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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7939/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7939/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO MARIA ANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ZUMBINI, 46 87100 COSENZA presso il difensore avv.
ANASTASIO MARIA ANNA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. GIGANTE CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA A. MURRI, 24 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. TEDESCO ALESSANDRO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19/06/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (d'ora in avanti solo otteneva dal Tribunale di Bologna Controparte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2241/2022 nei confronti della società (d'ora in avanti solo CP_2 [...]
) per il pagamento della somma complessiva di € 7.429,14= in forza delle fatture n. 42/2022 pari Pt_1
a € 7.063,14= e n. 15/2022 pari a € 366,00= per lo svolgimento di attività di predisposizione arredamento, fornitura di beni e montaggio svolte nel periodo 2020/2021 relativamente al locale di ristorazione e somministrazione di bevande, posto in Bologna, Via Santo Stefano n. 12/B, gestito e di proprietà dell'ingiunta.
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2022 proponeva opposizione al suddetto decreto Parte_1
e contestava la debenza della pretesa creditoria di in quanto l'opponente aveva già provveduto al CP_1 pagamento della somma ingiunta con il versamento di acconti eseguiti con bonifico nel corso degli anni
2020-2021, versamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla società ricorrente nel monitorio, per un importo complessivo di € 10.041,00, riservando in separato giudizio di richiedere la restituzione di pagina 1 di 4 quanto indebitamente ricevuto dalla ricorrente. Trattasi, nello specifico, dei pagamenti relativi alle fatture n. 9/2020 di € 1830,00=, n. 20/2020 di € 1.830,00=, n. 35/2020 di € 1.830,00=, n. 42/2020 di € 1.830,00=,
n. 76/2020 di € 1.450,00= e n. 125/2021 per € 1.271,00=. L'opponente contestava altresì il quantum della pretesa creditoria, non avendo fornito la prova del reale ammontare del credito vantato nei suoi CP_1 confronti.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società con comparsa di CP_1 costituzione depositata in data 28/10/2022 con cui contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, che nel periodo dal giugno 2019 a tutto il 2021 l'opposta aveva eseguito i lavori, le forniture ed i montaggi di beni per l'arredamento vintage del locale gestito e di proprietà della società opponente;
le commesse principali erano state due: la prima nel periodo giugno
2019 - settembre 2020, avente ad oggetto i lavori e le forniture per l'arredamento di parte del locale;
la seconda dall'ottobre 2020 a tutto l'anno 2021 e con oggetto l'arredamento per l'ampliamento e la riorganizzazione degli spazi destinati all'attività commerciale. Le contrattazioni tra le parti si erano svolte per lo più tra l'allora legale rappresentante della società , ed il legale Parte_1 Persona_1 rappresentante della in un secondo momento al si era affiancata CP_1 CP_1 Per_1 Per_2
subentrata al nella carica di amministratrice unica, entrambi coadiuvati sempre dai
[...] Per_1 medesimi collaboratori, e ai quali spesso venivano delegate scelte Persona_3 Parte_2
e decisioni. L'opposta deduceva che i pagamenti delle fatture indicate dall'opponente - ad eccezione della fattura n. 125/2021 per € 1.271,00=, regolarmente pagata da per i lavori di addobbi Parte_1 natalizi con finto muschio eseguiti da su richiesta dell'opponente e non ricompresi nelle due CP_1
commesse principali, si riferivano ed erano stati imputati al primo lavoro di arredamento e fornitura eseguito dal giugno 2019 a tutta metà 2020, rimanendo del tutto estranei ai successivi nuovi lavori e forniture di cui alla seconda commessa, eseguiti sul finire dell'anno 2020 e durante l'anno 2021 ed il cui saldo, pari a € 7.063,14= è oggetto del presente giudizio. Come erano parimenti del tutto estranei alle due commesse citate i lavori di ripristino dei fori e dei locali a seguito della rimozione degli addobbi natalizi di cui alla fattura n. 15/2022 azionata con il monitorio. L'opposta deduceva altresì che l'opponente, a fronte delle richieste di pagamento delle fatture azionate, non aveva mai sollevato contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori ed alle forniture dei beni, o eccepito vizi o difetti dei medesimi. chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il CP_1 rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., ammessi i mezzi di prova con provvedimento del 22/06/2023, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, assunte alle udienze
2/11/2023 e 21/03/2024.
