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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2145/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il
31/01/2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Angelina Sagliocco (c.f. ) e Giovanni Puca (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Sant'Antimo (Na), alla via C.F._3
RGn°2145/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Serao n.13, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall' avvocato Francesco Borrelli (c.f. ) presso il cui studio C.F._5
in San Giorgio a Cremano (Na), alla via Roma, n. 96, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio l'ex coniuge deducendo di essere comproprietaria, Parte_1
unitamente al convenuto, di due unità immobiliari, integrate dall'appartamento sito in
Sant'Antimo (NA) alla Via delle Ginestre n. 30, già . Privata n. C.M. CP_2 Parte_2
identificato al N.C.E.U. Foglio 2, p.lla 513, Sub 4, Cat. A/2, Rendita Catastale
216,91, concesso in locazione a e dall'appartamento sito in Parte_3
Sant'Antimo (NA) alla Via delle Ginestre n. 30, già Trav. Privata n. C.M. Parte_2
identificato al N.C.E.U. Foglio 2, p.lla 513, Sub 7, Cat. A/2, Rendita Catastale
278,89, concesso in locazione a. . In particolare, l'istante chiedeva al Parte_4
Tribunale adito di accertare e dichiarare l'esclusiva gestione dei suindicati cespiti da parte di e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in Parte_1
RGn°2145/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda suo favore della metà dei canoni percepiti a far data dal 09/04/2014, pari ad euro
8.250,00, oltre interessi e rivalutazione dai singoli incassi al pagamento, oltre alla ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni.
2. Con sentenza n.15/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord – dopo aver precisato che gli immobili indicati dalla parte attrice erano stati concessi in locazione con due distinti contratti, rispettivamente registrati in data 13.5.2013 e 3.5.2013 e che, già con sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.840/2017, del 24.3.2017, il locatore odierno appellato era stato condannato a pagare alla la quota parte dei canoni percepiti fino al 9 aprile 2014 - ha accolto la CP_1
domanda avente ad oggetto la ripetizione della parte dei canoni proporzionale alla quota di proprietà dell'attrice, a far data dal 9 aprile 2014, e per l'effetto condannato al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
8.250,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dal 20.11.2018 al deposito della sentenza, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.235,00.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza gravata, il giudice di prime cure ha osservato che la fattispecie in esame, di contratto di locazione di immobile in comunione stipulato da uno dei comproprietari, è riconducibile all'ambito della negotiorum gestio, dovendo ritenersi il relativo contratto valido ed efficace, in quanto atto di ordinaria amministrazione da ritenersi assistito da una presunzione di consenso dei contitolari;
da ciò la facoltà del comproprietario non locatore di ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 2032
c.c., esigendo, ai sensi dell'art.1705, 2° comma, c.c.- applicabile per effetto del riferimento alle norme sul mandato contenuto nell'art. 2032 c.c.- dal conduttore la quota dei canoni corrispondente alla frazione di proprietà indivisa del comproprietario non locatore.
Ha poi richiamato il principio secondo cui il comproprietario che sia nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi, appartenenti alla comunione, è tenuto al pagamento, in favore degli altri condividenti, del corrispettivo “pro quota” di tale godimento, quali
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda frutti spettanti “ex lege”, con conseguente obbligo di corrispondere la metà dei canoni incassati a titolo di ristoro per la privazione dell'utilizzazione “pro quota” dell'immobile.
Ha, per converso, rigettato la domanda di risarcimento del danno, non ritenendo adeguatamente provato ad opera della parte attrice un pregiudizio effettivamente sofferto.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 10 maggio 2022, Parte_1
ha spiegato appello, deducendo a sostegno un unico motivo ed instando per
[...]
la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12 settembre 2022, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342
c.p.c.; nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per il suo rigetto.
