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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 809 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro al Viale Crotone n. 118 presso lo studio dell'avv. Daniela Rodolà, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso di primo grado appellante
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
CP_2 Controparte_3
, in persona del Direttore in car
[...]
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. P.IVA_2 indirizzo pec: fax n. 0961770467), presso i Email_1 cui uffici, alla ente domiciliano appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<…accettare, dichiarare e statuire il diritto del ricorrente a percepire le differenze di retribuzione tra la qualifica giuridicamente attribuitale di C3S – area III e le funzioni superiori della categoria dirigenti di II fascia CCNL comparto ministeriale, di fatto e di diritto svolte, comprensive di tutti gli emolumenti accessori a far tempo dal 2009 o da quella diversa data che emergerà in corso di causa anche in funzione dell'attività dirigenziale di fatto espletata;
per l'effetto condannare il in persona del suo legale CP_4 rappresentato pro tempore:
- al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive anche sotto forma di risarcimento del danno patrimoniale, spettanti tra la qualifica di
1 funzionario C3S ( Area III) e quella di fatto e di diritto svolta dal dirigente di dirigente di II fascia del comparto ministeriale a far tempo dal 20.03.2009 o da quella diversa data che emergerà in corso di causa ed al pagamento , comunque, con condanna generica, di tutto quanto al ricorrente contrattualmente e legalmente competente in virtù delle superiori funzioni di Dirigente di II° fascia dal 2009 ad oggi, o da quella diversa data che emergerà in corso di causa anche in funzione dell'attività dirigenziale di fatto espletata, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo;
Al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, anche sotto forma di risarcimento del danno patrimoniale, relative alla voce della retribuzione di risultato, tra la qualifica di funzionario C3S e la qualifica superiore di dirigente di II fascia CCNL comparto a far tempo dal CP_5
20.03.2009, o da quella diversa data che emergerà i causa anche in funzione dell'attività dirigenziale di fatto espletata, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario…>>; Per l'appellato: <<…Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1.- rigettare il gravame avversario in quanto manifestamente infondato nonché inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e onorari di causa…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<
1. Con ricorso depositato in data 06/05/2019, ha esposto: - di Parte_1 essere laureato in economia e statistica no del
[...]
nel ruolo ministeriale pres Controparte_6 [...]
- sede di Catanzaro;
- di essere inquadrato, Controparte_7
a orizzontale e nell'ambito dello stesso livello, nella ex qualifica C3S (ora come funzionario di area III); - che malgrado il formale inquadramento dapprima nel profilo C3 e poi C3S, fin dal 1999 era stato deputato a svolgere ed aveva, di fatto, svolto funzioni superiori in attività apicali;
- che i Direttori Regionali dell , non avendo nel proprio organico regionale Parte_2 un numero di Dirigenti prire tutti i posti corrispondenti ai rispettivi uffici, avevano provveduto ad assegnare incarichi dirigenziali temporanei, ripetutamente rinnovati, a personale con qualifica non dirigenziale inquadrati nell'area C poi Area III;
- che gli incarichi apicali attribuitigli erano stati reiteratamente conferiti ad opera dei diversi Direttori Generali che si erano avvicendati negli anni alla guida dell;
- Controparte_8 che, in particolare, aveva ricevuto dalla Direzione Regionale del i seguenti CP_4 incarichi formali: ▪ sostituzione del Provveditore agli Studi pro re di R.G. LAV. N. 981/2019 Vibo Valentia il 15/07/1999 con lettera d'incarico prot. n. 2 203/RIS del 13/07/1999; ▪ sostituzione del Provveditore agli Studi pro-tempore di Vibo Valentia dal 25/05/2001 al 15/06/2001; ▪ svolgimento della funzione di vicario dell (servizio per ) Controparte_9 Controparte_10 della l Controparte_11
06/02/2003 al 20/09/2005; ▪ svolgimento della funzione di vicario del Servizio Comunicazione, Informatica e Statistica (alle dirette dipendenze del Direttore Generale pro-tempore) dal 21/09/2005 al 26/03/2009; ▪ Direttore / Coordinatore dell'Ufficio VI – Politiche formative integrate, progetti e programmi europei, nominato con ordine di servizio n. 1 del 27/03/2009 e fino al 19/06/2010; ▪ Coordinatore / Direttore Responsabile dell'Ufficio V nominato con ordine di servizio n. 1/2010 del 20/05/2010 e fino al 27/10/2014; ▪ incarico di coordinamento dell'Ufficio III della Direzione Generale della Calabria con decorrenza dal 21/04/2015 in forza di provvedimento del 20/04/2015; ▪ incarico di coordinamento dell'Ufficio III della Direzione Generale della Calabria con decorrenza dal 25/01/2016 in forza di provvedimento del 22/01/2016 e, di fatto, fino “ad oggi” (ovvero al momento del deposito del ricorso); - che malgrado l'inquadramento formale nel ruolo di Funzionario egli era stato da sempre deputato allo svolgimento di funzioni superiori di Coordinatore di vari Uffici dell , di natura prettamente Controparte_7 diri iale espletati continuamente in virtù degli incarichi formali dal 2009 fino al R.G. LAV. N. 981/2019 2016 e di fatto “ad oggi”, il ricorrente non aveva mai percepito retribuzioni aggiuntive, continuando ad essere retribuito con la normale retribuzione spettante in relazione al suo livello d'inquadramento (C3S - Area III).
