TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/08/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5789/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5789/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 5790/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_2 P.IVA_3
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 6704/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
CP_3 P.IVA_4
Opposta 1 A cui è riunita la causa iscritta al n. 607/2020 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 1579/2020 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
CP_3 P.IVA_4
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 1580/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_2 P.IVA_3
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 13/05/2025.
Conclusioni per le opposte: come da note scritte del 14/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Parte_1 allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui obblighi di pagamento erano scaduti il 31/07/2019 e il 31/08/2019, per complessivi € 94.618,12. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1633/2019 RG 4781/2019.
2 Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, il difetto di prova del credito,
l'esistenza di gruppo societario riconducibile alle società Controparte_1 Controparte_2 ed quali società appartenenti al gruppo , nonché CP_3 Controparte_4 CP_5
l'inadempimento dell'opposta rispetto al contratto stipulato, avendo venduto merce viziata e non conforme a quella pattuita. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di in solido con al risarcimento del danno. Controparte_1 Controparte_2
Il giudizio veniva rubricato al n. 5789/2019 RG.
Si costituiva eccependo, in sintesi, la decadenza dall'azione per vizi per Controparte_1 omessa tempestiva denunzia degli stessi nonché l'erronea progettazione da parte dell'opponente, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale e chiedendone il rigetto.
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti della medesima Controparte_2
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui Parte_1 obblighi di pagamento erano scaduti il 31/07/2019 e il 31/08/2019, per complessivi €
75.872,00. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1655/2019 RG 4815/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte: il giudizio veniva rubricato al n. 5790/2019 RG. In tale procedimento si costituiva Controparte_2 svolgendo anch'essa le medesime difese sopra descritte.
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti di CP_3 Parte_1
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui obblighi di
[...] pagamento erano scaduti il 31/07/2019 e il 31/08/2019, per complessivi € 43.127,46. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1904/2019 RG 4805/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte: il giudizio veniva rubricato al n. 6704/2019 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo CP_3 anch'essa le medesime difese sopra descritte.
Parallelamente, la medesima società agiva in via monitoria nei confronti Controparte_1 della medesima allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture Parte_1
3 di acciaio i cui obblighi di pagamento erano scaduti il 30/09/2019 e il 31/10/2019, per complessivi € 47.893,82. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2288/2019 RG 6266/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte, laddove tuttavia il risarcimento del danno non veniva fatto oggetto di domanda riconvenzionale ma solo di eccezione di compensazione. Il giudizio veniva rubricato al n. 607/2020 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo anch'essa le medesime difese sopra Controparte_1 descritte.
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti della medesima CP_3 [...]
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui Parte_1 obblighi di pagamento erano scaduti il 30/09/2019 e il 31/10/2019, per complessivi €
49.338,37. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
280/2020 RG 6268/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte, laddove tuttavia il risarcimento del danno non veniva fatto oggetto di domanda riconvenzionale ma solo di eccezione di compensazione. Il giudizio veniva rubricato al n. 1579/2020 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo anch'essa le medesime difese sopra descritte. CP_3
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti della medesima Controparte_2
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui Parte_1 obblighi di pagamento erano scaduti il 30/09/2019 e il 31/10/2019, per complessivi €
109.892,85. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
499/2020 RG 6264/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte, laddove tuttavia, parimenti, il risarcimento del danno non veniva fatto oggetto di domanda riconvenzionale ma solo di eccezione di compensazione. Il giudizio veniva rubricato al n.
4 1580/2020 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo anch'essa le Controparte_2 medesime difese sopra descritte.
Con provvedimento del 30/04/2021, il giudizio n. 6704/2019 RG veniva riunito per connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., a quello iscritto al n. 5789/2019 RG.
Con provvedimento del 03/05/2021, il giudizio n. 1580/2020 RG veniva riunito per connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., a quello iscritto al n. 5789/2019 RG.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con successivi separati provvedimenti del
16/12/2021, i giudizi n. 5790/2019 RG, n. 607/2020 RG e n. 1579/2020 RG venivano riuniti per connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., a quello iscritto al n. 5789/2019 RG.
Venivano quindi nuovamente assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in relazione ai giudizi n. 5790/2019 RG, n. 607/2020 RG e n. 1579/2020 RG e la causa veniva poi istruita con
CTU.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/07/2024, la causa, comprensiva di tutti i procedimenti riuniti, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., e poi rimessa sul ruolo ai sensi dell'art. 101 c.p.c. sul rilievo d'ufficio di un'ipotesi di frazionamento del credito. Espletato il contraddittorio sul punto, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Inquadramento generale della controversia
Il presente giudizio si compone di sei procedimenti riuniti, tutti aventi ad oggetto l'opposizione proposta da avverso i decreti ingiuntivi ottenuti rispettivamente da Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
In particolare, ciascuna di tali società ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, ciascuno fondato su crediti rispettivamente scaduti nelle date 31/07/2019-31/08/2019 e nelle date
30/09/2019-31/10/2019.
In particolare, ha ottenuto i decreti ingiuntivi n. 1633/2019 (per fatture Controparte_1 scadute nelle date 31/07/2019-31/08/2019, per complessivi € 94.618,12, opposto nel giudizio n. 5789/2019 RG) e n. 2288/2019 (per fatture scadute nelle date 30/09/2019-31/10/2019, per complessivi € 47.893,82, opposto nel giudizio n. 607/2020 RG).
Per contro, ha ottenuto i decreti ingiuntivi n. 1655/2019 (per fatture scadute Controparte_2 nelle date 31/07/2019-31/08/2019, per complessivi € 75.872,00, opposto nel giudizio n.
5790/2019 RG) e n. 499/2020 (per fatture scadute nelle date 30/09/2019-31/10/2019, per complessivi € 109.892,85, opposto nel giudizio n. 1580/2020 RG).
5 Infine, ha ottenuto i decreti ingiuntivi n. 1904/2019 (per fatture scadute nelle date CP_3
31/07/2019-31/08/2019, per complessivi € 43.127,46, opposto nel giudizio n. 6704/2019 RG)
e n. 280/2020 (per fatture scadute nelle date 30/09/2019-31/10/2019, per complessivi €
49.338,37, opposto nel giudizio n. 1579/2020 RG).
Nonostante la diversità soggettiva delle società creditrici, è pacifico che le tre società
e siano collegate sul piano economico, Controparte_1 CP_3 Parte_2 essendo “società di titolarità dell'imprenditore , e “avendo nel caso di specie le tre società concorso CP_5 nella fornitura dei plurimi pezzi costituenti i componenti di barriere stradali”, come affermato dalle stesse parti opposte nelle rispettive comparse di costituzione1.
Ricondotte quindi ad unità, sul piano economico, le distinte società di capitali che hanno domandato il pagamento del credito all'unica società debitrice va parimenti Parte_1 ricondotta ad unità la vicenda sottesa alla presente controversia, avente ad oggetto la fornitura di acciaio per barriere stradali, articolatasi in plurime consegne di merce.
