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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 571/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRACHETTI SERENA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARDANI ULISSE
e
C.F. , Controparte_2 C.F._2
Appellati
Oggetto : Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi il Tribunale di Perugia la IG.ra e la Controparte_2 Controparte_1
nelle rispettive qualità di proprietaria – conducente e di Compagnia Assicuratrice
[...] per la R.C.A. della vettura FO ST tg CY560ZM, a seguito di un sinistro stradale pagina 1 di 7 verificatosi in Passignano sul Trasimeno.
Esponeva l'attore che il giorno 4.6.2011, alle ore 15,20 circa, allorché percorreva la
Strada Regionale 75 bis con direzione Tuoro – Passignano alla guida del proprio ciclomotore Aprilia tg X46YHH, era entrato in collisione con la vettura FO ST condotta dalla IG.ra che, provenendo dal Raccordo autostradale, e Controparte_2 immettendosi lungo la SR 75 bis con direzione Via di Valle Romana, aveva omesso di arrestarsi, secondo quanto dedotto dall'attore, in corrispondenza del segnale di Stop.
Sosteneva l'attore che i danni materiali e fisici, dallo stesso riportati, erano stati risarciti soltanto parzialmente da , con il versamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 50.000,00 trattenuta dall'attore in acconto delle maggiori somme ritenute di sua spettanza.
L'attore quantificava le residue somme, assertivamente dovute, nell'importo di euro
159.839,89; ciò, a titolo di danni non patrimoniali - danno biologico, temporaneo e permanente;
danno morale;
danno esistenziale -; chiedeva, inoltre, l'integrale rimborso delle spese mediche sostenute (€ 1.907,13); ed inoltre il pagamento delle spese mediche future nonché il pagamento delle spese legali stragiudiziali, da quantificare nella misura del 10% dell'importo già liquidato;
oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
chiedeva inoltre la “liquidazione del danno d lucro cessante” per il mancato tempestivo pagamento del dovuto, e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione del IG. relativamente ai danni riportati Pt_1 dal ciclomotore, dallo stesso condotto al momento del sinistro. Nel merito, contestava la ricostruzione del sinistro, come riferita dall'attore; rilevava in particolare come alcun testimone avesse assistito al sinistro;
pertanto i Carabinieri del Comando di
Passignano, intervenuti in loco, non avevano potuto ricostruire le modalità dello stesso.
Deduceva il prevalente contributo causale dell'attore, invocando, in subordine,
l'applicazione dell'art. 2054, II comma c.c. Chiedeva, in ogni caso, che venisse dato atto della congruità della somma corrisposta al IG. ante causam dalla Pt_1
Compagnia, pari ad € 50.000,00, e che, conseguentemente, venisse rigettata la domanda attrice, in quanto infondata. L'istruttoria veniva svolta mediante l'assunzione di prove testimoniali, e con l'ausilio di una C.T.U. medica.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 27.9.2018; la causa veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.3.2022.
Il Tribunale, in data 3.3.2022, pronunciava la sentenza n. 343/2022 ed in parziale pagina 2 di 7 accoglimento della domanda attrice:
- dava atto che l'attore aveva disatteso l'onere della prova, posto a suo carico, consistente nella dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare di danno;
- affermava la concorsuale responsabilità dell'attore e determinava il Parte_1 contributo causale a suo carico nella misura del 20%, e quello ascrivibile alla convenuta nella misura dell'80%; Controparte_2
- rigettava la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, per carenza di prova del relativo pagamento;
- determinava nella somma di euro 2.083,83 le spese mediche rimborsabili e, detratto il 20%, imputabile alla responsabilità dell'attore, le liquidava in misura di euro
1.667,06;
- dava atto dell'esaustività e della completezza della C.T.U. medica redatta dal Dott.
che aveva quantificato il danno biologico in misura del 19%; Persona_1
- riconosceva all'attore, a titolo di c.d. “personalizzazione” del danno, un importo corrispondente al 10% del danno biologico;
- liquidava il danno da invalidità temporanea e parziale secondo le indicazioni fornite dalla C.T.U. medica;
- quantificava l'importo del risarcimento dovuto - detratto l'acconto ricevuto - nella somma di euro 24.908,76; oltre spese mediche pari ad euro 1.667,06;
- poneva a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., condannando i convenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello il IG. affidando il Parte_1 gravame a sette motivi deducendo: 1)motivazione apparente, illogica, contraddittoria ed in ogni caso erronea in ordine alla dinamica del sinistro. Violazione dell'art. 1227 e dell'art. 2054 c.c. Insussistenza di qualsiasi responsabilità del ciclomotore. Esclusiva responsabilità della autovettura FO ST. Violazione dell'art. 145 comma 1 Cds”; 2) irrilevanza e carenza probatoria della sentenza del Giudice di Pace in ordine alla dinamica del sinistro. Violazione dell'art. 1227 dell'art. 2054 c.c. Esclusione di qualsiasi responsabilità del ciclomotore Esclusiva responsabilità della autovettura FO ST.
