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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/03/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
R. N. G. 825/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 825/ 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Sebastiano Markovic ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cormons, Via Udine n.4.
Oggetto: Divorzio
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, previa conversione del rito in procedimento consensuale e confermata l'udienza già fissata per il giorno 01.02.2024, alla quale i coniugi rinunciano a comparire personalmente, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare, come da separata dichiarazione (doc. 20):
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.09.1973 nel Comune di Cormons (GO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del citato Comune, dell'anno 1973 al numero 40, parte 2, serie A, contratto tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Cesare Battisti n. 55, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ogni conseguente effetto ex lege;
2.prevedere che il sig. corrisponda in favore della sig.ra di un assegno divorzile mensile dell'importo di € Pt_1 Pt_2
500,00, somma espressamente non rivalutabile;
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Cormons in data 22/09/1973 (anno 1973, numero 40, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 27/02/2008 omologato con decreto del 06/03/2008
Dall'unione coniugale è nato il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
, con ricorso depositato il 06/10/2023, ha chiesto pronuncia divorzile. Parte_1
Nominato il Giudice istruttore e notificato il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, le parti nelle more del giudizio addivenivano ad una soluzione consensuale della controversia nei termini sopra indicati, e, chiedendo la conversione del rito, si è costituita in giudizio per il tramite del difensore CP_1 del ricorrente.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 01/02/2024, depositando dichiarazioni tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti e, trattandosi di diritti liberamente disponibili, il Tribunale non può che recepirli in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Cormons in data 22/09/1973 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cormons (anno 1973, numero 40, parte 2, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Gorizia, il 07/03/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 825/ 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Sebastiano Markovic ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cormons, Via Udine n.4.
Oggetto: Divorzio
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, previa conversione del rito in procedimento consensuale e confermata l'udienza già fissata per il giorno 01.02.2024, alla quale i coniugi rinunciano a comparire personalmente, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare, come da separata dichiarazione (doc. 20):
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.09.1973 nel Comune di Cormons (GO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del citato Comune, dell'anno 1973 al numero 40, parte 2, serie A, contratto tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Cesare Battisti n. 55, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ogni conseguente effetto ex lege;
2.prevedere che il sig. corrisponda in favore della sig.ra di un assegno divorzile mensile dell'importo di € Pt_1 Pt_2
500,00, somma espressamente non rivalutabile;
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Cormons in data 22/09/1973 (anno 1973, numero 40, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 27/02/2008 omologato con decreto del 06/03/2008
Dall'unione coniugale è nato il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
, con ricorso depositato il 06/10/2023, ha chiesto pronuncia divorzile. Parte_1
Nominato il Giudice istruttore e notificato il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, le parti nelle more del giudizio addivenivano ad una soluzione consensuale della controversia nei termini sopra indicati, e, chiedendo la conversione del rito, si è costituita in giudizio per il tramite del difensore CP_1 del ricorrente.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 01/02/2024, depositando dichiarazioni tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti e, trattandosi di diritti liberamente disponibili, il Tribunale non può che recepirli in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Cormons in data 22/09/1973 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cormons (anno 1973, numero 40, parte 2, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Gorizia, il 07/03/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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