pagina 2 di 4 All'udienza del 19/06/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata in fatto ed in diritto e viene pertanto rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
L'opponente ha lamentato la mancata produzione da parte opposta di accordi o preventivi in merito ai lavori eseguiti ed ai beni forniti, senza però contestare o negare che le forniture o i beni fossero stati effettivamente eseguiti da CP_1
Lo ha eccepito di avere saldato la totalità del credito vantato dall'opposta, assumendo di avere Pt_1 corrisposto la somma complessiva di € 10.041,00= nel corso degli anni 2020 e 2021 a mezzo bonifici emessi in pagamento delle fatture nn. 9/2020, 20/2020, 35/2020, 42/2020, 76/2020 e 125/2021.
L'opposta ha provato documentalmente che le fatture nn. 9, 20, 35, 42 e 76 dell'anno 2020 fossero relative alla precedente prima commessa, eseguita da tra gli anni 2019 e 2020, mentre la fattura n. CP_1
125/2021 riguardasse i lavori di addobbi natalizi con finto muschio non ricompresi nelle due commesse principali. Il corrispettivo di tale commessa, pari a € 13.430,00=, risulta integralmente corrisposto da
[...]
e contabilizzato da nelle fatture prodotte dall'opposta (docc. 3 e 4). Gli acconti che Pt_1 CP_1
l'opponente imputa alla seconda commessa, oggetto del presente giudizio, sono in realtà riferiti alla commessa precedente e non sono quindi riferibili ai lavori ed alle forniture successivamente eseguiti da dei quali si controverte. CP_1
L'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. non ha allegato alcunchè in ordine alla circostanza;
soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ha prodotto, tardivamente, alcune fatture così intendendo contestare l'assunto avversario.
Lo ha contestato il quantum della pretesa creditoria avanzata da Pt_1 CP_1
Si osserva al riguardo che l'opponente, pur prospettando il disconoscimento della firma apposta da in qualità di legale rappresentante della società , nella dichiarazione di Persona_2 Parte_1 riconoscimento del debito del 20/07/2021 (doc. 4 fascicolo monitorio), non lo ha poi coltivato.
In ordine alla contestazione dei calcoli ivi indicati, si rileva che l'importo totale dei lavori pari a €
17.436,00= + IVA, detratti gli acconti pari a € 5.049,18= + IVA di cui alle fatture nn. 83 e 107 dell'anno
2020 e nn. 14 e 35 dell'anno 2021, corrisponde all'importo di € 12.386,82= + IVA che Persona_2 dichiara effettivamente di dover pagare a CP_1
Risulta evidente l'errore materiale contenuto nell'elenco delle forniture nel quale, pur in difetto di inserimento delle voci di 10 lampadari per € 3.250,00= e 14 sedie ferro + seduta legno dipinte per €
1.246,00=, il totale è stato chiaramente indicato in € 17.436,00=, come può dedursi dal semplice raffronto con i dettagli riportati nel preventivo, nelle mail e nella fattura riepilogativa di saldo n. 42/2022 (docc. 5,
6 e 7 comparsa di costituzione e doc. 1 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 4 La tesi difensiva di parte opponente non è stata suffragata da alcun sostegno probatorio.
Al contrario, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da è stata ulteriormente confermata CP_1 dai testi indotti da parte opposta, escussi alle udienze del 2/11/2023 e 21/03/2024. In particolare: la teste ha precisato di avere redatto il preventivo per la commessa oggetto di causa e di come sia stato Tes_1 successivamente aggiornato e approvato da oltre a confermare l'esecuzione dei lavori di Persona_2 cui alle fatture azionate;
il teste ha precisato di essersi occupato di scegliere l'arredamento del Per_3 locale, di seguire tutti i lavori di e di avere fatto da intermediario tra la ed il ed ha CP_1 Per_2 CP_1 dichiarato di avere sempre trasmesso a via Whatsapp fotografie e preventivi, ottenendone Persona_2 il relativo consenso a proseguire;
il teste ha confermato di avere eseguito i lavori di falegnameria Tes_2 di cui alle fatture azionate.
Dalle considerazioni svolte emerge l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al DM 147/2022 con applicazione delle tariffe ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2241/2022-R.G. n. 5643/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13/05/2022; al rimborso in favore di delle spese di lite, che Controparte_3 Controparte_1 si liquidano in € 5.077,00= per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Bologna, 17/04/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7939/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO MARIA ANNA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ZUMBINI, 46 87100 COSENZA presso il difensore avv.