Violazione dell'art. 145 comma 1 Cds;
3) assoluta carenza di motivazione in ordine alla parziale attribuzione di responsabilità del sinistro al conducente del motociclo pari al
20%. Violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2054 c.c; 4) motivazione apparente, illogica
pagina 3 di 7 ed in ogni caso erronea in ordine ai danni non patrimoniali: danno biologico;
5) motivazione apparente, illogica ed in ogni caso erronea in ordine alle spese stragiudiziali;
6) motivazione apparente, illogica ed in ogni caso erronea in ordine ai danni patrimoniali: liquidazione totale di spese mediche documentate;
7) assoluta carenza di motivazione in ordine a risarcibilità di spese future”. Chiedeva, infine,
l'“assunzione di prova ai sensi dell'art. 356 comma 1 cpc deducendo l'“erronea valutazione del materiale probatorio”.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la contestando Controparte_1 integralmente l'atto di appello ed insistendo per il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e relative repliche.
motivi della decisione
L'appello è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Con riferimento al primo e al terzo motivo di appello (ripartizione delle rispettive responsabilità; presunte carenze motivazionali in punto responsabilità), dall'esame degli atti e dai documenti del giudizio si ritiene che non debba essere riconosciuto un concorso di colpa della parte appellante nella causazione del sinistro. Ritiene questa Corte infatti che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato gli elementi acquisiti agli atti dal quale emerge la responsabilità esclusiva della conducente della vettura che ha omesso di fermarsi in corrispondenza del segnale di stop. Tali conclusioni sono trovano conferma nell' istruttoria dibattimentale. Infatti, in ordine alla dinamica del sinistro, dall'esame dello schizzo planimetrico e della documentazione fotografica scattata dai Carabinieri intervenuti sul posto, emerge che la conducente della FO ST (veicolo a), uscendo dal raccordo
Perugia-Bettole si è immessa sulla SR 75 bis, direzione via di Valle Romana, non usando particolare attenzione durante la manovra di immissione;
per tale motivo il conducente del ciclomotore PR (veicolo b) è andato a collidere con l'auto. Per_ La relazione tecnica dell'ing. ha confermato tale dinamica, spiegando in modo dettagliato la dinamica del sinistro:
• “il giovane stava percorrendo la S R 73/bis con direzione Parte_1
Passignano sul Trasimeno quando, giunto in prossimità dello sbocco dalla direzione Perugia della 4 corsie Perugia-Bettolle, si è visto sbucare inopinatamente dalla propria destra l'autovettura condotta sig.ra che Per_3 anziché concedere la precedenza al piccolo mezzo in transito sulla regionale, pagina 4 di 7 ha impegnato l'incrocio attraversando la carreggiata in direzione di Via della
Valle Nona. Il conducente del ciclomotore, ormai prossimo alla collisione a causa di tale manovra, ha istintivamente cercato scampo gettandosi alla propria sinistra, deviando così alla propria corsia di marcia;
non è tuttavia riuscito nell'intento, scontrandosi con la portiera anteriore lato guida della ford fiesta all'altezza dello specchio retrovisore. in seguito alla collisione e alla lieve angolazione verso sinistra impartita al piccolo mezzo, il ciclomotore è terminato a terra poche decine di centimetri più a sinistra rispetto al punto d'urto, dov'è stato rilevato dai carabinieri, mentre la conducente dell'autovettura rimuoveva la medesima dalla posizione assunta in seguito Per_ all'accaduto”.(pag. 12 relazione ing. .
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la relazione tecnica ha dimostrato che la responsabilità del sinistro è interamente riconducibile alla conducente della vettura
(100%), la quale approssimandosi all'incrocio tra due importanti arterie, aveva
“l'obbligo di arresto e di dare precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata che doveva attraversare, prescritto dal segnale di stop sia verticale che orizzontale”.