1.1. Il ricorrente concludeva chiedendo che il Tribunale voglia: - accertare, dichiarare e statuire il diritto alla qualifica superiore di Dirigente di II fascia del CCNL del comparto ministeriale, a far tempo dal 2009 ad oggi o da quella diversa data che dovesse emergere in corso di causa;
- condannare il al pagamento, CP_4 in proprio favore, delle differenze retributive spettanti qualifica di funzionario C3S (Area III) e quella di fatto e di diritto svolta di dirigente di II fascia del comparto ministeriale a far tempo dal 20/03/2009 o da quella diversa data che emergerà in corso di causa nonché al pagamento, comunque, con condanna generica, di tutto quanto al ricorrente contrattualmente e legalmente compete in virtù delle superiori funzioni di Dirigente di II fascia dal 2009 al 31/07/2014 o da quella diversa data che emergerà in corso di causa anche in funzione dell'attività dirigenziale di fatto espletata, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo;
- condannare il al pagamento delle differenze retributive relative alla voce CP_4 della retribuzione di risultato a far tempo dal 20/03/2009; - condannare il CP_4 alla ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente in conseguen declamando riconoscimento.
2. Si sono costituiti, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, il nonché l Controparte_12 [...]
Controparte_3
3 2.1. I resistenti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale (artt. 2948 cod. civ.) dei diritti vantati dal ricorrente. Hanno poi eccepito l'infondatezza della domanda di riconoscimento della qualifica di dirigente ostandovi l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001. Hanno, infine, richiesto il rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive>>.
§2.1 Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso il al pagamento Controparte_12 delle differenze retributive spettanti al ricorrente rispetto a Parte_1 quelle già erogate quale dipendente con la qualific rea III) in ragione degli incarichi dirigenziali di II fascia di fatto ricoperti dal ricorrente stesso nel periodo successivo al 20/01/2015, in relazione ai seguenti incarichi e limitatamente ai periodi di seguito specificati: incarico di coordinamento dell'Ufficio III della Direzione Generale della Calabria con decorrenza dal 21/04/2015 (in forza di provvedimento prot. n. 4175 del 20/04/2015) e fino alla sua cessazione coincidente con la data di registrazione del decreto prot. n. 6323 del 05/06/2015; incarico di coordinamento dell'Ufficio III della Direzione Generale della Calabria con decorrenza dal 25/01/2016 (in forza di provvedimento prot. n. 847 del 22/01/2016) e fino alla sua cessazione coincidente con la data di registrazione del decreto prot. n. AOODRCAL 1255 del 02/02/2016;
- condanna il resistente al pagamento, sulle somme predette, in favore CP_12 del ricorrente, dei soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il resistente al CP_12 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che s nelle somme di € 118,50 per esborsi ed € 1.900,00 (già compensati per ½) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Daniela Rodolà, difensore del ricorrente>>.