Ha inoltre spiegato appello incidentale, censurando l'operato del primo Giudice per aver revocato l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, relativa alla mancata percezione della quota dei canoni locatizi a lei spettante, in quanto viziata da motivazione insufficiente e contraddittoria, non avendo il Tribunale “preso in considerazione che l'elemento di cui si chiedeva la prova testimoniale era necessariamente negativo, non avendo mai la appellata incidentale ricevuto la parte dei frutti spettantigli”. Ha inoltre impugnato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, assumendo la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'accoglimento della domanda attorea.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data 10 maggio
2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327
c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 4 gennaio 2022.
6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che “l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello principale deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione principale è infondata e deve essere rigettata, sebbene la motivazione della sentenza gravata meriti di essere integrata nei termini che seguono.
Con il primo ed unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza Parte_1
di primo grado assumendo che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in una violazione dell'art. 2697 c.c., per non aver rilevato l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno della domanda proposta da Controparte_1
Ha al riguardo dedotto che l'ex coniuge non aveva dimostrato che i canoni pretesi pro quota, a seguito di locazione degli immobili in comunione, fossero stati effettivamente versati per il periodo di riferimento dai conduttori e che fossero stati effettivamente percepiti da . Parte_1
Da ciò, la richiesta di riforma della sentenza gravata, con il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
La prospettazione dell'impugnante principale non può essere condivisa.
Invero la sentenza gravata, nel ricondurre all'istituto della negotiorum gestio la fattispecie sottoposta al suo esame – pacificamente integrata dalla stipulazione, ad opera del solo comproprietario , di due contratti di locazione relativi Parte_1
agli immobili indicati in narrativa- integra piana applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Invero, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'ipotesi della locazione stipulata dal singolo comproprietario, all'insaputa degli altri comproprietari
è stata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. sez. U,
Sentenza n. 11135 del 04/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25433 del 10/10/2019) ricondotta all'istituto della gestione d'affari altrui “con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva.”
Costituisce un principio consolidato, infatti, l'assunto secondo cui condizione necessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario - sempreché sia determinata da titolo non contrario a norme d'ordine pubblico (Cass. n. 4764 del 2005; Cass. n. 8411 del 2006; Cass. n.
12976 del 2010) - trattandosi di un presupposto comune ad ogni locazione (Cass. n.
470 del 1997; Cass. n. 539 del 1997; Cass. n. 14395 dei 2004; Cass. n. 8411 del
2006), e la possibilità per il locatore di adempiere la fondamentale obbligazione posta a suo carico, e cioè quella di consentire il godimento del bene al conduttore.
Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del potere del singolo comproprietario che pone in essere un atto di ordinaria amministrazione sul bene comune, il contratto di locazione dell'intero bene comune stipulato da uno solo dei comunisti è valido ed efficace, senza la necessità della preventiva allegazione o dimostrazione dell'esistenza di un idoneo potere rappresentativo.
Peraltro, una volta ricondotta la fattispecie alla gestione d'affari, sulla scorta dell'orientamento espresso dal giudice nomofilattico, corre mente osservare ( cfr.
Cass.sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016) che la negotiorum gestio, che pacificamente può essere rappresentativa o non rappresentativa, a seconda che il gestore agisca in nome del gerito o in nome proprio, è essenzialmente riconducibile allo schema del mandato, riposando tale riferimento sul dato positivo dell'art. 2030
1° comma, c.c., secondo cui il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato;
dell'art. 2031, 1° comma c.c., il quale nel disporre che qualora la gestione sia iniziata utilmente, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui, e deve tenere indenne il gestore di quelle
RGn°2145/2022-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda assunte in nome proprio, rimborsandogli le spese necessarie o utili, con gli interessi dal giorno in cui sono state fatte, contiene espressioni che ricalcano quelle degli artt.
1719 e 1720 c.c.; e dell'art. 2032 c.c., per cui la ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.
E tale ricostruzione ha trovato esplicita affermazione nella giurisprudenza della
Suprema Corte, proprio allorché è stata qualificata come gestione d'affari non rappresentativa la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari (v.