L'unità va poi ravvisata anche sul piano giuridico-processuale, considerato che in tutti i sei procedimenti di opposizione riuniti sono identici sia i motivi di opposizione che le difese di parte convenuta.
3. Sul frazionamento del credito
Alla luce di tale sostanziale unitarietà, va esaminata la sussistenza di un'ipotesi di frazionamento del credito da parte delle società opposte, atteso che, come evidenziato nell'ordinanza del
28/02/2025, con cui la questione è stata rilevata d'ufficio, ciascuna delle società opposte ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, ciascuno fondato su crediti rispettivamente scaduti nelle date 31/07/2019-31/08/2019 e nelle date 30/09/2019-31/10/2019.
Le società opposte hanno ammesso di avere effettivamente azionato una tutela frazionata dei crediti, adducendo tuttavia un interesse meritevole di tutela a tal fine, dato dalla diversa scadenza delle obbligazioni e dalla necessità di adempiere ai separati contratti di assicurazione stipulati per la copertura del rischio di insolvenza dei debitori. In particolare, le opposte, a seguito del rilievo d'ufficio del frazionamento, hanno evidenziato che esse, “temendo che l'omessa tutela frazionata del credito avrebbe potuto comportare l'esclusione o la riduzione del diritto all'indennizzo si attivavano processualmente in maniera immediata seppur frazionata”2. Alla luce delle giustificazioni addotte dalle opposte a seguito del rilievo d'ufficio del frazionamento, deve ritenersi che le distinte iniziative giudiziarie intraprese dalle società opposte, pur realizzando oggettivamente una tutela frazionata del credito, siano tuttavia sorrette da un interesse meritevole di tutela.
In primo luogo, infatti, è incontestato che le obbligazioni di pagamento azionate nei distinti ricorsi monitori fossero effettivamente assoggettate a diverse scadenze, divenendo quindi esigibili in momenti differenti.
Al riguardo va osservato che i primi ricorsi per ingiunzione sono stati depositati dopo la scadenza del primo gruppo di obbligazioni (31/07/2019-31/08/2019) e prima della scadenza del secondo gruppo di obbligazioni (30/09/2019-31/10/2019). In particolare, il ricorso per ingiunzione che ha condotto al decreto ingiuntivo n. 1633/2019 (opposto nel giudizio n.
5789/2019 RG) è stato depositato il 20/09/2019, il ricorso per ingiunzione che ha condotto al decreto ingiuntivo n. 1655/2019 (opposto nel giudizio n. 5790/2019 RG) è stato depositato il
23/09/2019, mentre il ricorso per ingiunzione che ha condotto al decreto ingiuntivo n.
1904/2019 (opposto nel giudizio n. 6704/2019 RG) è stato depositato il 20/09/2019.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 7299/2025, hanno osservato come “l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto”. Alla luce di tale principio di diritto, si deve ritenere che la progressiva maturazione dei requisiti di esigibilità dei crediti giustifichi la proposizione della domanda dopo la prima scadenza e prima della maturazione della seconda scadenza, non essendo invece consentito analogo frazionamento allorquando per tutti i crediti siano già maturate le rispettive scadenze (cfr. in tal senso Cass. Civ., n. 25413/2021).
In secondo luogo, le opposte, nelle note scritte ex art. 101 c.p.c., hanno documentato la stipulazione di contratti di assicurazione volti a coprire il rischio di credito, e dunque l'inadempimento da parte del debitore e l'insolvenza da parte sua. La proposizione dell'azione immediatamente dopo la prima scadenza e prima della seconda scadenza risulta coerente con una diligente esecuzione del contratto di assicurazione, laddove un ingiustificato ritardo nella proposizione delle azioni di tutela del credito si pone in astratto contrasto con l'art. 1914 c.c.,
7 con conseguente rischio di perdita o riduzione dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1915
c.c.
Per tali ragioni, pur ricorrendo una tutela frazionata dei crediti, deve però ritenersi sussistente un interesse meritevole di tutela, per cui non sussistono i presupposti per la pronuncia di improponibilità della domanda.
Deve quindi essere esaminato il merito della controversia.
4. Sul difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e sul difetto di prova del credito
Con i primi due motivi di opposizione, l'opponente ha dedotto il difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione dei decreti ingiuntivi e il difetto di prova del credito, in quanto esso sarebbe basato unicamente su fatture, prive di sottoscrizione del destinatario ed insufficienti nel giudizio di opposizione a cognizione piena, laddove le fatture poste a base dell'ingiunzione sarebbero emesse per importi non corrispondenti ai prezzi concordati e per quantità non corrispondenti a quelle effettivamente fornite. L'opponente ha anche disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto.
I motivi, per la loro stretta connessione logico-giuridica, devono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.
Quanto ai presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c., essi erano sussistenti nel caso di specie, avendo le creditrici opposte prodotto non solo le fatture, ma anche l'estratto delle scritture contabili munito dell'autenticazione notarile e dell'attestazione di regolare tenuta, come previsto dall'art. 634 c.p.c.
Quanto al difetto di prova del credito, la censura è parimenti infondata.
In primo luogo, la mera contestazione della prova senza specifica negazione del fatto storico non costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, una contestazione utile ai fini dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 17889/2020).
In secondo luogo, l'affermazione dell'opponente circa la mancata corrispondenza delle fatture ai prezzi concordati e alle quantità fornite è del tutto generica: posto infatti che una tale affermazione presuppone che la merce sia stata effettivamente fornita e che un prezzo sia stato effettivamente concordato, la specifica contestazione presuppone una puntuale allegazione, da parte dell'opponente, della quantità effettivamente fornita in luogo di quella fatturata, nonché del diverso prezzo pattuito rispetto a quello applicato dalla parte creditrice, considerato
8 soprattutto che, come affermato dalla stessa parte opponente, tra le parti sono “effettivamente intercorsi rapporti commerciali”3.
L'opposizione è priva di tali fondamentali allegazioni, per cui le relative doglianze non possono che ritenersi prive di fondamento.
Parimenti è a dirsi rispetto al disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto.
Un tale disconoscimento deve ritenersi inammissibile, da un lato perché anch'esso generico, non essendo neppure specificamente indicati i singoli documenti oggetto di disconoscimento, e dall'altro lato perché contraddetto dalla stessa condotta processuale dell'opponente, che ha eccepito la presenza di vizi nella merce fornita. È infatti del tutto contraddittorio negare la consegna della merce e nello stesso tempo lamentare la presenza di vizi riscontrati sulla merce stessa, che presuppone proprio l'avvenuta consegna della stessa.
Per tali ragioni, i motivi di opposizione concernenti il difetto di prova del credito devono essere rigettati, in assenza di una specifica e coerente contestazione in ordine alla quantità di merce consegnata e al prezzo applicato.
5. Sui vizi della merce
Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la presenza di gravi difetti della merce venduta.