La dinamica del sinistro è confermata anche dalla prova testimoniale, da cui emerge la esclusiva responsabilità della vettura. Correttamente la sentenza di primo grado ha preso atto che il teste ha dichiarato essere vera la circostanza (capitolo n. 2 _1 seconda memoria attore) che la vettura FO ST, condotta da , Controparte_2 usciva dal raccordo Perugia – Bettolle e si immetteva senza fermarsi al segnale di stop, sulla carreggiata occupata dal ciclomotore Aprilia condotto dal Pt_1 proveniente da Tuoro, tagliandogli la strada, precisando la sentenza che non vi sono ragioni per dubitare di tali testimonianze ( e , in quanto credibili, _1 Tes_2 intrinsecamente coerenti, congruenti con il posizionamento, indiscusso, dei danni arrecati all'autovettura, che evidenzia seri danneggiamenti in corrispondenza della portiera del lato anteriore sinistro (pag. 04 - quinto capoverso - sentenza primo grado).In particolare il ha risposto: “sì è vero, perché sono testimone oculare, _1 ero infatti presente quando è accaduto il sinistro e stavo in conversazione con altre due persone, e un cittadino albanese di nome , in una piazzola Persona_4 Per_5 in un tratto di strada chiuso e mi sono trovato davanti l'incidente”.
Tale circostanza è stata confermata dal che ha confermato che il è Tes_2 _1 stato testimone oculare, perché “ ha visto l'impatto e la dinamica del sinistro perché
l'incidente è avvenuto davanti ai suoi occhi”.
pagina 5 di 7 Sul capitolo n. 4 della stessa memoria, che chiedeva se è vero che il conducente del ciclomotore ha cercato di evitare l'urto deviando verso sinistra, il ha risposto _1 di aver visto solo all'impatto, precisando: “in particolare ho visto la vettura della
IG.ra che dopo l'impatto proseguiva la strada per dieci metri, mi Controparte_2 sono avvicinato quando la vettura si è fermata e ho notato la IG.ra che era in stato confusionale, mentre il ragazzo era a terra”. Successivamente il teste ha Tes_2 affermato di aver visto la vettura “ferma a distanza di cinque, sei metri dal sig.
”. Pt_1
E' provato, dunque, che l'auto si è immessa senza fermarsi al segnale di stop, sulla carreggiata già occupata dal ciclomotore, proveniente da Tuoro, tagliandogli la strada.
In riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi che la responsabilità del sinistro
è interamente riconducibile alla conducente della vettura (100%) e su tale riconoscimento deve procedersi per la liquidazione del danno.
Sulla quantificazione del danno questa Corte ritiene invece corretta, alla luce della
CTU e delle motivazioni addotte dalla sentenza di primo grado, la quantificazione del danno, in tutte le sue voci, così come già operata nella sentenza di prime cure che va confermata nel suo importo così come complessivamente liquidato pari ad €
94.572,35, oltre interessi e rivalutazione dal momento del sinistro al saldo. Su detto importo vanno detratti gli acconti versati, compresi quelli in esecuzione della sentenza di prime cure.
Ugualmente al 100% devono essere riconosciute le spese mediche già ritenute congrue e giustificate per euro 2.083,83 e tale somma deve essere rifusa all'appellante detratto quanto già versato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio devono porsi a totale carico dell'assicurazione soccombente e si liquidano in € 9.000,00 per il grado di appello oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza 343\22 emessa dal
Tribunale di Perugia nel giudizio RG 1698\2014 così provvede:
Dichiara che il sinistro del 4.6.2011 occorso a deve imputarsi Parte_1 esclusivamente alla responsabilità di Controparte_2
Condanna la a versare a , la somma Controparte_1 Parte_1 pagina 6 di 7 complessiva di € 94.572,35, oltre interessi e rivalutazione dal momento del sinistro al saldo e detratti gli acconti versati, compresi quelli in esecuzione della sentenza di prime cure. Sulla residua somma vanno calcolati gli interessi legali dalla sentenza all'effettivo saldo.
Condanna la a versare a , la somma per Controparte_1 Parte_1 euro 2.083,83 per spese mediche, detratto quanto già versato.