Cass. S.U. n. 11135/12).
Sulla scorta di tale premessa, appare indubitabile che tra gli obblighi gravanti sul comproprietario gestore vi sia quello di rendiconto, che appunto l'art. 1713 c.c. pone a carico del mandatario, espressamente prevedendo che “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Del resto, è parimenti indubitabile, soprattutto nelle ipotesi di godimento indiretto della res comune, che, come osservato dal primo Giudice, il comproprietario che goda dei beni fruttiferi, appartenenti alla comunione, sia tenuto, in forza di quanto previsto dall'art.820, co.3 c.c., al pagamento, in favore degli altri condividenti, del corrispettivo “pro quota” di tale godimento, quali frutti spettanti “ex lege”, a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. Civ., Sez. II, 5 aprile 2012,
n. 5504). Ciò in quanto l'obbligo di rendiconto comprende qualsiasi vicenda idonea a generare debiti dei singoli e corrispondenti crediti proporzionali degli altri, e quindi in primo luogo gli atti di amministrazione attuati mediante la cessione del godimento della cosa a terzi a titolo oneroso.
Poste tali pacifiche premesse, l'argomento speso dall'impugnante principale - teso a rimarcare la carenza di un'effettiva prova della corresponsione dei canoni ad opera dei conduttori in favore del locatore - non coglie nel segno. Parte_1
In primo luogo, infatti, il regolare pagamento dei canoni dovuti, in favore del locatore anche per il periodo dedotto nel presente giudizio, può desumersi in via Pt_1
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda presuntiva, risultando acquisita agli atti non solo la prova della stipulazione dei contratti, ma anche della corresponsione dei canoni, in favore dell'appellante principale, sia per il periodo antecedente che per il periodo successivo.
Per un verso, infatti, dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 840/2017 si desume che l'impugnante principale percepiva i predetti canoni - avendo anzi espressamente eccepito che “i canoni da lui percepiti erano stati impiegati per il rifacimento dell'impianto elettrico e per la sostituzione del vecchio autoclave, per un esborso complessivo di circa € 10.000,00”. Per altro verso, neppure può sottacersi che anche dall'esame della documentazione sopravvenuta, integrata dalle relazioni, datate 13.12.2022 e 02.03.2023, del custode nominato, all'esito dell'istanza di sequestro conservativo proposta dalla , si evince – come dichiarato, CP_1
peraltro, dai locatari degli immobili in sede di accessi- che il versamento dei canoni degli appartamenti in comunione era fino ad allora avvenuto nelle mani del Pt_1
convenuto anche nel giudizio di divisione e reclamante nel procedimento di sequestro.
Ai rilievi che precedono deve poi aggiungersi, con argomento munito di portata assorbente, che, una volta stipulati i contratti di locazione dal comproprietario che goda della disponibilità esclusiva dell'immobile, appare del tutto irrilevante - e non potrebbe evidentemente pregiudicare gli altri comproprietari - la non utile gestione che dei beni faccia tale comunista nel possesso dei beni, il quale amministra il bene anche nell'interesse e per conto degli altri ( cfr., in termini, in motivazione, Cass. sez.
2, sentenza n. 406 del 10/01/2014, secondo cui il diritto dei comunisti alla quota dei frutti dei beni caduti in comunione trova fonte nella redditività potenziale del bene).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure effettivamente idonee ad inficiare la statuizione impugnata, il gravame principale non può che essere disatteso.
8.Al rigetto del gravame principale consegue, con ogni evidenza, l'assorbimento del primo motivo del gravame incidentale, con cui è stato censurato l'operato del primo
Giudice per aver revocato l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale,
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relativa alla mancata percezione della quota dei canoni locatizi spettante alla
, in quanto viziata da motivazione insufficiente e contraddittoria, non CP_1
avendo il Tribunale “preso in considerazione che l'elemento di cui si chiedeva la prova testimoniale era necessariamente negativo, non avendo mai la appellata incidentale ricevuto la parte dei frutti spettantigli”.