§2.2 Al parziale accoglimento della domanda, il Tribunale perviene per avere ritenuto la fondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione dei crediti per differenze retributive. In difetto di gravame del sulla parziale condanna, nonché di CP_12 impugnazione da parte del lavoratore del capo di rigetto della domanda di superiore inquadramento, queste sono le argomentazioni della sentenza con riferimento all'eccezione di prescrizione:
<
4. L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è fondata nei CP_12 limiti che di seguito si precisano.
4.1. La Suprema Corte ha recentemente affermato il principio di diritto secondo cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli
4 artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. n. 26246/2022). La stessa pronuncia ha però tenuto a precisare «che la prescrizione decorr[e], in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico». Recentemente il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite le quali hanno statuito che «la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus» nei confronti della P.A. (Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).
4.2. Poiché, nel caso di specie, si verte in tema di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, si deve escludere che il ricorrente possa invocare la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4.3. Da ciò consegue che sono senz'altro prescritte tutte le differenze retributive antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo (non esistendo - come si vedrà infra - altri atti interruttivi).
5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente non si rinvengono, infatti, ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, tale non essendo “la diffida all'interpello dell'aprile (recte, giugno e ottobre) 2014” (allegate alle note di trattazione scritta del 03/11/2020), atteso che tali diffide attengono unicamente alla revoca in autotutela dell'incarico di reggenza affidato alla Dott.ssa e non vi è in esse alcuna richiesta di Persona_1 pagamento delle differenze ttanti in ragione delle mansioni superiori svolte, ma vi è solo un riferimento (nella diffida prot. n. 14401 del 17/10/2014) ad un non meglio precisato “ricorso giudiziale” già proposto e volto ad ottenere il riconoscimento economico e giuridico della qualifica dirigenziale di II fascia di fatto ricoperta, con invito ad “astenersi dalla copertura totale degli Uffici Dirigenziali non Generali dell Controparte_3 fino all'esito della definizione giu interruttivo la “costanza del servizio” che, al limite, comporta il maturare di nuove differenze retributive, ma non impedisce la maturazione della prescrizione di quelle pregresse (decorrendo essa in corso di rapporto di lavoro).
6. In conclusione, poiché il ricorso introduttivo è stato notificato in data 20/01/2020 (come dedotto e documentato da parte resistente che ne ha prodotto la relata di notifica), ne consegue che sono salvi gli eventuali crediti retributivi rientranti nel quinquennio anteriore (ovvero quelli maturati dal 20/01/2015 in poi), mentre sono definitivamente prescritti quelli antecedenti al 20/01/2015.
5 7. Ciò posto, si deve poi rilevare che parte ricorrente ha chiesto, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, la condanna generica delle differenze retributive dal 2009
“al 31/07/2014”. Si tratta, evidentemente, di un refuso, atteso che dal corpo dell'atto introduttivo nonché dalle stesse conclusioni rassegnate si evince chiaramente che il ricorrente intende conseguire il riconoscimento delle differenze retributive maturate fino “ad oggi” (ovvero fino al momento del deposito del ricorso introduttivo). Ciò trova conferma anche nel capitolo di prova testimoniale n. 5, laddove si fa riferimento alle funzioni di Coordinatore dell'Ufficio III della Direzione Regionale della Calabria svolto dal ricorrente “dal 21/04/2015 ad oggi”.
8. Alla luce di quanto sopra specificato, sono quindi prescritte tutte le eventuali retribuzioni differenziali maturate in relazione all'incarico di Coordinatore / Direttore Responsabile dell'Ufficio V, conferito con l'ordine di servizio n. 1/2010 del 20/05/2010 (prot. n. 8992/P), svolto fino al 27/10/2014. A fortiori, sono prescritte tutte le differenze retributive connesse agli incarichi antecedenti a quest'ultimo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 21 Parte_1 luglio 2024. Costituitisi in giudizio, il , nonché l' Controparte_1 [...]