Condanna la al pagamento delle spese di lite di questo Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 9.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge
Perugia, 10 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 571/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRACHETTI SERENA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARDANI ULISSE
e
C.F. , Controparte_2 C.F._2
Appellati
Oggetto : Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi il Tribunale di Perugia la IG.ra e la Controparte_2 Controparte_1
nelle rispettive qualità di proprietaria – conducente e di Compagnia Assicuratrice
[...] per la R.C.A. della vettura FO ST tg CY560ZM, a seguito di un sinistro stradale pagina 1 di 7 verificatosi in Passignano sul Trasimeno.
Esponeva l'attore che il giorno 4.6.2011, alle ore 15,20 circa, allorché percorreva la
Strada Regionale 75 bis con direzione Tuoro – Passignano alla guida del proprio ciclomotore Aprilia tg X46YHH, era entrato in collisione con la vettura FO ST condotta dalla IG.ra che, provenendo dal Raccordo autostradale, e Controparte_2 immettendosi lungo la SR 75 bis con direzione Via di Valle Romana, aveva omesso di arrestarsi, secondo quanto dedotto dall'attore, in corrispondenza del segnale di Stop.
Sosteneva l'attore che i danni materiali e fisici, dallo stesso riportati, erano stati risarciti soltanto parzialmente da , con il versamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 50.000,00 trattenuta dall'attore in acconto delle maggiori somme ritenute di sua spettanza.
L'attore quantificava le residue somme, assertivamente dovute, nell'importo di euro
159.839,89; ciò, a titolo di danni non patrimoniali - danno biologico, temporaneo e permanente;
danno morale;
danno esistenziale -; chiedeva, inoltre, l'integrale rimborso delle spese mediche sostenute (€ 1.907,13); ed inoltre il pagamento delle spese mediche future nonché il pagamento delle spese legali stragiudiziali, da quantificare nella misura del 10% dell'importo già liquidato;
oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
chiedeva inoltre la “liquidazione del danno d lucro cessante” per il mancato tempestivo pagamento del dovuto, e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la , la quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione del IG. relativamente ai danni riportati Pt_1 dal ciclomotore, dallo stesso condotto al momento del sinistro. Nel merito, contestava la ricostruzione del sinistro, come riferita dall'attore; rilevava in particolare come alcun testimone avesse assistito al sinistro;
pertanto i Carabinieri del Comando di
Passignano, intervenuti in loco, non avevano potuto ricostruire le modalità dello stesso.
Deduceva il prevalente contributo causale dell'attore, invocando, in subordine,
l'applicazione dell'art. 2054, II comma c.c. Chiedeva, in ogni caso, che venisse dato atto della congruità della somma corrisposta al IG. ante causam dalla Pt_1
Compagnia, pari ad € 50.000,00, e che, conseguentemente, venisse rigettata la domanda attrice, in quanto infondata. L'istruttoria veniva svolta mediante l'assunzione di prove testimoniali, e con l'ausilio di una C.T.U. medica.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 27.9.2018; la causa veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.3.2022.
Il Tribunale, in data 3.3.2022, pronunciava la sentenza n. 343/2022 ed in parziale pagina 2 di 7 accoglimento della domanda attrice:
- dava atto che l'attore aveva disatteso l'onere della prova, posto a suo carico, consistente nella dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare di danno;
- affermava la concorsuale responsabilità dell'attore e determinava il Parte_1 contributo causale a suo carico nella misura del 20%, e quello ascrivibile alla convenuta nella misura dell'80%; Controparte_2
- rigettava la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, per carenza di prova del relativo pagamento;
- determinava nella somma di euro 2.083,83 le spese mediche rimborsabili e, detratto il 20%, imputabile alla responsabilità dell'attore, le liquidava in misura di euro
1.667,06;
- dava atto dell'esaustività e della completezza della C.T.U. medica redatta dal Dott.
