ra regalava
CP_1 magliette, felpe e pantaloncini riportanti il logo del suo negozio di Tattoo” – ha riferito: “Confermo che i tatuaggi venivano eseguiti solo dalla sig.ra
CP_1
Non ho mai visto altre persone lavorare all'interno del negozio” e “non ho mai visto la sig.ra regalare e neppure vendere magliette e felpe del suo CP_1 negozio”. Ha inoltre dichiarato, in relazione ad un ulteriore episodio: “Durante
l'esecuzione del mio tatuaggio al ginocchio, la sig.ra ha risposto alle CP_1 chiamate dei clienti al suo cellulare. Ricordo che in quella circostanza
l'esecuzione del tatuaggio è durata per circa 2 ore ed era presente in negozio il sig. Ricordo, in particolare, che io e il sig. abbiamo Parte_1 Parte_1 guardato sul tablet la finale dei mondiali di calcio” (partita giocata in data domenica 15 luglio 2018, ndr).
I testi e hanno riportato Testimone_4 Testimone_5
5 unicamente quanto loro riferito dal ricorrente ( in particolare, ha Tes_5 riferito di non essersi mai recato in studio) e pertanto la loro deposizione deve ritenersi irrilevante ai fini di prova.
Del pari i testi e Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 hanno riferito di non ricordare con precisione in ordine alla presenza del in data 9.06.2018, confermando inoltre che, in tutte le poche Parte_1 occasioni in cui si erano recati in studio, la veva lavorato da sola. CP_1
In sintesi, il ricorrente non ha assolto all'onere sullo stesso gravante, né invero ha precisato quali siano stati i criteri adottati per addivenire alla quantificazione della somma richiesta.
Deve inoltre rammentarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata della
Corte di legittimità, tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011;
8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).
In ultimo, merita di essere rilevato che la convenuta ha allegato e CP_1 fornito prova, a mezzo della copiosa documentazione versata in atti e non specificatamente contestata, di elementi di senso contrario rispetto a quanto allegato dal ricorrente, in primis su come si fosse svolto e poi concluso il rapporto sentimentale con il ricorrente e su quale fosse l'effettivo stile di vita dello stesso (il riferimento è alla vicenda giudiziaria in sede penale e alle numerose fotografie che ritraggono il ricorrente in luoghi di svago e vacanza nel periodo di interesse).
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso non può essere accolto.”
La valutazione del giudice di primo grado delle prove orali è approfondita e pienamente condivisibile.
In particolare non può considerarsi dirimente al fine di ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, tenuto conto del rapporto di convivenza tra gli stessi, la deposizione del teste Tes_1
6 La stessa, infatti, ha confermato solo la presenza dell'appellante nello studio di tatuaggi dell'appellata precisando che non era a conoscenza degli accordi tra gli stessi e senza saper riferire eventuali orari di lavoro e precise mansioni.
Ha semplicemente riferito di aver visto segnare appuntamenti, ed, in Parte_1 maniera del tutto generica, che “gestiva la clientela”, ma ha detto di non averlo mai visto preparare il banchetto per l'esecuzione dei tatuaggi o ordinare del materiale per l'esecuzione degli stessi.
Né può essere determinante ai fini della prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti la circostanza, peraltro molto generica, riferita de relato dal teste . Tes_9
Considerato che le parti, come non contestato, convivevano a casa del padre di e che all'epoca non lavorava ben può essere CP_1 Parte_1 che lo stesso si sia recato nello studio di per trascorrere tempo con la CP_1 compagna e darle un qualche aiuto anche per ricambiare l'ospitalità e il mantenimento.
Peraltro dalla copiosa documentazione prodotta dall'appellata risulta effettivamente che l'appellante nel periodo per cui è causa è stato alle Maldive dal 11/02/2018 al 19/02/2018 a trascorrere una vacanza pagata dal nonno dell'appellata, ha a più riprese fatto giri in bici durante l'asserito orario di lavoro, ha trascorso alcuni giorni ad Amsterdam, è stato a Londra, in Sicilia e a Madonna di Campiglio.
Né i messaggi whatsapp, peraltro non certo di entità rilevante, e i video prodotti dall'appellante considerati i rapporti tra le parti sono atti a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Dagli stessi emerge semplicemente che in alcune occasioni l'appellante si è interfacciato per concordare appuntamenti con i clienti dell'appellata ed ha accompagnato l'appellata circostanze che, considerato il contesto, non sono certo atte a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Ne consegue, pertanto, che, anche valutando dette prove documentali, non emerge nessuna prova dell'asserito rapporto di lavoro subordinato.