Evidentemente inammissibile, per difetto di interesse, è poi il secondo motivo del gravame incidentale, con cui la parte impugnante, dopo aver dichiarato di prestare acquiescenza alla statuizione con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria, ha lamentato che il Tribunale, pur accogliendo la domanda attorea, non avrebbe indicato gli elementi di fatto e diritto donde ha tratto il suo convincimento, non rendendone percepibili le ragioni, dovendosi pertanto “ritenere viziata la motivazione”.
Integra un principio pacifico, infatti, che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (cfr, ex plurimis, Cass., 11180/1996; 3472/1999; 11969/2003;
15623/2005; 9887/2006; Cass. sez. lav., sentenza n. 13373 del 23/05/2008; Cass. sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006).
Il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica dunque anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va comunque desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Cass. n. 28307 dell'11/12/2020).
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità, per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, dell'impugnazione proposta dalla parte vittoriosa, al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando il dispositivo (Cass. Sez. lav., Sentenza n. 17159 del
14/08/2020).
9.La soccombenza reciproca, derivante dal rigetto del gravame principale e dalla parziale inammissibilità del gravame incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura della metà, che per il residuo seguono la prevalente soccombenza dell'impugnante principale e si liquidano - tenuto conto dell'entità della somma in contestazione e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022 -come da dispositivo che segue.
10. Essendo stato integralmente rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.15 del 2022:
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara assorbito il primo motivo di appello incidentale e dichiara inammissibile il secondo motivo di appello incidentale;
3) Compensa le spese di lite relative al presente grado nella misura della metà;
4) Condanna l'appellante principale alla refusione della residua Parte_1
metà delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata spese che, in tale percentuale, liquida nell'importo di € Controparte_1
1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
5) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2145/2022-Sentenza
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2145/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il
31/01/2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Angelina Sagliocco (c.f. ) e Giovanni Puca (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Sant'Antimo (Na), alla via C.F._3
RGn°2145/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Serao n.13, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall' avvocato Francesco Borrelli (c.f. ) presso il cui studio C.F._5
in San Giorgio a Cremano (Na), alla via Roma, n. 96, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio l'ex coniuge deducendo di essere comproprietaria, Parte_1
unitamente al convenuto, di due unità immobiliari, integrate dall'appartamento sito in
Sant'Antimo (NA) alla Via delle Ginestre n. 30, già . Privata n. C.M. CP_2 Parte_2
identificato al N.C.E.U. Foglio 2, p.lla 513, Sub 4, Cat. A/2, Rendita Catastale
216,91, concesso in locazione a e dall'appartamento sito in Parte_3
Sant'Antimo (NA) alla Via delle Ginestre n. 30, già Trav. Privata n. C.M. Parte_2
identificato al N.C.E.U. Foglio 2, p.lla 513, Sub 7, Cat. A/2, Rendita Catastale
278,89, concesso in locazione a. . In particolare, l'istante chiedeva al Parte_4
Tribunale adito di accertare e dichiarare l'esclusiva gestione dei suindicati cespiti da parte di e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in Parte_1
RGn°2145/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda suo favore della metà dei canoni percepiti a far data dal 09/04/2014, pari ad euro
8.250,00, oltre interessi e rivalutazione dai singoli incassi al pagamento, oltre alla ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni.