ANASTASIO MARIA ANNA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. GIGANTE CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA A. MURRI, 24 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. TEDESCO ALESSANDRO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19/06/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (d'ora in avanti solo otteneva dal Tribunale di Bologna Controparte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2241/2022 nei confronti della società (d'ora in avanti solo CP_2 [...]
) per il pagamento della somma complessiva di € 7.429,14= in forza delle fatture n. 42/2022 pari Pt_1
a € 7.063,14= e n. 15/2022 pari a € 366,00= per lo svolgimento di attività di predisposizione arredamento, fornitura di beni e montaggio svolte nel periodo 2020/2021 relativamente al locale di ristorazione e somministrazione di bevande, posto in Bologna, Via Santo Stefano n. 12/B, gestito e di proprietà dell'ingiunta.
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2022 proponeva opposizione al suddetto decreto Parte_1
e contestava la debenza della pretesa creditoria di in quanto l'opponente aveva già provveduto al CP_1 pagamento della somma ingiunta con il versamento di acconti eseguiti con bonifico nel corso degli anni
2020-2021, versamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla società ricorrente nel monitorio, per un importo complessivo di € 10.041,00, riservando in separato giudizio di richiedere la restituzione di pagina 1 di 4 quanto indebitamente ricevuto dalla ricorrente. Trattasi, nello specifico, dei pagamenti relativi alle fatture n. 9/2020 di € 1830,00=, n. 20/2020 di € 1.830,00=, n. 35/2020 di € 1.830,00=, n. 42/2020 di € 1.830,00=,
n. 76/2020 di € 1.450,00= e n. 125/2021 per € 1.271,00=. L'opponente contestava altresì il quantum della pretesa creditoria, non avendo fornito la prova del reale ammontare del credito vantato nei suoi CP_1 confronti.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società con comparsa di CP_1 costituzione depositata in data 28/10/2022 con cui contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, che nel periodo dal giugno 2019 a tutto il 2021 l'opposta aveva eseguito i lavori, le forniture ed i montaggi di beni per l'arredamento vintage del locale gestito e di proprietà della società opponente;
le commesse principali erano state due: la prima nel periodo giugno
2019 - settembre 2020, avente ad oggetto i lavori e le forniture per l'arredamento di parte del locale;
la seconda dall'ottobre 2020 a tutto l'anno 2021 e con oggetto l'arredamento per l'ampliamento e la riorganizzazione degli spazi destinati all'attività commerciale. Le contrattazioni tra le parti si erano svolte per lo più tra l'allora legale rappresentante della società , ed il legale Parte_1 Persona_1 rappresentante della in un secondo momento al si era affiancata CP_1 CP_1 Per_1 Per_2
subentrata al nella carica di amministratrice unica, entrambi coadiuvati sempre dai
[...] Per_1 medesimi collaboratori, e ai quali spesso venivano delegate scelte Persona_3 Parte_2
e decisioni. L'opposta deduceva che i pagamenti delle fatture indicate dall'opponente - ad eccezione della fattura n. 125/2021 per € 1.271,00=, regolarmente pagata da per i lavori di addobbi Parte_1 natalizi con finto muschio eseguiti da su richiesta dell'opponente e non ricompresi nelle due CP_1
commesse principali, si riferivano ed erano stati imputati al primo lavoro di arredamento e fornitura eseguito dal giugno 2019 a tutta metà 2020, rimanendo del tutto estranei ai successivi nuovi lavori e forniture di cui alla seconda commessa, eseguiti sul finire dell'anno 2020 e durante l'anno 2021 ed il cui saldo, pari a € 7.063,14= è oggetto del presente giudizio. Come erano parimenti del tutto estranei alle due commesse citate i lavori di ripristino dei fori e dei locali a seguito della rimozione degli addobbi natalizi di cui alla fattura n. 15/2022 azionata con il monitorio. L'opposta deduceva altresì che l'opponente, a fronte delle richieste di pagamento delle fatture azionate, non aveva mai sollevato contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori ed alle forniture dei beni, o eccepito vizi o difetti dei medesimi. chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il CP_1 rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., ammessi i mezzi di prova con provvedimento del 22/06/2023, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, assunte alle udienze
2/11/2023 e 21/03/2024.