Né è censurabile che il giudice non abbia disposto l'esibizione dell'asserita agenda di studio del 2018 anche perché in base alle nozioni di comune esperienza si tratta di materiale che non viene conservato.
7 Il giudice di primo grado ha, poi, correttamente valutato sussistente nel caso di specie la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro tra conviventi e che la stessa non fosse stata superata dalle prove assunte.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 12433/2015), infatti, “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo
e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità
e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.”
Nel caso di specie non è stata provata alcuna quantità rilevante di prestazioni lavorative e neppure che l'appellata desse direttive all'appellato.
Ne consegue, quindi, che i suddetti motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati
In relazione al quarto motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che l'appellata non si sia presentata alla prima udienza e che abbia rifiutato la proposta conciliativa del 9 giugno 2022 e sostiene che questi fatti avrebbero dovuto indure il giudicante ad una diversa valutazione sulle spese di lite considerato il comportamento processuale della stessa.
Orbene parte appellata non si è presentata alla prima udienza a causa dei rapporti tesi con l'appellante che sono sfociati anche in una denuncia penale (cfr. verbale d'udienza del 11.11.2021) e peraltro il suo legale in tale udienza aveva detto di aderire alla proposta del giudice a differenza dell'appellante che aveva subordinato l'assenso alla rimessione di querela.
Si legge, infatti, nel verbale: “Per la convenuta l'avv. Luca Stabellini in sostituzione dell'Avv. Dragoni, il quale rappresenta che la sig.ra CP_1 non è comparsa per ragioni personali dovute ai rapporti intercorsi con il sig.
e si dichiara disponibile ad accettare la proposta conciliativa Parte_1 formulata dal Giudice.
L'avv. Caldesi in merito alla proposta conciliativa del Giudice dichiara di poter aderire subordinatamente all'impegno della convenuta a rimettere la CP_1 querela avanzata nei confronti del sig. Parte_1
8 Il successivo rifiuto di parte appellata ad altra proposta conciliativa considerato il rigetto della domanda di parte appellante e il disposto dell'art. 92 cpc non può, poi, essere rilevante al fine della regolamentazione delle spese.
Ne consegue, quindi, che correttamente il giudice di primo grado ha condannato all'appellante alle spese nella misura dallo stesso statuita.
Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 768/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art.13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.768/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n. 272/2024 pubblicata in data 24 ottobre
2024 promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Pistoia Corso Silvano Fedi n. 18 presso e nello studio dell' avv. Rudi Caldesi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1 elettivamente domiciliata a Verona Stradone Provolo n. 26 presso e nello studio dell'avv. Giorgio Cugola che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 22.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
1 e lo condannava alla rifusione delle spese processuali. CP_1
In particolare in tale ricorso riferiva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di nel suo studio di tatuaggi “Cuore Nero Tattoo”, CP_1 senza alcuna regolarizzazione o contratto dal 18 gennaio 2018 al 14 agosto 2018, data in cui si era interrotto il rapporto di lavoro.
Sosteneva di aver lavorato sette giorni alla settimana anche la domenica, per dodici ore al giorno, occupandosi dei clienti, prendendo appuntamenti e predisponendo preventivi di spesa, svolgendo le pulizie del locale e preparando le postazioni di lavoro e partecipando attivamente a due importanti convention tenutesi a Lucca ed a Londra.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli stessi dal 18.01.2018 al 14.08.2018 con qualifica di operaio
III livello CCNL dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, con il riconoscimento della qualifica di operaio III livello e condanna di al pagamento a suo CP_1 favore della somma complessiva di euro 26.038,22 e a regolarizzare la sua posizione contributiva.
si costitutiva regolarmente, contestando in fatto ed in diritto il CP_1 ricorso avversario, eccependo l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto fornendo una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta.
In particolare, riferiva che tra la stessa e era intercorsa una relazione Parte_1 sentimentale, caratterizzata anche da un periodo di convivenza presso la sua abitazione, nel corso della quale il compagno aveva partecipato in modo sporadico alla sua attività di tatuatrice e aveva, pertanto, anche frequentato il suo negozio.