2. Con sentenza n.15/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli Nord – dopo aver precisato che gli immobili indicati dalla parte attrice erano stati concessi in locazione con due distinti contratti, rispettivamente registrati in data 13.5.2013 e 3.5.2013 e che, già con sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.840/2017, del 24.3.2017, il locatore odierno appellato era stato condannato a pagare alla la quota parte dei canoni percepiti fino al 9 aprile 2014 - ha accolto la CP_1
domanda avente ad oggetto la ripetizione della parte dei canoni proporzionale alla quota di proprietà dell'attrice, a far data dal 9 aprile 2014, e per l'effetto condannato al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
8.250,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dal 20.11.2018 al deposito della sentenza, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.235,00.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza gravata, il giudice di prime cure ha osservato che la fattispecie in esame, di contratto di locazione di immobile in comunione stipulato da uno dei comproprietari, è riconducibile all'ambito della negotiorum gestio, dovendo ritenersi il relativo contratto valido ed efficace, in quanto atto di ordinaria amministrazione da ritenersi assistito da una presunzione di consenso dei contitolari;
da ciò la facoltà del comproprietario non locatore di ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 2032
c.c., esigendo, ai sensi dell'art.1705, 2° comma, c.c.- applicabile per effetto del riferimento alle norme sul mandato contenuto nell'art. 2032 c.c.- dal conduttore la quota dei canoni corrispondente alla frazione di proprietà indivisa del comproprietario non locatore.
Ha poi richiamato il principio secondo cui il comproprietario che sia nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi, appartenenti alla comunione, è tenuto al pagamento, in favore degli altri condividenti, del corrispettivo “pro quota” di tale godimento, quali
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda frutti spettanti “ex lege”, con conseguente obbligo di corrispondere la metà dei canoni incassati a titolo di ristoro per la privazione dell'utilizzazione “pro quota” dell'immobile.
Ha, per converso, rigettato la domanda di risarcimento del danno, non ritenendo adeguatamente provato ad opera della parte attrice un pregiudizio effettivamente sofferto.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 10 maggio 2022, Parte_1
ha spiegato appello, deducendo a sostegno un unico motivo ed instando per
[...]
la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12 settembre 2022, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342
c.p.c.; nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per il suo rigetto.
Ha inoltre spiegato appello incidentale, censurando l'operato del primo Giudice per aver revocato l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, relativa alla mancata percezione della quota dei canoni locatizi a lei spettante, in quanto viziata da motivazione insufficiente e contraddittoria, non avendo il Tribunale “preso in considerazione che l'elemento di cui si chiedeva la prova testimoniale era necessariamente negativo, non avendo mai la appellata incidentale ricevuto la parte dei frutti spettantigli”. Ha inoltre impugnato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, assumendo la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'accoglimento della domanda attorea.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data 10 maggio
2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327
c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 4 gennaio 2022.
6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che “l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello principale deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione principale è infondata e deve essere rigettata, sebbene la motivazione della sentenza gravata meriti di essere integrata nei termini che seguono.
Con il primo ed unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza Parte_1
di primo grado assumendo che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in una violazione dell'art. 2697 c.c., per non aver rilevato l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno della domanda proposta da Controparte_1
Ha al riguardo dedotto che l'ex coniuge non aveva dimostrato che i canoni pretesi pro quota, a seguito di locazione degli immobili in comunione, fossero stati effettivamente versati per il periodo di riferimento dai conduttori e che fossero stati effettivamente percepiti da . Parte_1
Da ciò, la richiesta di riforma della sentenza gravata, con il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
La prospettazione dell'impugnante principale non può essere condivisa.
Invero la sentenza gravata, nel ricondurre all'istituto della negotiorum gestio la fattispecie sottoposta al suo esame – pacificamente integrata dalla stipulazione, ad opera del solo comproprietario , di due contratti di locazione relativi Parte_1
agli immobili indicati in narrativa- integra piana applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Invero, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'ipotesi della locazione stipulata dal singolo comproprietario, all'insaputa degli altri comproprietari
è stata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. sez. U,
Sentenza n. 11135 del 04/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25433 del 10/10/2019) ricondotta all'istituto della gestione d'affari altrui “con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva.”
Costituisce un principio consolidato, infatti, l'assunto secondo cui condizione necessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario - sempreché sia determinata da titolo non contrario a norme d'ordine pubblico (Cass. n. 4764 del 2005; Cass. n. 8411 del 2006; Cass. n.