che aveva quantificato il danno biologico in misura del 19%; Persona_1
- riconosceva all'attore, a titolo di c.d. “personalizzazione” del danno, un importo corrispondente al 10% del danno biologico;
- liquidava il danno da invalidità temporanea e parziale secondo le indicazioni fornite dalla C.T.U. medica;
- quantificava l'importo del risarcimento dovuto - detratto l'acconto ricevuto - nella somma di euro 24.908,76; oltre spese mediche pari ad euro 1.667,06;
- poneva a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., condannando i convenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello il IG. affidando il Parte_1 gravame a sette motivi deducendo: 1)motivazione apparente, illogica, contraddittoria ed in ogni caso erronea in ordine alla dinamica del sinistro. Violazione dell'art. 1227 e dell'art. 2054 c.c. Insussistenza di qualsiasi responsabilità del ciclomotore. Esclusiva responsabilità della autovettura FO ST. Violazione dell'art. 145 comma 1 Cds”; 2) irrilevanza e carenza probatoria della sentenza del Giudice di Pace in ordine alla dinamica del sinistro. Violazione dell'art. 1227 dell'art. 2054 c.c. Esclusione di qualsiasi responsabilità del ciclomotore Esclusiva responsabilità della autovettura FO ST.
Violazione dell'art. 145 comma 1 Cds;
3) assoluta carenza di motivazione in ordine alla parziale attribuzione di responsabilità del sinistro al conducente del motociclo pari al
20%. Violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2054 c.c; 4) motivazione apparente, illogica
pagina 3 di 7 ed in ogni caso erronea in ordine ai danni non patrimoniali: danno biologico;
5) motivazione apparente, illogica ed in ogni caso erronea in ordine alle spese stragiudiziali;
6) motivazione apparente, illogica ed in ogni caso erronea in ordine ai danni patrimoniali: liquidazione totale di spese mediche documentate;
7) assoluta carenza di motivazione in ordine a risarcibilità di spese future”. Chiedeva, infine,
l'“assunzione di prova ai sensi dell'art. 356 comma 1 cpc deducendo l'“erronea valutazione del materiale probatorio”.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la contestando Controparte_1 integralmente l'atto di appello ed insistendo per il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e relative repliche.
motivi della decisione
L'appello è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Con riferimento al primo e al terzo motivo di appello (ripartizione delle rispettive responsabilità; presunte carenze motivazionali in punto responsabilità), dall'esame degli atti e dai documenti del giudizio si ritiene che non debba essere riconosciuto un concorso di colpa della parte appellante nella causazione del sinistro. Ritiene questa Corte infatti che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato gli elementi acquisiti agli atti dal quale emerge la responsabilità esclusiva della conducente della vettura che ha omesso di fermarsi in corrispondenza del segnale di stop. Tali conclusioni sono trovano conferma nell' istruttoria dibattimentale. Infatti, in ordine alla dinamica del sinistro, dall'esame dello schizzo planimetrico e della documentazione fotografica scattata dai Carabinieri intervenuti sul posto, emerge che la conducente della FO ST (veicolo a), uscendo dal raccordo
Perugia-Bettole si è immessa sulla SR 75 bis, direzione via di Valle Romana, non usando particolare attenzione durante la manovra di immissione;
per tale motivo il conducente del ciclomotore PR (veicolo b) è andato a collidere con l'auto. Per_ La relazione tecnica dell'ing. ha confermato tale dinamica, spiegando in modo dettagliato la dinamica del sinistro:
• “il giovane stava percorrendo la S R 73/bis con direzione Parte_1
Passignano sul Trasimeno quando, giunto in prossimità dello sbocco dalla direzione Perugia della 4 corsie Perugia-Bettolle, si è visto sbucare inopinatamente dalla propria destra l'autovettura condotta sig.ra che Per_3 anziché concedere la precedenza al piccolo mezzo in transito sulla regionale, pagina 4 di 7 ha impegnato l'incrocio attraversando la carreggiata in direzione di Via della
Valle Nona. Il conducente del ciclomotore, ormai prossimo alla collisione a causa di tale manovra, ha istintivamente cercato scampo gettandosi alla propria sinistra, deviando così alla propria corsia di marcia;
non è tuttavia riuscito nell'intento, scontrandosi con la portiera anteriore lato guida della ford fiesta all'altezza dello specchio retrovisore. in seguito alla collisione e alla lieve angolazione verso sinistra impartita al piccolo mezzo, il ciclomotore è terminato a terra poche decine di centimetri più a sinistra rispetto al punto d'urto, dov'è stato rilevato dai carabinieri, mentre la conducente dell'autovettura rimuoveva la medesima dalla posizione assunta in seguito Per_ all'accaduto”.(pag. 12 relazione ing. .
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la relazione tecnica ha dimostrato che la responsabilità del sinistro è interamente riconducibile alla conducente della vettura
(100%), la quale approssimandosi all'incrocio tra due importanti arterie, aveva
“l'obbligo di arresto e di dare precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata che doveva attraversare, prescritto dal segnale di stop sia verticale che orizzontale”.