Evidenziava, inoltre, che lo stesso aveva fornito un contributo meramente partecipativo ad attività collaterali come ad esempio prendere qualche appuntamento dato che non aveva esperienza nel settore né alcuna conoscenza
Specialistica.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione dell'art. 115 co 1 cpc per mancata valutazione di prove documentali deducendo che il giudice di primo
2 grado avesse omesso di prendere in esame i documenti da 8 a 19 e deduceva l'errata valutazione delle prove orali.
Con il secondo motivo di appello sosteneva la violazione dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla presunzione di gratuità del rapporto di lavoro tra conviventi.
Con il terzo motivo di appello deduceva la violazione del principio di ragionevolezza in relazione al rigetto della richiesta di ordine di esibizione dell'agenda e del cellulare di studio ex art. 210 e 421 cpc.
Con il quarto motivo di appello censurava la statuizione relativa alle spese di primo grado deducendo la violazione dell'art. 420 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 92 cpc anche in relazione alla condotta delle parti.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 19 dicembre 2024 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. L'appello è ammissibile in quanto sono indicati specificamente i motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa, dopo un approfondito richiamo alla giurisprudenza in materia di onere della prova del rapporto di lavoro subordinato, si legge: “ Facendo riferimento al caso di specie, il ricorrente ha domandato Parte_1 preliminarmente l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti tra il 18.01.2018 e il 14.08.2018.
Ebbene l'istruttoria orale non ha consentito di confermare alcuna delle circostanze dedotte da parte del ricorrente;
nessuno dei numerosi testimoni escussi è stato in grado di riferire in modo rigoroso, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, in ordine a nessuno degli elementi caratterizzanti la subordinazione né invero di quelli secondari.
Limitandosi a ciò che rileva ai fini di causa, i testi , Testimone_1
e hanno infatti riferito di Testimone_2 Testimone_3
3 ricordare la presenza di ello studio (come peraltro dedotto anche Parte_1 dalla stessa resistente , ma senza essere in grado di riferire con CP_1 certezza a che titolo il requentasse il negozio. Parte_1
In particolare, la teste assidua frequentatrice dello studio a fini di Tes_1 formazione professionale, ha riferito: “Conosco i fatti di causa anche se non ricordo il periodo esatto, in quanto sono stata presso lo studio della sig.ra per vedere come funzionavano le cose all'interno di uno studio e come CP_1 si facesse il mestiere del tatuatore”; “io sono stata presente nello studio della sig.ra dal 2017, ma non ricordo il mese esatto, sino all'estate del 2018, CP_1 ma non ricordo il mese esatto”. “Confermo la presenza del sig. in Parte_1 studio, ma non conosco gli accordi lavorativi tra il sig. e la sig.ra Parte_1
Ricordo che il sig. era presente in studio e si occupava CP_1 Parte_1 principalmente della gestione della clientela. Io arrivavo in studio a metà mattinata e mi fermavo sino alle 19:00, tutti i giorni compreso il sabato e la domenica. Non ero presente il giorno di chiusura. Nei giorni in cui ero presente ho visto il sig. che era in studio e si occupava dei clienti: preciso che Parte_1 vi erano delle giornate in cu capitava che il sig. non era presente in Parte_1 studio – non so sei il sig. lavorasse presso lo studio sette giorni alla Parte_1 settimana neppure conosco il suo orario di lavoro”. Escussa quindi sul cap. 3
(relativo alle specifiche attività del in studio), ha risposto: Parte_1
“Confermo alcune circostanze e preciso che non ho mai visto il sig. Parte_1 occuparsi della preparazione del banchetto per l'esecuzione del tatuaggio e neppure ho assistito agli ordini di materiale per l'esecuzione di tatuaggi.
Ricordo anche che ero presente come visitatore alla Tattoo Convention di
Piacenza ed era presente con il proprio banchetto la sig.ra ed era CP_1 presente anche il sig. ma non so in quale veste. Ho visto che il sig. Parte_1 fissava gli appuntamenti, gestendo l'agenda dello studio. Ho visto che Parte_1 lo stesso predisponeva i preventivi di spesa per i clienti, gestiva i clienti, eseguiva le pulizie del locale, operava alla cassa con maneggio di denaro”.