12976 del 2010) - trattandosi di un presupposto comune ad ogni locazione (Cass. n.
470 del 1997; Cass. n. 539 del 1997; Cass. n. 14395 dei 2004; Cass. n. 8411 del
2006), e la possibilità per il locatore di adempiere la fondamentale obbligazione posta a suo carico, e cioè quella di consentire il godimento del bene al conduttore.
Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del potere del singolo comproprietario che pone in essere un atto di ordinaria amministrazione sul bene comune, il contratto di locazione dell'intero bene comune stipulato da uno solo dei comunisti è valido ed efficace, senza la necessità della preventiva allegazione o dimostrazione dell'esistenza di un idoneo potere rappresentativo.
Peraltro, una volta ricondotta la fattispecie alla gestione d'affari, sulla scorta dell'orientamento espresso dal giudice nomofilattico, corre mente osservare ( cfr.
Cass.sez. 2, Sentenza n. 22302 del 03/11/2016) che la negotiorum gestio, che pacificamente può essere rappresentativa o non rappresentativa, a seconda che il gestore agisca in nome del gerito o in nome proprio, è essenzialmente riconducibile allo schema del mandato, riposando tale riferimento sul dato positivo dell'art. 2030
1° comma, c.c., secondo cui il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato;
dell'art. 2031, 1° comma c.c., il quale nel disporre che qualora la gestione sia iniziata utilmente, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui, e deve tenere indenne il gestore di quelle
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda assunte in nome proprio, rimborsandogli le spese necessarie o utili, con gli interessi dal giorno in cui sono state fatte, contiene espressioni che ricalcano quelle degli artt.
1719 e 1720 c.c.; e dell'art. 2032 c.c., per cui la ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.
E tale ricostruzione ha trovato esplicita affermazione nella giurisprudenza della
Suprema Corte, proprio allorché è stata qualificata come gestione d'affari non rappresentativa la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari (v.
Cass. S.U. n. 11135/12).
Sulla scorta di tale premessa, appare indubitabile che tra gli obblighi gravanti sul comproprietario gestore vi sia quello di rendiconto, che appunto l'art. 1713 c.c. pone a carico del mandatario, espressamente prevedendo che “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Del resto, è parimenti indubitabile, soprattutto nelle ipotesi di godimento indiretto della res comune, che, come osservato dal primo Giudice, il comproprietario che goda dei beni fruttiferi, appartenenti alla comunione, sia tenuto, in forza di quanto previsto dall'art.820, co.3 c.c., al pagamento, in favore degli altri condividenti, del corrispettivo “pro quota” di tale godimento, quali frutti spettanti “ex lege”, a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. Civ., Sez. II, 5 aprile 2012,
n. 5504). Ciò in quanto l'obbligo di rendiconto comprende qualsiasi vicenda idonea a generare debiti dei singoli e corrispondenti crediti proporzionali degli altri, e quindi in primo luogo gli atti di amministrazione attuati mediante la cessione del godimento della cosa a terzi a titolo oneroso.
Poste tali pacifiche premesse, l'argomento speso dall'impugnante principale - teso a rimarcare la carenza di un'effettiva prova della corresponsione dei canoni ad opera dei conduttori in favore del locatore - non coglie nel segno. Parte_1
In primo luogo, infatti, il regolare pagamento dei canoni dovuti, in favore del locatore anche per il periodo dedotto nel presente giudizio, può desumersi in via Pt_1
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda presuntiva, risultando acquisita agli atti non solo la prova della stipulazione dei contratti, ma anche della corresponsione dei canoni, in favore dell'appellante principale, sia per il periodo antecedente che per il periodo successivo.