In particolare, secondo l'opponente, le prove di crash test sul materiale fornito avevano dato esito negativo, in quanto la barriera stradale non restituiva il risultato sperato, spezzandosi anziché piegandosi. Tale difetto sarebbe dipeso dalla scarsa qualità dell'acciaio fornito, non rispondente ai valori di riferimento della normativa UNI ENI10025-2 e ai valori dei certificati inviati da ciò che sarebbe stato ammesso dalla stessa Controparte_1 Controparte_1
Secondo la tesi di parte opponente, tali difetti della merce sarebbero di gravità tale da inquadrarsi nella fattispecie di aliud pro alio, con conseguente insussistenza dell'obbligazione di pagamento e, al contrario, con obbligo di parte opposta di risarcire il danno subito dall'opponente a causa di tali vizi e del connesso fallimento dei crash test.
L'opposta sul punto ha eccepito la decadenza dalla garanzia per omessa denunzia dei vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta, contestando comunque la sussistenza dei vizi ed evidenziando, in particolare, come il fallimento dei crash test sarebbe dipeso non già dalla scarsa qualità dell'acciaio quanto piuttosto dalla erronea progettazione delle barriere stradali.
5.1. Sull'eccezione di decadenza 3 Cfr. pag. 3 della citazione 9 Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opposta in ciascuno dei procedimenti di opposizione riuniti.
Va premesso che, trattandosi della fornitura di merce prodotta da parte opposta, rispetto alla quale non sono state dedotte né provate caratteristiche tali da far prevalere l'attività di facere sulla mera prestazione della materia, la fattispecie contrattuale deve essere ricondotta al tipo negoziale della vendita e non dell'appalto (cfr., sul criterio distintivo, ex multis, Cass. Civ., n.
20301/2012), con conseguente applicazione dell'art. 1495 c.c.
Va poi osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere di denunzia ex art. 1495
c.c. non sussiste nell'ipotesi di vendita di aliud pro alio, che dà luogo a un'azione svincolata dai suddetti termini di decadenza e prescrizione e che ricorre qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 10916/2011).
Sul punto è stata svolta CTU, demandando all'ausiliario non solo la verifica della effettiva presenza dei vizi lamentati nella merce fornita, ma anche la valutazione circa la qualificazione di tali vizi come “imperfezioni o semplici difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, oppure se fossero tali da rendere la merce fornita appartenente ad un genere del tutto diverso o comunque con difetti tali da impedirle di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (aliud pro alio)”.
Sul punto il CTU, pur non avendo esaminato direttamente la merce oggetto di causa in quanto non più disponibile, ha concluso che “i vizi riscontrati sul materiale non sono tali da renderlo appartenente ad una tipologia di acciaio diversa, S275JR nel caso di specie, e sono probabilmente ascrivibile a difetti di produzione e fabbricazione delle lamiere”4.
Va osservato che né in sede di osservazioni da parte del CTP né in sede di scritti conclusionali la parte opponente ha sollevato specifiche censure avverso la qualificazione dei vizi della merce come difetti di produzione e fabbricazione anziché come aliud pro alio.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono supportate da un approfondito esame dei valori caratteristici di resistenza e dal confronto con quelli della categoria pretesa dall'opponente, per cui, oltre che incontestate da parte opponente, devono ritenersi congruamente motivate e, come tali, condivisibili. 4 Cfr. pag. 18 della CTU 10 Ammessa quindi l'esistenza dei vizi, la relativa disciplina di garanzia va ricondotta sub art. 1495
c.c., con conseguente applicazione del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta.
L'opponente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito la tardività dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta, ma tale doglianza non è fondata.
Posto infatti che in tutti i giudizi riuniti la parte opposta ha sollevato l'eccezione di decadenza, in tutti i casi essa risulta tempestiva, poiché sollevata nella comparsa di costituzione depositata entro i termini previsti dall'art. 167 c.p.c.
Nel giudizio n. 5789/2019 RG, infatti, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
01/04/2020, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 10/03/2020, e dunque entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza, dovendo peraltro considerare, ai fini della tempestività della costituzione, la sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, DL 18/2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Nel giudizio n. 5790/2019 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
24/11/2020, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 28/02/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Nel giudizio n. 6704/2019 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
25/02/2021, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 09/03/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Nel giudizio n. 607/2020 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
25/03/2021, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 04/03/2021, e dunque senza dubbio entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Nel giudizio n. 1579/2020 RG, a fronte di un'udienza differita d'ufficio al 18/02/2021,
l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 03/07/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Infine, nel giudizio n. 1580/2020 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
27/01/2021, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 30/12/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
L'eccezione di decadenza è stata dunque tempestivamente formulata, e come tale deve essere esaminata.
Essa è fondata.
L'opponente ha denunziato il vizio del materiale così come emerso a seguito delle prove di crash test eseguite nelle date 01/04/2019, 03/04/2019 e 04/04/2019.
11 Il difetto della merce risulta denunziato per la prima volta da parte di con Parte_1 missiva dell'Avv. Giuseppe Sauchella del 31/07/2019. In tale missiva si dà atto che “ Per_1 comunicava alla mia cliente con mail del 5/04/19 che il materiale fornitole da non Controparte_1 corrispondeva ad un acciaio di tipo S355JR ma ad un acciaio nettamente inferiore ossia S275JR”5.
Dal tenore testuale della missiva si evince che la contestazione dei vizi si basa sulle prove di crash test eseguite presso nelle date 01/04/2019, 03/04/2019 e 04/04/2019, i cui esiti Per_1 sono stati, per stessa ammissione di parte opponente, comunicati in data 05/04/2019.
Considerato che la missiva di contestazione dei vizi si fonda proprio sulla comunicazione del
05/04/2019 da parte di , ne deriva che il momento di scoperta dei vizi deve essere Per_1 individuato proprio nella data del 05/04/2019, allorquando ha comunicato l'esito Per_1 negativo dei crash test.
Non è invece possibile posporre il termine di scoperta del vizio al momento dell'acquisizione della perizia di parte redatta dall'Ing. datata 21/10/20196, per l'evidente ragione Persona_2 che, a quella data, aveva già denunziato i vizi della cosa, con ciò dimostrando Parte_1 la propria consapevolezza circa i difetti della merce fornita.
Né può assumersi come data di scoperta dei vizi quella della formale comunicazione da parte di
, datata 25/07/20197. In tale missiva si dà infatti atto dei crash test eseguiti nelle date Per_1
01/04/2019, 03/04/2019 e 04/04/2019, laddove tuttavia, come affermato nella missiva del
31/07/2019 dell'Avv. Sauchella, l'esito di tali crash test era già stato reso noto da con Per_1 comunicazione del 05/04/2019.
È pur vero che la comunicazione di del 25/07/2019 dà atto di un crash test esperito in Per_1 data 22/07/2019, anch'esso con esito negativo. Sennonché, la denunzia del 31/07/2019 non può ritenersi tempestiva neppure rispetto a tale dies a quo, atteso che la missiva trasmessa dall'Avv. Sauchella contiene la denunzia dei vizi emersi nelle prove di crash test del 01/04/2019,
03/04/2019 e 04/04/2019, senza alcun riferimento alle prove effettuate il 22/07/2019.