Sulla circostanza particolare dell'attività di pulizia della postazione di lavoro, la teste nfine ha dichiarato: “La pulizia della postazione veniva fatta Tes_1 tutti i giorni da me e anche dal sig. Mentre le pulizie del locale non Parte_1 venivano fatte tutti i giorni. Ogni tanto ho visto il sig. pulire i locali”. Parte_1
Anche il teste – amico del ricorrente e frequentatore Testimone_2
4 dello studio unicamente in veste di accompagnatore di altro cliente nel mese di giugno 2018, in due occasioni – ha riferito: “Posso riferire solo per quanto riguarda i due giorni in cui ero presente e che ho visto personalmente e, precisamente, ho visto svolgere dal sig. l'attività di reception e Parte_1 accoglienza clienti, commissioni, pulizie del locale pulendo i pavimenti, la preparazione di accessori per i tatuaggi e organizzazione dell'agenda. Il sig. mi ha riferito di aver predisposto stand per le fiere, di aver guidato Parte_1 per accompagnare la sig.ra alle fiere, considerandosi parte dell'attività CP_1 stessa. Ricordo anche di aver sentito il sig. rispondere al telefono per Parte_1 prendere appuntamenti di clienti dello studio al di fuori dello stesso, anche all'ora di cena”.
Sempre sulle medesime circostanze, anche il teste Testimone_3 premettendo di conoscere la convenuta “perché è la mia tatuatrice e mi reco nel suo negozio”, ha dichiarato: “Nulla so per quanto riguarda il 9 giugno 2018”;
“nelle due volte che mi sono recato, penso nel 2018, nel negozio della sig.ra per farmi tatuare, ho visto solo una volta il sig. che era
CP_1 Parte_1 presente, ma non posso dire che stesse lavorando. Ho visto il sig. con Parte_1 in mano un tablet. Preciso che io ero in una stanza mentre la sig.ra mi
CP_1 stava tatuando e per tutto il tempo dell'esecuzione del tatuaggio non ho visto cosa stesse facendo il sig. . Alla domanda di cui al capitolo D) di Parte_1 parte resistente “Vero che la Sig.ra lavorava sempre sola
CP_1 all'interno del suo negozio” – e F) – “Vero che la Sig.ra regalava
CP_1 magliette, felpe e pantaloncini riportanti il logo del suo negozio di Tattoo” – ha riferito: “Confermo che i tatuaggi venivano eseguiti solo dalla sig.ra
CP_1
Non ho mai visto altre persone lavorare all'interno del negozio” e “non ho mai visto la sig.ra regalare e neppure vendere magliette e felpe del suo CP_1 negozio”. Ha inoltre dichiarato, in relazione ad un ulteriore episodio: “Durante
l'esecuzione del mio tatuaggio al ginocchio, la sig.ra ha risposto alle CP_1 chiamate dei clienti al suo cellulare. Ricordo che in quella circostanza
l'esecuzione del tatuaggio è durata per circa 2 ore ed era presente in negozio il sig. Ricordo, in particolare, che io e il sig. abbiamo Parte_1 Parte_1 guardato sul tablet la finale dei mondiali di calcio” (partita giocata in data domenica 15 luglio 2018, ndr).
I testi e hanno riportato Testimone_4 Testimone_5
5 unicamente quanto loro riferito dal ricorrente ( in particolare, ha Tes_5 riferito di non essersi mai recato in studio) e pertanto la loro deposizione deve ritenersi irrilevante ai fini di prova.
Del pari i testi e Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 hanno riferito di non ricordare con precisione in ordine alla presenza del in data 9.06.2018, confermando inoltre che, in tutte le poche Parte_1 occasioni in cui si erano recati in studio, la veva lavorato da sola. CP_1
In sintesi, il ricorrente non ha assolto all'onere sullo stesso gravante, né invero ha precisato quali siano stati i criteri adottati per addivenire alla quantificazione della somma richiesta.
Deve inoltre rammentarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata della
Corte di legittimità, tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011;
8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).
In ultimo, merita di essere rilevato che la convenuta ha allegato e CP_1 fornito prova, a mezzo della copiosa documentazione versata in atti e non specificatamente contestata, di elementi di senso contrario rispetto a quanto allegato dal ricorrente, in primis su come si fosse svolto e poi concluso il rapporto sentimentale con il ricorrente e su quale fosse l'effettivo stile di vita dello stesso (il riferimento è alla vicenda giudiziaria in sede penale e alle numerose fotografie che ritraggono il ricorrente in luoghi di svago e vacanza nel periodo di interesse).
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso non può essere accolto.”
La valutazione del giudice di primo grado delle prove orali è approfondita e pienamente condivisibile.