Per un verso, infatti, dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 840/2017 si desume che l'impugnante principale percepiva i predetti canoni - avendo anzi espressamente eccepito che “i canoni da lui percepiti erano stati impiegati per il rifacimento dell'impianto elettrico e per la sostituzione del vecchio autoclave, per un esborso complessivo di circa € 10.000,00”. Per altro verso, neppure può sottacersi che anche dall'esame della documentazione sopravvenuta, integrata dalle relazioni, datate 13.12.2022 e 02.03.2023, del custode nominato, all'esito dell'istanza di sequestro conservativo proposta dalla , si evince – come dichiarato, CP_1
peraltro, dai locatari degli immobili in sede di accessi- che il versamento dei canoni degli appartamenti in comunione era fino ad allora avvenuto nelle mani del Pt_1
convenuto anche nel giudizio di divisione e reclamante nel procedimento di sequestro.
Ai rilievi che precedono deve poi aggiungersi, con argomento munito di portata assorbente, che, una volta stipulati i contratti di locazione dal comproprietario che goda della disponibilità esclusiva dell'immobile, appare del tutto irrilevante - e non potrebbe evidentemente pregiudicare gli altri comproprietari - la non utile gestione che dei beni faccia tale comunista nel possesso dei beni, il quale amministra il bene anche nell'interesse e per conto degli altri ( cfr., in termini, in motivazione, Cass. sez.
2, sentenza n. 406 del 10/01/2014, secondo cui il diritto dei comunisti alla quota dei frutti dei beni caduti in comunione trova fonte nella redditività potenziale del bene).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure effettivamente idonee ad inficiare la statuizione impugnata, il gravame principale non può che essere disatteso.
8.Al rigetto del gravame principale consegue, con ogni evidenza, l'assorbimento del primo motivo del gravame incidentale, con cui è stato censurato l'operato del primo
Giudice per aver revocato l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale,
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relativa alla mancata percezione della quota dei canoni locatizi spettante alla
, in quanto viziata da motivazione insufficiente e contraddittoria, non CP_1
avendo il Tribunale “preso in considerazione che l'elemento di cui si chiedeva la prova testimoniale era necessariamente negativo, non avendo mai la appellata incidentale ricevuto la parte dei frutti spettantigli”.
Evidentemente inammissibile, per difetto di interesse, è poi il secondo motivo del gravame incidentale, con cui la parte impugnante, dopo aver dichiarato di prestare acquiescenza alla statuizione con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria, ha lamentato che il Tribunale, pur accogliendo la domanda attorea, non avrebbe indicato gli elementi di fatto e diritto donde ha tratto il suo convincimento, non rendendone percepibili le ragioni, dovendosi pertanto “ritenere viziata la motivazione”.
Integra un principio pacifico, infatti, che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (cfr, ex plurimis, Cass., 11180/1996; 3472/1999; 11969/2003;
15623/2005; 9887/2006; Cass. sez. lav., sentenza n. 13373 del 23/05/2008; Cass. sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006).
Il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica dunque anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va comunque desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Cass. n. 28307 dell'11/12/2020).
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità, per difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, dell'impugnazione proposta dalla parte vittoriosa, al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando il dispositivo (Cass. Sez. lav., Sentenza n. 17159 del
14/08/2020).
9.La soccombenza reciproca, derivante dal rigetto del gravame principale e dalla parziale inammissibilità del gravame incidentale, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura della metà, che per il residuo seguono la prevalente soccombenza dell'impugnante principale e si liquidano - tenuto conto dell'entità della somma in contestazione e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022 -come da dispositivo che segue.
10. Essendo stato integralmente rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.15 del 2022:
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara assorbito il primo motivo di appello incidentale e dichiara inammissibile il secondo motivo di appello incidentale;
3) Compensa le spese di lite relative al presente grado nella misura della metà;
4) Condanna l'appellante principale alla refusione della residua Parte_1
metà delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata spese che, in tale percentuale, liquida nell'importo di € Controparte_1
1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
5) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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