Da un lato, quindi, la missiva del 31/07/2019 si riferisce ai soli vizi emersi nelle prove eseguite fino al 04/04/2019, per cui rispetto a tali vizi la denunzia è tardiva, essendo la scoperta dei vizi avvenuta in data 05/04/2019, dunque ampiamente prima degli otto giorni antecedenti il
31/07/2019. Dall'altro lato, la missiva del 31/07/2019 non può fungere come denunzia dei vizi emersi nel crash test del 22/07/2019 comunicato il 25/07/2019, per l'evidente ragione che l'esito di tale crash test non è neppure menzionato nella missiva del 31/07/2019.
Per contro, avendo l'opponente preso contezza del vizio in data 25/07/2019, in corrispondenza della comunicazione dell'esito negativo da parte di , avrebbe dovuto Per_1 proporre specifica denunzia del vizio negli otto giorni successivi, ciò che tuttavia è rimasto indimostrato.
Non può infine ravvisarsi un riconoscimento del vizio da parte dell'opposta.
Quanto alla comunicazione del 19/04/2019, addotta da parte opponente come prova del riconoscimento, essa non assume tale valore probatorio.
Infatti, in tale comunicazione non vi è affatto l'ammissione esplicita di un difetto della merce fornita, né un qualche impegno ad eliminare vizi, implicante un riconoscimento tacito. La comunicazione in questione si limita ad affermare che “Per il numero pezzi ho tenuto buono quanto indicato nel Vs. ordine del 18/02, non decurtando i pezzi delle campionature visto che le abbiamo fatte con altro materiale”8. Il fatto che le campionature del materiale fossero state eseguite con materiale diverso da quello concretamente fornito non equivale ad ammettere che il materiale fornito sia privo delle qualità promesse, ben potendosi configurare l'ipotesi di campionatura eseguita su materiale diverso ma comunque analogo a quello fornito. Pertanto, da tale affermazione non è possibile ricavare un'ammissione né esplicita né implicita, non essendo la campionatura con diverso materiale univocamente riconducibile a un'ammissione dei difetti della merce fornita.
L'affermazione dell'opponente secondo cui “sempre il fornitore, in occasione di un incontro all'uopo tenutosi, ammetteva la non conformità del prodotto impegnandosi nel contempo ad effettuare degli sconti sulle forniture successive alla 9 è rimasta priva di adeguata dimostrazione. Parte_1
In primo luogo, infatti, la circostanza è del tutto generica sia in ordine alla collocazione temporale del fatto sia, soprattutto, sull'identificazione della persona che, in concreto, avrebbe riconosciuto il vizio e promesso sconti sulle forniture successive: restando ignoto tale fondamentale dato, resta ignoto se il soggetto che avrebbe esternato tali volontà avesse un qualche potere di rappresentanza della società e, conseguentemente, il potere di vincolare quest'ultima sul piano negoziale.
In secondo luogo, il dato non è stato specificato neppure nell'istanza di prova orale articolata sul punto, considerato che il cap. H della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. è manifestamente generico sia in ordine al profilo temporale (“in tale periodo vi è stato un incontro tra le parti”), sia soprattutto rispetto all'individuazione personale (“il fornitore dichiarava”).
In assenza di tali elementi, non è possibile ravvisare un riconoscimento del vizio utile ad esonerare la parte opponente, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c. dai termini di decadenza previsti per l'attivazione della garanzia del compratore.
Per tali ragioni, l'eccezione di decadenza deve ritenersi fondata, con conseguente preclusione dell'opponente all'esercizio dell'azione di garanzia per vizi.
Una tale decadenza rileva sia rispetto all'azione di adempimento esercitata dal venditore opposto, sia rispetto all'azione di risarcimento esercitata dal compratore opponente.
Sotto il primo aspetto, infatti, l'art. 1495, comma 3, c.c. prevede che “il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”, e dunque preclude di sollevare, in caso di mancata tempestiva denunzia, l'eccezione di vizi al fine di paralizzare l'azione esercitata dal venditore.
Sotto il secondo aspetto, la decadenza dalla garanzia costituisce un fatto impeditivo anche rispetto al risarcimento del danno eventualmente derivato al compratore dal vizio della cosa.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi (cfr. Cass. Civ., n. 36052/2021).
Ne deriva che, per le medesime ragioni (decadenza dall'azione di garanzia), devono essere rigettate sia l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Il riscontro della decadenza ex art. 1495 c.c. costituisce quindi la ragione più liquida della decisione, che, essendo da sola sufficiente a definire il giudizio, determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione concernente la quantificazione dei vizi e del danno lamentato.
6. Conclusioni
In conclusione, le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi, e con esse la domanda riconvenzionale di risarcimento, devono essere rigettate. Devono quindi essere confermati i decreti ingiuntivi opposti in ciascuno dei procedimenti riuniti, con conseguente declaratoria di esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
14 Il valore della domanda riconvenzionale, pari al disputatum (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
35195/2022), deve ritenersi indeterminabile, in quanto la parte attrice ha domandato la condanna al pagamento di una somma determinata “ovvero al pagamento della diversa somma che il
Tribunale riterrà provata, equa o giusta”10: secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass.
Civ., n. 10984/2021; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 3142/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. Civ., n. 22719/2022).
Considerato che il valore della causa indeterminabile va ricompreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00 e che tale valore è corrispondente a quello delle cause riunite n.
5789/2019 RG, n. 5790/2019 RG, n. 1580/2020 RG e n. 499/2020 RG e superiore a quello delle cause riunite n. 607/2020 RG, n. 6704/2019 RG e n. 1579/2020 RG, allora, alla luce del principio di diritto sopra citato, esso va assunto quale scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese, tenuto peraltro conto del fatto che la causa è stata definita sulla base della ragione più liquida.
Inoltre, essendo le opposte assistite dal medesimo difensore, la liquidazione delle spese va operata in via unitaria, tenuto peraltro conto del fatto che le difese svolte in ciascun giudizio hanno avuto un contenuto sostanzialmente identico.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
10 Cfr. pag. 23 della citazione 15 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 5789/2019 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1633/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 5790/2019 RG, proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1655/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 6704/2019 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1904/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 607/2020 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2288/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 1579/2020 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 280/2020, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 1580/2020 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2020, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 opposte, che si liquidano in complessivi € 10.577,25, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Parte_1
Perugia, 12/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione 2 Cfr. pag. 4 delle note scritte del 01/04/2025 6 5 Cfr. doc. 18 di parte opponente 6 Cfr. doc. 19 di parte opponente 7 Cfr. doc. 6 di parte opponente 12 8 Cfr. doc. 10 di parte opponente 9 Cfr. pag. 9 dell'opposizione 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5789/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 5790/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_2 P.IVA_3
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 6704/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
CP_3 P.IVA_4
Opposta 1 A cui è riunita la causa iscritta al n. 607/2020 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 1579/2020 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
CP_3 P.IVA_4
Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 1580/2019 R.G. tra p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sauchella;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gatteschi;
Controparte_2 P.IVA_3
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 13/05/2025.