pagina 2 di 4 All'udienza del 19/06/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata in fatto ed in diritto e viene pertanto rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
L'opponente ha lamentato la mancata produzione da parte opposta di accordi o preventivi in merito ai lavori eseguiti ed ai beni forniti, senza però contestare o negare che le forniture o i beni fossero stati effettivamente eseguiti da CP_1
Lo ha eccepito di avere saldato la totalità del credito vantato dall'opposta, assumendo di avere Pt_1 corrisposto la somma complessiva di € 10.041,00= nel corso degli anni 2020 e 2021 a mezzo bonifici emessi in pagamento delle fatture nn. 9/2020, 20/2020, 35/2020, 42/2020, 76/2020 e 125/2021.
L'opposta ha provato documentalmente che le fatture nn. 9, 20, 35, 42 e 76 dell'anno 2020 fossero relative alla precedente prima commessa, eseguita da tra gli anni 2019 e 2020, mentre la fattura n. CP_1
125/2021 riguardasse i lavori di addobbi natalizi con finto muschio non ricompresi nelle due commesse principali. Il corrispettivo di tale commessa, pari a € 13.430,00=, risulta integralmente corrisposto da
[...]
e contabilizzato da nelle fatture prodotte dall'opposta (docc. 3 e 4). Gli acconti che Pt_1 CP_1
l'opponente imputa alla seconda commessa, oggetto del presente giudizio, sono in realtà riferiti alla commessa precedente e non sono quindi riferibili ai lavori ed alle forniture successivamente eseguiti da dei quali si controverte. CP_1
L'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. non ha allegato alcunchè in ordine alla circostanza;
soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ha prodotto, tardivamente, alcune fatture così intendendo contestare l'assunto avversario.
Lo ha contestato il quantum della pretesa creditoria avanzata da Pt_1 CP_1
Si osserva al riguardo che l'opponente, pur prospettando il disconoscimento della firma apposta da in qualità di legale rappresentante della società , nella dichiarazione di Persona_2 Parte_1 riconoscimento del debito del 20/07/2021 (doc. 4 fascicolo monitorio), non lo ha poi coltivato.
In ordine alla contestazione dei calcoli ivi indicati, si rileva che l'importo totale dei lavori pari a €
17.436,00= + IVA, detratti gli acconti pari a € 5.049,18= + IVA di cui alle fatture nn. 83 e 107 dell'anno
2020 e nn. 14 e 35 dell'anno 2021, corrisponde all'importo di € 12.386,82= + IVA che Persona_2 dichiara effettivamente di dover pagare a CP_1
Risulta evidente l'errore materiale contenuto nell'elenco delle forniture nel quale, pur in difetto di inserimento delle voci di 10 lampadari per € 3.250,00= e 14 sedie ferro + seduta legno dipinte per €
1.246,00=, il totale è stato chiaramente indicato in € 17.436,00=, come può dedursi dal semplice raffronto con i dettagli riportati nel preventivo, nelle mail e nella fattura riepilogativa di saldo n. 42/2022 (docc. 5,
6 e 7 comparsa di costituzione e doc. 1 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 4 La tesi difensiva di parte opponente non è stata suffragata da alcun sostegno probatorio.
Al contrario, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da è stata ulteriormente confermata CP_1 dai testi indotti da parte opposta, escussi alle udienze del 2/11/2023 e 21/03/2024. In particolare: la teste ha precisato di avere redatto il preventivo per la commessa oggetto di causa e di come sia stato Tes_1 successivamente aggiornato e approvato da oltre a confermare l'esecuzione dei lavori di Persona_2 cui alle fatture azionate;
il teste ha precisato di essersi occupato di scegliere l'arredamento del Per_3 locale, di seguire tutti i lavori di e di avere fatto da intermediario tra la ed il ed ha CP_1 Per_2 CP_1 dichiarato di avere sempre trasmesso a via Whatsapp fotografie e preventivi, ottenendone Persona_2 il relativo consenso a proseguire;
il teste ha confermato di avere eseguito i lavori di falegnameria Tes_2 di cui alle fatture azionate.
Dalle considerazioni svolte emerge l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al DM 147/2022 con applicazione delle tariffe ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2241/2022-R.G. n. 5643/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13/05/2022; al rimborso in favore di delle spese di lite, che Controparte_3 Controparte_1 si liquidano in € 5.077,00= per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Bologna, 17/04/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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