hanno formul CP_13 cquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Con il primo motivo di gravame, il lavoratore lamenta l'erroneità della sentenza in punto di declaratoria di parziale prescrizione del credito azionato perché:
1) Il regime della tutela reale non si applica al suo rapporto lavorativo, trattandosi di dirigente;
2) “Il metus è rinvenibile nella vicenda della nomina a Componente Commissione Valutazione L.448/98 nel triennio 2019-2022 (Decreto AOODRCAL/10361 del 21 giugno 2019 a firma del DG ) del Dott. , a seguito Controparte_14 Parte_1 dell'unica manifestazione di i all'Ufficio dal Dott. Co
(a seguito d'ordine del , PEO del 28 maggio Parte_1 Controparte_14
2019) il 31 maggio 2019 a mezzo PEO. Tale decreto è stato “rettificato” dal Decreto AOODRCAL/11791 del 17 luglio 2019 a firma del DG Controparte_14 con il quale, senza motivazione, viene rettificata la c Commissione Valutazione L.448/98 triennio 2019-2022, confermandone la composizione se non per l'inopinata estromissione del Dott. Parte_1 dalla stessa (tra l'altro tale provvedimento non è stato mai notificato all'interessato). Orbene, un provvedimento dovrebbe (deve) essere motivato;
nel decreto sopraccitato si rintraccia solamente nelle premesse un generico enunciato: “CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla rettifica della commissione di cui al DD.GG. prot. 10361 del 21/06/2019”; 3) non è stata conferita la natura di atto interruttivo della prescrizione alla “… diffida all'interpello del giugno 2014 versata in atti. In tale atto di diffida
6 all'interpello del giugno 2014 il dott. afferma che l'interpello è lesivo Parte_1 della sua posizione, nonché discrimi n quanto predisposto solo sulla sua posizione e non già su tutte le altre come, ad esempio, quella del collega che ha avuto riconosciute giudizialmente le mansioni Persona_2 superiori anche per quei periodi (ottobre 2014-aprile 2015) per i quali al non vengono riconosciute per la sopravvenienza di una reggenza Parte_1 eram”, palesemente discriminatoria. Peraltro, successivamente, nell'ottobre del 2014 è stata prodotta una diffida al conferimento della reggenza dell'Ufficio V di identico tenore. In entrambe le diffide vi è quindi una rivendicazione dei diritti spettanti in ragione delle mansioni apicali svolte, con evidente interruzione dei termini prescrizionali. Sotto diverso profilo, pur contestando la sussistenza della prescrizione invocata, si evidenzia altresì che la difesa resistente ha argomentato diffusamente il merito della pretesa facendo così venire meno i presupposti per la formulata eccezione di prescrizione che, riguardando un diritto costituzionalmente garantito, non può essere rilevabile d'ufficio. Inoltre, in assenza di riconoscimento dell'inquadramento nella mansione superiore svolta, la violazione del principio costituzionale alla giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione determina in capo al lavoratore un danno che non ha natura retributiva, ma risarcitoria, essendo diretta non a compensare la prestazione effettuata in quanto eccedente gli obblighi derivanti dal contratto, ma ad indennizzare il lavoratore dell'usura psico-fisica subita in conseguenza del maggior carico qualitativo e quantitativo svolto. Peraltro, non essendovi stato, nel periodo in questione, l'avvio delle procedure concorsuali, l'Amministrazione si è arricchita di prestazioni lavorative ulteriori del dott.