Conclusioni per le opposte: come da note scritte del 14/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Parte_1 allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui obblighi di pagamento erano scaduti il 31/07/2019 e il 31/08/2019, per complessivi € 94.618,12. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1633/2019 RG 4781/2019.
2 Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, il difetto di prova del credito,
l'esistenza di gruppo societario riconducibile alle società Controparte_1 Controparte_2 ed quali società appartenenti al gruppo , nonché CP_3 Controparte_4 CP_5
l'inadempimento dell'opposta rispetto al contratto stipulato, avendo venduto merce viziata e non conforme a quella pattuita. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di in solido con al risarcimento del danno. Controparte_1 Controparte_2
Il giudizio veniva rubricato al n. 5789/2019 RG.
Si costituiva eccependo, in sintesi, la decadenza dall'azione per vizi per Controparte_1 omessa tempestiva denunzia degli stessi nonché l'erronea progettazione da parte dell'opponente, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale e chiedendone il rigetto.
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti della medesima Controparte_2
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui Parte_1 obblighi di pagamento erano scaduti il 31/07/2019 e il 31/08/2019, per complessivi €
75.872,00. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1655/2019 RG 4815/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte: il giudizio veniva rubricato al n. 5790/2019 RG. In tale procedimento si costituiva Controparte_2 svolgendo anch'essa le medesime difese sopra descritte.
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti di CP_3 Parte_1
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui obblighi di
[...] pagamento erano scaduti il 31/07/2019 e il 31/08/2019, per complessivi € 43.127,46. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1904/2019 RG 4805/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte: il giudizio veniva rubricato al n. 6704/2019 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo CP_3 anch'essa le medesime difese sopra descritte.
Parallelamente, la medesima società agiva in via monitoria nei confronti Controparte_1 della medesima allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture Parte_1
3 di acciaio i cui obblighi di pagamento erano scaduti il 30/09/2019 e il 31/10/2019, per complessivi € 47.893,82. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2288/2019 RG 6266/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte, laddove tuttavia il risarcimento del danno non veniva fatto oggetto di domanda riconvenzionale ma solo di eccezione di compensazione. Il giudizio veniva rubricato al n. 607/2020 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo anch'essa le medesime difese sopra Controparte_1 descritte.
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti della medesima CP_3 [...]
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui Parte_1 obblighi di pagamento erano scaduti il 30/09/2019 e il 31/10/2019, per complessivi €
49.338,37. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
280/2020 RG 6268/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte, laddove tuttavia il risarcimento del danno non veniva fatto oggetto di domanda riconvenzionale ma solo di eccezione di compensazione. Il giudizio veniva rubricato al n. 1579/2020 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo anch'essa le medesime difese sopra descritte. CP_3
Parallelamente, la società agiva in via monitoria nei confronti della medesima Controparte_2
allegando di essere sua creditrice in ragione di forniture di acciaio i cui Parte_1 obblighi di pagamento erano scaduti il 30/09/2019 e il 31/10/2019, per complessivi €
109.892,85. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
499/2020 RG 6264/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, svolgendo le medesime difese sopra descritte, laddove tuttavia, parimenti, il risarcimento del danno non veniva fatto oggetto di domanda riconvenzionale ma solo di eccezione di compensazione. Il giudizio veniva rubricato al n.
4 1580/2020 RG. In tale procedimento si costituiva svolgendo anch'essa le Controparte_2 medesime difese sopra descritte.
Con provvedimento del 30/04/2021, il giudizio n. 6704/2019 RG veniva riunito per connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., a quello iscritto al n. 5789/2019 RG.
Con provvedimento del 03/05/2021, il giudizio n. 1580/2020 RG veniva riunito per connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., a quello iscritto al n. 5789/2019 RG.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con successivi separati provvedimenti del
16/12/2021, i giudizi n. 5790/2019 RG, n. 607/2020 RG e n. 1579/2020 RG venivano riuniti per connessione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., a quello iscritto al n. 5789/2019 RG.
Venivano quindi nuovamente assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in relazione ai giudizi n. 5790/2019 RG, n. 607/2020 RG e n. 1579/2020 RG e la causa veniva poi istruita con
CTU.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/07/2024, la causa, comprensiva di tutti i procedimenti riuniti, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., e poi rimessa sul ruolo ai sensi dell'art. 101 c.p.c. sul rilievo d'ufficio di un'ipotesi di frazionamento del credito. Espletato il contraddittorio sul punto, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Inquadramento generale della controversia
Il presente giudizio si compone di sei procedimenti riuniti, tutti aventi ad oggetto l'opposizione proposta da avverso i decreti ingiuntivi ottenuti rispettivamente da Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
In particolare, ciascuna di tali società ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, ciascuno fondato su crediti rispettivamente scaduti nelle date 31/07/2019-31/08/2019 e nelle date
30/09/2019-31/10/2019.
In particolare, ha ottenuto i decreti ingiuntivi n. 1633/2019 (per fatture Controparte_1 scadute nelle date 31/07/2019-31/08/2019, per complessivi € 94.618,12, opposto nel giudizio n. 5789/2019 RG) e n. 2288/2019 (per fatture scadute nelle date 30/09/2019-31/10/2019, per complessivi € 47.893,82, opposto nel giudizio n. 607/2020 RG).
Per contro, ha ottenuto i decreti ingiuntivi n. 1655/2019 (per fatture scadute Controparte_2 nelle date 31/07/2019-31/08/2019, per complessivi € 75.872,00, opposto nel giudizio n.
5790/2019 RG) e n. 499/2020 (per fatture scadute nelle date 30/09/2019-31/10/2019, per complessivi € 109.892,85, opposto nel giudizio n. 1580/2020 RG).
5 Infine, ha ottenuto i decreti ingiuntivi n. 1904/2019 (per fatture scadute nelle date CP_3
31/07/2019-31/08/2019, per complessivi € 43.127,46, opposto nel giudizio n. 6704/2019 RG)
e n. 280/2020 (per fatture scadute nelle date 30/09/2019-31/10/2019, per complessivi €
49.338,37, opposto nel giudizio n. 1579/2020 RG).
Nonostante la diversità soggettiva delle società creditrici, è pacifico che le tre società
e siano collegate sul piano economico, Controparte_1 CP_3 Parte_2 essendo “società di titolarità dell'imprenditore , e “avendo nel caso di specie le tre società concorso CP_5 nella fornitura dei plurimi pezzi costituenti i componenti di barriere stradali”, come affermato dalle stesse parti opposte nelle rispettive comparse di costituzione1.
Ricondotte quindi ad unità, sul piano economico, le distinte società di capitali che hanno domandato il pagamento del credito all'unica società debitrice va parimenti Parte_1 ricondotta ad unità la vicenda sottesa alla presente controversia, avente ad oggetto la fornitura di acciaio per barriere stradali, articolatasi in plurime consegne di merce.
