Art. 71.
(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all' articolo 2120 del codice civile , per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , di seguito denominate " Fondi pensione ", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , di seguito denominati " strumenti finanziari ", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa' controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate " societa' del gruppo ", ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalita' semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonche' di misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalita' tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all' articolo 6 comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilita' a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una 0 piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale; e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantona. mento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a cio' dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma ti titoli ti debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordina mento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , c della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con possibilita' di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre diversi" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale";
b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole: "alle diverse tipologie di servizio offerte", e' aggiunto seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri c scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, e' inserito il seguente:
"ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle convenzioni di cui All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis nonche' per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la forma della pubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme delle con. dizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personate, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all' articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale del l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: "I regolamenti ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di vigilanza" e dopo le parole: "dalla commissione" sono aggiunte le seguenti: "per assolvere i compiti di cui all'articolo 17".
4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle societa' cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell' articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale e Fondo speciale dello stato ti previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri
6. Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicita' annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con periodicita' triennale negli anni successivi
(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all' articolo 2120 del codice civile , per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , di seguito denominate " Fondi pensione ", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , di seguito denominati " strumenti finanziari ", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa' controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate " societa' del gruppo ", ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalita' semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonche' di misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalita' tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all' articolo 6 comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilita' a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una 0 piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale; e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantona. mento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a cio' dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma ti titoli ti debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordina mento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , c della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con possibilita' di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre diversi" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale";
b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole: "alle diverse tipologie di servizio offerte", e' aggiunto seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri c scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, e' inserito il seguente:
"ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle convenzioni di cui All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis nonche' per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la forma della pubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme delle con. dizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personate, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all' articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale del l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: "I regolamenti ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di vigilanza" e dopo le parole: "dalla commissione" sono aggiunte le seguenti: "per assolvere i compiti di cui all'articolo 17".
4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle societa' cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell' articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale e Fondo speciale dello stato ti previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri
6. Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicita' annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con periodicita' triennale negli anni successivi