La dinamica del sinistro è confermata anche dalla prova testimoniale, da cui emerge la esclusiva responsabilità della vettura. Correttamente la sentenza di primo grado ha preso atto che il teste ha dichiarato essere vera la circostanza (capitolo n. 2 _1 seconda memoria attore) che la vettura FO ST, condotta da , Controparte_2 usciva dal raccordo Perugia – Bettolle e si immetteva senza fermarsi al segnale di stop, sulla carreggiata occupata dal ciclomotore Aprilia condotto dal Pt_1 proveniente da Tuoro, tagliandogli la strada, precisando la sentenza che non vi sono ragioni per dubitare di tali testimonianze ( e , in quanto credibili, _1 Tes_2 intrinsecamente coerenti, congruenti con il posizionamento, indiscusso, dei danni arrecati all'autovettura, che evidenzia seri danneggiamenti in corrispondenza della portiera del lato anteriore sinistro (pag. 04 - quinto capoverso - sentenza primo grado).In particolare il ha risposto: “sì è vero, perché sono testimone oculare, _1 ero infatti presente quando è accaduto il sinistro e stavo in conversazione con altre due persone, e un cittadino albanese di nome , in una piazzola Persona_4 Per_5 in un tratto di strada chiuso e mi sono trovato davanti l'incidente”.
Tale circostanza è stata confermata dal che ha confermato che il è Tes_2 _1 stato testimone oculare, perché “ ha visto l'impatto e la dinamica del sinistro perché
l'incidente è avvenuto davanti ai suoi occhi”.
pagina 5 di 7 Sul capitolo n. 4 della stessa memoria, che chiedeva se è vero che il conducente del ciclomotore ha cercato di evitare l'urto deviando verso sinistra, il ha risposto _1 di aver visto solo all'impatto, precisando: “in particolare ho visto la vettura della
IG.ra che dopo l'impatto proseguiva la strada per dieci metri, mi Controparte_2 sono avvicinato quando la vettura si è fermata e ho notato la IG.ra che era in stato confusionale, mentre il ragazzo era a terra”. Successivamente il teste ha Tes_2 affermato di aver visto la vettura “ferma a distanza di cinque, sei metri dal sig.
”. Pt_1
E' provato, dunque, che l'auto si è immessa senza fermarsi al segnale di stop, sulla carreggiata già occupata dal ciclomotore, proveniente da Tuoro, tagliandogli la strada.
In riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi che la responsabilità del sinistro
è interamente riconducibile alla conducente della vettura (100%) e su tale riconoscimento deve procedersi per la liquidazione del danno.
Sulla quantificazione del danno questa Corte ritiene invece corretta, alla luce della
CTU e delle motivazioni addotte dalla sentenza di primo grado, la quantificazione del danno, in tutte le sue voci, così come già operata nella sentenza di prime cure che va confermata nel suo importo così come complessivamente liquidato pari ad €
94.572,35, oltre interessi e rivalutazione dal momento del sinistro al saldo. Su detto importo vanno detratti gli acconti versati, compresi quelli in esecuzione della sentenza di prime cure.
Ugualmente al 100% devono essere riconosciute le spese mediche già ritenute congrue e giustificate per euro 2.083,83 e tale somma deve essere rifusa all'appellante detratto quanto già versato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio devono porsi a totale carico dell'assicurazione soccombente e si liquidano in € 9.000,00 per il grado di appello oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza 343\22 emessa dal
Tribunale di Perugia nel giudizio RG 1698\2014 così provvede:
Dichiara che il sinistro del 4.6.2011 occorso a deve imputarsi Parte_1 esclusivamente alla responsabilità di Controparte_2
Condanna la a versare a , la somma Controparte_1 Parte_1 pagina 6 di 7 complessiva di € 94.572,35, oltre interessi e rivalutazione dal momento del sinistro al saldo e detratti gli acconti versati, compresi quelli in esecuzione della sentenza di prime cure. Sulla residua somma vanno calcolati gli interessi legali dalla sentenza all'effettivo saldo.
Condanna la a versare a , la somma per Controparte_1 Parte_1 euro 2.083,83 per spese mediche, detratto quanto già versato.
Condanna la al pagamento delle spese di lite di questo Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 9.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge
Perugia, 10 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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