L'unità va poi ravvisata anche sul piano giuridico-processuale, considerato che in tutti i sei procedimenti di opposizione riuniti sono identici sia i motivi di opposizione che le difese di parte convenuta.
3. Sul frazionamento del credito
Alla luce di tale sostanziale unitarietà, va esaminata la sussistenza di un'ipotesi di frazionamento del credito da parte delle società opposte, atteso che, come evidenziato nell'ordinanza del
28/02/2025, con cui la questione è stata rilevata d'ufficio, ciascuna delle società opposte ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, ciascuno fondato su crediti rispettivamente scaduti nelle date 31/07/2019-31/08/2019 e nelle date 30/09/2019-31/10/2019.
Le società opposte hanno ammesso di avere effettivamente azionato una tutela frazionata dei crediti, adducendo tuttavia un interesse meritevole di tutela a tal fine, dato dalla diversa scadenza delle obbligazioni e dalla necessità di adempiere ai separati contratti di assicurazione stipulati per la copertura del rischio di insolvenza dei debitori. In particolare, le opposte, a seguito del rilievo d'ufficio del frazionamento, hanno evidenziato che esse, “temendo che l'omessa tutela frazionata del credito avrebbe potuto comportare l'esclusione o la riduzione del diritto all'indennizzo si attivavano processualmente in maniera immediata seppur frazionata”2. Alla luce delle giustificazioni addotte dalle opposte a seguito del rilievo d'ufficio del frazionamento, deve ritenersi che le distinte iniziative giudiziarie intraprese dalle società opposte, pur realizzando oggettivamente una tutela frazionata del credito, siano tuttavia sorrette da un interesse meritevole di tutela.
In primo luogo, infatti, è incontestato che le obbligazioni di pagamento azionate nei distinti ricorsi monitori fossero effettivamente assoggettate a diverse scadenze, divenendo quindi esigibili in momenti differenti.
Al riguardo va osservato che i primi ricorsi per ingiunzione sono stati depositati dopo la scadenza del primo gruppo di obbligazioni (31/07/2019-31/08/2019) e prima della scadenza del secondo gruppo di obbligazioni (30/09/2019-31/10/2019). In particolare, il ricorso per ingiunzione che ha condotto al decreto ingiuntivo n. 1633/2019 (opposto nel giudizio n.
5789/2019 RG) è stato depositato il 20/09/2019, il ricorso per ingiunzione che ha condotto al decreto ingiuntivo n. 1655/2019 (opposto nel giudizio n. 5790/2019 RG) è stato depositato il
23/09/2019, mentre il ricorso per ingiunzione che ha condotto al decreto ingiuntivo n.
1904/2019 (opposto nel giudizio n. 6704/2019 RG) è stato depositato il 20/09/2019.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 7299/2025, hanno osservato come “l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto”. Alla luce di tale principio di diritto, si deve ritenere che la progressiva maturazione dei requisiti di esigibilità dei crediti giustifichi la proposizione della domanda dopo la prima scadenza e prima della maturazione della seconda scadenza, non essendo invece consentito analogo frazionamento allorquando per tutti i crediti siano già maturate le rispettive scadenze (cfr. in tal senso Cass. Civ., n. 25413/2021).
In secondo luogo, le opposte, nelle note scritte ex art. 101 c.p.c., hanno documentato la stipulazione di contratti di assicurazione volti a coprire il rischio di credito, e dunque l'inadempimento da parte del debitore e l'insolvenza da parte sua. La proposizione dell'azione immediatamente dopo la prima scadenza e prima della seconda scadenza risulta coerente con una diligente esecuzione del contratto di assicurazione, laddove un ingiustificato ritardo nella proposizione delle azioni di tutela del credito si pone in astratto contrasto con l'art. 1914 c.c.,
7 con conseguente rischio di perdita o riduzione dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 1915
c.c.
Per tali ragioni, pur ricorrendo una tutela frazionata dei crediti, deve però ritenersi sussistente un interesse meritevole di tutela, per cui non sussistono i presupposti per la pronuncia di improponibilità della domanda.
Deve quindi essere esaminato il merito della controversia.
4. Sul difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e sul difetto di prova del credito
Con i primi due motivi di opposizione, l'opponente ha dedotto il difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione dei decreti ingiuntivi e il difetto di prova del credito, in quanto esso sarebbe basato unicamente su fatture, prive di sottoscrizione del destinatario ed insufficienti nel giudizio di opposizione a cognizione piena, laddove le fatture poste a base dell'ingiunzione sarebbero emesse per importi non corrispondenti ai prezzi concordati e per quantità non corrispondenti a quelle effettivamente fornite. L'opponente ha anche disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto.
I motivi, per la loro stretta connessione logico-giuridica, devono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.
Quanto ai presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c., essi erano sussistenti nel caso di specie, avendo le creditrici opposte prodotto non solo le fatture, ma anche l'estratto delle scritture contabili munito dell'autenticazione notarile e dell'attestazione di regolare tenuta, come previsto dall'art. 634 c.p.c.
Quanto al difetto di prova del credito, la censura è parimenti infondata.
In primo luogo, la mera contestazione della prova senza specifica negazione del fatto storico non costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, una contestazione utile ai fini dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 17889/2020).
In secondo luogo, l'affermazione dell'opponente circa la mancata corrispondenza delle fatture ai prezzi concordati e alle quantità fornite è del tutto generica: posto infatti che una tale affermazione presuppone che la merce sia stata effettivamente fornita e che un prezzo sia stato effettivamente concordato, la specifica contestazione presuppone una puntuale allegazione, da parte dell'opponente, della quantità effettivamente fornita in luogo di quella fatturata, nonché del diverso prezzo pattuito rispetto a quello applicato dalla parte creditrice, considerato
8 soprattutto che, come affermato dalla stessa parte opponente, tra le parti sono “effettivamente intercorsi rapporti commerciali”3.
L'opposizione è priva di tali fondamentali allegazioni, per cui le relative doglianze non possono che ritenersi prive di fondamento.
Parimenti è a dirsi rispetto al disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto.
Un tale disconoscimento deve ritenersi inammissibile, da un lato perché anch'esso generico, non essendo neppure specificamente indicati i singoli documenti oggetto di disconoscimento, e dall'altro lato perché contraddetto dalla stessa condotta processuale dell'opponente, che ha eccepito la presenza di vizi nella merce fornita. È infatti del tutto contraddittorio negare la consegna della merce e nello stesso tempo lamentare la presenza di vizi riscontrati sulla merce stessa, che presuppone proprio l'avvenuta consegna della stessa.
Per tali ragioni, i motivi di opposizione concernenti il difetto di prova del credito devono essere rigettati, in assenza di una specifica e coerente contestazione in ordine alla quantità di merce consegnata e al prezzo applicato.
5. Sui vizi della merce
Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito la presenza di gravi difetti della merce venduta.