In particolare non può considerarsi dirimente al fine di ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, tenuto conto del rapporto di convivenza tra gli stessi, la deposizione del teste Tes_1
6 La stessa, infatti, ha confermato solo la presenza dell'appellante nello studio di tatuaggi dell'appellata precisando che non era a conoscenza degli accordi tra gli stessi e senza saper riferire eventuali orari di lavoro e precise mansioni.
Ha semplicemente riferito di aver visto segnare appuntamenti, ed, in Parte_1 maniera del tutto generica, che “gestiva la clientela”, ma ha detto di non averlo mai visto preparare il banchetto per l'esecuzione dei tatuaggi o ordinare del materiale per l'esecuzione degli stessi.
Né può essere determinante ai fini della prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti la circostanza, peraltro molto generica, riferita de relato dal teste . Tes_9
Considerato che le parti, come non contestato, convivevano a casa del padre di e che all'epoca non lavorava ben può essere CP_1 Parte_1 che lo stesso si sia recato nello studio di per trascorrere tempo con la CP_1 compagna e darle un qualche aiuto anche per ricambiare l'ospitalità e il mantenimento.
Peraltro dalla copiosa documentazione prodotta dall'appellata risulta effettivamente che l'appellante nel periodo per cui è causa è stato alle Maldive dal 11/02/2018 al 19/02/2018 a trascorrere una vacanza pagata dal nonno dell'appellata, ha a più riprese fatto giri in bici durante l'asserito orario di lavoro, ha trascorso alcuni giorni ad Amsterdam, è stato a Londra, in Sicilia e a Madonna di Campiglio.
Né i messaggi whatsapp, peraltro non certo di entità rilevante, e i video prodotti dall'appellante considerati i rapporti tra le parti sono atti a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Dagli stessi emerge semplicemente che in alcune occasioni l'appellante si è interfacciato per concordare appuntamenti con i clienti dell'appellata ed ha accompagnato l'appellata circostanze che, considerato il contesto, non sono certo atte a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Ne consegue, pertanto, che, anche valutando dette prove documentali, non emerge nessuna prova dell'asserito rapporto di lavoro subordinato.
Né è censurabile che il giudice non abbia disposto l'esibizione dell'asserita agenda di studio del 2018 anche perché in base alle nozioni di comune esperienza si tratta di materiale che non viene conservato.
7 Il giudice di primo grado ha, poi, correttamente valutato sussistente nel caso di specie la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro tra conviventi e che la stessa non fosse stata superata dalle prove assunte.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 12433/2015), infatti, “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo
e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità
e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.”
Nel caso di specie non è stata provata alcuna quantità rilevante di prestazioni lavorative e neppure che l'appellata desse direttive all'appellato.
Ne consegue, quindi, che i suddetti motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati
In relazione al quarto motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che l'appellata non si sia presentata alla prima udienza e che abbia rifiutato la proposta conciliativa del 9 giugno 2022 e sostiene che questi fatti avrebbero dovuto indure il giudicante ad una diversa valutazione sulle spese di lite considerato il comportamento processuale della stessa.
Orbene parte appellata non si è presentata alla prima udienza a causa dei rapporti tesi con l'appellante che sono sfociati anche in una denuncia penale (cfr. verbale d'udienza del 11.11.2021) e peraltro il suo legale in tale udienza aveva detto di aderire alla proposta del giudice a differenza dell'appellante che aveva subordinato l'assenso alla rimessione di querela.
Si legge, infatti, nel verbale: “Per la convenuta l'avv. Luca Stabellini in sostituzione dell'Avv. Dragoni, il quale rappresenta che la sig.ra CP_1 non è comparsa per ragioni personali dovute ai rapporti intercorsi con il sig.
e si dichiara disponibile ad accettare la proposta conciliativa Parte_1 formulata dal Giudice.
L'avv. Caldesi in merito alla proposta conciliativa del Giudice dichiara di poter aderire subordinatamente all'impegno della convenuta a rimettere la CP_1 querela avanzata nei confronti del sig. Parte_1
8 Il successivo rifiuto di parte appellata ad altra proposta conciliativa considerato il rigetto della domanda di parte appellante e il disposto dell'art. 92 cpc non può, poi, essere rilevante al fine della regolamentazione delle spese.
Ne consegue, quindi, che correttamente il giudice di primo grado ha condannato all'appellante alle spese nella misura dallo stesso statuita.
Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 768/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art.13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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