, che hanno configurato un indebito arricchimento…>>. Parte_1
§4.1
A fini del diniego delle censure sub 1) e 2) – suscettibili di trattazione congiunta
- è sufficiente il richiamo ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in relazione al rinnovo dell'incarico dirigenziale di fatto nell'ambito del pubblico impiego, secondo cui, trattandosi di mera aspettativa, non v'è luogo a interesse giuridicamente meritevole di tutela: cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018 “In tema di personale pubblico con qualifica dirigenziale, ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti rileva il regime di stabilità proprio del rapporto fondamentale d'impiego e non la disciplina del contratto a tempo determinato applicabile all'incarico dirigenziale”; Cass., Sez. U, Sentenza n. 36197 del 28/12/2023 “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. 7 §4.2 Circa il terzo punto – in disparte la considerazione secondo cui gli atti di diffida che il Tribunale non avrebbe considerato non figurano tra quelli indicati nell'indice in calce al ricorso di primo grado - ad ogni modo, la faticosa disamina (per la ragione dianzi addotta) degli innumerevoli documenti prodotti in modo confuso dall'appellante ha consentito di rinvenire quello di giugno 2014 e quello di ottobre 2014 nella cartella “allegati 5” del ricorso di primo grado: si tratta, nel primo caso, di un atto indirizzato al DG dell' con cui si chiede la Parte_2 revoca in autotutela dell'interpello per il conferimento dell'incarico di reggenza degli uffici IV e V, tuttavia privo di formale diffida a pagare le differenze retributive maturate in ragione del pregresso espletamento di mansioni dirigenziali;
analoghe considerazioni valgono per l'atto di ottobre 2014, sempre indirizzato allo stesso DG, con cui si chiede la revoca del conferimento dell'incarico di reggenza all'esito dell'interpello contro cui era insorto con la precedente nota, anch'esso privo di formale diffida al pagamento delle differenze retributive pregresse. In mancanza di tale espressa richiesta, è evidente l'inidoneità di siffatti atti a produrre l'auspicato effetto interruttivo: <affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, cod.civ., deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero intimazione o richiesta scritta adempimento, idonea manifestare l'inequivocabile volontà del titolare credito far valere il proprio diritto nei confronti soggetto passivo, con l'effetto costituirlo in mora;
l'accertamento tale requisito oggettivo costituisce indagine fatto riservata all'apprezzamento giudice merito, non sindacabile sede legittimità se immune da vizi logici .(nella specie, correttamente merito aveva escluso che elemento oggettivo, idoneo ad interrompere la prescrizione lavoratore datore lavoro, fosse ravvisabile nella domanda giudiziale accertamento natura subordinata rapporto e nell'impugnazione licenziamento proposta senza avanzare alcuna pretesa relativa crediti diversi dal risarcimento danno illegittimo, formulando nello stesso solo generica riserva agire separato giudizio)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004)
§4.2.1 Quanto alla qualificazione della domanda in termini di indebito arricchimento e lesione del diritto non patrimoniale alla giusta retribuzione, è sufficiente la lettura del ricorso di primo grado per pervenire alla conclusione che la domanda aveva come unica finalità quella di ottenere il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, che matura mese per mese e si prescrive, dunque, al momento in cui matura il diritto al relativo pagamento;
si tratta, pertanto, di mutamento della causa petendi, inammissibile in appello.
§5
8 La seconda censura attiene al mancato riconoscimento della retribuzione di risultato, cui il Tribunale è pervenuto in quanto:
<<…L'applicazione dei criteri di valutazione in base alle performances è iniziata con le prime disposizioni per l'attuazione fornite dal Ministero il 28/11/2011 (nota ; la prima relazione sulla performance non può non C.F._2 riferir 2012; negli anni 2009, 2010 e 2011 rilevano le valutazioni massime ottenute dal Dott. in sede di FUA che attestano il
Parte_1 raggiungimento massimo degli obiettiv nticando che in via di fatto, lo stesso Dott. ha disposto le valutazioni in ambito FUA del personale
Parte_1 dell'Ufficio to e coordinato. Per la Performance 2012 è presente la richiesta PEO della Direzione Generale del 31 maggio 2013 cui il Dott.
Parte_1 ha dato riscontro a mezzo PEO il 3 giugno 2013. Per la Performance 2013 rileva la richiesta PEO della Direzione Generale del 30 aprile 2014 cui il Dott. ha
Parte_1 dato riscontro a mezzo PEO il 5 maggio 2014. Per ciò che concerne la ce 2014 rileva la richiesta PEO dell'Amministrazione del 22 giugno 2015 cui il Dott.
ha dato riscontro a mezzo PEO il 23 giugno 2015…>>. Parte_1
§5.1
Sennonché, osserva il Collegio che il giudicante afferma di avere rinvenuto in atti solo la relazione sulla performance per il 2012; tale asserzione risulta confermata dall'attenta disamina di tutti gli atti allegati al ricorso (peraltro, come già osservato, non indicizzati), da cui è emersa l'effettiva assenza delle relazioni per gli anni successivi di cui parla l'appellante; pertanto, essendo corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'erogazione della retribuzione di risultato presuppone la valutazione della prestazione – e sul punto, peraltro, non c'è gravame – mancando la valutazione per gli anni non coperti da prescrizione, la domanda è infondata.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 21 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
9 Catanzaro, giudice del lavoro, n. 79/2024, resa in data 24 gennaio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 2400,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, l'8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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