In particolare, secondo l'opponente, le prove di crash test sul materiale fornito avevano dato esito negativo, in quanto la barriera stradale non restituiva il risultato sperato, spezzandosi anziché piegandosi. Tale difetto sarebbe dipeso dalla scarsa qualità dell'acciaio fornito, non rispondente ai valori di riferimento della normativa UNI ENI10025-2 e ai valori dei certificati inviati da ciò che sarebbe stato ammesso dalla stessa Controparte_1 Controparte_1
Secondo la tesi di parte opponente, tali difetti della merce sarebbero di gravità tale da inquadrarsi nella fattispecie di aliud pro alio, con conseguente insussistenza dell'obbligazione di pagamento e, al contrario, con obbligo di parte opposta di risarcire il danno subito dall'opponente a causa di tali vizi e del connesso fallimento dei crash test.
L'opposta sul punto ha eccepito la decadenza dalla garanzia per omessa denunzia dei vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta, contestando comunque la sussistenza dei vizi ed evidenziando, in particolare, come il fallimento dei crash test sarebbe dipeso non già dalla scarsa qualità dell'acciaio quanto piuttosto dalla erronea progettazione delle barriere stradali.
5.1. Sull'eccezione di decadenza 3 Cfr. pag. 3 della citazione 9 Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opposta in ciascuno dei procedimenti di opposizione riuniti.
Va premesso che, trattandosi della fornitura di merce prodotta da parte opposta, rispetto alla quale non sono state dedotte né provate caratteristiche tali da far prevalere l'attività di facere sulla mera prestazione della materia, la fattispecie contrattuale deve essere ricondotta al tipo negoziale della vendita e non dell'appalto (cfr., sul criterio distintivo, ex multis, Cass. Civ., n.
20301/2012), con conseguente applicazione dell'art. 1495 c.c.
Va poi osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere di denunzia ex art. 1495
c.c. non sussiste nell'ipotesi di vendita di aliud pro alio, che dà luogo a un'azione svincolata dai suddetti termini di decadenza e prescrizione e che ricorre qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 10916/2011).
Sul punto è stata svolta CTU, demandando all'ausiliario non solo la verifica della effettiva presenza dei vizi lamentati nella merce fornita, ma anche la valutazione circa la qualificazione di tali vizi come “imperfezioni o semplici difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, oppure se fossero tali da rendere la merce fornita appartenente ad un genere del tutto diverso o comunque con difetti tali da impedirle di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (aliud pro alio)”.
Sul punto il CTU, pur non avendo esaminato direttamente la merce oggetto di causa in quanto non più disponibile, ha concluso che “i vizi riscontrati sul materiale non sono tali da renderlo appartenente ad una tipologia di acciaio diversa, S275JR nel caso di specie, e sono probabilmente ascrivibile a difetti di produzione e fabbricazione delle lamiere”4.
Va osservato che né in sede di osservazioni da parte del CTP né in sede di scritti conclusionali la parte opponente ha sollevato specifiche censure avverso la qualificazione dei vizi della merce come difetti di produzione e fabbricazione anziché come aliud pro alio.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono supportate da un approfondito esame dei valori caratteristici di resistenza e dal confronto con quelli della categoria pretesa dall'opponente, per cui, oltre che incontestate da parte opponente, devono ritenersi congruamente motivate e, come tali, condivisibili. 4 Cfr. pag. 18 della CTU 10 Ammessa quindi l'esistenza dei vizi, la relativa disciplina di garanzia va ricondotta sub art. 1495
c.c., con conseguente applicazione del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta.
L'opponente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito la tardività dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta, ma tale doglianza non è fondata.
Posto infatti che in tutti i giudizi riuniti la parte opposta ha sollevato l'eccezione di decadenza, in tutti i casi essa risulta tempestiva, poiché sollevata nella comparsa di costituzione depositata entro i termini previsti dall'art. 167 c.p.c.
Nel giudizio n. 5789/2019 RG, infatti, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
01/04/2020, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 10/03/2020, e dunque entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza, dovendo peraltro considerare, ai fini della tempestività della costituzione, la sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, DL 18/2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Nel giudizio n. 5790/2019 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
24/11/2020, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 28/02/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Nel giudizio n. 6704/2019 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
25/02/2021, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 09/03/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Nel giudizio n. 607/2020 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
25/03/2021, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 04/03/2021, e dunque senza dubbio entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Nel giudizio n. 1579/2020 RG, a fronte di un'udienza differita d'ufficio al 18/02/2021,
l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 03/07/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
Infine, nel giudizio n. 1580/2020 RG, a fronte di un'udienza differita ex art. 168 bis c.p.c. al
27/01/2021, l'opposta si è costituita con comparsa depositata il 30/12/2020, e dunque ampiamente entro il termine di 20 giorni prima di tale udienza.
L'eccezione di decadenza è stata dunque tempestivamente formulata, e come tale deve essere esaminata.
Essa è fondata.
L'opponente ha denunziato il vizio del materiale così come emerso a seguito delle prove di crash test eseguite nelle date 01/04/2019, 03/04/2019 e 04/04/2019.
11 Il difetto della merce risulta denunziato per la prima volta da parte di con Parte_1 missiva dell'Avv. Giuseppe Sauchella del 31/07/2019. In tale missiva si dà atto che “ Per_1 comunicava alla mia cliente con mail del 5/04/19 che il materiale fornitole da non Controparte_1 corrispondeva ad un acciaio di tipo S355JR ma ad un acciaio nettamente inferiore ossia S275JR”5.
Dal tenore testuale della missiva si evince che la contestazione dei vizi si basa sulle prove di crash test eseguite presso nelle date 01/04/2019, 03/04/2019 e 04/04/2019, i cui esiti Per_1 sono stati, per stessa ammissione di parte opponente, comunicati in data 05/04/2019.
Considerato che la missiva di contestazione dei vizi si fonda proprio sulla comunicazione del
05/04/2019 da parte di , ne deriva che il momento di scoperta dei vizi deve essere Per_1 individuato proprio nella data del 05/04/2019, allorquando ha comunicato l'esito Per_1 negativo dei crash test.
Non è invece possibile posporre il termine di scoperta del vizio al momento dell'acquisizione della perizia di parte redatta dall'Ing. datata 21/10/20196, per l'evidente ragione Persona_2 che, a quella data, aveva già denunziato i vizi della cosa, con ciò dimostrando Parte_1 la propria consapevolezza circa i difetti della merce fornita.
Né può assumersi come data di scoperta dei vizi quella della formale comunicazione da parte di
, datata 25/07/20197. In tale missiva si dà infatti atto dei crash test eseguiti nelle date Per_1
01/04/2019, 03/04/2019 e 04/04/2019, laddove tuttavia, come affermato nella missiva del
31/07/2019 dell'Avv. Sauchella, l'esito di tali crash test era già stato reso noto da con Per_1 comunicazione del 05/04/2019.
È pur vero che la comunicazione di del 25/07/2019 dà atto di un crash test esperito in Per_1 data 22/07/2019, anch'esso con esito negativo. Sennonché, la denunzia del 31/07/2019 non può ritenersi tempestiva neppure rispetto a tale dies a quo, atteso che la missiva trasmessa dall'Avv. Sauchella contiene la denunzia dei vizi emersi nelle prove di crash test del 01/04/2019,
03/04/2019 e 04/04/2019, senza alcun riferimento alle prove effettuate il 22/07/2019.
Da un lato, quindi, la missiva del 31/07/2019 si riferisce ai soli vizi emersi nelle prove eseguite fino al 04/04/2019, per cui rispetto a tali vizi la denunzia è tardiva, essendo la scoperta dei vizi avvenuta in data 05/04/2019, dunque ampiamente prima degli otto giorni antecedenti il
31/07/2019. Dall'altro lato, la missiva del 31/07/2019 non può fungere come denunzia dei vizi emersi nel crash test del 22/07/2019 comunicato il 25/07/2019, per l'evidente ragione che l'esito di tale crash test non è neppure menzionato nella missiva del 31/07/2019.
Per contro, avendo l'opponente preso contezza del vizio in data 25/07/2019, in corrispondenza della comunicazione dell'esito negativo da parte di , avrebbe dovuto Per_1 proporre specifica denunzia del vizio negli otto giorni successivi, ciò che tuttavia è rimasto indimostrato.
Non può infine ravvisarsi un riconoscimento del vizio da parte dell'opposta.
Quanto alla comunicazione del 19/04/2019, addotta da parte opponente come prova del riconoscimento, essa non assume tale valore probatorio.
Infatti, in tale comunicazione non vi è affatto l'ammissione esplicita di un difetto della merce fornita, né un qualche impegno ad eliminare vizi, implicante un riconoscimento tacito. La comunicazione in questione si limita ad affermare che “Per il numero pezzi ho tenuto buono quanto indicato nel Vs. ordine del 18/02, non decurtando i pezzi delle campionature visto che le abbiamo fatte con altro materiale”8. Il fatto che le campionature del materiale fossero state eseguite con materiale diverso da quello concretamente fornito non equivale ad ammettere che il materiale fornito sia privo delle qualità promesse, ben potendosi configurare l'ipotesi di campionatura eseguita su materiale diverso ma comunque analogo a quello fornito. Pertanto, da tale affermazione non è possibile ricavare un'ammissione né esplicita né implicita, non essendo la campionatura con diverso materiale univocamente riconducibile a un'ammissione dei difetti della merce fornita.
L'affermazione dell'opponente secondo cui “sempre il fornitore, in occasione di un incontro all'uopo tenutosi, ammetteva la non conformità del prodotto impegnandosi nel contempo ad effettuare degli sconti sulle forniture successive alla 9 è rimasta priva di adeguata dimostrazione. Parte_1
In primo luogo, infatti, la circostanza è del tutto generica sia in ordine alla collocazione temporale del fatto sia, soprattutto, sull'identificazione della persona che, in concreto, avrebbe riconosciuto il vizio e promesso sconti sulle forniture successive: restando ignoto tale fondamentale dato, resta ignoto se il soggetto che avrebbe esternato tali volontà avesse un qualche potere di rappresentanza della società e, conseguentemente, il potere di vincolare quest'ultima sul piano negoziale.
In secondo luogo, il dato non è stato specificato neppure nell'istanza di prova orale articolata sul punto, considerato che il cap. H della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. è manifestamente generico sia in ordine al profilo temporale (“in tale periodo vi è stato un incontro tra le parti”), sia soprattutto rispetto all'individuazione personale (“il fornitore dichiarava”).
In assenza di tali elementi, non è possibile ravvisare un riconoscimento del vizio utile ad esonerare la parte opponente, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c. dai termini di decadenza previsti per l'attivazione della garanzia del compratore.
Per tali ragioni, l'eccezione di decadenza deve ritenersi fondata, con conseguente preclusione dell'opponente all'esercizio dell'azione di garanzia per vizi.
Una tale decadenza rileva sia rispetto all'azione di adempimento esercitata dal venditore opposto, sia rispetto all'azione di risarcimento esercitata dal compratore opponente.
Sotto il primo aspetto, infatti, l'art. 1495, comma 3, c.c. prevede che “il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”, e dunque preclude di sollevare, in caso di mancata tempestiva denunzia, l'eccezione di vizi al fine di paralizzare l'azione esercitata dal venditore.
Sotto il secondo aspetto, la decadenza dalla garanzia costituisce un fatto impeditivo anche rispetto al risarcimento del danno eventualmente derivato al compratore dal vizio della cosa.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi (cfr. Cass. Civ., n. 36052/2021).
Ne deriva che, per le medesime ragioni (decadenza dall'azione di garanzia), devono essere rigettate sia l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Il riscontro della decadenza ex art. 1495 c.c. costituisce quindi la ragione più liquida della decisione, che, essendo da sola sufficiente a definire il giudizio, determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione concernente la quantificazione dei vizi e del danno lamentato.
6. Conclusioni
In conclusione, le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi, e con esse la domanda riconvenzionale di risarcimento, devono essere rigettate. Devono quindi essere confermati i decreti ingiuntivi opposti in ciascuno dei procedimenti riuniti, con conseguente declaratoria di esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
14 Il valore della domanda riconvenzionale, pari al disputatum (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
35195/2022), deve ritenersi indeterminabile, in quanto la parte attrice ha domandato la condanna al pagamento di una somma determinata “ovvero al pagamento della diversa somma che il
Tribunale riterrà provata, equa o giusta”10: secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass.
Civ., n. 10984/2021; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 3142/2023).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. Civ., n. 22719/2022).
Considerato che il valore della causa indeterminabile va ricompreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00 e che tale valore è corrispondente a quello delle cause riunite n.
5789/2019 RG, n. 5790/2019 RG, n. 1580/2020 RG e n. 499/2020 RG e superiore a quello delle cause riunite n. 607/2020 RG, n. 6704/2019 RG e n. 1579/2020 RG, allora, alla luce del principio di diritto sopra citato, esso va assunto quale scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese, tenuto peraltro conto del fatto che la causa è stata definita sulla base della ragione più liquida.
Inoltre, essendo le opposte assistite dal medesimo difensore, la liquidazione delle spese va operata in via unitaria, tenuto peraltro conto del fatto che le difese svolte in ciascun giudizio hanno avuto un contenuto sostanzialmente identico.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
10 Cfr. pag. 23 della citazione 15 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 5789/2019 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1633/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 5790/2019 RG, proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1655/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 6704/2019 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1904/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 607/2020 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2288/2019, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 1579/2020 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 280/2020, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta l'opposizione, rubricata al n. 1580/2020 RG, proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2020, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 opposte, che si liquidano in complessivi € 10.577,25, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Parte_1
Perugia, 12/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione 2 Cfr. pag. 4 delle note scritte del 01/04/2025 6 5 Cfr. doc. 18 di parte opponente 6 Cfr. doc. 19 di parte opponente 7 Cfr. doc. 6 di parte opponente 12 8 Cfr. doc. 10 di parte opponente 9 Cfr. pag. 9 dell'opposizione 13